giovedì 11 settembre 2014

Sono interessato a costituire un organismo di mediazione come devo materialmente procedere per la redazione e l’inoltro della domanda?


Sono interessato a costituire un organismo di mediazione od un ente di formazione per mediatori ai sensi del decreto legislativo n.80/2010 e del D.I. n.180/2010; come devo materialmente procedere per la redazione e l’inoltro della domanda?

Il primo passo per la corretta formulazione della domanda di iscrizione sia nel registro degli organismi di mediazione che nell’elenco degli enti di formazione è l’esame quanto più completo possibile dei requisiti richiesti dalla normativa primaria e secondaria di riferimento, segnatamente dal d.lgs. n.80/2010 e dal regolamento di attuazione D.M. 180/2010.
Occorre poi tenere in considerazione i modelli di domanda che, ai sensi di quanto previsto dall’art.5 del regolamento, il direttore generale della giustizia civile, quale responsabile della tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell’elenco degli enti di formazione, ha approvato e che gli interessati possono esaminare sul sito www.giustizia.it prima ancora di presentare la domanda al fine di potere compiutamente verificare l’effetto possesso dei requisiti richiesti.
Si sono previsti, in particolare, tre diversi tipi di modelli di domanda, tenuto conto delle diversità di disciplina contenuta nel decreto legislativo nonchè nel regolamento attuativo, tra gli enti pubblici e gli enti privati in materia di organismi di mediazione.
Vi è dunque un modello di domanda da compilarsi per la iscrizione di organismi di mediazione da parte di soggetti privati; altro modello di domanda da compilarsi per la iscrizione di organismi di mediazione da parte di soggetti privati; infine, un modello di domanda (unico) da compilarsi per la iscrizione di enti di formazione.
Oltre che predisporsi il modello di domanda, per l’iscrizione al registro degli organismi di mediazione è stato previsto un atto riepilogativo dei dati e requisiti degli organismi di mediazione di cui si chiede l’iscrizione diviso in n.4 sezioni e n.6 appendici nonché un atto riepilogativo degli allegati, diviso in n.5 diversi schemi di allegati; per l’iscrizione nell’elenco degli enti di formazione, alla domanda segue una parte relativa alle sezioni (in numero di quattro), una parte relativa alle appendici (in numero di quattro) ed una parte relativa agli allegati (in numero di tre). L’appendice terza, in particolare, è destinata alla indicazione dell’elenco dei formatori, mentre l’appendice quarta è destinata alle indicazione informative relative al responsabile scientifico.
Quindi, ai fini della corretta compilazione della domanda, è necessario:
  1. predisporre il modello di domanda al seguente indirizzo https://mediazione.giustizia.it, con le appendici e sezioni ivi previste;
  2. predisporre la documentazione specificamente indicata nel suddetto modello di domanda;
  3. procedere all’invio telematico della domanda, completa in tutte le sue parti, nonché della documentazione allegata;
  4. inoltre, la domanda, completa in tutte le sue parti, dovrà anche essere inviata a mezzo posta elettronica a organismiconciliazione.dgcivile.dag@giustizia.it mediazioneformazione.dgcivile.dag@giustiziacert.it oppure per posta ordinaria a: Ministero della Giustizia - Ufficio III Reparto IV Mediazione - via Tronto, 2 cap 00189 Roma

Il comma 1 dell’art. 12 del D.Lgs. 28/2010 prevede che la richiesta di omologa avvenga “con decreto del Presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede l'organismo”. Quale sede dell’organismo si deve intendere? Quella legale o la sede (anche secondaria) presso cui è stata svolta la mediazione?

Ai fini dell’omologa del verbale di conciliazione si deve considerare il Tribunale del circondario della sede dell’organismo, sempre che questa sia stata preventivamente indicata al Ministero al momento della richiesta di iscrizione ovvero con istanza successiva.

Per gli organismi privati, in caso di “mediazione obbligatoria”, la riduzione di un terzo si applica sulla tabella depositata dagli organismi privati o sulla tabella per gli organismi pubblici in allegato al DM 180/2010?

La riduzione di un terzo deve essere compiuta sulla base della tariffa prevista per gli organismi pubblici dalla tabella A di cui all’art.16 del regolamento. In tal modo, vi è uniformità di applicazione delle tariffe per i procedimenti di mediazione obbligatori, indipendentemente dal fatto che si tratti di organismi pubblici o privati. 

