martedì 27 dicembre 2016

Il condominio è responsabile per i danni derivanti dai lucernai posti sul marciapiede ai locali sottostanti

Tribunale di Foggia 13 maggio 2016 n.1529

La fattispecie riguarda il danno derivato dalla cattiva manutenzione dei lucernai posti al piano strada, che avevano provocato infiltrazioni al sottostante locale che a dire del condominio ne prendeva aria e luce.
II Tribunale, riconoscendo la precipua funzione del lucernario di illuminare un'intercapedine condominiale, ha condannato il condominio al risarcimento del danno per le infiltrazioni derivate dalla omessa manutenzione del bene condominiale.
La sentenza in commento offre lo spunto per una breve considerazione sui lucernai, materia sulla quale non si rinviene copiosa giurisprudenza e che tuttavia costituiscono oggetto di lite sulla ripartizione della spesa manutentiva e della spesa di risarcimento.
In realtà non esiste una soluzione univoca sull'imputazione della spesa, dovendosi verificare caso per caso, fatte salve eventuali disposizioni di regolamento, quale sia la funzione del lucernario, di sostenere il calpestio, di fornire aria e luce a parti condominiali o a beni privati, funzioni che possono anche essere concorrenti fra loro e che possono dare luogo a diversissimi esiti economici.


di Carlo Patti
consulente legale
ANACI Roma

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