Lo scarico dei fumi degli apparecchi di combustione, espulso sulle pareti delle abitazioni crea enormi problemi di coesistenza tra le persone negli edifici plurifamiliari, ma anche nelle abitazioni singole indipendenti. I prodotti della combustione contengono biossido e ossido di azoto, l'ossido carbonico, il biossido carbonico o anidride carbonica e Polveri Sottili così da poter certamente affermare che giovano in modo negativo anche alla sicurezza ed alla salute delle persone. I casi di segnalazioni di problemi derivanti da scarico a parete segnalati alle ASL territoriali sono talmente frequenti che si è sovrapposto anche un virtuoso problema di cause tra vicini di casa innescato dall'apparente fastidio (in realtà ben peggio), arrecato dai pennacchi di fumo che si dirigono verso l'altrui porta, finestra, presa d'aria, ventilazione, abbaino, etc. Non ultimi, i casi in crescita verticale di allergia e difficoltà asmatiche certamente in contrasto con uno scarico fumi in faccia alle ignare persone. Proviamo ad immaginarci un palazzo di sette piani dove tutti scaricano i fumi sulle pareti ed il disagio di chi non potrà praticamente aprire la finestra per aerare i locali o di una persona anziana, o di un bambino che gioca all'aria aperta (apparentemente), sotto questa "doccia mix insalubre". I fumi o più correttamente chiamati PDC Prodotti della Combustione, vanno scaricati sempre sulla copertura dell'edificio al di fuori della zona di reflusso in modo che possano disperdersi nel migliore dei modi in atmosfera. Gli scarichi diretti a parete di apparecchi a gas provocano sempre un oggettivo peggioramento delle condizioni igieniche: lo stesso dicasi per quelli appartenenti alle moderne caldaie a condensazione, anzi in questo caso abbiamo a che fare con polveri molto più sottili del normale, quelle più pericolose: PM 2.5. Sono stati scritti centinaia di trattati per la corretta evacuazione dei fumi a tetto indicando precise regole per evitare il loro ristagno e quindi l'inquinamento a terra comunque, in linea generale, questo barbaro modo di scaricare i fumi in faccia alla gente è stato progressivamente sempre più limitato. Da sempre le Aziende Sanitarie Locali si sono nettamente opposte allo scarico a parete certamente per la loro competenza specifica territoriale che le porta ad avere un reale contatto con i cittadini che ne lamentano costantemente tutti i problemi che ne conseguono. Nella quasi totalità dell'Italia, i regolamenti di igiene edilizio, vietano lo scarico a parete. Una norma specifica la UNI 7129 indica delle distanze minime da rispettare molto restrittive, specie nell'ultima versione quella del 2008 ma comunque occorre sottolineare che non sempre il posizionamento dei terminali di tiraggio esterni, nei pochi casi limitati, anche se rispettano in modo rigoroso le disposizioni delle norme UNI-CIG, è condizione sufficiente perché non si verifichino lamentele dovute a molestie per i gas combusti emessi in facciata. Oggi, con le molteplici disposizioni in vigore, poco chiare e spesso contraddittorie, è divenuto molto difficile per un installatore individuare le condizioni per comprendere i rari casi in cui è possibile scaricare a parete, per giunta con caldaie a basse emissioni inquinanti NOx, verificando specifici provvedimenti restrittivi emessi per motivi igienico sanitari dall'autorità locale che potrebbero applicarsi in una particolare area/zona del territorio comunale e rispettando le distanze minime previste dalla Norma UNI 7129 che sono molto limitate. Con la pubblicazione del Decreto legislativo n.102 del 4 Luglio 2014 – viene nuovamente confermato che i fumi prodotti da impianti termici installati successivamente al 31 agosto 2013, devono essere collegati ad appositi camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione, con sbocco sopra il tetto dell'edificio alla quota prescritta dalla regolamentazione tecnica vigente. E' quindi evidente che anche per il legislatore il criterio essenziale è sempre quello di evitare gli scarichi a parete in termini generali e pressoché assoluti, salvo delle deroghe concesse in precise condizioni che a nostro avviso creano più "scappatoie per il singolo" che soluzioni impiantistiche, per giunta a danno di se stesso e del vicino di casa. L'art. 5, comma 9, del DPR 412/93 così come integrato dal DPR 551/99 è stato sostituito a far data dal 31.08.2013 dal contenuto dell'art. 17-bis del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 così come modificato dalla Legge 90/2013 ed aggiornato a far data dal 18.07.2014 dal D.lgs. 102/2014. Il nuovo testo di tale disposto normativo diviene dunque il seguente:
9. Gli impianti termici installati successivamente al 31 agosto 2013 devono essere collegati ad appositi camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione, con sbocco sopra il tetto dell'edificio alla quota prescritta dalla regolamentazione tecnica vigente.
