martedì 16 maggio 2017

RINVIARE UN’ASSEMBLEA NON MODIFICA LE FORMALITA’ DI CONVOCAZIONE - TRIBUNALE DI MILANO 27 MARZO 2017, N. 3517

Secondo Il tribunale di Milano, il rinvio dell’assemblea già regolarmente convocata deve seguire le medesime forme della convocazione (art. 66 disp. att. c.c.) in mancanza si deve concludere per l’invalidità della delibera impugnata.
L'affissione in bacheca del rinvio non comporta il rispetto della normativa citata la quale prevede che l'avviso sia effettivamente giunto a tutti i condomini almeno 5 giorni prima.
Incombe sull'amministratore l'onere della prova di tale circostanza.

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