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martedì 23 gennaio 2018

Superamento delle barriere architettoniche e distanze legali

Poiché l’art. 3, cit., segue l’art. 2, i portatori di handicap possono installare, a proprie spese, servoscala nonché strutture mobili e facilmente rimovibili e possono anche modificare l’ampiezza delle porte d’accesso, al fine di rendere più agevole l’accesso agli edifici, agli ascensori e alle rampe dei garage.
In una controversia in cui gli attori avevano lamentato il mancato rispetto della distanza di cinque metri dal confine da parte dei proprietari del fabbricato esistente nel fondo vicino con riferimento alla realizzazione di una rampa esterna di accesso al piano superiore di tale fabbricato ed i convenuti avevano invocato l’esenzione dall’obbligo del rispetto delle distanze in base all’art. 3, comma 2, l. n. 13 del 1989, secondo cui nella realizzazione di opere dirette al superamento delle barriere architettoniche “E’ fatto salvo l’obbligo di rispetto delle distanze di cui agli artt. 873 e 907 c.c., nell’ipotesi in cui tra le opere da realizzare e i fabbricati alieni non sia interposto alcuno spazio o alcuna area di proprietà o di uso comune”, la S.C. ha affermato che tale disposizione deve essere interpretata come volta a consentire deroghe alla normativa sulle distanze, a prescindere dalla relativa fonte, solo in ambito condominiale e non ove vengano in rilievo rapporti fra edifici distinti appartenenti a proprietà separate (Cass. 19 settembre 2017, n. 21645).

Secondo tale decisione, in sostanza, poiché l’art. 3, cit., segue l’art. 2, il cui secondo comma prevede che nel caso in cui il condominio rifiuti di assumere, o non assuma entro tre mesi dalla richiesta fatta per iscritto, le deliberazioni di cui al comma 1, i portatori di handicap possono installare, a proprie spese, servoscala nonchè strutture mobili e facilmente rimovibili e possono anche modificare l’ampiezza delle porte d’accesso, al fine di rendere più agevole l’accesso agli edifici, agli ascensori e alle rampe dei garages, emerge da un mero esame letterale di tali disposizioni che le opere considerate sono solo quelle necessarie a rimuovere le barriere architettoniche all’interno di edifici condominiali, essendo esse finalizzate ad impedire che l’inerzia od il rifiuto degli altri condomini comportino un danno per il soggetto con difficoltà di deambulazione.
Se potesse essere condivisa, tale interpretazione avrebbe il merito di dare un senso alle disposizioni di cui constano il primo ed il secondo comma dell’art. 3, cit.

Purtroppo alla applicabilità della deroga alle distanze legali solo nei rapporti tra condomini si frappongono ostacoli insuperabili.

La deroga in questione, infatti, nel primo comma è prevista con riferimento alle norme sulle distanze previste dai regolamenti edilizi, le quali disciplinano i rapporti tra proprietari di fondi confinanti.
Il successivo secondo comma conferma, invece, l’obbligo del rispetto delle distanze di cui agli articoli 873 e 907 del codice civile nell’ipotesi in cui tra le opere da realizzare e i fabbricati alieni non sia interposto alcuno spazio o alcuna area di proprietà o di uso comune.

Ora, anche volendo ammettere che le distanze di cui agli artt. 873 0 907 c.c. trovano applicazione anche nei rapporti tra condomini, il riferimento ai fabbricati alieni fa capire chiaramente che la disposizione presuppone l’esistenza di un fabbricato su un fondo confinante diverso da quello in condominio nel quale le opere vengono realizzate. Rimangono, pertanto, le perplessità causate dalla formulazione dell’art. 2 l, secondo comma, e dell’art. 3 l. 9 gennaio 1989 n. 13.

La prima di tali disposizioni sembrerebbe stabilire che, nel caso in cui l’assemblea non assuma le delibere dirette ad eliminare le barriere architettoniche, il portatore di handicap può realizzare a spese proprie soltanto le opere previste da tale disposizione, ma non un ascensore (in tal senso, in dottrina, cfr. PEDICINI, Commento all’art. 2 l. 9 gennaio 1989 n. 13, in Nuove leggi civili commentate, 1991, 343; in giurisprudenza, in motivazione, cfr. Cass. 29 luglio 2004, n. 14384).
Se così fosse, da un lato, l’art. 3, cit., si occuperebbe del problema delle distanze, che non può, però, presentarsi con riferimento alle opere previste nel precedente art. 2, secondo comma,dal momento che le stesse non costituiscono “costruzione”, e dall’altro, si arriverebbe all’assurdo che al portatore di handicap non sarebbe consentito quanto qualsiasi condomino può effettuare in applicazione della norma generale principio di cui all’art. 1102 c.c., il che comporterebbe problemi di costituzionalità della norma.

Va, infatti osservato che è pacifico in giurisprudenza che la norma di cui all’art. 1120 c.c., nel prescrivere che le innovazioni della cosa comune siano approvate dai condomini con determinate maggioranze, tende a disciplinare l’approvazione di quelle innovazioni che comportano oneri di spesa per tutti i condomini; ma, ove non debba procedersi a tale ripartizione per essere stata la spesa relativa alle innovazioni di cui si tratta assunta interamente a proprio carico da un condomino, trova applicazione la norma generale di cui all’art. 1102 c.c., che contempla anche le innovazioni, ed in forza della quale ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, a condizione che non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri condomini di farne uguale uso secondo il loro diritto, e, pertanto, può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa comune. Ne consegue che, ricorrendo dette condizioni, il condomino ha facoltà di installare a proprie spese nella tromba delle scale dell’edificio condominiale un ascensore, ponendolo a disposizione degli altri condomini, e può far valere il relativo diritto con azione di accertamento, in contraddittorio degli altri condomini che contestino il diritto stesso, indipendentemente dalla mancata impugnazione della delibera assembleare che abbia respinto la sua proposta al riguardo (Cass. 10 aprile 1999, n. 3508; in senso conforme, in precedenza, cfr.: Cass. 12 febbraio 1993 n. 1781; Cass. 5 aprile 1977 n. 1300; in dottrina, con specifico riferimento all’ art. 2 l. 9 gennaio 1989 n. 13, cfr. CELESTE, Portatori di handicap: quanti scalini devono ancora salire per raggiungere le proprie abitazioni?, in Foro it., 2008, I, 601, il quale peraltro sembra ritenere che anche in tal caso troverebbe applicazione l’art. 1121, ultimo comma, c.c.).

Per quanto riguarda l’art. 3, cit., a prescindere dalla imperfetta formulazione del secondo comma in ordine alla menzione congiunta degli spazi e delle aree, come se si trattasse di entità differenti, ed alla menzione in entrambi i commi di spazi “di uso comune” (di incerta individuazione) distinti da quelli in proprietà comune, senza precisare se tali spazi devono essere comuni al solo edificio interessato dalle opere od anche all’edificio confinante, il primo comma prevede una deroga alle norme sulle distanze previste dai regolamenti edilizi, anche per i cortili e le chiostrine, trascurando che: a) le norme relative alle dimensioni dei cortili non riguardano la distanza tra le costruzioni; b) per le chiostrine (cioè i cortili interamente interni ai fabbricati) non è comunque concepibile un problema di distanze. Per dare un senso a tale disposizione si può solo ipotizzare che il legislatore abbia inteso stabilire che è possibile una deroga non solo per quanto riguarda le distanze legali, ma anche per quanto riguarda le dimensioni dei cortili e delle chiostrine, quali previste nella normativa locale.
Come, poi, è stato osservato in dottrina (VILLANI, Commento all’art. 3 l. 9 gennaio 1989 n. 13, in Nuove leggi civili commentate, 1991, 344 ss.), il legislatore nel primo comma ha esonerato il costruttore dal rispetto dei regolamenti senza dire se tale esonero si estenda anche al rispetto delle norme di legge, mentre nel secondo comma ha tenuto fermo l’obbligo di rispetto di due specifiche norme codicistiche, gli artt. 873 e 907, senza nulla dire nè dei regolamenti edilizi, pure nelle stesse norme espressamente richiamati.

Si è sostenuto (VILLANI, op. cit., 346 ss.) che il primo comma andrebbe letto nel senso che se tra gli edifici vi sono spazi comuni o di uso comune, o se si tratta di costruire in spazi interni ad un edificio (cortili, chiostrine, etc.) lo si può fare in esenzione da ogni limite di legge (artt. 873 e 907 c.c.) e di regolamenti edilizi; il secondo comma andrebbe letto come se testualmente affermasse che nell’ipotesi di costruzioni tra fondi alieni, non separati da spazi comuni, è fatto l’obbligo di rispetto delle distanze previste dagli art. 873 c.c. ivi compresi i regolamenti da esso richiamati, e 907 c.c. Anche volendo aderire a tale interpretazione, rimarrebbe comunque oscura la ratio di tali disposizioni, a prescindere dal fatto che esse non potrebbero trovare applicazione con riferimento alle chiostrine, essendo esse interne ad un fabbricato.

di Roberto Triola
già Presidente della Seconda Sezione Civile della Cassazione
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martedì 27 settembre 2016

La canna fumaria non fa distanza

La canna fumaria non è una costruzione ma un semplice accessorio di un impianto e quindi non trova applicazione la disciplina di cui all’art. 907 c.c..

Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 13 aprile – 23 maggio 2016, n. 10618
Presidente Migliucci – Relatore Orilia

Una massima semplice per una problema frequente.