9-bis. E' possibile derogare a quanto stabilito dal comma 9 nei casi in cui:
- si procede, anche nell'ambito di una riqualificazione energetica dell'impianto termico, alla sostituzione di generatori di calore individuali che risultano installati in data antecedente a quella di cui al comma 9, con scarico a parete o in canna collettiva ramificata;
- l'adempimento dell'obbligo di cui al comma 9 risulta incompatibile con norme di tutela degli edifici oggetto dell'intervento, adottate a livello nazionale, regionale o comunale;
- il progettista attesta e assevera l'impossibilita' tecnica a realizzare lo sbocco sopra il colmo del tetto;
- si procede alle ristrutturazioni di impianti termici individuali già esistenti, siti in stabili plurifamiliari, qualora nella versione iniziale non dispongano già di camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione con sbocco sopra il tetto dell'edificio, funzionali e idonei o comunque adeguabili alla applicazione di apparecchi a condensazione;
- vengono installati uno o più generatori ibridi compatti, composti almeno da una caldaia a condensazione a gas e da una pompa di calore e dotati di specifica certificazione di prodotto.
- nei casi di cui alla lettera a), installare generatori di calore a gas a camera stagna il cui rendimento sia superiore a quello previsto all'articolo 4, comma 6, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica, del 2 aprile 2009, n. 59 (90 + 2 log Pn);
- nei casi di cui alle lettere b), c), e d), installare generatori di calore a gas a condensazione i cui prodotti della combustione abbiano emissioni medie ponderate di ossidi di azoto non superiori a 70 mg/kWh, misurate secondo le norme di prodotto vigenti;
- nel caso di cui alla lettera e), installare generatori di calore a gas a condensazione i cui prodotti della combustione abbiano emissioni medie ponderate di ossidi di azoto non superiori a 70 mg/kWh, misurate secondo le norme di prodotto vigenti, e pompe di calore il cui rendimento sia superiore a quello previsto all'articolo 4, comma 6, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica, del 2 aprile 2009, n. 59;
- in tutti i casi, posizionare i terminali di scarico in conformità alla vigente norma tecnica UNI7129 e successive modifiche e integrazioni.
Distanze di rispetto dei terminali di espulsione fumi (esemplificazione Norma UNI 7129)
** vedi figura esplicativa
Si ricorda che non è consentita l'installazione con scarico a parete all'interno di balconi chiusi su 5 lati. incolo addizionali sulle distanze per l'installazione sotto balcone se balaustra chiusa (muratura)
X+Y+Z+W =>200 cm;
con X che deve comunque rispettare la quota D1 (X=> 30cm);
Se balaustra aperta (parapetto/ringhiera):
X+Y+Z =>200 cm
con X che deve comunque rispettare la quota D1 (X=> 30cm);
Nota: nel caso in cui il terminale sporga dal balcone soprastante si dovrà comunque calcolare e sommare alle altre anche la distanza Y "all'indietro" fino al bordo balcone.
E' evidente che anche nel rispetto di queste distanze, se lo scarico a parete arreca comunque disagio o problemi si dovrà intervenire a carattere locale mediante l'ente preposto "esempio l'ASL" per fare incanalare i fumi verso il tetto e farli disperdere a conveniente altezza dal suolo. Ricordiamo che la Legge 90 del 3 agosto 2013 ha introdotto anche una modifica della definizione di impianto termico che riportiamo di seguito e chiarisce il divieto di scaricare a parete anche per gli apparecchi a pellet e legna.
I fumi o più correttamente chiamati PDC Prodotti della Combustione, vanno scaricati sempre sulla copertura dell'edificio al di fuori della zona di reflusso in modo che possano disperdersi nel migliore dei modi in atmosfera. Gli scarichi diretti a parete di apparecchi a gas provocano sempre un oggettivo peggioramento delle condizioni igieniche: lo stesso dicasi per quelli appartenenti alle moderne caldaie a condensazione, anzi in questo caso abbiamo a che fare con polveri molto più sottili del normale, quelle più pericolose: PM 2.5. Sono stati scritti centinaia di trattati per la corretta evacuazione dei fumi a tetto indicando precise regole per evitare il loro ristagno e quindi l'inquinamento a terra comunque, in linea generale, questo barbaro modo di scaricare i fumi in faccia alla gente è stato progressivamente sempre più limitato. Da sempre le Aziende Sanitarie Locali si sono nettamente opposte allo scarico a parete certamente per la loro competenza specifica territoriale che le porta ad avere un reale contatto con i cittadini che ne lamentano costantemente tutti i problemi che ne conseguono.
Le soluzioni per evitare lo scarico a parete ci sono e vanno adottate, senza cercare nelle deroghe delle regolamentazioni forzature che non fanno altro che danno a se stessi e ai vicini di casa.
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