DPR 223/89 - CAPO IX - Art. 54 - Vigilanza esercitata dal Ministero dell'interno e dall'Istituto nazionale di statistica
CAPO IX
VIGILANZA, SANZIONI E DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 54. Vigilanza esercitata dal Ministero dell'interno e dall'Istituto nazionale di statistica
1. L'alta vigilanza sulla regolare tenuta delle anagrafi e' esercitata dal Ministero dell'interno e dall'Istituto nazionale di statistica per mezzo di propri funzionari ispettori.
2. L'Istituto nazionale di statistica vigila, tra l'altro, affinché da parte di tutti i comuni siano adottati modelli conformi agli appositi esemplari predisposti dall'Istituto stesso e promuove da parte dei comuni l'adozione di sistemi organizzativi e funzionali dei servizi anagrafici rispondenti ai progressi della tecnica amministrativa ed alle esigenze dei servizi stessi.
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