E’ noto che la Cassazione ha più volte sottolineato che nel condominio la disciplina delle distanze fra costruzioni deve essere sempre applicata. Nella pronuncia in commento si sottolinea invece che la semplice condotta di scarico dei fumi non può essere considerata manufatto idoneo alla applicazione della disciplina sulle distanze dalle vedute. Sul punto la sentenza adduce una motivazione sintetica ma efficace e di interesse operativo: “Dal contenuto della citazione introduttiva risulta dedotta “la sussistenza di due canne fumarie davanti alle finestre al primo piano della proprietà attorea a distanza inferiore a quella di legge”, il che induce senz’altro a ritenere che la doglianza sia stata formulata con riferimento alla violazione degli artt. 907 cc (distanza delle costruzioni dalle vedute) e 890 cc (distanze per fabbriche e depositi nocivi o pericolosi). Ciò chiarito, come già affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, la canna fumaria non è una costruzione, ma un semplice accessorio di un impianto e quindi non trova applicazione la disciplina di cui all’art. 907 Sez. 2, Sentenza n. 2741 del 23/02/2012 Rv. 621675). Il Collegio ritiene di dare continuità a tale orientamento considerando le caratteristiche dei manufatti di cui si discute (si tratta in sostanza di semplici tubi in materiale metallico). Perde così consistenza ogni disquisizione sulla natura di luci o vedute. Quanto al tema delle immissioni di cui all’art. 844 cc. la valutazione della tollerabilità, ove adeguatamente motivata, nell’ambito dei criteri direttivi indicati dal citato art. 844 cod. civ., con particolare riguardo a quello del contemperamento delle esigenze della proprietà privata con quelle della produzione, costituisce accertamento di merito insindacabile in sede di legittimità”.
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Installazione tubature in pretesa violazione delle norme in tema di distanze - Cass. 17/06/2016 n.12633

Le norme sull'uso delle parti comuni prevalgono in regime di specialità sulle norme in tema di distanze, qualora si generi un contrasto applicativo

Cassazione, 17 giugno 2016 n. 12633

Il caso nasce dalla installazione di tubature in pretesa violazione delle norme in tema di distanze rispetto alla proprietà esclusiva del condomino.
La Corte di Cassazione conferma il proprio consolidato indirizzo per il quale, in materia condominiale, le norme relative ai rapporti di vicinato, tra cui quella dell'art. 889 c.c., trovano applicazione rispetto alle singole unità immobiliari soltanto in quanto compatibili con la concreta struttura dell'edificio e con la particolare natura dei diritti e delle facoltà dei singoli proprietari, pertanto, qualora esse siano invocate in un giudizio tra condomini, il giudice di merito e tenuto ad accertare se la loro rigorosa osservanza non sia nel caso irragionevole, considerando che la coesistenza di più appartamenti in un unico edificio implica di per sé il contemperamento dei vari interessi al fine dell'ordinato svolgersi di quella convivenza che è propria dei rapporti condominiali. In particolare, nel caso di installazione delle condutture idriche, la deroga al rispetto delle distanze postula l'impossibilità di posizionare altrimenti le tubazioni, attesa la necessaria contiguità delle unità immobiliari comprese nell'edificio condominiale. Nel caso di specie, a giudizio della Suprema Corte, tale presupposto è stato correttamente escluso dai giudici di merito in quanto l'installazione delle tubazioni a distanza illegale non era dovuta ad una situazione strutturale obiettiva dell'edificio ovvero a necessità che rendevano irragionevole il rispetto delle distanze, bensì all'esigenza soggettiva del condomino di rendere commerciabile sul mercato il proprio immobile.


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lunedì 8 agosto 2016

Nessuna servitù coattiva per la conduttura del gas

Al passaggio delle tubazioni del gas non sempre si applica la stessa disciplina. Quest’ultima si differenzia a seconda che tali impianti insistano su aree private oppure su aree comuni.
Nel primo caso, la loro collocazione richiede la costituzione di una servitù prediale volontaria (art. 1031 c.c.), nel secondo rientra nel legittimo uso delle parti comuni ex articolo 1102 c.c..
  • Passaggio di tubazione del gas in area privata: servitù volontaria
Il passaggio di tubazioni del gas in aree private necessita della costituzione di una servitù con il consenso del proprietario del fondo servente, in quanto non sussiste la possibilità di costituire una servitù di passaggio di tubazioni del gas coattiva.
Le servitù, intese come un peso imposto sopra un fondo per l'utilità di un altro fondo appartenente a diverso proprietario (art. 1027 c.c.), si costituiscono volontariamente o coattivamente (art. 1031 c.c;.).
Mentre le servitù volontarie possono avere ad oggetto una qualsiasi "utilitas", purché ricavata da un fondo a vantaggio di un altro fondo appartenente a diverso proprietario, le servitù prediali coattive formano un "numerus clausus", sono, cioè, tipiche avendo ciascuna il contenuto predeterminato dalla legge.
Non sono ammissibili, quindi, altri tipi di servitù coattive al di fuori di quelli espressamente previsti da una specifica norma per il soddisfacimento di necessità ritenute meritevoli di tutela.
In recente sentenza la Corte di cassazione (sent. n. 11563/2016) ha ribadito che è inammissibile la costituzione coattiva di una servitù di passaggio di tubi per la fornitura di gas metano, dovendosi escludere un'applicazione estensiva dell'art. 1033 c.c. in tema di servitù di acquedotto coattivo.
L'esigenza del passaggio di tubi conduttori del gas non può essere ricondotta sotto la stessa fattispecie normativa che regola la imposizione della servitù di acquedotto, <<in conseguenza della non assimilabilità delle due situazioni per i caratteri peculiari di struttura e funzione di ciascuna di esse, ed in particolare, della pericolosità insita nell'attraversamento sotto terra delle forniture del gas, non ricorrente nella servitù di acquedotto>> (v. anche Cass. sent. n.820/92).
Fondamentale a riguardo, il richiamo dell'ordinanza della Corte Costituzionale la quale ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1033 del codice civile, sollevata in riferimento agli articoli 3 e 42 della Costituzione, nella parte in cui prevede la costituzione coattiva della servitù di acquedotto, ma non la possibilità di costituire coattivamente anche la servitù di metanodotto.
Infatti - benché non possa essere negata l'esistenza di un indirizzo legislativo volto a favorire la diffusione del gas metano - <<solo il legislatore potrebbe introdurre un modello coercitivo nella disciplina dei rapporti fra fondi vicini, atteso che una scelta di tal genere non si presenta come costituzionalmente vincolata, a causa dell'esistenza di fonti di energia alternative, di modalita' tecniche di approvvigionamento del gas metano diverso dal trasporto attraverso condutture e, infine, della possibilità di giungere al medesimo risultato mediante atti di esercizio dell'autonomia privata>> (Ordinanza n. 357/2002).
  • Cassazione sentenza n. 11563/2016: fattispecie
Gli attori adivano il tribunale per richiedere la rimozione delle tubature per l'adduzione di gas, acqua e scarico fognario installate, dal vicino, sul proprio terreno.
Sia il giudice di primo grado che la Corte di appello rigettavano la domanda di costituzione coattiva di servitù di gasdotto sul fondo vicino in quanto, a parere dei giudici, essendo i diritti reali a numero chiuso, non era possibile costituire una servitù diversa da quelle previste dall'articolo 1033 c.c. la cui legittimità era stata verificata dalla Corte Costituzionale con l'ordinanza n.357/2002.
I convenuti proponevano ricorso per Cassazione e sostenevano, in relazione alle esigenze sopravvenute dal momento di emanazione del codice civile, la necessità di una interpretazione analogica delle norme dettate in tema di servitù coattiva, tenuto conto che trattavasi di un servizio essenziale e indispensabile e che, nella specie, era stato escluso l'approvvigionamento del metano in modo diverso dal trasporto attraverso condutture.
Sempre la stessa parte sosteneva che le condotte erano state collocate nel sito a seguito di un precedente accordo verbale di spostamento di una servitù di passaggio già esistente.
La realizzazione di tale spostamento e delle opere necessarie per poter fruire di un servizio pubblico, erano state autorizzate dalle controparti interessate.
La Corte, applicando i principi sopra esposti, rigettava il ricorso precisando, in primis che la servitù non si poteva costituire verbalmente, essendo prevista la forma scritta ad substantiam dall'articolo 1350 c.c.
L'esigenza del passaggio di tubi conduttori del gas non poteva essere ricondotta sotto la stessa fattispecie normativa che regola la imposizione della servitù di acquedotto, in quanto servitù specifica, disciplinata dal codice, la cui normativa non poteva essere applicata per analogia stante, soprattutto, la pericolosità insita nell'attraversamento sotto terra delle forniture del gas, non ricorrente nella servitù di acquedotto.
In fattispecie analoga, trattandosi, tra l'altro, di uno spostamento di una servitù preesistente, i giudici di legittimità hanno avuto modo di precisare che "quand'anche il rifacimento della condotta non configurasse una nuova servitù invocando la sopravvenuta inutilizzabilità della vecchia condotta, dovrebbe pur sempre ravvisarsi, nella fattispecie, un inammissibile aggravamento della servitù stessa, considerato che al divieto di aggravare l'esercizio della servitù si può contravvenire, non solo attraverso la costruzione, ma anche la modificazione delle opere materiali già destinate al normale funzionamento della servitù stessa" (Cass. 21 agosto 2012 n. 14582).
Si tratterebbe, cioè, di un aggravamento dell'esercizio della servitù, che è vietato (art. 1067 c.c.).
  • Passaggio di tubazione del gas in area condominiale: uso legittimo ex art. 1102 c.c.
II comproprietario di un cortile può porre nel sottosuolo tubature per lo scarico fognario e l'allacciamento del gas a vantaggio della propria unità immobiliare, trattandosi di un uso conforme all'art. 1102 c.c., in quanto non limita, né condiziona, l'analogo uso degli altri comunisti.
Articolo che, seppur dettato in materia di comunione in generale, è applicabile anche in materia di condominio negli edifici per il richiamo contenuto nell'articolo 1139 c.c..
La Corte di Cassazione (sent. n. 18661/2015) ha avuto modo di chiarire che il pari uso della cosa comune, cui fa riferimento l'articolo 1102 c.c., non va inteso nel senso di uso identico e contemporaneo, dovendo ritenersi conferita dalla legge a ciascun partecipante la facoltà di trarre dalla cosa comune la più intensa utilizzazione, a condizione che questa sia compatibile con i diritti degli altri, posto che nei rapporti condominiali si richiede un costante equilibrio tra le esigenze e gli interessi di tutti i partecipanti alla comunione.
A differenza dalle innovazioni - configurate dalle nuove opere, le quali immutano la consistenza (materiale) o alterano la destinazione (funzionale) delle parti comuni, in quanto rendono impossibile la utilizzazione secondo la funzione originaria, e che debbono essere deliberate dall'assemblea (articolo 1120 c.c., comma 1) nell'interesse di tutti i partecipanti - le modifiche alle parti comuni dell'edificio, contemplate dall'articolo 1102 c.c., possono essere apportate dal singolo condomino, nel proprio interesse ed a proprie spese, al fine di conseguire un uso più intenso della cosa comune, sempre che non alterino la destinazione e non impediscano l'altrui pari uso (Cass., sent. n.1554/1997).
Il passaggio di condutture di gas metano (come di altre) in aree condominiali, non modifica la consistenza materiale né altera la destinazione funzionale del bene comune, né crea un peso sulla cosa comune a discapito dei condomini ed a vantaggio del solo fruitore.
Rientra, pertanto, nel legittimo uso dei beni comuni, è conforme alle peculiari finalità a cui è destinato il bene comune (cortile, muri) e non richiede alcuna autorizzazione dell'assemblea.
  • Servitù, uso legittimo ex art. 1102 c.c., distanze legali
La peculiare differenza tra la servitù e il legittimo uso delle parti comuni è stata chiarita dai giudici di legittimità.
Nell'ipotesi in cui sulla cosa comune viene consentito al condomino l'esercizio di un diritto che comporti un vantaggio ulteriore e diverso per l'unità immobiliare, che si ripercuote in una sostanziale limitazione al diritto che gli altri hanno di usare e di godere a beneficio dei loro rispettivi piani o porzioni di piano, l'ampliamento della utilità corrispettivo alla imposizione del peso sulla cosa comune - costituendo questo un tipico peso imposto ad esclusivo vantaggio di un altro fondo - raffigura una vera e propria servitù, ai sensi dell'articolo 1027 c.c..
L'utilità tratta da tale vantaggio ulteriore è diversa da quella normalmente derivante dalla destinazione impressa al fondo comune, fruita da tutti i comproprietari.
Qualora, invece, l'utilità stessa derivi unicamente dalla natura e dalla pregressa destinazione del fondo in comproprietà non è configurabile una servitù a carico di tale bene, restando disciplinata la misura dell'uso e del godimento di ciascun partecipante alla comunione dal concorrente uso e dal godimento degli altri comproprietari ed e, quindi, regolata dal titolo, nei limiti previsti dalle norme sulla comunione di cui all'articolo 1102 c.c. (Cass. sent. n. 3419 del 1993)
Occorre, infine, porre attenzione sull'ulteriore aspetto che riguarda l'osservanza, nell'ambito condominiale, delle distanze per le tubazioni stabilite dall'art. 889 u. co. c.c..
Secondo un consolidato orientamento di legittimità, le norme relative ai rapporti di vicinato, tra cui quella dell’art. 889 c.c., trovano applicazione rispetto alle singole unità immobiliari soltanto in quanto compatibili con la concreta struttura dell’edificio e con la particolare natura dei diritti e delle facoltà dei singoli proprietari.
Qualora, pertanto, "esse siano invocate in un giudizio tra condomini, il giudice di merito è tenuto ad accertare se la loro rigorosa osservanza non sia nel caso irragionevole, Considerando che la coesistenza di più appartamenti in un unico edificio implica di per sé il contemperamento dei vari interessi al fine dell'ordinato svolgersi di quella convivenza che è propria dei rapporti condominiali "(Cass. sent. n. 12520/2010).
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martedì 26 luglio 2016

