Cassazione, sez. II, 24.5.2013, n. 13004
In ambito condominiale non costituisce invalidità della delibera assembleare il mancato richiamo del numero complessivo dei condomini "dovendosi questo ritenere noto agli stessi condomini o comunque facilmente accessibile" non potendosi, in ogni caso, ritenere che tale incompletezza diminuisca la possibilità di controllo "aliunde" della regolarità del procedimento di formazione assembleare e delle deliberazioni assunte.
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