Dove sono previsti nella normativa i requisiti per accedere ai corsi di formazione per mediatori?

I requisiti per l’accesso ai corsi di formazione sono dettati dall’art.4, comma terzo, del D.M. 180/2010. In particolare, si è previsto che i mediatori devono possedere la specifica formazione di cui all’art.18, nonché una laurea universitaria triennale, ovvero, in alternativa, devono essere iscritti ad un ordine o collegio professionale. Dunque, non è più necessaria la laurea in materie giuridiche e, in ogni caso, anche l’iscritto ad un collegio professionale, sebbene privo di laurea, può ottenere l’iscrizione nell’elenco degli organismi se possiede la specifica formazione.
Per completezza, va detto che non può darsi analogo effetto all’iscrizione presso albi od elenchi (di diversa natura), posto che il dato letterale sopra considerato fa unicamente riferimento alla iscrizione presso ordini o collegi professionali.

Chi sono i mediatori che possono avvalersi del regime transitorio?

Ad avvalersi del regime transitorio di cui all’art.20 del D.M: 180/2010 sono solo i mediatori già inseriti negli elenchi interni degli organismi che hanno ottenuto l’iscrizione nel registro previsto dal d.m. 222/2004

Nella fase transitoria, i mediatori già iscritti in un organismo possono transitare in altro organismo di mediazione?

Non vi sono ostacoli a che i mediatori già iscritti in un organismo accreditato, anche in forza della disciplina previgente di cui al d.lgs.n.5/2003 e d.m. 222/2004, possano transitare in altro organismo di mediazione, sempreché gli organismi continuino a mantenere il numero minimo di mediatori pari a cinque, come previsto dall’art.4, comma secondo, lett.f) del regolamento. Il mutamento, in altri termini, sebbene in astratto possibile, di fatto non può incidere sul numero minimo di mediatori che, comunque, l’organismo è tenuto a mantenere.
Altro discorso concerne i requisiti dei mediatori richiesti dal nuovo regolamento. È possibile, in particolare, il transito da un organismo di mediazione all’altro, ma sarà comunque sempre necessario che i mediatori adeguino i propri requisiti a quelli richiesti dal nuovo regolamento entro il termine di sei mesi dalla pubblicazione del D.M. n.180/2010, cioè dal 5 novembre 2010.

Nel numero delle 50 ore di corso di formazione per mediatori da seguire devono ritenersi comprese anche le quattro ore di prova finale di valutazione?

Stando alla lettera della previsione di cui all’art.18 del regolamento, l’intero corso è di durata complessiva di almeno 50 ore, articolato in corsi teorici e pratici ed in una prova finale di valutazione di quattro ore. Se ne ricava che la prova finale è da intendersi compresa nelle 50 ore.

I conciliatori “di diritto” iscritti secondo il precedente D.M. 222/2004 devono comunque compiere l’intero corso di mediatore di 50 ore previsto dall’art.18 del D.M. n.180/2010?

