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giovedì 13 luglio 2017

IL MISTERO DEGLI ATTI CONSERVATIVI


di Roberta Nardone
Magistrato Tribunale Roma sez. VI civile

(Relazione tenuta in data 14.10.2016 in occasione del Convegno giuridico 2016 organizzato da ANACI Roma)

  • IMPORTANZA DELLA DELINEAZIONE DEI POTERI SOSTANZIALI E PROCESSUALI DELL'AMMINISTRATORE
Il rapporto intercorrente tra l'amministratore ed i condomini - questo è ormai un principio definitivamente acquisito - va inquadrato giuridicamente come "mandato ex lege" perché è la normativa, segnatamente il codice civile, ad individuare "le attribuzioni dell'amministratore".
L'identificazione dei poteri dei quali dispone il mandatario-amministratore rappresenta un'operazione fondamentale, in quanto, per svolgere correttamente i suoi compiti e, soprattutto, per non rischiare di subire le conseguenze di attività negligenti o concretanti eccesso di potere, l'amministratore deve conoscere con chiarezza i limiti posti dalla legge alla sua attività.
Sappiamo che al potere sostanziale dell'amministratore coincide un potere processuale e di azione in genere (artt. 1130 e 1131 primo comma. c.c), infatti, in tema di controversie condominiali la legittimazione dell'amministratore del condominio dal lato attivo coincide con i limiti delle sue attribuzioni. Pertanto i limiti della rappresentanza processuale attiva dell'amministratore sono circoscritti dall'art. 1131 c.c. che rimanda ai poteri di rappresentanza sostanziale stabiliti dall'art. 1130 c.c. (Cass. n. 3522/2003). Invece, dal lato passivo (art. 1131 II co. c.c.) la legittimazione dell'amministratore non incontra limiti e sussiste in ordine ad ogni azione, anche di carattere reale o possessorio, concernente le parti comuni dell'edificio.
La delineazione dei poteri ha importanti riflessi economici. In materia di mandato, infatti, l'art. 1711 c.c. stabilisce che se il mandatario esorbita dai limiti dei suoi poteri, l'atto "resta a carico del mandatario" stesso. Dunque se l'amministratore mandatario stipula un contratto d'assicurazione del fabbricato senza la previa autorizzazione dell'assemblea, potrà essere chiamato a rispondere del pagamento dei premi in proprio, salva ovviamente la successiva ratifica dell'assemblea stessa.
E' interessante infine notare come la facoltà, riconosciuta all'amministratore ex art. 1130 c.c. n.4, di agire in giudizio per compiere atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell'edificio, non escluda che ciascun condomino possa provvedervi direttamente: si tratta dell'applicazione dei principi in materia di mandato, nel senso che il diritto conferito all'amministratore si aggiunge a quello dei naturali e diretti interessati ad agire, per il fine indicato, a tutela di beni dei quali sono comproprietari. A ciascun condomino, pertanto, non può essere disconosciuto il potere di agire giudizialmente, in difesa delle cose comuni dell'edificio, insidiate da azioni illegittime di altri condomini o di terzi.
  • GLI ATTI CONSERVATIVI: UNA DELLE ATTRIBUZIONI EX LEGE DELL'AMMINISTRATORE
L'art. 1130 c.c., quantunque esordisca con il verbo "deve", delinea anche i poteri dell'amministratore, l'alveo giuridico, cioè, nel quale lo stesso può muoversi.
Le attribuzioni previste dall'art. 1130 c.c. non possono essere derogate, se non (ed esclusivamente) ad opera dell'assemblea condominiale o del regolamento, che, in taluni casi, possono esonerare l'amministratore dallo svolgere singole funzioni.
Le attribuzioni indicate ai nn. l, 2 e 3 dell'art. 1130 c.c., essendo destinate a regolamentare materie specifiche, non presentano particolari problemi interpretativi: l'amministratore è obbligato a dare esecuzione alla volontà dell'assemblea (formalizzata nelle delibere), vigilare sull'osservanza del regolamento condominiale, disciplinare l'uso delle parti e dei servizi comuni (si pensi al godimento di un locale condominiale o ai rapporti con il portiere) e svolgere le tipiche attività di carattere economico-finanziario, gestendo le entrate (con la riscossione dei contributi) e le uscite (con l'erogazione delle spese).
  • DEFINIZIONE DI "ATTI CONSERVATIVI".
L'art. 1130 c.c. n.4, nella formulazione antecedente la legge di riforma in materia condominiale di cui alla L. n.220/12, annoverava tra le attribuzioni dell'amministratore il compimento di "atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell'edificio". La odierna formulazione della norma - "atti conservativi relativi alle parti comuni" - ha ampliato la legittimazione dell'amministratore che può, pertanto, agire ora per la mera conservazione delle parti comuni non solo ove occorra preservare "DIRITTI" del condominio sulle parti comuni.
Un ulteriore ampliamento della legittimazione attiva dell'amministratore per finalità conservative delle parti comuni emerge dalla riscrittura dell'art. 1122 c.c. (relativo alle opere su parti di proprietà o uso individuale) e la previsione dell'obbligo imposto ai singoli condomini di dare all'amministratore preventiva notizia "in ogni caso" degli interventi sulle parti private, perché ne riferisca in assemblea.
Tale iniziativa è finalizzata, infatti, a consentire all'amministratore di determinarsi, se del caso, a sperimentare un azione per la rimozione delle opere e la riduzione in pristino, rientrante, appunto, tra gli atti conservativi da compiere per preservare l'integrità delle cose comuni.
A norma, poi, dell'art. 1117 quater c.c. ove la destinazione d'uso delle parti comuni sia negativamente incisa dall'attività di alcuno dei partecipanti o di terzi, l'amministratore, come anche il singolo condomino, possono diffidare l'esecutore di tali attività pregiudizievoli o anche chiedere la convocazione dell'assemblea per far , semmai, cessare in via giudiziaria, le turbative.
Il riferimento codicistico agli "atti conservativi" ha posto nel tempo problemi interpretativi e difformità di pronunce giurisprudenziali nelle quali tuttavia è possibile scorgere dei principi costantemente ribaditi:
  1. quando si occupa degli "atti conservativi" ex art. 1130 c.c., la giurisprudenza fa riferimento a tutto ciò che mira a preservare l'integrità e l'esistenza del patrimonio comune, a mantenere lo stato di fatto e di diritto inerente alle cose oggetto di comproprietà e quindi anche dell'edificio condominiale, in altre parole prende in considerazione gli atti che siano rivolti a prevenire o rimuovere il pericolo derivante dalla (imminente o già avvenuta) rovina, degrado, scorretto utilizzo di parti comuni;
  2. il potere di compiere "atti conservativi" non si esplica esclusivamente in atti di iniziativa processuale, ma anche in comportamenti di gestione attiva. Sin da Cass. sent. n.1154/74 si é affermato che l'art. 1130 c.c. non può essere inteso nel senso di limitare gli atti conservativi ai soli provvedimenti cautelari: tale interpretazione restrittiva non trova riscontro né nella ratio della legge, né nella stessa formulazione della norma. Non nella ratio della legge perché questa tende a rendere più spedito il meccanismo funzionale dell'ente di gestione e non ad appesantirlo con frequenti convocazioni delle assemblee condominiali; non nella lettera, perchè atto conservativo e azioni cautelari sono sinonimi, ma il primo concetto ha una ampiezza maggiore. Infatti non è la natura dell'azione prescelta che può limitare i poteri dell'amministratore, ma l'intrinseco contenuto dell'azione stessa. Si può dire che ad ogni diritto spettante all'amministratore sul piano materiale corrisponde, sul piano processuale, la facoltà di esercitare le relative azioni: sotto il primo profilo l'amministratore può intervenire presso i condomini per indirizzarli al corretto uso delle cose comuni e, qualora rilevi delle scorrettezze, operare in modo da porvi rimedio, mentre sotto il profilo processuale l'amministratore può assumere iniziative giudiziarie di natura cautelare, quali procedimenti di urgenza, azioni possessorie, denuncia di nuova opera e di danno temuto. Si aggiunga che all'amministratore, oltre al potere di esercitare azioni conservative, viene conferito anche il diritto di chiedere il risarcimento dei danni, qualora questi appaiano connessi con la conservazione dei diritti sulle parti comuni.
  3. l'obbligo di eseguire gli atti conservativi relativi alle parti comuni dell'edificio si intende riferito agli atti sia materiali (riparazione muri portanti, lastrici, tetti) che giudiziali (azioni contro comportamenti illeciti o dannosi posti in essere da terzi o dai condomini) necessari per la salvaguardia della integrità dell'immobile.
  • CASISTICA
La Corte di Cassazione, con i suoi interventi giurisprudenziali, ci consente di tentare una classificazione delle attività "conservative" che l'amministratore può esercitare autonomamente senza attendere la preventiva autorizzazione dell'assemblea.
  • MATERIA DEI CONTRATTI
La materia dei contratti appare un terreno minato, nel quale l'amministratore deve muoversi con cautela. In generale è consentito all'amministratore, senza espressa autorizzazione dell'assemblea, stipulare solo quei contratti che non esulino dalle attribuzioni di cui all'art. 1130 c.c., diversamente i contratti stipulati e che esulino da tali poteri non sono efficaci nei confronti del condominio e dei condomini.

