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lunedì 20 novembre 2017

Supercondominio: IPSO IURE ET FACTO - Cassazione 15 Novembre 2017, N. 27094 - Testo


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CASSAZIONE 15 NOVEMBRE 2017, N. 27094

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE CIVILE


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:   
Dott. BIANCHINI BRUNO - Presidente
Dott. BESSO MARCHEIS CHIARA – rel. consigliere

SENTENZA

sul ricorso 22987-2015 proposto da:
CONDOMINIO in MILANO, in persona dell'Amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,  presso lo studio dell'avvocato G. M., rappresentato e difeso dall'avvocato R. C.;
- ricorrente -

CONTRO
F. A., rappresentata e difesa da se medesima ex art. 86 c.p.c. unitamente all'avvocato G. S., presso il cui studio in ROMA, è elettivamente domiciliata;
- controricorrente -

avverso la sentenza n. 2719/2015 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 24/06/2015;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/04/2017 dal Consigliere Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. LUCIO CAPASSO che ha concluso per l'improcedibilità del ricorso comunque infondato;
udito l'Avvocato R. C., difensore del ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso e si è opposto alle conclusioni del PM;
udito l'Avvocato A. F., difensore di se medesima, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.

FATTI DI CAUSA

1. F.A. - condomina di un complesso edilizio costituito da otto edifici denominato Condominio (omissis) - ha impugnato la delibera assembleare del 23 giugno 2010, affermandone la nullità perché adottata in violazione di norme imperative di legge, del regolamento di condominio e comunque per eccesso potere. Il Tribunale Milano, con sentenza n. 6037/2012, ha parzialmente accolto l’impugnazione.
2. Il Condominio (…) ha proposto appello contro la sentenza alla Corte di Milano, che con sentenza n. 2719/2015 ha parzialmente riformato la pronunzia, dichiarando l’invalidità della deliberazione nelle parti in cui ha "approvato il signor L. quale amministratore del condominio Giovanni" e ha approvato "l’incarico al tecnico ing. Fe. ai fini del certificato prevenzione incendi anche per conto del Condominio (…)".
3. Il Condominio (…) propone ricorso in cassazione.
F.A. resiste con controricorso.
Il difensore del Condominio ha depositato ex art. 372 c.p.c. copia del verbale dell’assemblea condominiale - del 4 maggio 2016 - con cui si è ratificato l’operato dell’amministratore in relazione alla proposizione del ricorso.
Il ricorrente e la controricorrente hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso proposto dal Condominio, e il giudizio in cui questo si inserisce, fa parte di un vasto contenzioso che da anni vede contrapposti l’avv. F.A. e il Condominio (…), contenzioso che ha il suo fulcro nella qualificazione del Condominio come c.d. supercondominio, affermata da F. e negata dal Condominio.
Il ricorso, di cui si afferma la procedibilità, è articolato in due motivi.
a) Il primo motivo del ricorso denuncia violazione dell’art. 2909 c.c.: la Corte d’appello avrebbe infatti errato nel qualificare il complesso edilizio di (omissis) come supercondominio, essendo tale qualificazione da ritenersi preclusa a fronte del passaggio in giudicato di una sentenza della medesima Corte d’appello (n. 418/2007) che "aveva negato l’esistenza nella fattispecie di un supercondominio".
La doglianza è infondata. La sentenza della Corte d’appello n. 418/2007 (pronuncia che è stata impugnata di fronte a questa Corte e cassata con sentenza n. 18192/2009) non si è infatti occupata della natura giuridica del complesso edilizio, ma si è limitata, nel respingere l’eccezione di inammissibilità dell’appello, allora fatta valere dal Condominio, perché instaurato contro un soggetto inesistente - il Supercondominio (…) - ad affermare che "non può dubitarsi che l’impugnazione in esame sia rivolta proprio contro il Condominio (…), unico suo contendente", precisando che per meri e irrilevanti errori materiali è stato indicato due volte come "Supercondominio" (…), "ente che, oltretutto, come pacifico, è inesistente". Dalla precisazione della Corte d’appello che - pacificamente - la denominazione del complesso è quella "Condominio (…)" non può farsi discendere la preclusione, per la Corte che ha reso la sentenza impugnata, di qualificare giuridicamente il Condominio (…) come supercondominio.