La nuova disciplina tratteggiata dal legislatore con il recente intervento normativa si fonda su di una esigenza di verifica della effettiva capacità professionale del mediatore di conoscenza degli strumenti di tecnica della mediazione nonché della normativa nazionale e comunitaria in materia di mediazione.
Secondo la disciplina transitoria di cui all’art.20 del D.M. n.180/2010, i mediatori abilitati a prestare la loro opera presso gli organismi già accreditati possono continuare a svolgere la suddetta attività, ma devono acquisire, entro il termine di sei mesi dall’entrata in vigore del suddetto regolamento, i requisiti anche formativi previsti, ovvero, in alternativa attestare di avere svolto almeno venti procedure di mediazione, conciliazione o negoziazione volontaria e paritetica, in qualsiasi materia, di cui almeno cinque concluse con successo anche parziale.
Un dato, dunque, preme, in primo luogo, evidenziare: la disciplina transitoria trova applicazione solo con riferimento ai quei conciliatori “di diritto” di cui all’art.4, comma terzo, lett.a) del D.M: 222/2004, i quali, avendo i requisiti, sono stati inseriti negli elenchi degli organismi di conciliazione accreditati con provvedimento del direttore generale della giustizia civile; la stessa, pertanto, non trova applicazione nei confronti di coloro i quali, pur avendo in astratto i requisiti di cui all’art.4, comma terzo, lett.a) del D.M. 222/2004, non erano stati iscritti nell’elenco dei conciliatori di un organismo iscritto nel registro degli organismi di conciliazione con provvedimento del direttore generale della giustizia civile. 
Circa i requisiti formativi, il dato normativo di riferimento è costituito dall’art.18, comma secondo, lett. f), secondo cui il percorso formativo deve avere una durata complessiva di almeno 50 ore.
Preme evidenziare che, tenendo presente l’impostazione seguita nel D.M. n.222/2004, sussisteva una sostanziale assimilazione tra i requisiti formativi dei “conciliatori” di diritto e quelli la cui formazione in materia di mediazione conseguiva solo all’esito della proficua partecipazione al corso di formazione tenuto da enti accreditati presso il Ministero della Giustizia.
Esaminando, dunque, l’attuale disciplina normativa, non può non ritenersi che, posta la comune base di partenza circa la competenza in materia di mediazione tra i “conciliatori” di diritto ed i conciliatori formatisi presso gli enti di formazione accreditati, per entrambe le figure dovrà necessariamente prospettarsi una comune conclusione in merito alla determinazione di quali debbano essere i requisiti formativi che debbano necessariamente essere acquisiti durante il periodo transitorio, senza che possa farsi alcuna differenziazione.
Pertanto, in entrambi i casi, non potrà non essere richiesta una comune formazione aggiuntiva, in linea con la previsione di cui all’art.20 del regolamento, per come in seguito più specificamente precisato.

Quale ulteriore requisito formativo devono acquisire i mediatori, già iscritti ai sensi della disciplina precedente, secondo la disciplina transitoria di cui all’art.20 del regolamento?

Per dare risposta al presente quesito occorre fare riferimento a quanto richiesto dalla nuova disciplina in materia di formazione del mediatore.
L’art.14, in particolare, rinvia all’art.18 del regolamento, quindi al corso di formazione di 50 ore essenzialmente fondato sulla conoscenza delle tecniche di mediazione e sulla normativa interna ed europea. Il problema si pone, in particolare, per quei conciliatori che hanno seguito, prima della entrata in vigore del nuovo regolamento, un corso di formazione di durata superiore alle 40 ore precedentemente richiesto. In realtà, di queste 40 ore, 8 ore erano dedicate alla disciplina sostanziale e processuale del diritto societario e del decreto legislativo n.5/2003; altre erano dedicate alla conoscenza dei sistemi di ADR (Alternative Dispute Resolution) alla funzione della conciliazione, ai compiti e responsabilità e caratteristiche del conciliatore; tecniche della conciliazione; procedura della conciliazione e tutela contenziosa. Rispetto a tali argomenti di corso, la nuova disciplina si pone certamente in termini del tutto innovativi per quanto concerne la conoscenza dell’attuale normativa in materia di mediazione e conciliazione, della metodologie delle procedure facilitative ed aggiudicative e relative tecniche di gestione del conflitto e di interazione comunicativa, anche con riferimento alla mediazione demandata dal giudice, efficacia ed operatività delle clausole contrattuali di mediazione e conciliazione, forma, contenuto ed effetti della domanda di mediazione e dell’accordo di conciliazione. Si tratta, a bene vedere, di tematiche del tutto nuove ed in linea con il contributo della nuova disciplina della mediazione – conciliazione, soprattutto sotto il profilo della differenziazione di metodologia della procedura (facilitativa ed aggiudicativa), del rapporto con il processo civile (mediazione demandata dal giudice) degli effetti sostanziali e processuale della domanda di mediazione e dell’accordo di conciliazione. Tale sostanziale diversità del contenuto del corso impone di richiedere, ai conciliatori già iscritti ai sensi della normativa precedente (siano essi “conciliatori” di diritto che conciliatori formatisi presso enti di formazione), di integrare la propria preparazione mediante la frequentazione di un corso integrativo di almeno 10 ore che possa colmare le lacune formativa rispetto al nuovo percorso formativo richiesto. Non è richiesto che nelle suddette 10 ore sia altresì tenuta una prova finale di valutazione (correlativamente al fatto che nessuna prova finale è richiesta dall’art.18 in caso di corsi di aggiornamento biennali).

Possono essere tenuti contemporaneamente corsi di formazione da parte dello stesso ente nello stesso periodo temporale?