CANNA FUMARIA: distanza e pericolo di danno - CASSAZIONE 30 GIUGNO 2016, N. 13449

Canna fumaria posta su uno stabile e provvedimento d’urgenza richiesto dal vicino per il mancato rispetto della distanza. Tribunale prima e Corte d’Appello dopo rigettano l’opposizione che viene confermata dalla Suprema Corte che stabilisce un importante principio. La Suprema Corte si sofferma sull’art. 890 c.c. Detta norma afferma che «chi presso il confine, anche se su questo si trova un muro divisorio, vuole fabbricare forni, camini, magazzini di sale, stalle e simili, o vuol collocare materie umide o esplodenti o in altro modo nocive, ovvero impiantare macchinari, per i quali può sorgere pericolo di danni, deve osservare le distanze stabilite dai regolamenti e, in mancanza, quelle necessarie a preservare i fondi vicini da ogni danno alla solidità, salubrità e sicurezza». In primo grado il Tribunale aveva osservato una mancanza di previsione di distanze specifiche nei regolamenti comunali. 
La Corte di Legittimità, però, aveva rilavato che «il rispetto delle distanze previste per fabbriche e depositi nocivi e pericolosi dall’art. 890 c.c., nella cui regolamentazione rientrano anche i comignoli con canna fumaria, è collegata a una presunzione di assoluta nocività e pericolosità che prescinde da ogni accertamento concreto nel caso in cui vi sia un regolamento comunale che stabilisca la distanza medesima, mentre in difetto di una disposizione regolamentare si ha una presunzione relativa, che può essere superata ove la parte interessata al mantenimento del manufatto dimostri che, mediante opportuni accorgimenti, può ovviarsi al pericolo od al danno del fondo vicino». Nel caso in questione, quindi, come correttamente rilevato dalla Corte di merito, nel silenzio dei regolamenti si era verificato come l’istallazione di accorgimenti atti a scongiurare il danno alla salute dell’attore fosse inidonea e, diceva la Cassazione, correttamente il Tribunale aveva disposto l’arretramento della canna fumaria.

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CASSAZIONE 30 GIUGNO 2016, N. 13449: Canna fumaria e relative regole



CASSAZIONE 30 GIUGNO 2016, N. 13449

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BIANCHINI Bruno - Presidente
Dott. ORICCHIO Antonio - Consigliere
Dott. ABETE Luigi - Consigliere
Dott. FALABELLA Massimo - rel. Consigliere
Dott. CRISCUOLO Mauro - Consigliere

ha pronunciato la seguente:                                          
SENTENZA

sul ricorso 8969/2012 proposto da: 
M.F., elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio dell'avvocato G. V., che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato J. D'A.;
                                                       - ricorrente -
e contro
G.B.;
- intimata –

avverso la sentenza n. 116/2011 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 14/02/2011; 
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/05/2016 dal Consigliere Dott. MASSIMO FALABELLA; 
udito l'Avvocato D'ANGOLA Josegina, difensore della ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; 
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CAPASSO Lucio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 3 dicembre 2002 G.B. conveniva M.D. davanti al Tribunale di Nocera Inferiore, chiedendo la conferma del provvedimento d’urgenza che aveva ordinato l’arretramento della canna fumaria, posta al servizio dello stabile del convenuto, fino al rispetto della distanza di un metro e mezzo dal confine e la condanna di controparte al risarcimento del danno.
Si costituiva M.D. , il quale chiedeva il rigetto della domanda e, in via riconvenzionale, la condanna dell’attrice ad arretrare le tegole di copertura del tetto, il balcone del piano primo e la soletta di controtendenza del secondo piano; chiedeva altresì che fosse ordinato all’attore di rimuovere il manufatto di sostegno di un’insegna pubblicitaria ed il condizionatore apposto sul muro del fabbricato.
Pronunciando sentenza, il Tribunale di Nocera Inferiore condannava il convenuto ad arretrare la canna fumaria e le tegole di copertura del tetto, oltre che ad apporre un dispositivo idoneo a permettere il deflusso dell’acqua piovana.
M.F. , nella qualità di erede di M.D. , proponeva appello contro la sentenza di cui sopra, chiedendone la riforma.
La Corte di appello di Salerno, nel contraddittorio delle parti, con sentenza depositata il 14 febbraio 2011, rigettava l’appello.
A sostegno della decisione adottata la Corte di appello di Salerno, per quanto qui rileva, evidenziava che: con il ricorso proposto ex articolo 700 c.p.c. G.B. aveva lamentato, con riferimento alla canna fumaria, l’intollerabilità delle immissioni e il pericolo di danno alla salute, con la conseguenza che la domanda cautelare non avrebbe potuto essere ricondotta allo schema delle azioni possessorie o nunciatorie; G.B. aveva denunciato, tra l’altro, che il mancato rispetto delle distanze legali e la presunzione di pericolosità posta dall’art. 890 c.c. non poteva essere superata in ragione della mera conformità del manufatto alle prescrizioni dello strumento urbanistico comunale o della tecnica; il distanziamento della canna fumaria costituiva l’unico accorgimento idoneo a scongiurare ogni pericolo per il fondo confinante; la pronuncia di rigetto relativa all’arretramento dell’insegna luminosa trovava fondamento del rilievo per cui l’originario attore, nel termine di cui all’art. 183 c.p.c., aveva lamentato soltanto la violazione della disciplina in tema di distanze.
Contro detta sentenza M.F. propone ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi.
G.B. non ha svolto difese.

MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo M.F. lamenta la violazione dell’art. 112 c.p.c., nonché il difetto, l’erroneità e l’illogicità della motivazione, in quanto la corte territoriale non si era pronunciata sull’eccezione di inammissibilità e di improcedibilità dell’azione cautelare per difetto del requisito della residualità.
Il motivo è inammissibile.
Il provvedimento cautelare, che come è noto, non è ricorribile per cassazione, è destinato, per sua natura, ad essere superato dalla decisione di merito, sicché, ove questa, riconoscendo l’esistenza del diritto cautelato, confermi in sentenza le statuizioni del provvedimento stesso, la parte non può opporre, nelle successive fasi di impugnazione, l’insussistenza delle condizioni che ne legittimavano la pronuncia, ma potrà solo dolersi delle statuizioni contenute nella sentenza. D’altro canto, non si vede, nemmeno in astratto, quale interesse possa avere la parte a una pronuncia nel senso indicato, visto che la sorte delle spese relative alla fase cautelare, in ipotesi di rigetto, in fase di gravame, della domanda di merito sarà regolata dalla stessa sentenza che riformi la pronuncia del primo giudice, e visto, altresì, che l’art. 669 novies, 3 co. disciplina compiutamente le misure necessarie al ripristino della situazione preesistente nel caso in cui sia accertata l’inesistenza del diritto cautelato.
Il motivo, peraltro, veicola censure che sono mal poste.
Infatti, in tema di errores in procedendo, non è consentito alla parte interessata di formulare, in sede di legittimità, la censura di omessa motivazione, spettando alla Corte di cassazione accertare se vi sia stato, o meno, il denunciato vizio di attività, attraverso l’esame diretto degli atti, indipendentemente dall’esistenza o dalla sufficienza e logicità dell’eventuale motivazione del giudice di merito sul punto; né il mancato esame, da parte di quel giudice, di una questione puramente processuale può dar luogo ad omissione di pronuncia, configurandosi quest’ultima nella sola ipotesi di mancato esame di domande o eccezioni di merito (Cass. 10 novembre 2015, n. 22952).
Per mera completezza può osservarsi, peraltro, che la corte di Salerno ha esaminato la questione oggetto del motivo ed ha rigettato l’eccezione già proposta della ricorrente con l’atto di appello. Ha osservato, in proposito, che nel ricorso ex articolo 700 c.p.c., G.B. aveva pure denunciato l’intollerabilità delle immissioni di fumo e di calore e il pericolo di danno alla salute e sottolineato come "sotto il profilo della residualità la domanda cautelare non avrebbe potuto essere ricondotta nel suo complesso allo schema delle azioni possessorie o nunciatorie ovvero di altra azione cautelare tipica". Conclusione, questa, che trova conferma nell’arresto di questa S.C. per cui la facoltà di chiedere i provvedimenti di urgenza secondo la previsione degli artt. 700 ss. c.p.c. può essere riconosciuta al proprietario di un immobile ove si verta in tema di tutela interinale del diritto di possedere e godere del bene il cui pieno esercizio sia impedito o minacciato da immissioni provenienti dal fondo del vicino (Cass. 30 gennaio 1995, n. 1089).
Con il secondo motivo è denunciata la violazione dell’art. 112 c.p.c., nonché la violazione ed errata applicazione dell’art. 700 c.p.c. in relazione agli articoli 844 e 1170 c.c. e l’erroneità, illogicità, contraddittorietà della motivazione, poiché la ricorrente in primo grado avrebbe dovuto dolersi delle immissioni eccedenti la normale tollerabilità, proponendo una azione di manutenzione ex artt. 703 c.p.c. e 1170 c.c., in base all’art. 844 c.c.. Inoltre, ad avviso della ricorrente, il provvedimento cautelare era stato concesso per una ragione diversa da quelle addotte da controparte e senza che il pregiudizio paventato fosse imminente ed irreparabile.
Vale, in proposito, quanto sopra osservato in ordine alla inammissibilità di motivi che investano, in via indiretta, la pronuncia relativa al provvedimento cautelare.
Il motivo, nelle due censure che lo compongono, non ha oltretutto fondamento.
La prima censura non coglie nel segno, dal momento che non è dedotto che nel giudizio di merito l’odierna intimata abbia lamentato una lesione del possesso: è anzi esposto, nel ricorso, che G.B. ebbe ad agire fin dall’origine qualificandosi "proprietaria" dell’immobile contiguo a quello di M.D. . Sicché non si vede per quale ragione la medesima intimata, che non aveva lamentato una turbativa del possesso, avrebbe dovuto proporre un’azione di manutenzione (piuttosto che introdurre un ricorso ex art. 700 c.p.c.).
La seconda censura ha carattere di novità, dal momento che la sentenza di appello non si occupa delle questioni prospettate nel ricorso per cassazione, né il ricorrente chiarisce quando esse vennero sottoposte al giudice del gravame. Qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, è onere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l’avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso stesso, di indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Suprema Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione (Cass. 18 ottobre 2013, n. 23675; cfr. pure: Cass. 28 luglio 2008, n. 20518; Cass. 26 febbraio 2007, n. 4391; Cass. 12 luglio 2006, n. 14599; Cass. 2 febbraio 2006, n. 2270).
Con il terzo motivo la ricorrente deduce la violazione e l’errata applicazione degli artt. 890 e 2729 c.c., nonché degli artt. 112, 113, 115 e 116 c.p.c. e l’erronea, illogica, omessa ed insufficiente motivazione della decisione. Assume che l’attrice in primo grado non aveva mai lamentato il fatto che la canna fumaria potesse essere toccata con la mano, riscaldarsi o condurre sostanze infiammate. Inoltre, le immissioni erano contenute e la presunzione di pericolosità della canna fumaria era da considerare superata.
Nemmeno tale motivo è da accogliere.
Il fatto che non fosse stato specificamente dedotto in primo grado che la canna fumaria potesse essere toccata con la mano, riscaldarsi o condurre sostanze infiammate è privo di rilievo, poiché l’intimata, come riconosciuto pure dalla ricorrente, aveva lamentato che il suo modo di vivere quotidiano e la sua salute erano turbati a causa delle immissioni di fumo, calore, odori sgradevoli ed esalazioni considerate eccessive, situazioni nelle quali possono essere fatte rientrare, con evidenza, le circostanze accertate dal Tribunale di Nocera Inferiore prima e dalla Corte di appello di Salerno poi.
Occorre osservare che il vizio di extrapetizione o di ultrapetizione ricorre solo quando il giudice, interferendo col potere dispositivo delle parti e pronunciando oltre i limiti del petitum e delle eccezioni hinc ed inde dedotte, ovvero su questioni che non siano state sollevate e che non siano rilevabili d’ufficio, attribuisca alla parte un bene non richiesto, e cioè non compreso nemmeno implicitamente o virtualmente nella domanda proposta. Ne consegue che tale vizio deve essere escluso qualora il giudice, contenendo la propria decisione entro i limiti delle pretese avanzate o delle eccezioni proposte dalle parti, e riferendosi ai fatti da esse dedotti, abbia fondato la decisione stessa sulla valutazione unitaria delle risultanze processuali, pur se in base ad argomentazioni o considerazioni non prospettate dalle parti medesime (Cass. 31 gennaio 2011, n. 2297; Cass. 11 ottobre 2006, n. 21745).
Quanto alla violazione dell’articolo 890 c.c., esso dispone: "Chi presso il confine, anche se su questo si trova un muro divisorio, vuole fabbricare forni, camini, magazzini di sale, stalle e simili, o vuol collocare materie umide o esplodenti o in altro modo nocive, ovvero impiantare macchinari, per i quali può sorgere pericolo di danni, deve osservare le distanze stabilite dai regolamenti e, in mancanza, quelle necessarie a preservare i fondi vicini da ogni danno alla solidità, salubrità e sicurezza".
La corte territoriale ha evidenziato che, nella specie, non era prevista, dai vigenti strumenti urbanistici, una distanza orizzontale minima tra le canne fumarie e le proprietà aliene.
La costante giurisprudenza di legittimità afferma che il rispetto della distanza prevista per fabbriche e depositi nocivi e pericolosi dall’articolo 890 c.c., nella cui regolamentazione rientrano anche i comignoli con canna fumaria, è collegato ad una presunzione assoluta di nocività e pericolosità che prescinde da ogni accertamento concreto nel caso in cui vi sia un regolamento edilizio comunale che stabilisca la distanza medesima, mentre, in difetto di una disposizione regolamentare, si ha una presunzione di pericolosità relativa, che può essere superata ove la parte interessata al mantenimento del manufatto dimostri che, mediante opportuni accorgimenti, può ovviarsi al pericolo od al danno del fondo vicino (per tutte: Cass. 22 ottobre 2009, n. 22389; Cass. 6 marzo 2002, n. 3199).
La corte di merito ha correttamente accertato, quindi, che, alla luce della lacuna contenuta nel regolamento edilizio locale, dovesse essere imposto un arretramento della canna fumaria per scongiurare ogni pericolo per il fondo confinante (la cui concreta esistenza era stata acclarata), assumendo, altresì, che l’installazione di accorgimenti con funzione di separazione risultava del tutto inidonea. A tal fine ha evidenziato che l’installazione di un siffatto dispositivo non poteva considerarsi risolutivo visto che l’art. 890 c.c. presume la pericolosità dei camini anche se tra questi ed il fondo del vicino vi sia un muro divisorio. Proposizione, questa, senz’altro congrua, come tale incensurabile in questa sede.
Con il quarto motivo è lamentata la violazione ed errata applicazione degli artt. 115 e 116 c.c. e l’erronea, illogica, omessa e insufficiente motivazione della decisione, poiché la corte territoriale aveva errato nel ritenere che la domanda di tutela ex art. 844 c.c. avanzata con riferimento all’insegna pubblicitaria luminosa fosse stata proposta tardivamente.
Anche tale censura è articolata in modo improprio, in quanto ciò di cui si duole la ricorrente è un vizio processuale, sicché doveva essere fatto valere il motivo di cui all’art. 360, n. 4 c.p.c..
La doglianza è pure inammissibile per violazione del principio di autosufficienza.
Infatti, la Corte di appello di Salerno ha rilevato che l’unica contestazione concernente l’insegna pubblicitaria proposta nel rispetto dei termini di decadenza previsti dal vigente codice di rito (termini ex art. 183 c.p.c.) riguardava la violazione delle distanze legali e non, quindi, il prodursi di immissioni eccedenti la normale tollerabilità.
La ricorrente, peraltro, non ha indicato in quali atti del giudizio, depositati anteriormente allo spirare dei summenzionati termini di decadenza, avrebbe prospettato di aver domandato una tutela ai sensi dell’art. 844 c.c., limitandosi ad affermare di averlo fatto "nel corso del giudizio di primo grado".
Ebbene, l’esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un error in procedendo, presuppone che la parte, nel rispetto del principio di autosufficienza, riporti, nel ricorso stesso, gli elementi ed i riferimenti atti ad individuare, nei suoi termini esatti e non genericamente, il vizio processuale, onde consentire alla Corte di effettuare, senza compiere generali verifiche degli atti, il controllo del corretto svolgersi dell’iter processuale (Cass. 30 settembre 2015, n. 19410; cfr. pure Cass. 10 novembre 2011, n. 23420).
Da quanto rilevato consegue il rigetto del ricorso.
Nulla deve statuirsi in punto di spese, stante la mancata costituzione dell’intimato.