b) Il secondo motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione di una serie svariata di disposizioni, gli artt. 1117, 1362, 1363 e 61 e 62 disp. att. c.c.; 112, 115; 132, 118 e 116 c.p.c.: la Corte d’appello, nell’affermare la natura di supercondominio del complesso edilizio di (omissis) , avrebbe erroneamente interpretato la giurisprudenza di questa Corte senza indagare l’effettiva volontà delle parti, violando così, in particolare, gli artt. 112, 115 c.p.c. e 1117 e 61 disp. att. c.c..
Le denunciate violazioni non sussistono. La Corte d’appello, nell’affermare la natura giuridica di supercondominio del Condominio (…) si pone in coerenza con la giurisprudenza di questa Corte, che ha più volte affermato che "al pari del condominio negli edifici, regolato dagli artt. 1117 e segg. cod. civ., anche il c.d. supercondominio, viene in essere ipso iure et facto, se il titolo non dispone altrimenti, senza bisogno d’apposite manifestazioni di volontà o altre esternazioni e tanto meno d’approvazioni assembleari, sol che singoli edifici, costituiti in altrettanti condomini, abbiano in comune talune cose, impianti e servizi legati, attraverso la relazione di accessorio e principale, con gli edifici medesimi" (così Cass. 17332/2011). Il ricorrente rimprovera alla Corte d’appello di aver completamente prescisso dal regolamento condominiale, ma così non è avendo la Corte osservato che il regolamento già contemplava la nomina di singoli amministratori per i singoli edifici, ritenendo poi - sulla base di elementi di fatto non censurabili di fronte a questa Corte - che il complesso sia costituito da una "pluralità di (…) che utilizzano alcuni servizi in comune con ciò ricalcando puntualmente il paradigma del supercondominio secondo l’accezione fattuale e giuridica" delineata da questa Corte. Quanto poi alle supposte violazioni degli artt. 112 e 115 c.p.c., esse non possono essere ravvisate nella "mancata considerazione delle prove documentali" e non può essere qualificato quale violazione del divieto di scienza privata del giudice il cenno posto in essere dalla Corte d’appello alla circostanza che siano stati nominati degli amministratori giudiziali distinti per i singoli edifici, fatto che non è stato posto alla base del convincimento del giudice, ma che costituisce mera conferma della conclusione cui la Corte è giunta.
2. Il ricorso va pertanto rigettato.
La controricorrente, che nel controricorso si era limitata a chiedere la condanna di controparte al pagamento delle spese di giudizio, nella memoria depositata ex art. 378 c.p.c. ha chiesto la condanna della controparte al risarcimento dei danni ai sensi dell’art. 96 c.p.c.. La domanda deve essere dichiarata inammissibile: la domanda di condanna al risarcimento dei danni per responsabilità processuale aggravata, ai sensi dell’art. 96 c.p.c., può essere proposta anche in sede di legittimità, per i danni che si assumono derivanti dal giudizio di cassazione, ma deve essere formulata, a pena di inammissibilità, con il controricorso e non quindi con la memoria di cui all’art. 378 (cfr. Cass. 20914/2011).
Data la prevalente soccombenza del ricorrente, ad esso vengono addossate, così come liquidate in dispositivo, le spese del presente giudizio.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del giudizio che liquida in Euro 5.200 di cui Euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge.
Sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda Sezione Civile, l'11 aprile 2017.
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Supercondominio: IPSO IURE ET FACTO - Cassazione 15 Novembre 2017, N. 27094 - Sentenza

In tema di supercondominio questa Corte, ha più volte affermato che "al pari del condominio negli edifici, regolato dagli artt. 1117 e segg. cod. civ., anche il c.d. supercondominio, viene in essere ipso iure et facto, se il titolo non dispone altrimenti, senza bisogno d’apposite manifestazioni di volontà o altre esternazioni e tanto meno d’approvazioni assembleari, sol che singoli edifici, costituiti in altrettanti condomini, abbiano in comune talune cose, impianti e servizi legati, attraverso la relazione di accessorio e principale, con gli edifici medesimi"

