mercoledì 16 dicembre 2015

Rimborso spese amministratore: il compenso suppletivo deve sempre essere deciso dall'assemblea?


Cassazione, sez. II, n. 22313 del 30.09.2013

“Non opera ai fini del riconoscimento di un compenso suppletivo, in mancanza di una specifica delibera condominiale, la presunta onerosità del mandato allorché, come nel caso in esame, è stabilito un compenso forfettario a favore dell’amministratore, spettando comunque all’assemblea condominiale il compito generale di valutare l’opportunità delle spese sostenute dall’amministratore che, quindi, non può esigere neppure il rimborso di spese da lui anticipate non potendo il relativo credito considerarsi liquido ed esigibile senza un preventivo controllo da parte dell’assemblea”.

Questo il principio sancito dalla Seconda Sezione della Corte di Cassazione chiamata a pronunciarsi sul ricorso presentato da un amministratore di condominio dopo essere stato condannato, in primo ed in secondo grado, a restituire al condominio una somma dallo stesso indebitamente trattenuta quale presunto compenso suppletivo per pratiche svolte nell’espletamento del suo mandato riconducibili ad attività cd. straordinarie.
In entrambi i gradi di giudizio, i giudici di merito avevano sostenuto l’assenza di un deliberato assembleare ad hoc nel quale fosse stato pattuito un compenso straordinario per le suddette attività.
II ricorrente deduceva che, esulando l’attività dallo stesso posta in essere per conto del condominio dall'ordinaria amministrazione, il compenso aggiuntivo era dovuto, in applicazione della presunta onerosità del mandato ex art. 1709 c.c.
La Suprema Corte, contrariamente, avallando le posizioni assunte dai giudici di merito, ha precisato che essendo di norma il compenso dell'amministratore pattuito in sede di assunzione o di rinnovo dell’incarico, qualora questo sia stato stabilito in forma forfettaria, deve comprendere tutta l’attività connessa alla gestione, sia ordinaria che straordinaria, e che, pertanto, ogni ulteriore compenso deve essere preventivamente approvato in sede di consesso assembleare.
Altresì, non può essere invocata la presunta onerosità del mandato ex art. 1709 c.c. in presenza di una pattuizione forfetaria, in quanto tale norma trova applicazione qualora il compenso non sia stato determinato in alcun modo.

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