DPR 223/89 - CAPO VIII - Art. 46 - Revisione delle anagrafi
CAPO VIII REVISIONI DA EFFETTUARSI IN OCCASIONE DEI CENSIMENTI ALTRI ADEMPIMENTI STATISTICI
Art. 46 Revisione delle anagrafi
1. A seguito di ogni censimento generale della popolazione, i
comuni devono provvedere alla revisione dell'anagrafe al fine di
accertare la corrispondenza quantitativa e qualitativa di essa con le
risultanze del censimento.
2. La documentazione desunta dai censimenti per la revisione delle
anagrafi e' soggetta alle norme che tutelano la riservatezza dei dati
censuari.
3. La revisione viene effettuata secondo modalita' tecniche stabilite nell'occasione dall'((Istituto nazionale di statistica.
4. Nell'intervallo tra due censimenti l'anagrafe deve essere
costantemente aggiornata, in modo che le sue risultanze coincidano,
in ogni momento, con la situazione di fatto relativa al numero delle
famiglie, delle convivenze e delle persone residenti nel comune.
4-bis. Il comune di dimora abituale risultante dall'ultimo
censimento della popolazione, se diverso dal comune di residenza,
dispone la relativa mutazione anagrafica a decorrere dalla
presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 13, comma 1,
lettera a).
4-ter. Se in base all'ultimo censimento della popolazione, risulta
abitualmente dimorante nel territorio nazionale la persona non
iscritta, il comune di dimora abituale ne dispone l'iscrizione con la
stessa decorrenza di cui al comma 4-bis.
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