P.Q.M.


La Corte rigetta il ricorso.
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Quando c’è aumento volumetrico non si può parlare né di ristrutturazione né di ricostruzione: CASSAZIONE 17 GIUGNO 2016, N. 12527

Nella presente sentenza la Terza Sezione della Cassazione afferma che quando c’è aumento volumetrico non si può parlare né di ristrutturazione né di ricostruzione, bensì di nuova costruzione che deve sottostare alla normativa sulle distanze.
Nella sentenza si chiariscono i criteri per distinguere:
  1. ristrutturazione: si ha quando gli interventi, comportanti modifiche esclusivamente interne, abbiano lasciato inalterati i componenti essenziali dell'edificio, quali i muri perimetrali, le strutture orizzontali e la copertura;
  2. ricostruzione: quando i predetti componenti essenziali dell'edificio preesistente siano venuti meno per evento naturale o volontaria demolizione e l'intervento consista nel loro esatto ripristino, senza alcuna variazione rispetto alle originali dimensioni dell'edificio, e in particolare senza aumenti della volumetria;
  3. nuova costruzione: allorquando sussistano, invece, tali aumenti. In tal caso la costruzione dovrà essere sottoposta alla normativa, in tema di distanze, vigente al momento della (nuova) edificazione.Nel caso di specie, essendo emerso come dato inconfutabile che lo spazio volumetrico fosse stato ampliato, la Terza Sezione ha quindi ritenuto che non si debba parlare né di ristrutturazione e né di ricostruzione, bensì nuova costruzione.

Sullo stesso argomento
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CASSAZIONE 17 GIUGNO 2016, N. 12527: distanze, ampliamento e volumetria




CASSAZIONE 17 GIUGNO 2016, N. 12527

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. VIVALDI Roberta - Presidente 
Dott. GRAZIOSI Chiara - rel. Consigliereha
pronunciato la seguente:
                                          
SENTENZA
                                      
sul ricorso 17104 - 2013 proposto da: 
C. R., R. E., R. M., elettivamente domiciliati in ROMA, presso lo studio dell'avvocato G. D. A., che li rappresenta e difende giuste procure in calce al ricorso;.
 - ricorrenti – 

Contro
SEVIS SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore sig. M. D., A. SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore Dott. G. L., elettivamente domiciliate in ROMA, presso lo studio dell'avvocato E. C., che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato T. B. giuste deleghe in calce al controricorso; 
D. D. D. & C SAS , in persona dei suoi due soci accomandatari e legali rappresentanti T. D. e C. D., elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio dell'avvocato P. S. R., che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato L. D. F. giusta procura a margine del controricorso;
 - controricorrenti – 

nonchè contro
FRATELLI D. SRL, R. M. ASSICURAZIONI, G. D., N. T. SPA ASSICURAZIONI;
- intimati – 

Nonché da:
FRATELLI D. SRL, in persona del legale rappresentante in carica sig. M. D., elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio dell'avvocato P. P., che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato M. C. giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;
- ricorrente incidentale –

Contro
D. D. D. I. & C SAS, in persona dei suoi due soci accomandatari e legali rappresentanti T. D. e C. D., elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio dell'avvocato P. S. R., che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato L. D. F. giusta procura a margine del controricorso;
- controricorrente all'incidentale –
nonchè contro
R. E., C. R., R. M.  R. M. ASSICURAZIONI, G. D., S. SRL, N. T., H. ASSICURAZIONI, A. SPA; 
- intimati – 

avverso la sentenza n. 43/2013 della CORTE D'APPELLO di TRENTO, depositata il 11/02/2013; 
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/03/2016 dal Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI; udito l'Avvocato G. D. B. per delega; 
udito l'Avvocato L. C. per delega; 
udito l'Avvocato P. S. R.; 
udito l'Avvocato P. P.;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GIANFRANCO SERVELLO che ha concluso per l'inammissibilita' del ricorso principale, rigetto incidentale autonomo, assorbimento incidentale condizionato. 17104/2013
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con atto di citazione del 27 settembre 2001 R.E. e R.M.F. , comproprietari di una casa situata in (…), convenivano davanti al Tribunale di Trento, sezione distaccata di Cavalese, Delict s.a.s. chiedendone - per quanto qui interessa - la condanna a risarcirli quanto alle spese necessarie per il ripristino del loro immobile, staticamente danneggiato da opere di scavo per lavori effettuati in una casa confinante di proprietà della convenuta, denominata Casa M. , nonché a risarcire loro i danni derivanti dalla indisponibilità del loro immobile; chiedevano altresì la condanna di controparte a demolire o ad arretrare la porzione del nuovo immobile costruito e collocato, rispetto alla proprietà attorea, a distanza inferiore a quella imposta dalla normativa vigente, con correlato risarcimento dei danni.
Si costituiva Delict s.a.s., resistendo alle domande attoree e proponendo domande riconvenzionali, tra le quali l’accertamento che essa era la proprietaria esclusiva della parte della casa Rossi realizzata sulla sua proprietà e, in subordine, che essa aveva acquistato per usucapione il diritto di mantenere il nuovo edificio ad una distanza dalla proprietà attorea inferiore a quella legale. La convenuta chiamava inoltre in causa la sua compagnia assicuratrice, Reale Mutua Assicurazioni S.p.A., nonché l’impresa edile Fratelli Debertol s.n.c. cui aveva commissionato i lavori.
Quest’ultima società a sua volta si costituiva, resistendo e chiamando in causa la stessa compagnia assicuratrice nonché il direttore dei lavori, G.D. . Ciascuno dei due si costituiva, resistendo; il G. chiamava in causa Sevis S.r.l., che aveva materialmente eseguito i lavori, e la sua compagnia assicuratrice, Nuova Tirrena S.p.A.; anche queste si costituivano, resistendo; Sevis S.r.l. chiamava le sue assicuratrici, Winterthur Assicurazioni S.p.A. - poi divenuta Aurora Assicurazioni S.p.A. - e Assicurazioni Internazionali S.p.A. - poi Helvetia Assicurazioni S.p.A., che pure si costituivano resistendo.
Svolta l’istruttoria con prove orali ed espletata una c.t.u., con sentenza del 16-18 gennaio 2007 il Tribunale definiva davanti a sé la causa, tra l’altro non accogliendo le domande riconvenzionali della Delict s.a.s., condannando questa a risarcire agli attori i danni alla casa di loro proprietà nella misura di Euro 18.878 oltre accessori, Sevis S.r.l. a pagare tale somma alla Delict s.a.s., e regolando le spese dei vari rapporti processuali.
Proponevano appello principale contro tale sentenza R.E. e Maria Federica Rossi, e appello incidentale rispettivamente Delict s.a.s., Fratelli Debertol s.n.c., Reale Mutua Assicurazioni, Sevis S.r.l. e Aurora Assicurazioni.
La Corte d’appello di Trento, dopo avere espletato un’ulteriore c.t.u., con sentenza dell’8 gennaio - 11 febbraio 2013, in parziale riforma, rideterminava in Euro 29.170,71, oltre Iva ed interessi legali, il risarcimento dovuto ai Rossi, respingeva una domanda riconvenzionale della Delict s.a.s. attinente a una servitù di passaggio qui non rilevante, regolava le spese dei vari rapporti e confermava la sentenza di primo grado nel resto.
2. Hanno presentato ricorso R.E. , R.M. e C.R. , avendo, nelle more del giudizio d’appello, Maria Federica Rossi ceduto la sua quota di proprietà a R.E. , che l’acquistava in comunione legale con la moglie C.R. , e avendo i due coniugi donato poi una quota della proprietà a R.M. . Il ricorso si è articolato in due motivi - il primo proposto come omesso esame di fatto decisivo e il secondo denunciante violazione e/o falsa applicazione delle norme sulle distanze legali tra edifici - che sono stati illustrati anche con memoria ex articolo 378 c.p.c..
Ha presentato controricorso includente pure ricorso incidentale la Fratelli Debertol s.n.c.,, il cui ricorso incidentale, in effetti, è duplice: sussiste un ricorso incidentale autonomo attinente al regolamento delle spese di lite e un ricorso incidentale subordinato all’accoglimento anche parziale del ricorso R. -C. .
Si è difesa con controricorso avverso il ricorso R. -C. la Delict s.a.s., che ha depositato un ulteriore controricorso per difendersi contro l’impugnazione incidentale della Fratelli Debertol s.n.c., e ha poi depositato memoria ex articolo 378 c.p.c..
Si sono difesi ciascuno con controricorso Sevis S.r.l. e Unipol Assicurazioni (già Aurora) contro il ricorso R. -C. , anch’essi poi depositando memoria ex articolo 378 c.p.c..
Motivi della decisione

