Secondo Il tribunale di Milano, il rinvio dell’assemblea già regolarmente convocata deve seguire le medesime forme della convocazione (art. 66 disp. att. c.c.) in mancanza si deve concludere per l’invalidità della delibera impugnata.
L'affissione in bacheca del rinvio non comporta il rispetto della normativa citata la quale prevede che l'avviso sia effettivamente giunto a tutti i condomini almeno 5 giorni prima.
Incombe sull'amministratore l'onere della prova di tale circostanza.
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