Polizze assicurative inerenti l'edificio condominiale.
La giurisprudenza annoverava la stipula del contratto di assicurazione dello stabile condominiale fra gli "atti conservativi" e, di conseguenza, non riteneva necessaria la preventiva autorizzazione della assemblea. Tale attività atteneva, secondo quella giurisprudenza, alla materia della prevenzione dell'integrità del bene comune (rientrando quindi nel novero del n.4 dell'art. 1130 c.c.). In tale senso Cass. sent. n.2757/1963) e, sulla stessa linea, la decisione datata 1.8.88 del Tribunale di Roma, secondo il quale "la stipulazione di contratti di assicurazione del fabbricato condominiale, essendo finalizzata alla conservazione della cosa comune, rientra fra i compiti dell'amministratore del condominio, senza che sia necessaria la preventiva autorizzazione dell'assemblea".
Una recente sentenza della Corte di Cassazione, la n.8233 del 3 aprile 2007, ha affrontato il problema sempre cercando di stabilire se lo specifico atto di cui si tratta - nella fattispecie la stipulazione del contratto d'assicurazione del fabbricato - avesse o meno come scopo la conservazione della cosa comune e quindi possa dirsi rientrare o meno nel novero degli atti conservativi di cui al n.4 dell'art. 1130 c.c..
La citata sentenza modifica l'orientamento precedente ed afferma che l'amministratore del condominio non è legittimato a concludere il contratto d'assicurazione del fabbricato se non ha ricevuto l'autorizzazione dell'assemblea: il Supremo Collegio ritiene che la statuizione "diritti inerenti alle parti comuni dell'edificio, intende chiaramente riferirsi ai soli atti materiali (riparazioni di muri portanti, di tetti e lastrici) e giudiziali (azioni contro comportamenti illeciti posti in essere da terzi) necessari per la salvaguardia dell'integrità dell'immobile, tra i quali - spiega la Corte - "non può farsi rientrare il contratto d'assicurazione, perché questo non ha gli scopi conservativi ai quali si riferisce la norma del'art. 1130 c.c., ma ha come suo unico e diverso fine quello di evitare pregiudizi economici ai proprietari dell'edificio danneggiato".

Contratti di appalto (dei servizi di manutenzione del verde condominiale, nonché di derattizzazione e disinfestazione delle aree comuni).
In Cass. n. 10865/2016 si legge che detti contratti - aventi finalità conservative - rientrano in realtà nell'ordinaria amministrazione, in quanto tendono alla conservazione delle cose comuni, e quindi nella competenza dell'amministratore. I contratti conclusi dall'amministratore nell'esercizio delle sue funzioni ed inerenti alla manutenzione ordinaria dell'edificio ed ai servizi comuni essenziali, ovvero all'uso normale delle cose comuni, sono pertanto vincolanti per tutti i condomini in forza dell'art. 1131 c.c., nel senso che giustificano il loro obbligo di contribuire alle spese, senza necessità di alcuna preventiva approvazione assembleare delle stesse, intervenendo poi tale approvazione utilmente in sede di consuntivo.

Locazioni.
Come si legge in Cass. 25766/09 l'amministratore può locare un bene condominiale (atto di amministrazione ordinaria), per tanto potrà anche pretendere il pagamento dei canoni e agire per il recupero del bene giacché legittimato non solo a compiere atti conservativi necessari ad evitare pregiudizio alle parti comuni, ma a compiere tutti quegli atti funzionali alla salvaguardia dei diritti concernenti le stesse parti comuni.