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sabato 28 novembre 2015

Le principali modifiche al processo tributario


L’art. 10 della Legge Delega n. 23 dell’11/03/2014 prevede la revisione del contenzioso tributario ed in particolare: il rafforzamento della tutela giurisdizionale del contribuente;
  • la terzietà dell’organo giudicante;
  • il rafforzamento e la razionalizzazione dell’istituto della conciliazione nel processo tributario anche in appello;
  • l’eventuale composizione monocratica dell’organo giudicante in relazione a controversie di modica entità;
  • i criteri di determinazione del trattamento economico spettante ai componenti delle Commissioni Tributarie;
  • il rafforzamento della qualificazione professionale dei componenti delle Commissioni Tributarie, al fine di assicurarne l’adeguata preparazione specialistica;
  • l’uniformazione e generalizzazione degli strumenti di tutela cautelare nel processo tributario;
  • la previsione dell’immediata esecutorietà delle sentenze delle Commissioni Tributarie, estesa a tutte le parti in causa;
  • l’individuazione di criteri di maggior rigore nell’applicazione del principio della soccombenza ai fini del carico delle spese di giudizio, con conseguente limitazione del potere discrezionale del giudice di disporre la compensazione delle spese in casi diversi dalla soccombenza reciproca.
A tal proposito, ho predisposto un mio disegno di legge presentato al Senato dalla Sen. Gambaro il 06 agosto 2014 al n. 1593 dal titolo “Riforma del Processo Tributario”, condiviso ed apprezzato da molti Ordini Professionali ed Associazioni Professionali in vari convegni che ho tenuto. Il suddetto disegno di legge è all’attenzione del Governo e del Parlamento proprio in vista della redazione del decreto legislativo di riforma del processo tributario che dovrebbe trovare luce a giugno 2015. A questo punto, segnalo le principali e più significative modifiche processuali del mio progetto:
  1. l’organizzazione e la gestione dei giudici tributari è affidata esclusivamente al Ministero della Giustizia per assicurare la terzietà dell’organo giudicante, ai sensi dell’art. 111 della Costituzione (o, al limite, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri);
  2. in caso di litisconsorzio necessario originario, il deposito del primo ricorso radica la competenza territoriale, ai sensi dell’art. 39 c.p.c.;
  3. per le sospensive bisogna dimostrare solo il danno grave e non anche quello irreparabile;
  4. è sempre applicabile l’art. 295 del c.p.c. sulla sospensione del processo;
  5. sono sempre ammessi la testimonianza, l’interrogatorio formale, il giuramento, decisorio e suppletorio, nonché ogni mezzo di prova legale, senza alcuna limitazione, per il rafforzamento della tutela giurisdizionale del contribuente;
  6. è ammesso l’accertamento tecnico preventivo, ai sensi degli articoli 696 e 696-bis del c.p.c.;
  7. le prove acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge non possono essere utilizzate;
  8. l’inutilizzabilità è rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del processo;
  9. le spese di giudizio, in casi eccezionali, possono essere compensate in tutto o in parte dal giudice tributario soltanto in caso di soccombenza reciproca o qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere sempre motivate in apposito capo di pronuncia, autonomamente impugnabile, anche in sede di legittimità;
  10. se l’atto impugnato è intestato a più soggetti tutti devono partecipare al processo che ne costituisce oggetto;
  11. è sempre consentita l’impugnazione cumulativa;
  12. è sempre ammesso il ricorso collettivo, soltanto su questioni di diritto e non di fatto;
  13. nella discussione orale delle udienze deve parlare per primo il difensore dell’ente impositore e dell’agente della riscossione e per ultimo il difensore del ricorrente. E’ ammessa una sola replica;
  14. il ricorso dichiarato inammissibile può essere riproposto se non è decorso il termine stabilito dalla legge;
  15. tra gli atti impugnabili, ho previsto:
  16. - il ruolo o le cartelle di pagamento o l’estratto di ruolo o l’aggio esattoriale;
