Visualizzazione post con etichetta tributarie. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta tributarie. Mostra tutti i post

martedì 5 settembre 2017

Entrate tributarie: 247,7 miliardi (+1,6%) nei primi sette mesi del 2017

Nel periodo gennaio-luglio 2017 le entrate tributarie erariali, accertate in base al criterio della competenza giuridica, ammontano a 247.729 milioni di euro, in aumento dell’1,6% (+ 3.871 milioni di euro) rispetto allo stesso periodo del 2016.


Nel confronto tra i due periodi si segnala che il gettito dei primi sette mesi dell’anno in corso risente del risultato di luglio influenzato dal differimento dei termini (dal 31 luglio al 21 agosto 2017) per il versamento delle imposte in autoliquidazione, delle imposte sostitutive e di tutti i tributi la cui scadenza di versamento coincide con quella del saldo delle dichiarazioni dei redditi per i titolari di reddito di impresa e per i lavoratori autonomi.

Neutralizzando gli effetti sul gettito della nuova modalità di pagamento del canone Tv attraverso la bolletta elettrica, i cui primi versamenti si sono registrati a partire dal mese di agosto 2016, mentre nel 2017 i versamenti sono affluiti all’erario da gennaio, la crescita delle entrate tributarie nel periodo considerato risulta pari a +1,2%.

IMPOSTE DIRETTE
Registrano un gettito complessivamente pari a 136.108 milioni di euro, con un aumento di 392 milioni di euro (+0,3%) rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Le entrate IRPEF ammontano a 104.955 milioni di euro, in crescita di 2.624 milioni di euro (+2,6%) per effetto principalmente dell’andamento positivo delle ritenute da lavoro dipendente e da pensione che mostrano un aumento di 1.360 milioni di euro (+1,5%) in linea con la crescita tendenziale dell’occupazione. Il risultato riflette anche gli effetti di alcune misure introdotte dalla Legge di bilancio per il 2017 (Legge n.232/2016) e, in particolare, l’aumento delle detrazioni per i pensionati di età inferiore a 75 anni, equiparate a quelle previste per i pensionati di età pari o superiore ai 75 anni (art.1, comma 210) e le revisioni al regime della tassazione dei premi di produttività (art.1, comma 160). Si tratta di interventi di alleggerimento del carico tributario che riducono il gettito Irpef.
Gli introiti dell’IRES registrano una diminuzione di 1.059 milioni di euro (- 6,9%) rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Il minor gettito è imputabile essenzialmente alla riduzione dell’aliquota dal 27,5% al 24%, prevista dalla legge di stabilità per il 2016, che ha determinato un significativo alleggerimento del carico fiscale per le imprese, e ad altri provvedimenti come la maggiorazione degli ammortamenti e la più vantaggiosa deducibilità della svalutazione e delle perdite sui crediti delle banche e delle imprese di assicurazione.
All’andamento delle imposte dirette di gennaio-luglio 2017 ha contribuito anche il gettito derivante dalla collaborazione volontaria (cd voluntary disclosure), introdotta per favorire la regolarizzazione di capitali finora non dichiarati al fisco, che ha fatto registrare versamenti per 444 milioni di euro.

IMPOSTE INDIRETTE
Il gettito ammonta a 111.621 milioni di euro, in aumento del 3,2% (+3.479 milioni di euro) rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Le entrate dell’IVA sono pari a 65.989 milioni di euro con un incremento di 2.793 milioni di euro (+4,4%). L’andamento è positivo sia per la componente dell’IVA sugli scambi interni (+2,8%) sia per quella sulle importazioni (+18,0%). Il gettito dell’IVA sugli scambi interni riflette per 5.889 milioni di euro l’applicazione del meccanismo dello split payment.

Le entrate dell’accisa sui prodotti energetici, loro derivati e prodotti analoghi (oli minerali) mostrano un incremento di 246 milioni di euro (+1,8%) rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso; il gettito dell’accisa sul gas naturale per combustione (gas metano) ha generato entrate per 2.003 milioni di euro.

Il gettito delle imposte indirette è stato influenzato positivamente anche dall’andamento positivo delle imposte sulle transazioni immobiliari (+266 milioni di euro, + 41,4%).

ENTRATE DA GIOCHI
Il gettito relativo ai giochi, pari a 8.159 milioni di euro, presenta, nel complesso, una variazione negativa di 64 milioni di euro rispetto allo stesso periodo del 2016.