3. Il ricorso principale è parzialmente fondato.
3.1 Il primo motivo denuncia omesso esame di un fatto decisivo che sarebbe stato oggetto di discussione. Davanti ai giudici di merito, infatti, i ricorrenti avevano lamentato che i lavori commissionati dalla società Delict, e in particolare lo scavo di terreno a ridosso dall’immobile attoreo, avevano provocato una generale instabilità statica e strutturale di tutto il loro edificio, tanto che avevano quantificato l’importo dei conseguenti danni nell’elevata somma di Euro 431.372. Ma il giudice d’appello, osservano i ricorrenti, ha ritenuto che il dissesto provocato da quei lavori abbia riguardato esclusivamente la scala esterna di accesso al piano superiore di casa R. , il vano scale coperto della parte retrostante dell’immobile e il pianerottolo esterno, seguendo la valutazione dei suoi consulenti, che non avrebbero tenuto conto della presenza di puntelli di sostegno dell’immobile. Il consulente tecnico di parte dei ricorrenti avrebbe chiesto di asportarli per valutare l’effettiva situazione statica, che non sarebbe stata altrimenti accertabile, ma i consulenti della corte territoriale non l’avrebbero consentito. Il giudice d’appello non avrebbe poi chiesto ai suoi consulenti i necessari chiarimenti sull’incidenza dei puntelli sulla statica dell’immobile, e non avrebbe comunque esaminato questo profilo, neppure menzionandolo in motivazione. Eppure, secondo i ricorrenti, questo sarebbe fatto decisivo secondo la comune esperienza, come dimostrerebbe anche il divario tra i costi necessari al ripristino determinati dal consulente tecnico di parte dei R. (Euro 431.371) e quelli determinati dai consulenti della corte territoriale (Euro 38.382,51).
Deve anzitutto rilevarsi che la sentenza impugnata può essere censurata dal punto di vista motivazionale così come stabilito nel testo attualmente vigente dell’articolo 360, primo comma, n. 5 c.p.c., in quanto depositata nel 2013. Pertanto, il giudice di legittimità non può che verificare l’esistenza dell’esame del fatto decisivo e controverso, senza poter scendere nel contenuto dell’esame, qualora questo sussista. Nel caso di specie, quello che viene definito dai ricorrenti fatto decisivo e controverso non è - può fin d’ora rilevarsi - che uno degli elementi della situazione concreta in cui si trovava l’edificio di proprietà attorea quando è stato sottoposto all’accertamento tecnico sia del c.t.u. nominato dal Tribunale, sia, e proprio in forza delle doglianze degli attuali ricorrenti, all’accertamento tecnico disposto dalla corte territoriale per integrare e chiarire gli esiti della verifica tecnica effettuata in primo grado che, secondo la prospettazione degli allora appellanti R. , non erano sufficienti ed adeguati. È vero che nella motivazione il giudice d’appello non fa menzione espressa dei puntelli dell’edificio in questione; è altrettanto vero, però, che il giudice d’appello, dopo avere disposto una nuova consulenza tecnica d’ufficio in cui al consulente ingegnere (un altro ingegnere era stato il consulente del Tribunale) ha affiancato come ausiliario anche un geologo, ha seguito poi i risultati di una consulenza che si è svolta, come nota, in "tempi lunghi", proprio per espletare "un controllo protratto nel tempo della staticità dell’immobile", rilevando che essa aveva in sostanza raggiunto lo stesso esito della prima c.t.u., cui era stata aggiunta la valutazione della denunciata pericolosità della situazione geologica della zona, nel senso che "alla data corrente, i luoghi di causa non sono esposti al pericolo geologico generale" per le intervenute opere pubbliche (strutture paramassi atte a impedire lo smottamento di blocchi rocciosi fino all’abitato) che avevano rimosso un pericolo originariamente davvero sussistente.
È dunque evidente che la questione delle criticità statiche dell’immobile e delle loro cause sono state affrontate dalla corte aderendo agli esiti della consulenza tecnica da essa disposta - esiti, si ripete, che erano poi coincisi con quelli della c.t.u. di primo grado -; e, a ben guardare, proprio l’esistenza o meno di criticità statiche nell’immobile come causate dall’opera della controparte era il fatto decisivo e discusso, e non invece l’esistenza o meno di puntelli all’immobile stesso, la cui decisività è, in effetti, un mero asserto dei ricorrenti, ovvero un’argomentazione, che non può comunque anche da un punto di vista meramente logico essere decisiva, in quanto non attinente all’aspetto eziologico, imprescindibile per accertare la responsabilità della convenuta.
Non sussiste, in conclusione, il vizio motivazionale di omesso esame, non potendosi del resto identificare il fatto decisivo e controverso da esaminare espressamente in ognuna delle argomentazioni difensive di una parte, già sotto la vigenza della più estesa versione dell’articolo 360, primo comma, n. 5 c.p.c. antecedente alla novellazione del 2012 essendo stato riconosciuto dalla giurisprudenza di questa Suprema Corte che il giudice di merito non è obbligato a esternare nell’ambito dell’apparato motivazionale ogni elemento probatorio sussistente agli atti per rendere conto dell’iter percorso per giungere al suo accertamento fattuale, non essendo invero tenuto ad un’esplicita confutazione di ogni argomento al riguardo addotto dalle parti (cfr. p. es. Cass. sez. 1, 23 maggio 2014 n. 11511, Cass. sez. 2, ord. 12 aprile 2011 n.8294, Cass. sez. 3, 28 ottobre 2009 n. 22801, Cass. sez. L, 15 luglio 2009 n. 16499, Cass. sez. L, 7 gennaio 2009 n. 42, Cass. sez. 3, 16 gennaio 2007 n. 828, Cass. sez. 3, 24 maggio 2006 n. 12362, Cass. sez. L, 1 settembre 2003 n. 12747 e Cass. sez. 3, 11 agosto 2000 n. 10719); e d’altronde un fatto decisivo, per essere tale, deve godere di una idoneità a mutare l’accertamento che risulti indubbia e non meramente probabile (Cass. sez. L, 14 novembre 2013 n. 25608).
Il primo motivo, dunque, risulta infondato.
3.2.1 Il secondo motivo denuncia violazione e/o falsa applicazione delle norme relative alle distanze legali tra edifici.
Come sopra si è visto nella sintesi dei tratti qui significativi della vicenda processuale, i proprietari della casa R. , quali attori, avevano tra l’altro chiesto al Tribunale di condannare la convenuta società a demolire o comunque ad arretrare la porzione della loro costruzione - la nuova casa M. - nella parte in cui risultava situata a distanza inferiore dalla casa attorea a quella imposta dalla normativa sulle distanze nel frattempo sopravvenuta, oltre al relativo risarcimento dei danni. Il Tribunale aveva respinto queste pretese perché la costruzione della convenuta era stata realizzata esattamente dove insisteva la vecchia casa (…), per cui non era subordinata alle nuove norme vigenti. Ma la giurisprudenza di legittimità ormai consolidata, osservano i ricorrenti, insegna che nel caso in cui sia stata edificata una nuova costruzione, anche per l’aumento della volumetria, non si sfugge alle nuove norme.
La questione aveva costituito motivo d’appello, e la corte territoriale al riguardo (nelle pagine 52 ss. della sua ampia motivazione) prende le mosse dal "precisare" che "in tale argomento rientra anche quanto richiesto dalla Delict s.a.s. in via incidentale", ovvero l’"accertamento dell’avvenuto acquisto in forza di usucapione del diritto della società convenuta a mantenere il suo edificio alla distanza attuale, ancorché inferiore a quella legale". Nonostante ciò sia stato ritenuto una "precisazione" da offrire "anzitutto", la corte territoriale muta subito la direzione del suo ragionamento. Dato atto che gli appellanti avevano addotto che controparte aveva edificato una nuova costruzione, e non una ricostruzione dell’edificio precedente, il giudice d’appello richiama quello che "il nuovo Consulente tecnico d’ufficio, rispondendo al quesito postogli da questa Corte, ha osservato", e cioè che "il progetto per la costruzione realizzata dalla società convenuta non era stato presentato con lo scopo di demolire e ricostruire integralmente il fabbricato preesistente, bensì con l’intento di realizzare un nuovo impianto edilizio con un diverso sviluppo e conformazione rispetto al precedente"; e, sempre secondo tale consulente, "nel caso concreto, dall’analisi dei progetti depositati la previsione del mantenimento di una parte prospiciente il vicino sarebbe stata prevista proprio per non perdere il diritto acquisito", per cui "quanto realizzato potrebbe inquadrarsi come parziale ristrutturazione con mantenimento degli allineamenti preesistenti, di parziale ampliamento dell’immobile, di parziale nuova edificazione, sicché, pur essendo indiscutibile l’integrale rifacimento dell’intero immobile, con dimensioni volumi e conformazione diversi da quelli precedenti, dal solo ampliamento dalla parte opposta alla casa R. ...non sarebbe derivata alcuna lesione ai diritti del confinante".
Senza rilevare la singolarità di una siffatta valutazione del c.t.u., che inequivocamente ratifica quello che egli stesso descrive come un’evidente elusione ("la previsione del mantenimento di una parte prospiciente il vicino sarebbe stata prevista proprio per non perdere il diritto acquisito", come se si trattasse di una pluralità di immobili autonomi, e non di un unico edificio), la corte si limita a rilevare che il consulente avrebbe "sposato la tesi del Tribunale", e dà atto, poi, di quello che è attualmente il reale insegnamento della giurisprudenza di legittimità, per cui si ha mera ricostruzione, ovvero l’esonero dalle norme vigenti in punto di distanze, "solo se l’intervento si traduca nell’esatto ripristino delle strutture precedenti, senza alcuna variazione rispetto alle originarie dimensioni dell’edificio e, in particolare, senza aumenti della volumetria né delle superfici occupate in relazione alla originaria sagoma di ingombro", altrimenti versandosi nell’ipotesi di nuova costruzione, assoggettata alla normativa vigente.
