lunedì 4 aprile 2016

Soppressione dei servizi comuni: ANTENNA CENTRALIZZATA - Cass. 11.1.2012 n. 144

In materia di condominio negli edifici, sono (fra le altre cose) comuni, le opere, le installazioni e i manufatti di qualunque genere che servono all'uso e al godimento comune, come tutte le altre cose che l'articolo 1117 c.c., n. 3, enumera, con elencazione non tassativa.
A tale categoria vanno ricondotte le antenne c.d. centralizzate le quali richiedono un’attività di impianto e di gestione comune che e compito dell’assemblea deliberare.
La corte ha già affermato, anche nel caso di modifica del servizio di autoclave con relativa nuova ubicazione ed estinzione della connessa servitù attiva condominiale per mancata utilità che le attribuzioni dell'assemblea di condominio riguardano l'intera gestione delle cose, dei servizi e degli impianti comuni, che avviene in modo dinamico e che non potrebbe essere soddisfatta dal modello dell'autonomia negoziale in quanto la volontà contraria di un solo partecipante sarebbe sufficiente ad impedire ogni decisione.
Rientra tra i poteri dell'assemblea quello di disciplinare beni e servizi comuni, al fine della migliore e più razionale utilizzazione, anche quando la sistemazione più funzionale del servizio comporta la dismissione o il trasferimento dei beni comuni.
L'assemblea con deliberazione a maggioranza ha quindi il potere di modificare sostituire o eventualmente sopprimere un servizio anche laddove esso sia istituito e disciplinato dal regolamento condominiale se rimane nei limiti della disciplina di modalità di svolgimento e quindi non incida sul diritti dei singoli condomini (Cass. n. 6915/2007).
La volontà collettiva, regolarmente espressa in assemblea, volta ad escludere siffatto uso, non si pone, pertanto, come contraria al diritto dei singoli condomini sul bene comune perché quest'ultimo e tale finché assolva, a beneficio di tutti i partecipanti, la sua funzione, e questa, a sua volta, rientra nella signoria dell'assemblea, la quale come può attuarla istituendo il relativo servizio comune, così può sopprimerla con l'unico limite di non incidere sulle proprietà esclusive, cioè sulle parti dell'impianto di proprietà individuale.

  1. Soppressione dei servizi comuni: IMPIANTO CENTRALIZZATO IN IMPIANTI UNIFAMILIARI -  Cass. 16.1.2013 n. 945
  2. Soppressione dei servizi comuni: SERVIZIO PORTIERATO - Cass. 27.5.2007 n. 16880
  3. Soppressione dei servizi comuni: EX CONDOTTA SCARICO IMMONDIZIA - Cass. 16.5.2014 n. 10860

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