DPR 223/89 - CAPO VII - Art. 44 - Comunicazioni da parte degli uffici topografico ed ecografico
CAPO VII - ADEMPIMENTI TOPOGRAFICI ED ECOGRAFICI
Art. 44.
Comunicazioni da parte degli uffici topografico ed ecografico
1. Nei comuni in cui gli adempimenti topografici ed ecografici sono
esplicati da uffici organicamente distinti da quello di anagrafe, gli
uffici predetti devono comunicare a quest'ultimo le disposizioni ed i
provvedimenti, da essi presi, concernenti l'onomastica delle aree di
circolazione e la numerazione civica.
2. Le comunicazioni predette devono essere effettuate entro lo
stesso mese in cui i provvedimenti sono stati adottati; per i
provvedimenti presi nell'ultima settimana del mese, la comunicazione
puo' aver luogo nei primi sette giorni del mese successivo.
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