Mutui:
si esclude che la stipula di un mutuo, anche se necessaria a fare fronte alle spese condominiali ordinarie rientri tra i poteri dell'amministratore (Cass., Sezione 2° Sentenza 5 marzo 1990, n. 1734).
Una parte della dottrina la pensa diversamente ritenendo che la stipula del contratto di mutuo debba essere autorizzata dall'assemblea solo se la somma serve per il pagamento di spese di manutenzione straordinaria (Cfr. Jannuzzi, Manuale della volontaria giurisdizione, V ed., Milano, 1984, pag. 391).
  • LE AZIONI GIUDIZIARIE
L'art. 1130 c.c. n.4 menzionando gli atti conservativi (anche nella precedente formulazione) non si riferisce soltanto alle misure cautelari, ma a tutti gli atti diretti a conservare l'esistenza delle parti comuni dell'edificio condominiale (Cass. n. 2775/1997 con riferimento all'azione ex art. 1669 c.c. contro l'appaltatore per gravi difetti di costruzione.
Pertanto, in linea generale, sono attività conservative quelle che attraverso un'azione giudiziaria mirano:
  1. alla tutela della integrità delle parti comuni (es. avverso la escavazione del sottosuolo effettuata da alcuni condomini proprietari dei locali sotterranei per l'ampliamento e la unificazione degli stessi);
  2. alla salvaguardia del decoro architettonico della facciata dell'edificio (es. per la demolizione di una veranda ricavata dalla trasformazione di un balcone Cass. n. 3510/1980);
  3. alla tutela delle condizioni statiche dell'edificio (es. Cass. 13611/2000 per ottenere la demolizione di un manufatto pregiudizievole dei diritti inerenti le parti comuni, come la sopraelevazione dell'ultimo piano dell'edificio, costruita dal condomino in violazione delle norme e cautele fissate dalle norme speciali antisismiche). Secondo alcuni il potere dell'amministratore deriva dall'art. 1130 n.4 c.c., per altri il potere di agire per il ripristino della cosa comune deriverebbe direttamente dall'art. 1130 n. 2 c.c. ("disciplinare l'uso della cosa comune");
  4. a reprimere gli ABUSI della cosa comune: l'amministratore può (e deve) infatti compiere qualsiasi attività di vigilanza e difesa diretta a preservare la integrità e la sicurezza del bene comune (trasformazione del tetto in terrazza).
  5. al rispetto del regolamento. Premesso, infatti, che nel regolamento di condominio è possibile inserire limitazioni all'uso, alla manutenzione ed alla eventuale modifica delle parti di proprietà esclusiva nei limiti in cui ciò si renda necessario per tutelare gli interessi generali del condominio, l'amministratore è legittimato ad agire per reprimere eventuali violazioni delle relative disposizioni in quanto a tutela dell'interesse generale;
  6. a tutela delle norme relative alla SICUREZZA: in Cass. sent. n. 24391/2008 si legge che ai sensi degli artt. 1130, primo comma, n. 4, e 1131 c.c., l'amministratore del condominio è legittimato, senza necessità di una specifica deliberazione assembleare, ad agire in giudizio, nei confronti dei singoli condomini e dei terzi, per compiere atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni di un edificio, ivi compresa la richiesta delle necessarie misure cautelari (nella specie, la S.C. ha respinto il ricorso contro la sentenza di merito che aveva ritenuto valida la procura alle liti conferita dall'amministratore di condominio ad un avvocato, senza previa autorizzazione dell'assemblea, affinché proponesse un ricorso ai sensi dell'art. 700 c.p.c. per impedire ai condomini l'uso della rampa garage e dell'autorimessa, dopo che i vigili del fuoco ne avevano accertato l'inidoneità all'uso per motivi di sicurezza).
Più specificamente sono state ritenute azioni conservative le seguenti:
  • Azioni possessorie e quasi possessorie.
Rientrano tra le attribuzioni dell'amministratore ai sensi dell'art. 1130 n4 c.c. in quanto tendenti per definizione al recupero o al mantenimento del godimento della cosa, sottratto illecitamente o molestato dal terzo (Cass. 7063/2002) quindi non necessitano di autorizzazione dell'assemblea.
  • Azione ex art. 1669 c.c.
Contro l'appaltatore per gravi difetti di costruzione dell'opera che ne comportino la rovina totale o parziale, entro dieci anni dal compimento purché l'azione venga proposta entro un anno dalla denunzia (sebbene si tratti di una azione extracontrattuale). In Cass. sent. n. 22656/2010 (conforme la successiva n.217/2015 Pres. Triola) si legge che in tema di condominio, la legittimazione dell'amministratore derivante dall'art. 1130, primo Comma, n. 4, c.c. - a compiere gli atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell'edificio - gli consente di promuovere azione di responsabilità, ai sensi dell'art. 1669 c.c. nei confronti del costruttore a tutela dell'edificio nella sua unitarietà, ma non di proporre, in difetto di mandato rappresentativo dei singoli condomini, delle azioni risarcitorie per i danni subiti nelle unità immobiliari di proprietà esclusiva. Nei medesimi termini (Cass. 23693/09): sul presupposto che la disposizione dell'art. 1130 n. 4 c.c. va interpretata nel senso che non ha ad oggetto esclusivamente le misure cautelari, ma si riferisce a tutti gli atti diretti a conservare l'esistenza delle parti comuni, l'amministratore è legittimato a proporre detta azione contro l'appaltatore, diretta a rimuovere gravi difetti di costruzione che possano porre in pericolo la sicurezza dell'edificio condominiale.

  • Azioni di ripristino e di rilascio per abusiva occupazione di beni comuni.
In Cass. sent. n.16230/11, in relazione alla denuncia da parte di un condominio dell'abusiva occupazione da parte del costruttore di una porzione di area (in uso) condominiale, mediante la costruzione di manufatto di proprietà esclusiva, la Corte ha ritenuto sussistere la legittimazione dell'amministratore di condominio ad agire giudizialmente, ai sensi degli artt. 1130, primo comma, n. 4, e 1131 c.c., anche senza il mandato da parte dei condomini, con azione per il ripristino dei luoghi e il risarcimento del danno nei confronti dell'autore dell'opera denunciata e dell'acquirente della stessa. Infatti per Supremo consesso: l'azione era finalizzata al mantenimento dell'integrità materiale dell'area a giardino, di pertinenza del fabbricato, area stravolta dalla nuova costruzione, si trattava di una mera azione di ripristino e quindi non di accertamento dei diritti dominicali.
Parimenti in Cass. sent. n.1 768/12 l'amministratore è stato ritenuto legittimato ad agire per ottenere il rilascio di un immobile condominiale detenuto senza titolo, attesa la natura personale dell'azione (nei medesimi termini anche Trib. Roma sez. VI, est. dott. Nardone sent. n. 18452/2016 con richiami negli stessi termini a Cass. 1768/2012; n. 10865 del 28.05.2016, Cass. n. 23065/09 rel. Triola).

  • ATTIVITA' MATERIALI AVENTI CARATTERE CONSERVATIVO.
In giurisprudenza sono stati qualificati come conservativi:
- la sostituzione di lucchetto al cancello comune come il ripristino delle originarie condizioni dell'illuminazione (alterata abusivamente da un condomino) (Trib. Milano 18 maggio 1992, ALC, 1992, 819; cfr., amplius, il capitolo quinto del volume "La responsabilità nel condominio dopo la riforma", Riccardo Mazzon, 2013);
- la eliminazione di una insidia o trabocchetto (atteso l'obbligo di agire in capo all'amministratore ex art. 40 co. 2 c.p.; Cass. Pen. Sent. 12.1.12 n. 34147).