ENTRATE DA ACCERTAMENTO E CONTROLLO
Le entrate derivanti dall’attività di accertamento e controllo, riferite solo ai ruoli dei tributi erariali, si sono attestate a 5.015 milioni di euro e presentano una variazione positiva rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (+72 milioni di euro, pari a +1,5%).






Sul sito del Dipartimento delle Finanze è disponibile il Bollettino delle entrate tributarie del periodo gennaio–luglio 2017, corredato dalle appendici statistiche e dalla guida normativa, che fornisce l’analisi puntuale dell’andamento delle entrate tributarie, e la relativa Nota tecnica che illustra in sintesi i principali contenuti del documento.
Continua a leggere...

sabato 28 novembre 2015

Le principali modifiche al processo tributario


L’art. 10 della Legge Delega n. 23 dell’11/03/2014 prevede la revisione del contenzioso tributario ed in particolare: il rafforzamento della tutela giurisdizionale del contribuente;
  • la terzietà dell’organo giudicante;
  • il rafforzamento e la razionalizzazione dell’istituto della conciliazione nel processo tributario anche in appello;
  • l’eventuale composizione monocratica dell’organo giudicante in relazione a controversie di modica entità;
  • i criteri di determinazione del trattamento economico spettante ai componenti delle Commissioni Tributarie;
  • il rafforzamento della qualificazione professionale dei componenti delle Commissioni Tributarie, al fine di assicurarne l’adeguata preparazione specialistica;
  • l’uniformazione e generalizzazione degli strumenti di tutela cautelare nel processo tributario;
  • la previsione dell’immediata esecutorietà delle sentenze delle Commissioni Tributarie, estesa a tutte le parti in causa;
  • l’individuazione di criteri di maggior rigore nell’applicazione del principio della soccombenza ai fini del carico delle spese di giudizio, con conseguente limitazione del potere discrezionale del giudice di disporre la compensazione delle spese in casi diversi dalla soccombenza reciproca.
A tal proposito, ho predisposto un mio disegno di legge presentato al Senato dalla Sen. Gambaro il 06 agosto 2014 al n. 1593 dal titolo “Riforma del Processo Tributario”, condiviso ed apprezzato da molti Ordini Professionali ed Associazioni Professionali in vari convegni che ho tenuto. Il suddetto disegno di legge è all’attenzione del Governo e del Parlamento proprio in vista della redazione del decreto legislativo di riforma del processo tributario che dovrebbe trovare luce a giugno 2015. A questo punto, segnalo le principali e più significative modifiche processuali del mio progetto:
  1. l’organizzazione e la gestione dei giudici tributari è affidata esclusivamente al Ministero della Giustizia per assicurare la terzietà dell’organo giudicante, ai sensi dell’art. 111 della Costituzione (o, al limite, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri);
  2. in caso di litisconsorzio necessario originario, il deposito del primo ricorso radica la competenza territoriale, ai sensi dell’art. 39 c.p.c.;
  3. per le sospensive bisogna dimostrare solo il danno grave e non anche quello irreparabile;
  4. è sempre applicabile l’art. 295 del c.p.c. sulla sospensione del processo;
  5. sono sempre ammessi la testimonianza, l’interrogatorio formale, il giuramento, decisorio e suppletorio, nonché ogni mezzo di prova legale, senza alcuna limitazione, per il rafforzamento della tutela giurisdizionale del contribuente;
  6. è ammesso l’accertamento tecnico preventivo, ai sensi degli articoli 696 e 696-bis del c.p.c.;
  7. le prove acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge non possono essere utilizzate;
  8. l’inutilizzabilità è rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del processo;
  9. le spese di giudizio, in casi eccezionali, possono essere compensate in tutto o in parte dal giudice tributario soltanto in caso di soccombenza reciproca o qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere sempre motivate in apposito capo di pronuncia, autonomamente impugnabile, anche in sede di legittimità;
  10. se l’atto impugnato è intestato a più soggetti tutti devono partecipare al processo che ne costituisce oggetto;
  11. è sempre consentita l’impugnazione cumulativa;
  12. è sempre ammesso il ricorso collettivo, soltanto su questioni di diritto e non di fatto;
  13. nella discussione orale delle udienze deve parlare per primo il difensore dell’ente impositore e dell’agente della riscossione e per ultimo il difensore del ricorrente. E’ ammessa una sola replica;
