martedì 22 marzo 2016

L’ALTEZZA DELLE SIEPI A CONFINE DEVE SEGUIRE L’ANDAMENTO DEL TERRENO SE IRREGOLARE - Cassazione 28 febbraio 2015, n. 3232

Cassazione 28 febbraio 2015, n. 3232

La siepe è una struttura vegetale che trova largo impiego ai margini dei terreni, nelle scarpate dei terrazzamenti, lungo i fossi agricoli ed assolvono a diverse funzioni, essenzialmente:
  1. ad una funzione protettiva garantendo l'habitat per centinaia di specie vegetali e animali minacciati, che in tal modo possono trovare rifugio nei territori antropizzati;
  2. riparano dal vento (possono ridurre fino a 60% la velocità del vento);
  3. schermano la vista (in ambito abitativo, fungono da recinzione anche fisica);
  4. proteggono i terreni dall'erosione in pendii e scarpate le radici consolidano il terreno;
  5. proteggono dalle immissioni trattenendo la polvere e le sostanze inquinanti.
Pertanto, va escluso che la siepe abbia la funzione principale o essenziale di difendere la privacy delle persone che si trovano nel fondo ove è collocata la siepe stessa. Non vi è, in altri termini, una correlazione necessaria e preferenziale tra siepe e privacy.

Piuttosto, e, comunque, la normativa relativa alle distanze degli alberi dai confini intende evitare l'invasione del terreno altrui sia con radici che con rami, ed è casuale e non perseguita direttamente la tutela dell'esigenza di riservatezza delle persone del fondo ove esiste la siepe.

Dunque, il limite di altezza - non maggiore di due metri e mezzo - previsto dall'art. 892 c.c., n. 3, si riferisce solo agli alberi da frutta - ai quali, per le loro caratteristiche è fatto un trattamento di favore-, e non vale per le viti e per gli arbusti - che, solo perchè tali, possono, perciò, essere piantati fino a mezzo metro dal confine. L'art. 892 c.c., nulla, invece, prescrive in ordine alle siepi formate con alberi di alto e medio fusto. Pertanto, in quest'ultima ipotesi l'altezza degli alberi di alto e medio fusto che formano una siepe può essere stabilita dal giudice tenuto conto della situazione dei luoghi. L'altezza delle piante laddove prescritta va riferita a ciascuna pianta indipendentemente dall'andamento del terreno dato che la normativa civilistica de qua laddove fa riferimento all'altezza delle piante prescinde dalla morfologia dei terreni sui confini.

Ove il legislatore avesse voluto dare rilievo al dislivello dei terreni lo avrebbe fatto così come lo ha fatto con riferimento alle distanze tra costruzioni. L'eventuale aspetto estetico potrebbe essere mantenuto riducendo eventualmente l'altezza delle piante e seguendo l'andamento ascendente del terreno e non già lasciando crescere oltre i due metri e mezzo gli alberi che si trovano nella zona discendete.

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