  • AZIONI NON CONSERVATIVE.
Azioni petitorie. secondo l'orientamento prevalente in giurisprudenza l'amministratore NON è attivamente legittimato, Senza l'autorizzazione dell'assemblea, ad esperire azioni reali contro i singoli condomini o contro terzi dirette ad ottenere statuizioni relative alla titolarità o al contenuto di diritti concernenti le parti comuni dell'edificio (Cass. 24764/2005; Cass. 3044/2009).
In Cass. 1547/1981 si precisa che l'azione petitoria contro un terzo, che vanta diritti sulle cose comuni produce effetti definitivi sulla condizione giuridica di queste, per cui non può rientrare nella categoria degli atti conservativi.
Cass. 10616/96 nello stesso ordine di idee: le azioni reali proposte nei confronti di terzi a difesa dei diritti dei condomini sulle parti comuni di un edificio tendono a statuizioni relative alla titolarità e al contenuto dei diritti medesimi e pertanto esulano dall'ambito degli atti meramente conservativi.
Analogamente è stato ribadito per l'azione di rivendicazione (Cass. n.40/2015 e Cass. n.840/98); per l'actio confessoria o negatoria servitutis (Cass. 6119/1994).
In Cass. sent. n.40/2015 (Pres. Triola) si precisa che, in tema di condominio, le azioni reali da esperirsi contro i singoli condomini o contro terzi e dirette ad ottenere statuizioni relative alla titolarità, al contenuto o alla tutela dei diritti reali dei condomini su cose o parti dell'edificio condominiale che esulino dal novero degli atti meramente conservativi (al cui compimento l'amministratore è autonomamente legittimato ex art. 1130, n. 4, c.c.) possono essere esperite dall'amministratore solo previa autorizzazione dell'assemblea, ex art. 1131, primo comma, c.c., adottata con la maggioranza qualificata di cui all'art. 1136 c.c.

  • ATTI CONSERVATIVI E DELIBERA AUTORIZZATIVA
Come ribadito in giurisprudenza - da ultimo cfr. Cass. sent. n. 10865/2016 est. Scarpa - l'amministratore di condominio, per conferire procura al difensore al fine di costituirsi in giudizio nelle cause che rientrano nell'ambito delle proprie attribuzioni, non necessita di alcuna autorizzazione assembleare che, ove anche intervenga, ha il significato di mero assenso alla scelta già validamente compiuta dall'amministratore medesimo.
In precedenza la S.C. ha affermato che se l'amministratore, per imperfetta conoscenza dei limiti della propria potestà di rappresentanza o per motivi di prudenza o di deferenza verso l'assemblea, ritenga necessario provocare il voto dell'assemblea sulla opportunità di intentare il giudizio, impone volontariamente una limitazione al proprio comportamento, condizionando la effettiva proposizione dell'azione al voto favorevole dell'assemblea, impegnandosi a rispettarlo, con la conseguenza che se l'assemblea non dovesse deliberare in tal senso, l'amministratore non potrebbe più intentare il giudizio sulla sola base del potere di rappresentanza legale del condominio cui avrebbe rinunciato.
Aggiungeva la Corte (Cass. n. 65/1958) che solo una nuova delibera contraria poteva riconferire il potere all'amministratore.
Successivamente la S.C. ha mutato orientamento ed ha affermato che l'amministratore può agire in giudizio per la conservazione delle cose comuni e la osservanza del regolamento anche se per tale azione, abbia chiesto il parere favorevole dell'assemblea e questo gli sia stato negato, in quanto se la legge ha inteso conferire all'amministratore determinati poteri, non è concepibile che egli vi rinunci o demandi ad altro organo l'esercizio di quei poteri medesimi. Infatti la conservazione delle cose comuni o la disciplina del loro uso è essenziale ai fini della esistenza del condominio e non può essere rimessa ad una deliberazione dell'assemblea, nella quale, per contingenti circostanze potrebbe formarsi una maggioranza che persegua un determinato interesse contrario a quello della collettività condominiale (Cess. 1068/1968).

  • SUPERCONDOMINIO E ATTI CONSERVATIVI
Come ribadito in Cass. n. 19558/13, nell'ipotesi del supercondominio, la legittimazione degli amministratori di ciascun condominio per gli atti conservativi, riconosciuta dagli artt. 1130 e 1131 c.c., si riflette, sul piano processuale, nella facoltà di richiedere le necessarie misure cautelari soltanto per i beni comuni all'edificio rispettivamente accorpamento di due o più singoli condominii per la gestione di beni comuni, deve essere gestito attraverso le decisioni dei propri organi, e, cioè, l'assemblea composta dai proprietari degli appartamenti che concorrono a formarlo e l'amministratore del supercondominio.
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martedì 20 giugno 2017

Processo tributario e C.T.U.

