martedì 10 agosto 2010

DPR 223/89 - CAPO VIII - Art. 46 - Revisione delle anagrafi





CAPO VIII  
REVISIONI DA EFFETTUARSI IN OCCASIONE DEI CENSIMENTI 
ALTRI ADEMPIMENTI STATISTICI

Art. 46
Revisione delle anagrafi



1. A seguito di ogni censimento generale della popolazione, i comuni devono provvedere alla revisione dell'anagrafe al fine di accertare la corrispondenza quantitativa e qualitativa di essa con le risultanze del censimento. 

2. La documentazione desunta dai censimenti per la revisione delle anagrafi e' soggetta alle norme che tutelano la riservatezza dei dati censuari. 

3. La revisione viene effettuata secondo modalita' tecniche stabilite nell'occasione dall'((Istituto nazionale di statistica. 

4. Nell'intervallo tra due censimenti l'anagrafe deve essere costantemente aggiornata, in modo che le sue risultanze coincidano, in ogni momento, con la situazione di fatto relativa al numero delle famiglie, delle convivenze e delle persone residenti nel comune. 
4-bis. Il comune di dimora abituale risultante dall'ultimo censimento della popolazione, se diverso dal comune di residenza, dispone la relativa mutazione anagrafica a decorrere dalla presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a). 

4-ter. Se in base all'ultimo censimento della popolazione, risulta abitualmente dimorante nel territorio nazionale la persona non iscritta, il comune di dimora abituale ne dispone l'iscrizione con la stessa decorrenza di cui al comma 4-bis.



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