lunedì 17 luglio 2017

INSTALLAZIONE DI ANTENNA SU PARTI ESCLUSIVE SOLO SE SI DIMOSTRA L’IMPOSSIBILITA’ DI COLLOCAZIONE SU PARTI COMUNI

La sentenza ha ad oggetto un caso sorto prima della modifica della disciplina del condominio negli edifici di cui alla Legge 220/201. Con riguardo ad un edificio in condominio ed all’installazione d’apparecchi per la ricezione di programmi radio-televisivi, questa Corte fa osservare che il diritto di collocare nell’altrui proprietà antenne televisive, riconosciuto dagli artt. 1 e 3 della legge 6 maggio 1940, n. 554 e 231 del d.P.R. 29 marzo 1973 n. 156 (applicabili ratione temporis), è subordinato all’impossibilità per l’utente di servizi radiotelevisivi di utilizzare spazi propri, giacché altrimenti sarebbe ingiustificato il sacrificio imposto al proprietario dell’immobile gravato. Occorre considerare che il diritto all’installazione non comporta anche quello di scegliere a piacimento il sito preferito per l’antenna.
E’ evidente che, trattandosi di un fatto costitutivo del diritto all’installazione, l’onere di provare - se del caso anche con una c.t.u. - che non fosse possibile utilizzare una spazio proprio o condominiale per l’installazione, cade a carico del soggetto che intenda effettuarla.

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