mercoledì 16 dicembre 2015

Il Condominio può lamentare interventi edilizi del singolo nella proprietà privata?


Interventi edilizi senza concessione edilizia effettuati dal condomino nella sua proprietà individuale: il condominio non ha diritto di lamentarsi

Cassazione, sex. II Civile, sentenza n. 23276 del 14.10.2013

“La rilevanza giuridica della licenza o concessione edilizia si esaurisce nell’ambito del rapporto pubblicistico fra P.A. e privato richiedente o costruttore senza estendersi ai rapporti tra i privati” 

Nel caso specifico la pronuncia trae spunto da una articolata controversia insorta tra due private confinanti in ordine all’asserita illegittima realizzazione di un manufatto - nella specie una pensilina - che a parere dell'originario attore impediva l’accesso alla sua proprietà.
Tra i vari motivi posti a fondamento della domanda di rimozione del manufatto l’attore adduceva anche l'irregolarità edilizio urbanistica dello stesso. 
Il Giudice di Legittimità si è visto pertanto costretto a precisare che nell’ambito delle controversie tra privati, che traggono origine dall'esecuzione di opere edilizie, sono irrilevanti sia l’esistenza della concessione quanto il fatto di aver costruito o eseguito le opere in conformità della medesima concessione. 
Questo principio può trovare certamente applicazione anche in materia condominiale ove sovente nascono liti tra condomini per l'esecuzione di opere edilizie, che possono andare dalla costruzione di una veranda alla sopraelevazione, ebbene in tutte queste ipotesi i condomini ed il condominio potranno addurre quale motivo di illegittimità dell’intervento il mancato rispetto di norme privatistiche - quali quelle di natura contrattuale contenute nel regolamento di condominio ovvero nel codice civile, tra cui il mancato rispetto della norme sulle distanze o sulle luci - ma mai l’assenza o la non conformità delle opere eseguite ai titoli edificatori perché questo è un aspetto che assume rilevanza solo tra colui che ha eseguito l’opera e gli organi della P.A.

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