La nuova normativa prevede una dotazione organica minima di cinque formatori.
L’attuale disciplina non esclude che possano contemporaneamente essere tenuti corsi di formazione da parte dello stesso ente in tempi contestuali, ma in distinti luoghi; è cura del responsabile scientifico verificare, tenuto conto della dotazione del personale e dei mezzi dell’ente, se i singoli corsi possano adeguatamente essere tenuti nel rispetto dei requisiti di legge previsti.

Possono essere rilasciati attestati di formazione ai sensi della nuova disciplina per corsi iniziati prima dell’entrata in vigore?

Se il corso ha avuto inizio e si è concluso prima dell’entrata in vigore del regolamento 180/2010 (che ha dettagliato l’esatto contenuto del percorso formativo da seguire) lo stesso risulta adeguato alla precedente disciplina; quindi, non potranno non essere rilasciate attestazioni di superamento dei corsi se non facendo specifico riferimento alla precedente normativa. Ciò, indipendentemente dal fatto che il suddetto corso era stato, eventualmente, definito in linea con le indicazioni attualmente previste per la formazione come mediatore. In tal caso, ove il conciliatore (in possesso di attesto di partecipazione e superamento del corso di formazione ai sensi del D.M. 222/2004) volesse acquisire la nuova formazione, dovrà seguire un corso integrativo di almeno 10 ore presso lo stesso ente di formazione ovvero presso altro ente di formazione accreditato.
Se il corso è iniziato ma non è stato completato prima dell’entrata in vigore della nuova normativa, potrà essere completato, ma l’attestazione non potrà che fare riferimento alla precedente normativa. In questo caso, si dovrà tenere un corso integrativo per potere rilasciare l’ulteriore certificazione integrativa ai sensi della nuova disciplina.

Un soggetto giuridico non iscritto nell’elenco degli enti di formazione, può pubblicizzare e organizzare un corso di formazione per mediatori ai sensi del DM 180/2010, istaurando un rapporto contrattuale ed economico con i partecipanti e dando incarico, poi, per la preparazione ed organizzazione del corso ad un altro ente di formazione accreditato?

Alla luce dei controlli documentali da parte del Ministero della Giustizia che possono avvenire anche successivamente all’erogazione del corso e della responsabilità in capo all’ente di formazione accreditato (si pensi alla tenuta dei registri, alle prove di esame e alle fatture emesse) è necessario che gli enti di formazioni istaurino un rapporto contrattuale ed economico diretto con i partecipanti senza alcuna intermediazione. Quindi non è consentito ad un ente non accreditato, cioè non iscritto nell’elenco degli enti di formazione, organizzare un corso per mediatori ai sensi del DM 180/2010. Inoltre, nelle comunicazioni promozionali deve essere sempre ben chiaro che l’ente che eroga il corso è uno di quelli accreditati all’elenco del Ministero della Giustizia citando il numero di accreditamento e i formatori accreditati.

Quali sono i requisiti che deve avere il responsabile scientifico? L’esperienza di cui si avvale il responsabile scientifico al fine di dare prova del requisito richiesto può essere stata acquisita all’estero?

Il responsabile scientifico deve essere in possesso, per come prescritto dall’art.18, comma secondo, lett.i), del duplice requisito della chiara fama ed esperienza in materia di mediazione, conciliazione o risoluzione alternativa delle controversie.
Il legislatore non ha fornito una specifica indicazione in ordine all’esatta interpretazione del duplice requisito sopra delineato, ma in linea generale può dirsi che deve trattarsi di persona che, in relazione alla propria funzione ed attività professionale esercitata, ha avuto modo di inserirsi nel contesto accademico e professionale nello specifico campo della mediazione e degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie. 
Sicchè, due profili devono necessariamente essere chiariti.
  1. l’amministrazione, nella predisposizione dei modelli di domanda da utilizzare per la formulazione della richiesta di iscrizione dell’ente di formazione ha inteso procedere secondo una sorta di inversione dell’onere della prova, nel senso che ha devoluto alla parte istante l’onere di allegazione di tutto quanto ritenuto idoneo al fine di pervenire alla conclusione che si tratti effettivamente di persona di chiara fama ed esperienza;
  2. la chiara fama ed esperienza deve, comunque, essere strettamente collegata con l’attività di mediazione e di risoluzione alternativa delle controversie, nel senso che è stata la specifica dedizione, professionale o scientifica, alla materia della mediazione ad avere fatto conseguire la chiara fama ed esperienza del soggetto interessato.
È senz’altro possibile che, poi, al fine della valutazione della chiara fama, si faccia valere, in sede di redazione del nel curriculum formativo, la circostanza di avere acquisitoall’estero l’esperienza in materia di mediazione, conciliazione e risoluzione alternativa delle controversie.