    - il provvedimento dichiarativo dell’improcedibilità delle istanze di disapplicazione di norme antielusive;
    - l’autotutela, espressa o tacita, per motivi di illegittimità o di infondatezza della pretesa tributaria;
    - tutti gli altri atti per i quali la legge ne preveda specificatamente l’autonoma impugnabilità davanti ai giudici tributari;
  17. qualora l’esemplare del ricorso depositato in segreteria non sia conforme sostanzialmente a quello consegnato o spedito, il ricorso è inammissibile;
  18. il giudicato relativo ad un singolo periodo di imposta è idoneo a far stato per i successivi o i precedenti periodi di imposta solamente a quelle situazioni relative a qualificazioni giuridiche ad eventuali elementi preliminari rispetto ai quali possa dirsi sussistente un interesse protetto avente carattere di durevolezza nel tempo;
  19. è sempre applicabile l’art. 295 c.p.c., anche in funzione del processo penale collegato, e l’art. 337, comma 2, del c.p.c., soprattutto alla luce della recente sentenza n. 95 del 28/05/2015 della Corte Costituzionale;
  20. non si applicano alle impugnazioni delle sentenze dei giudici tributari le disposizioni di cui agli
    articoli 340 e 361 del c.p.c.;
  21. l’appello dichiarato inammissibile può sempre essere riproposto se non è ancora decorso il termine stabilito dalla legge;
  22. se la riassunzione non avviene entro il termine di cui al comma 1 dell’art. 99 o si avvera successivamente ad essa una causa di estinzione del giudizio di rinvio, il processo si estingue ed è valida l’ultima sentenza pronunciata dai giudici;
  23. l’estinzione del processo rende inefficaci soltanto gli atti di quel grado del processo;
  24. sopravvivono all’inefficacia degli atti conseguente all’estinzione del processo soltanto le sentenze o le parti delle sentenze passate ingiudicate;
  25. il ricorrente, se dall’atto impugnato gli deriva un danno grave (non anche irreparabile) può chiedere, con apposita istanza, al giudice tributario adito la sospensione dell’esecuzione dell’atto stesso, anche se a contenuto negativo;
  26. è ammessa la conciliazione anche durante l’appello e durante il giudizio per Cassazione;
  27. in caso di conciliazione nei vari gradi di giudizio ho previsto varie riduzioni delle sanzioni amministrative;
  28. la sentenza costituisce sempre per il contribuente titolo esecutivo per il rimborso anche se non è passata in giudicato;
  29. ho previsto la totale abrogazione dei decreti legislativi n. 545 e 546 del 1992 nonché l’abrogazione degli articoli 32, commi 4 e 5, D.P.R. n.600/1973 e 52, comma 5, D.P.R. n. 633/1972;
  30. sono abilitati alla difesa davanti ai giudici tributari di primo e secondo grado se iscritti nei rispettivi albi, gli avvocati, i dottori commercialisti ed i consulenti del lavoro non dipendenti da pubbliche amministrazioni, esclusi tutti gli altri soggetti;
  31. modifiche di molti termini processuali in vari articoli;
  32. ho previsto norme transitorie nonché l’applicazione retroattiva di tutti gli istituti processuali sopra esposti, in modo che i contribuenti anche per i giudizi pendenti possano trarne beneficio; 
  33. infine, ho più volte sollecitato la modifica della mediazione tributaria che deve svolgersi presso i giudici tributari e non presso gli uffici fiscali, che sono parte interessata nella controversia e spesso rendono difficile la composizione bonaria dei giudizi.
Spero che le suddette proposte o parti di esse siano recepite dal legislatore per mettere il contribuente ed il suo difensore sullo stesso piano processuale del fisco, in modo da consentirgli una difesa effettiva ed efficace senza alcuna limitazione, come purtroppo avviene oggi. Per questo mio impegno professionale che dura da oltre 15 anni, a partire dal mio libro “Per un “giusto” processo tributario” – Congedo Editore – edito a gennaio 2000 (scaricabile dal mio sito www.studiotributariovillani.it) nonché per numerosi articoli sull’argomento, commentati in varie sedute congressuali, mi è stato conferito il Premio Barocco a Gallipoli (Lecce) sabato 30 maggio 2015.

di Maurizio Villani
Avvocato
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