Anche nel processo tributario, le norme che lo disciplinano hanno previsto la possibilità per le Commissioni tributarie di avvalersi della consulenza tecnica d’ufficio.
Come noto, infatti, l’art. 7 del D. Lgs. n. 546/1992, rubricato “Poteri delle Commissioni tributarie”, al comma 2, espressamente prevede: “Le commissioni tributarie, quando occorre acquisire elementi conoscitivi di particolare complessità, possono richiedere apposite relazioni ad organi tecnici dell’amministrazione dello Stato o di altri enti pubblici compreso il Corpo della Guardia di finanza, ovvero disporre consulenza tecnica. I compensi spettanti ai consulenti tecnici non possono eccedere quelli previsti dalla legge 8 luglio 1980, n. 319 e successive modificazioni e integrazioni”.
Con tale norma, pertanto, viene concesso ai giudici tributari di poter disporre e richiedere:
- sia apposite relazioni ad organi tecnici (dell’Amministrazione dello Stato, altri enti pubblici e Guardia di Finanza);
- sia la consulenza tecnica d’ufficio; con il presupposto fondamentale che tale richiesta è subordinata alla particolare complessità della materia trattata, per la quale risulta necessario acquisire ulteriori elementi.
Orbene, così come strutturata, la consulenza tecnica d’ufficio, in considerazione anche della specializzazione che i giudici di merito dovrebbero avere in materia tributaria, dovrebbe essere utilizzata solo in rare occasioni; tuttavia così non è, con la conseguenza che si assiste sempre più spesso al ricorso al consulente tecnico d’ufficio, giustificato dal fatto che gli odierni giudici tributari non sono in realtà giudici specializzati, essendo nominati direttamente dal MEF, e non accedendo per concorso come tutti gli altri giudici civili, penali, amministrativi.
Anche e proprio per questo si auspica che quanto prima venga riformata la giustizia tributaria, con la previsione di giudici nominati per concorso, a tempo pieno, specializzati e ben retribuiti.
Ciò detto, per quanto attiene alla disciplina del C.T.U., in considerazione dell’espresso rinvio che l’art. 1, comma 2, del D. Lgs. n. 546/92 fa al codice di procedura civile, occorre ad esso rifarsi.
Si applicano, quindi, gli articoli 61-64 e gli articoli 191-197 del codice di procedura civile; viceversa, non si applicano gli articoli 198 – 200 c.p.c. che prevedono la possibilità per il C.T.U. di tentare la conciliazione delle parti, in quanto nel processo tributario è prevista la possibilità di conciliazione solo nelle ipotesi previste dagli articoli 48 e 48 bis del D. Lgs. n. 546/92, vale a dire la conciliazione fuori udienza e in udienza, su accordo delle parti o su invito della Commissione.
Quanto, poi, alla funzione della C.T.U. nel processo tributario, occorre sottolineare che essa è da ritenersi più ampia rispetto a quella prevista nel processo civile: mentre, infatti, l’art. 61 c.p.c., che disciplina la competenza tecnica, fa riferimento al compimento di atti, l’art. 7 del D. Lgs. n. 546/92 fa riferimento all’acquisizione di elementi conoscitivi.
Da tanto, giurisprudenza e dottrina hanno ritenuto che l’ausiliario del giudice nel processo tributario possa non solo “valutare” ma anche “accertare” i fatti; in tal senso, la sentenza n. 9522 del 04 novembre 1996 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la quale è stato affermato il seguente principio:
"il giudice può affidare al consulente tecnico non solo l’incarico di valutare i fatti da lui stesso accertati o dati per esistenti (consulente deducente), ma anche quello di accertare i fatti stessi (consulente percipiente); nel primo caso la consulenza presuppone l’avvenuto espletamento dei mezzi di prova e ha per oggetto la valutazione di fatti i cui elementi sono stati già completamente provati dalle parti; nel secondo caso la consulenza può costituire essa stessa fonte oggettiva di prova, senza che questo significhi che le parti possono sottrarsi all’onere probatorio e rimettere l’accertamento dei propri diritti all’attività del consulente; in questo caso è necessario, infatti, che la parte quanto meno deduca il fatto che pone a fondamento del proprio diritto e che il giudice ritenga che il suo accertamento richieda cognizioni tecniche che egli non possiede o che vi siano altri motivi che impediscano o sconsiglino di procedere direttamente all’accertamento".
In ogni caso, la consulenza tecnica d’ufficio non può mai sostituirsi all’attività istruttoria che compete alle parti.
Ed infatti, la consulenza tecnica, essendo finalizzata alla valutazione di fatti già dimostrati, non può costituire mezzo di prova o di ricerca di fatti che le parti debbono provare, fermo il presupposto che il giudice, nell’esercizio del suo potere discrezionale, può disporla in ogni momento se necessita di chiarimenti o di valutazioni tecniche degli elementi già acquisiti.
La consulenza tecnica d’Ufficio - in altri termini - si traduce in un esame dei dati specialistici in atti, in modo da servire a lumeggiare la questione dibattuta affinché il giudice possa trarne elementi chiarificatori ai fini della sua decisione.
Deriva, da quanto sopra, che la consulenza tecnica d’ufficio:
- non può essere disposta al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume ed è quindi legittimamente negata dal giudice qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerta di prove ovvero a compiere un’indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (Cass. 16.03.96, n. 2205, ove il rilievo che ai sopraindicati limiti è consentito derogare unicamente quando l’accertamento di determinate situazioni di fatto possa effettuarsi soltanto con il ricorso a specifiche cognizioni tecniche, nella quale ipotesi, peraltro, la parte che denunzia la mancata ammissione della consulenza ha l’onere di precisare, sotto il profilo causale, come l’espletamento del detto mezzo avrebbe potuto influire sulla decisione impugnata Cass. 16.03.96, n. 2205);
- non è mezzo istruttorio in senso proprio e spetta al Giudice di merito lo stabilire se essa è necessaria o opportuna, fermo restando l’onere probatorio delle parti, e la relativa valutazione, se adeguatamente motivata in relazione al punto di merito da decidere, non può essere sindacata in sede di legittimità (Cass. 03.04.98, n. 3423);
- legittimamente non è disposta dal giudice se è richiesta per compiere un’indagine esplorativa sull’esistenza di circostanze, il cui onere di allegazione è invece a carico delle parti (Cass. 15.01.97, n. 342).
Tanto rilevato, si osserva altresì che, in ogni caso, le valutazioni espresse dal consulente tecnico d’ufficio non vincolano il giudice, il quale resta sempre iudex peritus peritorum, con la conseguenza che allo stesso è consentito dissentire dalle conclusioni cui è giunto il consulente, purché tale dissenso sia adeguatamente motivato.
Ed infatti, mentre nel caso in cui il giudice decida di uniformarsi a quanto espresso e rilevato nella perizia dal C.T.U. non sarà necessaria alcuna motivazione sul punto, ben potendo il giudice limitarsi ad aderire alle elaborazioni del consulente, al contrario, nell’ipotesi in cui o le parti contestino in modo specifico la C.T.U., o il giudice ritenga di non condividere la stessa, sarà necessaria un’adeguata motivazione, esente da vizi logici ed errori di diritto.
Proprio al riguardo, con una recente sentenza, n. 24630 del 03 dicembre 2015 la Corte di Cassazione ha ribadito il principio secondo cui "il giudice del merito ha il potere discrezionale di disattendere le conclusioni della consulenza tecnica d’ufficio, senza dover disporre altra perizia, ma detta decisione può essere censurata in sede di legittimità ove la soluzione prescelta non risulti sufficientemente motivata."
Così del pari, con ordinanza n. 20398 del 12 ottobre 2015, richiamando un principio già espresso (sentenza 03 marzo 2011, n. 5148), la Suprema Corte ha avuto modo di pronunciarsi in tal senso: "in proposito, non può che essere ribadito che le valutazioni espresse dal consulente tecnico d’ufficio non hanno efficacia vincolante per il giudice e, tuttavia, egli può legittimamente disattenderle soltanto attraverso una valutazione critica, che sia ancorata alle risultanze processuali e risulti congruamente e logicamente motivata, dovendo il giudice indicare gli elementi di cui si è avvalso per ritenere erronei gli argomenti sui quali il consulente si è basato, ovvero gli elementi probatori, i criteri di valutazione e gli argomenti logico-giuridici per addivenire alla decisione contrastante con il parere del c.t.u.."
Infine, con altra importante recente sentenza, n. 24903 del 06 novembre 2013, la Corte di Cassazione ha avuto modo di sottolineare anche l’importanza della C.T.U. nell’ipotesi in cui la stessa si rilevi assolutamente necessaria ai fini della decisione, con la conseguenza che deve ritenersi viziata quella pronuncia a cui i giudici di merito sono pervenuti senza l’ausilio della c.t.u., laddove si sia in presenza di argomentazioni di natura squisitamente tecnica.
La Suprema Corte nelle motivazioni ribadisce che "il principio secondo cui il provvedimento che disponga, o no, la consulenza tecnica, rientrando nel potere discrezionale del giudice del merito, è incensurabile in sede di legittimità, deve essere contemperato con quello secondo il quale il giudice stesso deve sempre motivare adeguatamente la decisione adottata in merito ad una questione tecnica rilevante per la definizione della causa, in relazione alla quale la consulenza può profilarsi come lo strumento più funzionale ed efficiente di indagine. Non va, difatti, tralasciato di considerare che la consulenza tecnica d’ufficio può costituire fonte oggettiva di prova, tutte le volte in cui essa operi - non come strumento di mera valutazione di fatti già accertati, c.d. consulente deducente - bensì come mezzo di accertamento di situazioni di fatto rilevabili esclusivamente attraverso il ricorso a determinate cognizioni tecniche (c.d. consulente percipiente) (cfr. Cass. 3990/06, 6155/09). Sicché’ la consulenza è - in definitiva - un mezzo istruttorio sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso al potere discrezionale del giudice, il cui esercizio incontra il duplice limite del divieto di servirsene per sollevare le parti dall’onere probatorio e dell’obbligo di motivare il rigetto della relativa richiesta. Ne consegue che il giudice che non disponga la consulenza richiesta dalla parte è tenuto a fornire adeguata dimostrazione - suscettibile di sindacato in sede di legittimità - di potere risolvere, sulla base di corretti criteri, tutti i problemi tecnici connessi alla valutazione degli elementi rilevanti ai fini della decisione, senza potere, per converso, disattendere l’istanza stessa ritenendo non provati i fatti che questa avrebbe, verosimilmente, accertato (Cass. 15136/00, 88/04)." 
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martedì 16 maggio 2017