Può uno stesso soggetto ricoprire contemporaneamente il ruolo di responsabile scientifico e di formatori? Può il suddetto soggetto ricoprire contemporaneamente il ruolo di responsabile scientifico per più enti di formazione?

Non vi sono ragioni per non consentire al responsabile scientifico di svolgere contestualmente l’attività di responsabile scientifico e di formatore. Lo stesso può, altresì, assumere la funzione di responsabile scientifico per più enti di formazione; è evidente che, peraltro, alla luce della responsabilità che il responsabile scientifico assume, anche tenuto conto della sua attività di supervisione e controllo, il numero degli enti di formazione per cui può ricoprire tale funzione deve essere limitato.

Quali sono i requisiti delle pubblicazioni che, ai sensi dell’art.18, comma terzo, lett.a), il docente dei corsi teorici deve possedere?

L’art.18, comma terzo, lett.a) del regolamento richiede che i docenti dei corsi teorici devono attestare: a) di avere svolto attività di docenza in corsi o seminari in materia di mediazione, conciliazione o risoluzione alternativa delle controversie presso ordini professionali, enti pubblici o loro organi, università pubbliche o private riconosciute, nazionali o straniere; b) di impegnarsi a partecipare in qualità di discente presso i medesimi enti ad almeno 16 ore di aggiornamento nel corso di un biennio; c) di avere pubblicato almeno tre contributi scientifici in materia di mediazione, conciliazione o risoluzione alternativa delle controversie.
Circa il requisito di cui al punto c), la norma consente di evidenziare tre differenti profili.
In primo luogo, il contributo deve avere carattere scientifico, nel senso che deve avere la sua rilevanza in quanto costituisce motivo di approfondimento, sotto il profilo tecnico – giuridico, della materia in esame, in particolare delle diverse questioni che la effettiva utilizzazione della figura può comportare nonché della piena comprensione della stessa dagli operatori del diritto.
In secondo luogo, l’oggetto della pubblicazione deve riguardare specificamente la materia della mediazione, conciliazione o risoluzione alternativa delle controversie. L’ambito di considerazione, preme precisare, è segnato dalla specifica finalità cui è orientato l’accertamento del requisito in esame: quella, cioè, di costituire presupposto di accertamento del requisito del possesso di un bagaglio personale di conoscenze idoneo per l’attività, successiva, di formazione dei mediatori. Lo stesso, dunque, implica un necessario momento di approfondimento personale, da parte del docente del corso teorico, della figura della mediazione e degli altri strumenti di risoluzione alternativa delle controversie quali strumenti di definizione della controversia nello specifico ambito civilistico, dal punto di vista processuale che sostanziale, delle tecniche di mediazione da utilizzare, della disciplina normativa e regolamentare.
Sotto il profilo, poi, della effettiva dimostrazione della pubblicazione dello scritto, deve trattarsi di:
  1. pubblicazioni scientifiche, giuridiche specializzate, a diffusione nazionale dotate di codice ISBN per i libri e ISSN per le pubblicazioni in serie;
  2. pubblicazioni scientifiche, giuridiche specializzate, ufficiali edite o prodotte da organi dello stato, regioni, province, comuni ed enti pubblici.
Non possono essere considerate valide, ai fini di cui sopra, le pubblicazioni online, sebbene dotate dei suddetti codici identificati.

Quali sono i requisiti richiesti per i formatori pratici?