  14. il ricorso dichiarato inammissibile può essere riproposto se non è decorso il termine stabilito dalla legge;
  15. tra gli atti impugnabili, ho previsto:
  16. - il ruolo o le cartelle di pagamento o l’estratto di ruolo o l’aggio esattoriale;
    - il provvedimento dichiarativo dell’improcedibilità delle istanze di disapplicazione di norme antielusive;
    - l’autotutela, espressa o tacita, per motivi di illegittimità o di infondatezza della pretesa tributaria;
    - tutti gli altri atti per i quali la legge ne preveda specificatamente l’autonoma impugnabilità davanti ai giudici tributari;
  17. qualora l’esemplare del ricorso depositato in segreteria non sia conforme sostanzialmente a quello consegnato o spedito, il ricorso è inammissibile;
  18. il giudicato relativo ad un singolo periodo di imposta è idoneo a far stato per i successivi o i precedenti periodi di imposta solamente a quelle situazioni relative a qualificazioni giuridiche ad eventuali elementi preliminari rispetto ai quali possa dirsi sussistente un interesse protetto avente carattere di durevolezza nel tempo;
  19. è sempre applicabile l’art. 295 c.p.c., anche in funzione del processo penale collegato, e l’art. 337, comma 2, del c.p.c., soprattutto alla luce della recente sentenza n. 95 del 28/05/2015 della Corte Costituzionale;
  20. non si applicano alle impugnazioni delle sentenze dei giudici tributari le disposizioni di cui agli
    articoli 340 e 361 del c.p.c.;
  21. l’appello dichiarato inammissibile può sempre essere riproposto se non è ancora decorso il termine stabilito dalla legge;
  22. se la riassunzione non avviene entro il termine di cui al comma 1 dell’art. 99 o si avvera successivamente ad essa una causa di estinzione del giudizio di rinvio, il processo si estingue ed è valida l’ultima sentenza pronunciata dai giudici;
  23. l’estinzione del processo rende inefficaci soltanto gli atti di quel grado del processo;
  24. sopravvivono all’inefficacia degli atti conseguente all’estinzione del processo soltanto le sentenze o le parti delle sentenze passate ingiudicate;
  25. il ricorrente, se dall’atto impugnato gli deriva un danno grave (non anche irreparabile) può chiedere, con apposita istanza, al giudice tributario adito la sospensione dell’esecuzione dell’atto stesso, anche se a contenuto negativo;
  26. è ammessa la conciliazione anche durante l’appello e durante il giudizio per Cassazione;
  27. in caso di conciliazione nei vari gradi di giudizio ho previsto varie riduzioni delle sanzioni amministrative;
  28. la sentenza costituisce sempre per il contribuente titolo esecutivo per il rimborso anche se non è passata in giudicato;
  29. ho previsto la totale abrogazione dei decreti legislativi n. 545 e 546 del 1992 nonché l’abrogazione degli articoli 32, commi 4 e 5, D.P.R. n.600/1973 e 52, comma 5, D.P.R. n. 633/1972;
  30. sono abilitati alla difesa davanti ai giudici tributari di primo e secondo grado se iscritti nei rispettivi albi, gli avvocati, i dottori commercialisti ed i consulenti del lavoro non dipendenti da pubbliche amministrazioni, esclusi tutti gli altri soggetti;
  31. modifiche di molti termini processuali in vari articoli;
  32. ho previsto norme transitorie nonché l’applicazione retroattiva di tutti gli istituti processuali sopra esposti, in modo che i contribuenti anche per i giudizi pendenti possano trarne beneficio; 
  33. infine, ho più volte sollecitato la modifica della mediazione tributaria che deve svolgersi presso i giudici tributari e non presso gli uffici fiscali, che sono parte interessata nella controversia e spesso rendono difficile la composizione bonaria dei giudizi.
Spero che le suddette proposte o parti di esse siano recepite dal legislatore per mettere il contribuente ed il suo difensore sullo stesso piano processuale del fisco, in modo da consentirgli una difesa effettiva ed efficace senza alcuna limitazione, come purtroppo avviene oggi. Per questo mio impegno professionale che dura da oltre 15 anni, a partire dal mio libro “Per un “giusto” processo tributario” – Congedo Editore – edito a gennaio 2000 (scaricabile dal mio sito www.studiotributariovillani.it) nonché per numerosi articoli sull’argomento, commentati in varie sedute congressuali, mi è stato conferito il Premio Barocco a Gallipoli (Lecce) sabato 30 maggio 2015.

di Maurizio Villani
Avvocato
Continua a leggere...
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...