Processo Tributario Telematico

Una volta effettuato il deposito tramite il “PTT” i contribuenti, i professionisti e gli enti impositori, previamente registrati, tramite il rinnovato servizio del “Telecontenzioso” possono consultare da casa o dai propri uffici il fascicolo processuale informatico ed i relativi atti.

Indice

  1. Normativa
  2. In cosa consiste il processo telematico
  3. Registrazione al PTT
  4. Ambito di applicazione
  5. Assistenza tecnica e procura alle liti
  6. S.I.G.i.T
  7. Notificazioni telematiche
  8. Modalità di costituzione in giudizio e successivo deposito atti - 8.1. Pagamento del contributo unificato tributario  - 8.2. Giudizio di appello
  9. Fascicolo informatico
  10. Sentenze, decreti e ordinanze
  11. ALLEGATO Slides che sono state presentate e pubblicizzate al Corso di formazione dei professionisti e privati dal titolo “Processo tributario: le nuove procedure telematiche” organizzato dal MEF Dipartimento delle Finanze – Direzione della giustizia tributaria – 13 febbraio 2017 – Bari – Le slides sono state realizzate e compilate dal MEF
1. Normativa
Riferimenti
  • Decreto del Direttore Generale delle Finanze, 30 giugno 2016 (G.U. n° 161 del 12/07/2016)
  • Decreto del Direttore Generale delle Finanze 15 dicembre 2016 (G.U. Serie generale n° 298 del 22/12/2016)
  • C.M. 11 maggio 2016, n. 2/DF
  • Decreto direttoriale 4 agosto 2015
  • Decreto ministeriale 23 dicembre 2013 n. 163 (Regolamento)
  • Art. 9, co. 8, D.L. 98/2011, conv. con modif. dalla L. 15.7.2011, n. 111
Per processo tributario telematico (di seguito anche PTT) si intende l’utilizzo degli strumenti informatici per la redazione e la presentazione (notifica, deposito, comunicazione) degli atti del processo dematerializzati.
Una volta effettuato il deposito tramite il “PTT” i contribuenti, i professionisti e gli enti impositori, previamente registrati, tramite il rinnovato servizio del “Telecontenzioso” possono consultare da casa o dai propri uffici il fascicolo processuale informatico ed i relativi atti.
Il nuovo strumento si basa sull’uso della posta elettronica certificata (Pec), necessaria per la comunicazione e notificazione di ogni atto del processo, e della firma digitale consentendo, tra l’altro il deposito telematico presso le Commissioni tributarie dei ricorsi e degli altri atti processuali.
Tutti i documenti validamente inviati e acquisiti dal Sigit andranno a costituire il fascicolo processuale informatico. Questo sarà integralmente consultabile online e sostituirà il faldone ordinario cartaceo. II “cervellone” della giustizia tributaria farà tutto questo da sé: alla scadenza dei diversi termini processuali, la documentazione sarà archiviata e messa a disposizione del presidente di Commissione tributaria provinciale o Commissione tributaria regionale, che dovrà esaminarlo e quindi assegnarlo a una sezione. L’intervento umano si avrà solo laddove alcuni documenti fossero esibiti su carta: in tal caso il personale amministrativo procederà a scannerizzarli, attestandone la conformità all’originale mediante firma digitale del segretario di sezione.
Orbene, inizialmente la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del 10 agosto 2015, numero 184, del decreto del Direttore Generale delle Finanze, 4 agosto 2015, ha stabilito le regole tecniche che le parti che intendono costituirsi con modalità telematica debbono rispettare, per i processi tributari innanzi alle Commissioni della Toscana e dell’Umbria:
  • registrazione al Ptt;
  • costituzione in giudizio;
  • consultazione e prelievo di copie dal fascicolo processuale informatico;
  • assegnazione dei ricorsi;
  • accesso dei soggetti abilitati;
  • redazione e deposito delle sentenze, dei decreti e delle ordinanze;
  • archiviazione e conservazione degli atti processuali informatici.
In seguito, grazie ai decreti del Direttore Generale delle Finanze, 30 giugno 2016 (G.U. n° 161 del 12/07/2016) e 15/12/2016 (G.U. Serie generale n° 298 del 22/12/2016), le predette regole tecniche sono state estese a tutto il territorio nazionale.
Altresì, con la Circolare n° 2/DF dell’11/5/2016 sono state emanate le linee guida che forniscono spiegazioni sul SIGIT ed indicazioni sulle modalità di accesso ed utilizzo dei servizi del PTT.
Ecco che, per i ricorsi e gli appelli notificati, il processo tributario telematico sarà utilizzabile nelle seguenti commissioni tributarie e a partire dal:
- Commissioni tributarie presenti nelle regioni Toscana e Umbria - 1 dicembre 2015
- Commissioni tributarie presenti nelle regioni Abruzzo e Molise - 15 ottobre 2016
- Commissioni tributarie presenti nelle regioni Liguria e Piemonte - 15 novembre 2016
- Commissioni tributarie presenti nelle regioni Emilia-Romagna e Veneto - 15 dicembre 2016
- Commissioni tributarie presenti nelle regioni Basilicata, Campania e Puglia - 15 febbraio 2017
- Commissioni tributarie presenti nelle regioni Friuli-Venezia Giulia, Lazio e Lombardia - 15 aprile 2017
- Commissioni tributarie presenti nelle regioni Calabria, Sardegna e Sicilia - 15 giugno 2017
- Commissioni tributarie presenti nelle regioni Marche e Val D’Aosta e le Province autonome di Trento e Bolzano - 15 luglio 2017 

