Legge 220 - 11 dicembre 2012
Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici
Art. 6
1. L'articolo 1122 del codice civile è sostituito dal seguente:
"Art. 1122. - (Opere su parti di proprietà o uso individuale). - Nell'unità immobiliare di sua proprietà ovvero nelle parti normalmente destinate all'uso comune, che siano state attribuite in proprietà esclusiva o destinate all'uso individuale, il condomino non può eseguire opere che rechino danno alle parti comuni ovvero determinino pregiudizio alla stabilità, alla sicurezza o al decoro architettonico dell'edificio. In ogni caso è data preventiva notizia all'amministratore che ne riferisce all'assemblea.".
Lg. 220/2012 - Elenco completo degli articoli:
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