Canna fumaria posta su uno stabile e provvedimento d’urgenza richiesto dal vicino per il mancato rispetto della distanza. Tribunale prima e Corte d’Appello dopo rigettano l’opposizione che viene confermata dalla Suprema Corte che stabilisce un importante principio. La Suprema Corte si sofferma sull’art. 890 c.c. Detta norma afferma che «chi presso il confine, anche se su questo si trova un muro divisorio, vuole fabbricare forni, camini, magazzini di sale, stalle e simili, o vuol collocare materie umide o esplodenti o in altro modo nocive, ovvero impiantare macchinari, per i quali può sorgere pericolo di danni, deve osservare le distanze stabilite dai regolamenti e, in mancanza, quelle necessarie a preservare i fondi vicini da ogni danno alla solidità, salubrità e sicurezza». In primo grado il Tribunale aveva osservato una mancanza di previsione di distanze specifiche nei regolamenti comunali.
La Corte di Legittimità, però, aveva rilavato che «il rispetto delle distanze previste per fabbriche e depositi nocivi e pericolosi dall’art. 890 c.c., nella cui regolamentazione rientrano anche i comignoli con canna fumaria, è collegata a una presunzione di assoluta nocività e pericolosità che prescinde da ogni accertamento concreto nel caso in cui vi sia un regolamento comunale che stabilisca la distanza medesima, mentre in difetto di una disposizione regolamentare si ha una presunzione relativa, che può essere superata ove la parte interessata al mantenimento del manufatto dimostri che, mediante opportuni accorgimenti, può ovviarsi al pericolo od al danno del fondo vicino». Nel caso in questione, quindi, come correttamente rilevato dalla Corte di merito, nel silenzio dei regolamenti si era verificato come l’istallazione di accorgimenti atti a scongiurare il danno alla salute dell’attore fosse inidonea e, diceva la Cassazione, correttamente il Tribunale aveva disposto l’arretramento della canna fumaria.
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