DPR 223/89 - CAPO VIII - Art. 47 - Revisione dell'onomastica stradale e della numerazione civica
CAPO VIII REVISIONI DA EFFETTUARSI IN OCCASIONE DEI CENSIMENTI ALTRI ADEMPIMENTI STATISTICI
Art. 47. Revisione dell'onomastica stradale e della numerazione civica
1. Nel quadro dei lavori preparatori ai censimenti generali della
popolazione, i comuni devono provvedere alla revisione
dell'onomastica delle aree di circolazione e della numerazione
civica, al fine di adeguarle alla situazione di fatto esistente,
avendo particolare riguardo ai cambiamenti di denominazione,
all'apertura di nuove strade, a nuove costruzioni, ampliamenti,
demolizioni, ecc.
2. La revisione predetta viene effettuata d'ufficio,
indipendentemente dalla richiesta dei proprietari dei fabbricati di
cui all'art. 43 ed a prescindere dall'eventuale carattere abusivo
delle abitazioni di nuova costruzione.
3. E' fatto obbligo ai comuni di osservare le modalità tecniche stabilite nell'occasione dall'Istituto nazionale di statistica.
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