I decreti danno attuazione al Regolamento che disciplina l’uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario (decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n° 163) tramite regole tecnico-operative per le operazioni di (articolo 3, comma 3):
  • registrazione al PTT;
  • costituzione in giudizio;
  • consultazione e prelievo di copie dal fascicolo processuale informatico;
  • assegnazione dei ricorsi;
  • accesso dei soggetti abilitati;
  • redazione e deposito delle sentenze, dei decreti e delle ordinanze;
  • archiviazione e conservazione degli atti processuali informatici.
Ed infatti, il 14 febbraio 2014 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 37, il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 163 del 23 dicembre 2013 con il quale, dal 1° marzo, è entrato in vigore il regolamento della disciplina dell’uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario telematico: viene così data attuazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 8, d.l. n. 98/2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 111/2011.
Con la Manovra 2011 (art. 39, comma 8, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con la legge 15 luglio 2011, n. 111) è stato introdotto il comma 1-bis all’art. 16 D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 che ha introdotto importanti modifiche al Codice dell’amministrazione digitale relativamente alle comunicazioni a mezzo posta elettronica.
Con Decreto direttoriale 26 aprile 2012, in vigore dal 5 maggio 2012, in attuazione del citato art. 39, del D.L. n. 98/2011, sono state dettate le regole tecniche per l’utilizzo, nell’ambito del processo tributario, della Posta Elettronica Certificata (PEC), per le comunicazioni di cui all’art. 16, comma 1-bis, D.Lgs. n. 546/1992.
Il citato Decreto 26 aprile 2012 trova riferimento nei testi legislativi riconducibili al D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68 “Regolamento recante disposizioni per l’utilizzo della posta elettronica certificata” e al D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’amministrazione digitale” (CAD).
Va detto che l’adozione da parte del Consiglio di Stato, Sezione consultiva per gli atti normativi, del parere n. 3541 del 25 luglio 2013 sullo schema di regolamento recante la disciplina sull’uso di strumenti informatici e telematici, nell’ambito del processo tributario, ha costituito senza dubbio un passaggio decisivo nella direzione dell’auspicata informatizzazione del processo che ne occupa. Il parere si è espresso in senso pienamente positivo e ha evidenziato alcuni suggerimenti, di tipo meramente formale, sia sul preambolo, sia sul testo dell’articolato, nella condivisibile prospettiva di perfezionare la formulazione letterale dello schema di regolamento.
Innanzi tutto, secondo il disposto dell’art. 39, comma 8, lett. d), del D.L. n. 98/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111/2011, nella prospettiva di attuare i «principi previsti dal codice dell’amministrazione digitale», assicurando l’efficienza e la celerità del processo tributario, con regolamento «emanato entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto dal Ministro dell’economia e delle finanze, sentiti il DIgitPA e il Garante per la protezione dei dati personali, sono introdotte disposizioni per il più generale adeguamento del processo tributario alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione».
Lo schema di regolamento recante la disciplina sull’uso di strumenti informatici e telematici, nell’ambito del processo tributario, è stato redatto da una Commissione istituita presso la Direzione della giustizia tributaria del Ministero dell’economia e delle finanze. Ai lavori di questa Commissione hanno attivamente partecipato i rappresentanti dell’Agenzia delle entrate, del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria, dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Roma, dell’Ordine degli avvocati di Roma e della So.Ge.I.
Al testo originario sono state apportate alcune modifiche alla luce delle osservazioni formulate:
(a) dal Garante per la protezione dei dati personali, con parere 8 novembre 2012, n. 330,
(b) dall’Agenzia per l’Italia digitale, con determinazione del Commissario straordinario n. 3/2013 DIG, emessa in data 23 gennaio 2013 e
(c) dal Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria, nella seduta del 19 febbraio 2013, con Delibera n. 319/13/XII, prot. n. 1206.
Non si ritiene opportuno analizzare ciascun suggerimento proposto dal Consiglio di Stato, rinviandone la lettura al testo del parere, il quale non presenta particolari difficoltà a livello interpretativo. A titolo meramente esemplificativo, il parere in esame suggerisce, relativamente ai «visto» indicati nel preambolo dello schema, una sistemazione secondo l’ordine cronologico.
Con riferimento al testo dell’articolato, il parere suggerisce, ad esempio, di valutare l’opportunità di inserire, tra le definizioni previste dall’art. 1 dello schema di regolamento, quelle di «processo tributario telematico», «segretario di sezione» e di «processo verbale dell’udienza»; sotto altro profilo, invita a considerare la possibilità di indicare nell’articolato il plurale o il singolare relativamente alle «Commissioni tributarie». Inoltre, il parere segnala che è opportuno sostituire (nell’art. 3, comma 2, dello schema) la locuzione «Sistema informativo della giustizia tributaria» con l’acronimo «S.I.Gi.T.», in coerenza sia con le definizioni contenute nell’art. 1, sia con quanto indicato in altre disposizioni dell’articolato in questione.

