mercoledì 30 marzo 2016

D.L. 102/2014 - Precisazioni in merito al proliferare di situazioni incerte e forti confusioni

L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Imperia, a seguito dell’entrata in vigore del D.L. 102/2014 inerente la contabilizzazione del calore negli impianti centralizzati, avendo notato un proliferare di situazioni incerte con possibili confusioni nella gestione degli adeguamenti richiesti da parte della clientela finale, ritiene utile fornire uno schema di dettaglio delle attività tecniche necessarie al fine di adempiere agli obblighi dettati senza incorrere in possibili sanzioni e/o ricorsi così come prescritto dalla stessa norma.
Il D.L. 102/2014 obbliga entro il 1/1/2017 a dover costituire un sistema di contabilizzazione dell’impianto centralizzato che determini il consumo individuale con esattezza, in modo tale da poter ripartire la spesa complessiva in base ai consumi effettivi (detti volontari) di ciascuno, a cui sommare una quota parte di consumi involontari (dovuti alle cosiddette perdite di calore della rete di distribuzione). In tal senso vengono abrogate tutte le tabelle di ripartizione esistenti alla data di entrata in vigore del D.L. (sia le tabelle dei millesimi di riscaldamento che i criteri a percentuali spesso adottati da chi ha già installato un sistema di contabilizzazione).
Pertanto, la prima operazione da fare, è quella di costituire nuove tabelle millesimali basate su un progetto termotecnico che tenga conto delle dispersioni termiche delle unità abitative presenti nello stabile insieme alla potenza termica installata. Il progetto termotecnico deve essere redatto da soggetti abilitati come da indicazioni della norma tecnica UNI EN 10200: 2013 parte integrante del D.L.102/2014.
Per chiarezza espositiva si specifica inoltre che i sistemi di contabilizzazione previsti possono essere di due tipologie, definiti dalla norma contabilizzazione diretta o indiretta, la cui scelta spetta al progettista in base al tipo di impianto termico presente (in via generale impianti a distribuzione orizzontale o a colonne montanti). Al di là della tipologia impiantistica adottata, la norma prevede di effettuare una valutazione delle prestazioni energetiche dell’edificio in conformità alla UNI TS 11300 (parti 1,2 e 4), al fine di individuare il rendimento medio stagionale della caldaia.
Per quanto riguarda la contabilizzazione indiretta (caso largamente più frequente), i requisiti minimi di un progetto sono (appendice B UNI EN 10200):
  • il rilievo di tutti i corpi scaldanti installati e la determinazione della potenza termica installata nelle diverse utenze (appendice D);
  • il dettaglio di installazione dei dispositivi di contabilizzazione (nel caso di utilizzo di ripartitori la posizione esatta sul corpi scaldante, tipo di sensore, tipo di dispositivo, tipo di lettura locale o a distanza);
  • i rilievi del tipo di attacco del radiatore (rame, ferro, materiale plastico) e della sua dimensione ai fini della individuazione del modello di corpo valvola (diritto o a squadra);
  • il tipo di testa termoregolazione degli ambienti secondo quanto previsto dalla legislazione vigente;
  • il tipo di testa termostatica e del relativo sensore (incorporato o a distanza) o valvola elettrica/elettronica e dispositivi di termoregolazione;
  • il dimensionamento della pompa di circolazione atta a garantire le portate di progetto in relazione al tipo di valvola di regolazione adottata;
  • la certificazione delle potenze memorizzate nei sistemi di contabilizzazione;
  • la formulazione del prospetto della ripartizione delle spese.
Tali requisiti minimi prevedono quindi un rilievo puntuale da eseguirsi in tutte le unità immobiliari presenti nell’edificio, nel rilievo della centrale termica, nella verifica della distribuzione esistente e del suo funzionamento.
La stessa norma obbliga ad eseguire il sopralluogo per garantire che le attività suddette siano effettuate con un riscontro esatto delle condizioni dell’edificio, necessarie per redigere correttamente la nuova tabella di ripartizione. Molto spesso si è riscontrata una erronea interpretazione dove si confondeva il concetto di Attestato di Prestazione Energetica (APE) come parte della progettazione. E’ invece da evidenziare che il rilievo eseguito nell’unità immobiliare è più accurato, tenendo in considerazione dati che altrimenti non verrebbero valutati. In tal senso chi esegue la progettazione della contabilizzazione può emettere anche gli Attestati di Prestazione Energetica, se richiesti, in quanto ha in suo possesso i dati per eseguirli. Chi possiede già una certificazione APE non ha invece tutti i dati per produrre le nuove tabelle millesimali.
Si fa quindi presente che l’adeguamento alla norma richiede una progettazione accurata che tenga conto di tutto quanto detto in precedenza e che necessita di uno studio approfondito con un impegno in termini di tempo sostanzioso.
Tale progettazione deve essere eseguita anche se un sistema di contabilizzazione è stato già installato presso il condominio, tenendo presente che comunque dovrà essere eseguito il rilievo puntuale in tutto l’edificio per eseguire i calcoli necessari a produrre le nuove tabelle millesimali.
Si vuole evidenziare inoltre che la nuova tabella di ripartizione del riscaldamento e quindi il progetto di contabilizzazione deve essere ratificato dall’assemblea condominiale (con la maggioranza prevista dalla Legge 10/91 e s.m.i.).
In caso quindi di contenzioso tra condomini davanti all’autorità giudiziaria competente, il giudice dovrebbe richiamare il progetto al fine di verificare se sia stato redatto in conformità ai dettami dati dalla norma tecnica UNI EN 10200:2013. Se tale condizione non fosse verificata, la stessa norma dichiara nulla la progettazione e imputa al progettista ed all’amministratore la responsabilità, annullando la validità della tabella fino alla sua entrata in vigore. Tutti i calcoli di ripartizione devono quindi essere rieseguiti con un ammenda pecuniaria verso il condominio.



Fonte: Ordine degli Ingegneri IM
Commissione Impianti


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