3.2.2 Ma questo inequivoco insegnamento non è la conclusione dell’iter argomentativo della Corte d’appello di Trento, che ritiene imprescindibile la "disamina della ragion d’essere dei limiti posti dal legislatore alla proprietà in tema di rispetto delle distanze legali"; e quindi asserisce che sarebbe indiscusso che la ratio dell’articolo 873 c.c. "debba esser individuata nell’esigenza non certo della tutela della riservatezza, bensì della salubrità e sicurezza"; ma "se è così" si deve "verificare se rispetto al passato vi sia stata una modifica della sagoma dell’edificio confinante in larghezza ed in altezza, non già alla costruzione confinante astrattamente considerata nella sua unitaria realizzazione, ma solo alla parte di essa che concretamente fronteggia il fabbricato vicino". E dunque, se l’edificio è stato ricostruito "alla medesima distanza senza ampliamenti della sagoma o dell’altezza rispetto al fabbricato prospiciente del vicino, va ritenuto irrilevante l’eventuale ampliamento e rifacimento realizzato su diversi fronti" come si sarebbe espressa questa Suprema Corte in un risalente arresto (n. 14543/2004). E poiché sia nella c.t.u. di primo grado che in quella d’appello si è "accertato che rispetto al confine ed alla casa degli attori non vi è stato alcun ampliamento della sagoma dell’edificio", "la sentenza gravata deve essere confermata".
A parte che non è logicamente comprensibile come possa definirsi espletata "astrattamente" la considerazione dell’edificio nelle sue globali dimensioni, quel che rileva è, ovviamente, trattandosi di questioni di diritto, non il percorso motivazionale in sé (che suscita una certa perplessità anche laddove afferma di individuare la esclusiva ratio dell’articolo 873 c.c.), bensì il principio applicato. E la giurisprudenza di questa Suprema Corte, come già più sopra osservato, è ormai inequivoca nel senso che la ricostruzione dell’immobile non deve arrecare alcun novum esterno per consentirne l’edificazione ad una distanza difforme da quella stabilita dalla normativa vigente, avendo le stesse Sezioni Unite (nell’ordinanza n. 21578 del 19 ottobre 2011) affermato che, anche alla luce dell’articolo 31, primo comma, lettera d),l. 5 agosto 1978 n. 457, si ha "ristrutturazione" nel caso in cui gli interventi, poiché comportanti modifiche esclusivamente interne, abbiano lasciato inalterati i componenti essenziali dell’edificio, quali i muri perimetrali, le strutture orizzontali e la copertura; e si ha "ricostruzione" quando tali componenti essenziali dell’edificio preesistente siano venuti meno per evento naturale o volontaria demolizione e l’intervento consista nel loro esatto ripristino, senza alcuna variazione rispetto alle originarie dimensioni dell’edificio, e in particolare senza aumenti della volumetria; ma nel caso in cui tali aumenti sussistano, trattasi di "nuova costruzione", come tale sottoposta alla normativa in tema di distanze vigente al momento dell’edificazione, così ribadendosi quanto insegnato da un ampio orientamento (Cass. sez.2, 26 ottobre 2000 n. 14128; Cass. sez.2, 6 ottobre 2005 n. 19469; Cass. sez.2, 27 aprile 2006 n. 9637; Cass. sez.2, 11 febbraio 2009 n. 3391; Cass. sez.2, 27 ottobre 2009 n. 22688) e anche da ultimo rimarcato (Cass. sez.2, 20 agosto 2015 n. 17043).
Non è pertanto sostenibile, in quanto confliggente con il suddetto insegnamento - contro il quale, d’altronde, la corte territoriale non adduce alcuna valida argomentazione ermeneutica se in grado inficiarlo -, che nel caso di specie, nel quale è indiscutibile, per quanto emerge dalle consulenze, che sia stato effettuato un ampliamento volumetrico, l’edificio sia svincolato dalla normativa vigente sulle distanze, non potendosi qualificarlo né ristrutturazione né ricostruzione, bensì nuova costruzione. La ratio decidendi per cui quindi il giudice d’appello dichiara che "la sentenza gravata deve essere confermata" è erronea proprio per quanto denunciato nel motivo in esame.
3.2.3 Deve ricordarsi, peraltro, che all’incipit dell’esame di questa doglianza la corte territoriale l’aveva dichiarata rientrante in quanto richiesto dalla Delict in via incidentale (come appello in relazione ad una domanda riconvenzionale proposta in primo grado), cioè l’accertamento dell’avvenuto acquisto per usucapione del suo diritto a mantenere l’edificio alla attuale distanza, benché inferiore a quella legale. Dopo avere valutato, allora, i presupposti dell’esonero dalla normativa vigente in tema di distanze - nelle modalità, appena appurato, che l’hanno condotta all’applicazione di un principio erroneo -, la corte d’improvviso richiama quell’appello incidentale, per affermare che la pretesa attorea è infondata sotto un altro autonomo e sufficiente profilo. Tale profilo, peraltro, subito dopo la corte lo identifica in un appello incidentale condizionato ("ed infatti la società convenuta aveva chiesto in via riconvenzionale, ed oggi sul punto ha proposto appello incidentale condizionato, che fosse riconosciuto il suo diritto a mantenere il nuovo edificio alla distanza attuale in forza di usucapione ultraventennale" la cui prova "non solo è pacifica in relazione alla vetustà delle due case confinanti, ma è deducibile anche dalle ammissioni rese in sede di interpello dallo stesso R. ": così a pagina 57 della motivazione).
Sulla base di questo passo motivazionale la controricorrente Delict ha eccepito l’inammissibilità del secondo motivo del ricorso R. -C. , richiamando il noto insegnamento giurisprudenziale per cui non si ha interesse a censurare una sola ratio decidendi - e il motivo in effetti censura solo quella attinente alla tipologia di costruzione finora vagliata - qualora la pronuncia impugnata sia sorretta da altra ratio decidendi autonoma e non censurata da chi, appunto, impugna (Cass. sez. 3, 7 novembre 2005 n. 21490; Cass. sez. 3, 11 gennaio 2007 n. 389; Cass. sez. 3, 5 giugno 2007 n. 13070; Cass. sez. lav., 11 febbraio 2011 n. 3386; Cass. sez. 3, 14 febbraio 2012 n. 2108; S.U. 29 marzo 2013 n. 7931).
Tuttavia, non può non osservarsi che la sussistenza effettiva o meno di un’ulteriore ratio decidendi, in quanto integrante il contenuto del vaglio dell’ammissibilità del motivo, deve essere accertata dal giudice di legittimità. Non è quindi sufficiente che la sentenza impugnata definisca un proprio argomento motivazionale ratio decidendi affinché questo assurga realmente tale ruolo, e quindi chi impugna sia costretto a censurarlo, giacché quel che rileva è la sostanza dell’argomento, non l’"etichetta" che il giudice di merito vi appone.
Nel caso di specie, la pretesa seconda ratio decidendi nel caso concreto non si colloca in un rapporto di autonomia rispetto alla ratio decidendi di cui sopra si è trattato, riconoscendola la stessa corte, a ben guardare, come accoglimento di un "appello incidentale condizionato", e cioè evidentemente subordinato all’inesistenza della ratio decidendi cui la corte aveva in precedenza dedicato il suo ragionamento giudicandola esistente. Riconoscendolo come condizionato, logicamente quel che ne dice la corte diventa allora un rilievo relativo ad una situazione ipotetica che non si è verificata, per cui (si ripete, nel caso concreto, rispetto al quale l’interesse processuale deve essere individuato. cfr. da ultimo Cass. sez. 3, 10 novembre 2015 n. 22878) di per sé viene reso quale obiter dictum, vale a dire come un argomento inidoneo a sorreggere la sentenza impugnata (sulla natura dell’obiter dictum come argomento estraneo alla necessità logico-giuridica della decisione, cfr. p.es., seppur a proposito di altra tematica, Cass. sez. 2, 8 febbraio 2012 n. 1815).
Il secondo motivo del ricorso, in conclusione, non è inammissibile come conformato e nel merito deve essere accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata in relazione ad esso.
3.3 Il mancato accoglimento, invece, del primo motivo del ricorso principale conduce all’assorbimento del ricorso incidentale subordinato proposto dalla Fratelli Debertol s.n.c., poiché quest’ultimo soltanto ad esso attiene, riguardando l’asserita responsabilità della società nella causazione dei danni. L’accoglimento del secondo motivo, invero, non incide minimamente sulla posizione di tale società, per cui non ostacola l’assorbimento.
Rimane l’appello incidentale autonomo della Fratelli Debertol s.n.c., che presenta un unico motivo, rubricato come omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo in forza dell’articolo 360, primo comma, n. 5 c.p.c. nel testo antecedente alla novella del 2012, ritenuto applicabile, nonché "comunque" omesso esame di un fatto decisivo e discusso quanto alla condanna in primo grado della ricorrente a rifondere le spese legali al G. e alla compensazione delle spese nei confronti di Delict, Sevis e Mutua Assicurazioni.
Premesso che nel caso in esame è indubbiamente applicabile il testo vigente, essendo stata la sentenza depositata nel 2013, rimane soltanto il preteso omesso esame di un fatto decisivo e discusso, che consisterebbe poi nella valutazione del giudice in ordine alle spese. Ma l’articolo 360, primo comma, n. 5 c.p.c. riguarda un vizio motivazionale in punto di accertamento di fatto, e quindi non è pertinente ad esso la reale doglianza della ricorrente, che avrebbe dovuto essere addotta, semmai ve ne fossero stati i presupposti, sotto forma di violazione di norma processuale. Il motivo, pertanto, va disatteso.
In conclusione, del ricorso principale deve essere rigettato il primo motivo, come deve essere rigettato l’unico motivo del ricorso incidentale autonomo; assorbito quindi il ricorso incidentale subordinato, deve invece accogliersi il secondo motivo del ricorso principale, con conseguente cassazione in relazione ad esso della sentenza impugnata e rinvio, anche per le spese del grado, alla corte territoriale in diversa composizione.
P.Q.M.