L’art.18, comma terzo, lett.a) del regolamento richiede che i docenti dei corsi pratici devono attestare: a) di avere svolto attività di docenza in corsi o seminari in materia di mediazione, conciliazione o risoluzione alternativa delle controversie presso ordini professionali, enti pubblici o loro organi, università pubbliche o private riconosciute, nazionali o straniere; b) di impegnarsi a partecipare in qualità di discente presso i medesimi enti ad almeno 16 ore di aggiornamento nel corso di un biennio; c) di avere operato, in qualità di mediatore, presso organismi di mediazione o conciliazione in almeno tre procedure.
Due dati devono essere precisati.
In primo luogo, non può assumere rilievo qualunque attività compiuta in sede di procedimento di mediazione, ma solo quella svolta in qualità di mediatore, cioè, secondo quanto prevede l’art.1 lett.c) e d) del regolamento, quale terzo imparziale al fine di assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione della controversia, nella formulazione di una proposta per la risoluzione della controversia, rimanendo, comunque, privo del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del servizio.
In secondo luogo, è necessario che la suddetta attività di mediatore sia compiuta nei casi in cui il legislatore ha espressamente inteso fornire una specifica regolamentazione, sotto il profilo sia soggettivo, prevedendosi che l’attività di mediazione debba necessariamente svolgersi presso un certo soggetto (organismo) cui è demandato il compito di procedere all’attività di mediazione; che oggettivo, prevedendosi che in caso di conclusione positiva della conciliazione, il verbale sottoscritto dalle parti e dal mediatore ha valore di titolo esecutivo.
Si tratta, a bene vedere, di tutte quelle ipotesi, diversamente disciplinate nel tempo, in cui si può fare applicazione del concetto di conciliazione o mediazione amministrata, nel senso che, per come visto, è il legislatore stesso che ha inteso porre taluni regole, sotto il profilo soggettivo ed oggettivo, in ordine allo svolgimento ed agli effetti dell’attività di conciliazione e di mediazione.
Rientrano in tale ambito, ad esempio, l’attività di conciliatore compiuta presso: organismi iscritti ai sensi del d.lgs.5/2003 e successivo d.m. 222/2004 nonché del d.lgs.18/2010 e successivo d.m.180/2010; il comitato consultivo di cui alla disciplina a tutela del diritto di autore l.22 aprile 1941 n.633; le camere di commercio di cui alla l.29 dicembre 1993 n.580 nonché in materia di disciplina della subfornitura l.18 giugno 1998 n.192; la commissione di conciliazione di cui all’art.410 c.p.c. relativamente ai rapporti di cui all’art.409 c.p.c.. 
In quanto tali, non possono essere fatte valere procedure di conciliazione e mediazione presso procedure amministrate all’estero.

Il requisito delle pubblicazioni in materia di mediazione e conciliazione deve essere posseduto da tutti e cinque i formatori richiesti tra i criteri per l’iscrizione nell’elenco?

L’art.18, comma secondo, lett.d) del regolamento, prevede che gli enti di formazione debbano possedere un numero di formatori non inferiore a cinque.
La norma non distingue all’interno del suddetto numero minimo fra quanto debbano essere formatori teorici e quanti formatori pratici.
È evidente comunque che: a) almeno uno dei formatori deve essere teorico ed almeno uno deve essere pratico; diversamente, l’ente non sarebbe idoneo a svolgere l’attività di formazione nella sua completezza; b) solo per i formatori teorici è previsto l’obbligo della pubblicazione scientifica, ai sensi dell’art.18, comma terzo, lett.a).

È sufficiente che i docenti abbiano tenuto corsi in materia di diritto del lavoro nell’ambito delle quali sia stato trattato anche il profilo del tentativo di conciliazione?

L’art.18, comma terzo, lett. a) del regolamento prevede espressamente che tutti i docenti (sia dei corsi teorici che dei corsi pratici) debbano avere svolto attività di docenza in corsi o seminari in materia di mediazione, conciliazione o risoluzione alternativa delle controversie presso ordini professionali, enti pubblici o loro organi, università pubbliche o private riconosciute, nazionali o straniere.
La norma è dunque precisa nel limitare la attività di docenza non solo sotto il profilo oggettivo (ricomprendente tutta la materia della mediazione) ma anche soggettivo (presso quali soggetti i corsi o seminari sono stati tenuti). Con riferimento al primo profilo, il punto essenziale è che i corsi e seminari abbiano avuto ad oggetto la specifica materia della mediazione come strumento di soluzione alternativa della controversia; sotto tale profilo, una eventuale docenza nella materia del diritto del lavoro, sebbene contemplante, indirettamente, il profilo del tentativo di conciliazione, non può essere fatto rientrare nel requisito oggettivo in esame.

