DPR 223/89 - CAPO IX - Art. 52 - Vigilanza del prefetto
CAPO IX
VIGILANZA, SANZIONI E DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 52. Vigilanza del prefetto
1. Il prefetto vigila affinche' gli adempimenti anagrafici,
topografici, ecografici e di carattere statistico dei comuni siano
effettuati in conformità alle norme del presente regolamento.
2. La vigilanza viene esercitata a mezzo di ispezioni da
effettuarsi, almeno una volta all'anno in tutti i comuni, da
funzionari della prefettura appartenenti alle carriere direttiva e di
concetto, competenti in materia anagrafica e statistica.
3. L'esito dell'ispezione deve essere comunicato all'Istituto nazionale di statistica.
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