Rigetta il primo motivo del ricorso principale e il motivo del ricorso incidentale autonomo; accoglie il secondo motivo del ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale subordinato; cassa in relazione e rinvia anche per le spese alla Corte d’appello di Trento in diversa composizione.
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martedì 12 luglio 2016

Suddivisione di un appartamento e rispetto delle distanze per le tubazioni: Cassazione 17 giugno 2016, n. 12633



Suprema Corte di Cassazione
sezione II civile
sentenza 7 giugno 2016, n. 12633

Svolgimento del processo

1. Il Tribunale di Verona accoglieva la domanda con la quale F.M. , proprietaria di un appartamento sito nell’edificio condominiale, aveva chiesto la condanna della condomina Acropolis s.r.l. alla eliminazione o comunque allo spostamento degli scarichi idrici che la convenuta, nel suddividere il confinante appartamento, aveva installato a distanza illegale dall’unità immobiliare dell’attrice.
La decisione era confermata dalla Corte di appello di Venezia che, nel respingere il gravame, con sentenza dep. il 26 ottobre 2010, escludeva che nelle specie ricorressero le condizioni per la deroga in tema di condominio delle prescrizioni dettate dall’art. 889 cod. civ., posto che la installazione delle tubazioni, ulteriori rispetto allo stato pregresso, era stato frutto della scelta compiuta dalla convenuta di suddividere l’appartamento in due unità immobiliari; peraltro, il consulente aveva accertato la possibilità di un tracciato diverso seppure con costi superiori, mentre l’immobile non necessitava di essere suddistinto in due unità per mantenere la sua funzionalità, per cui erano inconferenti le censure alla ctu e la richiesta di rinnovazione della stessa; era irrilevante che si trattasse di un edificio risalente agli anni ‘70, atteso che la struttura era funzionale ai bisogni dei singoli condomini nello stato in cui si trovava; la richiesta di rinnovazione e.
2.- Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione Acropolis s.r.l. sulla base di tre motivi.
Resiste con controricorso l’intimata, depositando memoria illustrativa.

Motivi della decisione

1. Il primo motivo, lamentando omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto decisivo della controversia, censura la decisione gravata che, pur avendo correttamente affermato il principio di diritto sulla derogabilità delle distanze prescritte dall’art. 889 cod. civ. quando il condominio abbia necessità di installare le tubazioni, dovendo il giudice verificare se sia irragionevole applicarle al condominio, aveva escluso tale condizione facendo riferimento alla scelta speculativa di suddividere l’appartamento in due unità immobiliari, senza piuttosto verificare se la collocazione degli impianti fosse compatibile con il rispetto delle ‘distanze legali. Evidenzia che, in considerazione della elevata metratura dell’appartamento, non più idonea a soddisfare le mutate esigenze abitative dei nuclei familiari, il cui numero dei componenti si è andato via via riducendosi, era divenuto difficile collocare sul mercato appartamenti di grandi misure.
2. Il secondo motivo censura la sentenza che, senza compiere alcuna verifica sulla irragionevolezza del rispetto delle distanze legali, non aveva disposto la richiesta rinnovazione della consulenza, laddove non era stata effettuata alcuna indagine circa la compatibilità della collocazione degli impianti con il rispetto delle distanze legali, essendosi il consulente di ufficio limitato a compiere gli accertamenti per verificare la osservanza delle distanze legali. In particolare, era stato evidenziato da esso ricorrente la impossibilità di un tracciato diverso.
3. Il primo e il secondo motivo – che, per la stretta connessione, possono essere esaminati congiuntamente – sono infondati.
La sentenza, nel ritenere che non ricorressero le condizioni per la deroga, in tema di condominio, alle prescrizioni di cui all’art. 889 cod. civ. dettate in materia di distanze legali, ha fondato la decisione sul rilievo che la esigenza di dotare di servizi (relativi a cucina e bagno) nasceva da una scelta soggettiva della condomina e non era determinata dalle condizioni obiettive della struttura dell’edificio. Ed invero, secondo gli accertamenti compiuti dai Giudici, l’appartamento era dotato di impianti pienamente funzionali mentre la necessità della installazione delle tubazioni a distanza illegale nasceva dalla esigenza della convenuta di suddividere l’immobile in due distinte ed autonome unità immobiliari, munite di bagno e cucina, al fine – come ancora evidenziato nel ricorso – di collocarlo positivamente sul mercato immobiliare, attesa l’elevata metratura; peraltro, il consulente aveva accertato la possibilità di un tracciato diverso seppure con costi superiori.
In materia condominiale, le norme relative ai rapporti di vicinato, tra cui quella dell’art.889 cod. civ., trovano applicazione rispetto alle singole unità immobiliari soltanto in quanto compatibili con la concreta struttura dell’edificio e con la particolare natura dei diritti e delle facoltà dei singoli proprietari; pertanto, qualora esse siano invocate in un giudizio tra condomini, il giudice di merito è tenuto ad accertare se la loro rigorosa osservanza non sia nel caso irragionevole, considerando che la coesistenza di più appartamenti in un unico edificio implica di per sé il contemperamento dei vari interessi al fine dell’ordinato svolgersi di quella convivenza che è propria dei rapporti condominiali.
Ma evidentemente la deroga al rispetto delle distanze postula l’impossibilità di posizionare altrimenti le tubazioni – attesa la (necessaria) contiguità della unità immobiliari comprese nell’edificio condominiale. Tale presupposto è stato correttamente escluso nella specie in cui, come si è detto, la installazione delle tubazioni a distanza illegale non era dovuta a una situazione strutturale obiettiva dell’edificio ovvero a necessità che rendevano irragionevole il rispetto del distanze ma alla esigenza soggettiva del condomino di rendere commerciabile sul mercato l’immobile. Ed in proposito occorre sottolineare che l’art. 1122 cod. civ., nel testo ratione temporis applicabile, disciplina l’ipotesi in cui il condomino, realizzi opere e innovazioni nella proprietà esclusiva, consentendogli l’esercizio dei poteri dominicali sempreché non arrechi pregiudizio alle parti comuni (e comunque nel rispetto dell’altrui proprietà esclusiva del vicino). Il condomino ha il diritto di godere e disporre dell’appartamento, apportandosi modifiche o trasformazioni che ne possano migliorare la utilizzazione, peraltro con il limite di non ledere i diritti degli altri condomini (Cass.2493/1967;2683/1980): il che si è per l’appunto verificato nella specie.
Alla stregua di tali premesse, appare corretta la decisione di escludere la ricorrenza dei presupposti che consentono la deroga alla prescrizioni di cui al citato art. 889, così come la richiesta di rinnovazione della consulenza, che si basava su accertamenti irrilevanti.
3.1. Il terzo motivo censura la sentenza laddove, in contrasto con quanto emerso dalla ctu, aveva ritenuto la rumorosità delle immissioni nelle tubazioni.
3.2. Il motivo va disatteso.
Il riferimento compiuto dai Giudici alla rumorosità appare formulato ad abundantiam e, come tale, è privo di valore decisorio, e il ricorrente non ha interesse a censurarlo, una volta che è stata affermata la illegittima installazione delle tubazioni, in quanto in violazione delle distanze legali, e il conseguente diritto dell’attrice alla loro rimozione.
Il ricorso va rigettato.
Le spese della presente fase vanno poste a carico della ricorrente, risultata soccombente.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento in favore del resistente delle spese relative alla presente fase che liquida in Euro 2.700,00 di cui euro 200,00 per esborsi ed Euro 2.500,00 per onorari di avvocato oltre accessori di legge.
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