mercoledì 16 dicembre 2015

Interventi edilizi di un condomino che toccano anche le parti comuni, è necessaria la delibera assembleare?


Il condomino che voglia eseguire interventi edilizi che investono anche parti comuni dello stabile deve preliminarmente munirsi di una deliberazione condominiale autorizzativa affinché possa richiedere il titolo edilizio presso la P.A.

T.A.R. Lombardia, sez. II, sentenza n. 1820 del 11.7.2013

“Nel caso di specie pacifico che gli interventi per i quali è stato richiesto il titolo edilizio riguardano, non solo le unità immobiliari poste all’ultimo piano dell'edifcio, ma anche il tetto di quest’ultimo: in particolare riguardano anche la creazione di cinque abbaini e tre prese di luce, due delle quali apribili.
Ciò premesso va osservato che, in base all’art. 1117, n. 1, del codice civile, il tetto è oggetto di proprietà comune dei proprietari delle singole unità immobiliari che compongono l’edificio. 
Ne consegue che i singoli proprietari non possono, singolarmente, apportare modificazioni allo stesso, essendo invece necessaria, ai sensi dell’art. 1120 del codice civile, una apposita deliberazione dell’assemblea condominiale, assunta con le maggioranze stabilite dall’art. 1136 dello stesso codice”.

Questo è quanto precisato dal TAR meneghino allorquando è stato chiamato a decidere in merito alla legittimità del permesso di costruire richiesto ed ottenuto da un privato che aveva intenzione di effettuare lavori di recupero abitativo di un sottotetto ubicato in condominio. 
Premesso che secondo un pacifico orientamento giurisprudenziale “il Comune, prima di rilasciare il titolo, ha sempre l'onere di verificare la legittimazione del richiedente, accertando che questo sia il proprietario dell’immobile oggetto dell’intervento costruttivo o che, comunque, ne abbia un titolo di disponibilità sufficiente per eseguire l'attività edificatoria” (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 4 aprile 2012 n. 1990), il Giudice amministrativo ha sostanzialmente accolto le doglianze di una condomina che sosteneva l’illegittimità del titolo urbanistico ottenuto in quanto, gli interventi andavano ad incidere anche su parti comuni dell’edificio - quali il tetto in ragione del fatto i lavori di ristrutturazione avrebbero comportato l’apertura di cinque abbaini e tre prese di luce - e che pertanto il condomino proprietario del sottotetto non avesse la legittimazione a richiedere il titolo edilizio e conseguentemente ad eseguire gli interventi in assenza di una autorizzazione del condominio. 
Precisa infatti il Tribunale amministrativo che “nel caso concreto la richiesta del controinteressato non è stata preceduta da alcuna deliberazione avente carattere autorizzatorio; sicché deve ritenersi, conformemente a quanto sostenuto dalla ricorrente, che questi fosse privo di legittimazione a richiedere il titolo edilizio”.

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