Si può ricorrere a docenti esterni aventi i requisiti richiesti mediante lettera di incarico?

Ai sensi dell’art.19 del regolamento, trovano applicazione al procedimento di iscrizione nell’elenco degli enti di formazione, gli artt.5,6,8,9,10 e 12 in quanto compatibili.
In particolare, il riferimento all’art.6 comporta che il richiedente l’iscrizione nell’elenco degli enti di formazione è tenuto ad allegare l’elenco dei mediatori che si dichiarano disponibili allo svolgimento del servizio; l’art.18, comma secondo, lett. d), poi, prevede che sia indicato specificamente il numero dei formatori, non inferiore a cinque, che svolgono l’attività di formazione presso il richiedente.
Pertanto, l’ente potrà avvalersi unicamente dei formatori inseriti nel proprio elenco interno e accreditati con provvedimento del direttore generale della giustizia civile.

Ciascun corso di formazione deve vedere coinvolti un numero minimo di docenti?

È necessario che siano previsti almeno due diversi docenti: uno per la parte teorica e una per quella pratica.

Nella fase transitoria di cui all’art.20 del regolamento, al momento in cui è comunicata agli organismi di mediazione ed enti di formazione la richiesta di integrazione, è comunque necessario che anche i mediatori ed i formatori abbiano i requisiti previsti dalla nuova disciplina?

La disciplina transitoria ha specifico riferimento ai requisiti relativi agli organismi di mediazione ed agli enti di formazione.
Sotto tale profilo, quindi, nei termini di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di integrazione (di cui all’art.20, comma primo e terzo, del regolamento) i suddetti enti dovranno adeguarsi rispetto a quanto diversamente disciplinato rispetto alla precedente normativa di cui al d.m. 222/2004. Sicchè, ad esempio, gli organismi di mediazione dovranno dare prova: di possedere un capitale non inferiore a quello la cui sottoscrizione è necessaria alla costituzione di una società a responsabilità limitata; di essere in condizione di svolgere l’attività in almeno due regioni o due province della stessa regione; di avere un numero minimo di mediatori non inferiore a cinque ecc.; di avere predisposto un regolamento di procedura nel rispetto delle previsioni di cui all’art.7 nonché un codice etico; gli enti di formazione dovranno dare prova di possedere il suddetto capitale sociale; di possedere un numero di formatori non inferiore a cinque, di avere individuato un responsabile scientifico di chiara fama ed esperienza ecc..
Diversamente va detto per i mediatori ed i formatori.
L’art.20 del regolamento, in particolare, nel predisporre la disciplina transitoria, ha fatto salvo quanto previsto nel comma secondo (per i mediatori) e nel comma quarto (per i formatori) del medesimo articolo.
La previsione di salvezza, in particolare, attiene ai requisiti dei mediatori e dei formatori già inseriti negli elenchi degli enti e degli organismi accreditati. Secondo tale previsione normativa, in particolare, i mediatori ed i formatori già abilitati secondo la precedente normativa possono continuare ad esercitare l’attività di mediazione e di formazione per ulteriori sei mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento (pubb. sulla Gazz. Uff. del 4 novembre 2010) con decorrenza dal 5 novembre 2010.
Ne consegue che: a) gli enti di mediazione e di formazione devono adeguarsi entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta di integrazione, trasmettendo al Ministero la modulistica approvata dal direttore generale della giustizia civile e pubblicata nel sito della giustizia; b) il suddetto adeguamento attiene ai nuovi requisiti previsti dal regolamento; c) fino alla conclusione del periodo transitorio, possono essere indicati, ai fini della dimostrazione del numero minimo di mediatori e formatori, i mediatori ed i formatori già accreditati i quali dovranno, comunque, acquisire entro il medesimo periodo, i requisiti formativi aggiuntivi richiesti dalla nuova disciplina; d) è onere degli organismi e degli enti di formazione, ai sensi del comma secondo e quarto dell’art.20 del regolamento, segnalare all’amministrazione l’avvenuta acquisizione dei requisiti dei mediatori e dei formatori previsti dal nuovo regolamento.
Per quanto sopra detto, l’iscrizione dei mediatori e dei formatori ancora non in possesso dei requisiti aggiuntivi, è fatta con riserva, avendo gli stessi l’obbligo di acquisizione nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento.

Fonte ufficiale Ministero di Grazie e Giustizia

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