mercoledì 5 febbraio 2014

Correzione di errore materiale in verbale di delibera assembleare?


Secondo una recente decisione della S.C. (sent.31 marzo 2015 n. 6552) il verbale di cui all’art.1136, ultimo comma, c.c. potrebbe essere corretto anche dopo la conclusione dell’assemblea, atteso che nessuna disposizione sancisce che debba essere approvato in assemblea. Nella specie i condomini che avevano impugnato alcune delibere, avevano assunto che le stesse non risultavano assunte con le necessarie maggioranze secondo le risultanze del verbale redatto dal segretario, di cui era stata data lettura e che era stato poi sottoscritto dallo stesso segretario e dal presidente.
Successivamente, però, essi condomini impugnanti avevano ricevuto una copia del medesimo verbale, che era risultato difforme da quello letto e sottoscritto alla fine dell’assemblea.
In particolare risultava che aveva votato a favore, per delega, un condomino che nell’intestazione del verbale era stato indicato come assente, titolare dei millesimi necessari al raggiungimento del quorum
deliberativo.
La S.C. ha ritenuto che correttamente era stata rigettata l’impugnazione delle delibere. Si tratta di una conclusione che lascia perplessi. Il fatto che il verbale non debba essere approvato dall’assemblea, infatti, non comporta che esso, successivamente alla sua redazione, possa essere modificato, sia pure per correggere un errore materiale non contestato, da parte dei soggetti che hanno proceduto a tale redazione (segretario e presidente), anche in considerazione del fatto che tali soggetti non sono investiti di un potere istituzionale di certificazione (come, ad es., i notai e i cancellieri), ma tale potere
viene ad essi attribuito dai condomini di volta in volta, in occasione delle singole assemblee e che non conservano successivamente. E', invece, significativo che nel caso di verbali redatti da pubblici ufficiali, la stessa S.C. ha implicitamente escluso il potere di correggere gli errori materiali in essi contenuti.
Così, ad. es., si è ritenuto che nel caso di erronea indicazioni dei dati catastali degli immobili contenuti in un contratto per errore del notaio, è necessaria un’azione di accertamento per la correzione dell’errore materiale (Cass. 21 gennaio 2015 n. 106; Cass. 7 maggio 10980 n. 3018).
Sul piano legislativo, poi, particolarmente significativo è il fatto che l’art. 59 bis l. 16 febbraio 1913 n. 89 (c.d. legge notarile) prevede che il notaio ha facoltà di rettificare, fatti salvi i diritti dei terzi, un atto pubblico o una scrittura privata autenticata, contenenti errori od omissioni materiali relativi a dati preesistenti alla sua redazione, provvedendo, anche ai fini dell’esecuzione della pubblicità, mediante propria certificazione contenuta in atto pubblico da lui formato. In altri termini, se il notaio non può incidere direttamente su un atto dallo stesso redatto per correggere un errore materiale in esso contenuto, ma deve stilare un nuovo atto, sempre che l’errore riguardi dati preesistenti, al contrario il segretario ed il presidente dell’assemblea condominiale non possono modificare il verbale che contenga errori materiali verificatisi contemporaneamente alla verbalizzazione. Ne consegue che qualora, come nel caso di cui si è occupata la S.C., un condomino dovesse impugnare una delibera, in quanto dal verbale dell’ assemblea la stessa non risulta assunta con la maggioranza necessaria, il condominio dovrà proporre in via riconvenzionale domanda di accertamento dell’errore materiale dal quale è affetto il verbale in questione.

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