2. In cosa consiste il processo telematico 
L’importante innovazione si inserisce nel processo di semplificazione del rapporto fisco/cittadino. Da una parte, mediante l’utilizzo della posta elettronica certificata e del sistema informatico della giustizia tributaria (SIGIT), tramite il portale della giustizia tributaria (giustiziatributaria.gov.it), e l’utilizzo della forma digitale per sottoscrivere gli atti informatici; dall’altra, mediante l’esonero della formazione del fascicolo d’ufficio cartaceo, previa predisposizione e conservazione di un fascicolo in formato elettronico, con importanti risvolti in termini sia di celerità sia di risparmio.
Con l’accesso al nuovo applicativo PTT, le parti possono effettuare con modalità telematiche il deposito dei ricorsi e degli altri atti processuali presso le Commissioni. Ne deriva che contribuenti e professionisti non dovranno più fare la spola tra uffici, poste e segreterie di commissioni laddove l’uso degli strumenti informatici e telematici nell’ambito del processo tributario, consentiranno, attraverso la smaterializzazione dei flussi documentali, una notevole riduzione dei costi diretti e indiretti per tutti gli operatori di settore: giudici, difensori, enti impositori, contribuenti, uffici di segreteria delle commissioni tributarie.
Ciò significa che per accedere al PTT, l’avvocato o il contribuente che sta in giudizio personalmente deve dotarsi di un pc con accesso internet, software di videoscrittura, antivirus, antispam e firewall, scanner e dispositivo di firma digitale; altresì attivare un indirizzo PEC oltre ad iscriversi ed avere accesso al SIGIT.
Con la Circolare n° 2/DF dell’11/5/2016 sono state emanate le linee guida che forniscono spiegazioni sul SIGIT ed indicazioni sulle modalità di accesso ed utilizzo dei servizi del PTT.
Orbene, nello specifico gli strumenti operativi del processo tributario sono accessibili attraverso il SIGIT, il Sistema Informativo della Giustizia Tributaria, composto da un’area pubblica visibile da tutti e da un’area riservata accessibile solo previa registrazione informatica degli utenti.
Il sistema PTT è integrato al rinnovato servizio del Telecontenzioso accessibile dal portale: https:// www.giustiziatributaria.gov.it/gt/web/guest/ telecontenzioso-informazioni-sui-ricorsi- che consente agli utenti, previo accesso mediante l’utilizzo delle medesime credenziali di registrazione al PTT, di consultare da casa o dai propri uffici il fascicolo processuale informatico ed i relativi atti in esso contenuti.
Per accedere al servizio PTT l’utente deve essere in possesso di un valido indirizzo di Posta Elettronica Certificata PEC e della firma digitale elettronica onde effettuare la registrazione al portale e procedere con l’accesso al processo tributario telematico che avviene mediante una procedura di registrazione al servizio reso dal Sistema Informativo della Giustizia Tributaria (SIGIT) da effettuarsi presso il seguente link: https://www. giustiziatributaria.gov.it/gt/processo-tributario-telematico-ptt-sigit.
Da un punto di vista pratico e di sintesi, in primo luogo occorre notificare il ricorso/appello alla controparte tramite PEC, dopo di che il ricorrente/appellante ha l’obbligo di depositare tale atto e i relativi allegati per via telematica.
Effettuando il deposito verrà rilasciato il numero di iscrizione a ruolo della controversia online.
In caso di riscontro di gravi anomalie riferibili al ricorso/appello, il PTT non rilascia il numero di RGR/ RGA e contestualmente rende disponibile nell’area riservata personale la tipologia delle anomalie riscontrate. Analoga informazione viene inviata anche all’indirizzo PEC del soggetto abilitato.
Il ricorso/appello viene, comunque, iscritto a ruolo se:
- nell’atto principale si riscontrino anomalie “non bloccanti” riferibili al solo formato dei file, ossia non corrispondenti al formato PDF/A-1a o PDF/A-1b;
- negli allegati si riscontrino anomalie sia “bloccanti” sia “non bloccanti”.

Se i controlli effettuati dal sistema vanno a buon fine, la data di deposito degli atti coincide con quella della ricevuta sincrona di accettazione. Tale ultima data è quella che rileva ai fini del rispetto dei termini processuali.
A tal proposito, è bene evidenziare che la firma digitale è la forma più avanzata di firma elettronica avanzata basata su un certificato qualificato e su un sistema di chiavo crittografate (una pubblica e una privata) che consentono al titolare tramite la chiave privata di manifestare e al destinatario tramite la chiave pubblica di verificare la provenienza e l’integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici; altresì per la sottoscrizione degli atti processuali e dei documenti informatici la norma prevede in alternativa anche l’utilizzo della firma elettronica qualificata, altra tipologia di firma elettronica avanzata (art. 1 D.Lgs. 82/2005). Il contribuente deve richiedere il rilascio di un dispositivo per la firma digitale ad un soggetto certificatore.

3. Registrazione al PTT
L’utente, per registrarsi al SIGIT, dalla pagina del Portale ACCESSO AL PTT seleziona il link “Accedi al servizio” e, successivamente una volta completata la registrazione al sistema potrà effettuare l’accesso da qualsiasi apparato solamente collegandosi al portale ed inserendo le proprie credenziali. Tale procedura informatica – spiegata nella circolare citata – è utilizzabile anche per il deposito di atti per i quali non è prevista la notifica come le controdeduzioni e altri atti processuali. Gli atti depositati dalle parti e quelli redatti d’ufficio formano il fascicolo processuale informatico, liberamente consultabile mediante il servizio del «Telecontenzioso» dalle parti costituite telematicamente e dai giudici investiti della controversia. Tuttavia in questa prima fase del processo tributario telematico vige il principio della facoltatività del deposito telematico rispetto a quello tradizionale cartaceo e della graduale estensione sul territorio nazionale delle nuove modalità di deposito degli atti processuali.
Per individuare gli indirizzi di posta elettronica certificata degli enti impositori, dei concessionari e delle società di riscossione, dei professionisti e delle imprese, si può far riferimento agli elenchi pubblici esistenti rispettivamente nell’IPA (www. indicepa.gov.it) e nell’INI-PEC (www.inipec.gov.it). Gli atti processuali telematici da notificarsi a mezzo ufficiale giudiziario ai sensi degli articoli 137 e seguenti del codice procedura civile, devono essere trasmessi all’indirizzo PEC dell’ufficio notificazioni esecuzioni e protesti (UNEP) pubblicato e presente nell’elenco IPA (art. 5, comma 3, regolamento).

4. Ambito di applicazione
L’ambito di applicazione del provvedimento ricomprende tutti gli atti e i provvedimenti del processo tributario, inclusi quelli relativi al procedimento attivato con l’istanza di reclamo e mediazione. Tutti questi atti possono essere formati come documenti informatici sottoscritti con firma elettronica qualificata o firma digitale.
Nello specifico, la procura alle liti o l’incarico di assistenza e difesa devono essere conferiti, congiuntamente all’atto cui si riferiscono, su supporto informatico e sottoscritti con firma elettronica qualificata o firma digitale dal ricorrente. Le notificazioni e le comunicazioni telematiche sono invece eseguite mediante la trasmissione dei documenti informatici all’indirizzo di Pec dichiarato dalle parti nel ricorso o nel primo atto difensivo. Orbene, per gli enti impositori l’indirizzo di Pec da utilizzare per le notifiche è quello pubblicato nell’Ipa (Indice delle pubbliche amministrazioni). Quanto alla fase di costituzione in giudizio, il ricorso e gli altri atti, unitamente alle ricevute della Pec, vanno depositati presso la segreteria della Commissione tributaria mediante il Sigit. Più nel dettaglio, la costituzione in giudizio del ricorrente avviene con il deposito mediante il Sigit del ricorso, della nota d’iscrizione a ruolo e degli atti e documenti ad esso allegati.
La procedura telematica non è un obbligo ma una facoltà. Non è prevista l’obbligatorietà dell’utilizzo della modalità telematica a condizione che la parte non abbia, spontaneamente, utilizzato nel primo grado di giudizio, tale modalità; in questa ipotesi, la stessa parte sarà obbligata ad utilizzare la medesima modalità per l’intero grado del giudizio nonché per l’appello, salvo sostituzione del difensore (art. 2, n. 3); viene così impedito che la parte possa utilizzare sia modalità telematiche sia tradizionali. L’art. 16-bis, comma 3, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n, 546, in vigore dal 1° gennaio 2016, dispone che “le notificazioni tra le parti e i depositi presso la competente commissione tributaria possono avvenire in via telematica secondo le disposizioni contenute nel decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163, e dei successivi decreti di attuazione”. Va ricordato che il processo tributario telematico è una semplice procedura operativa e non un obbligo che coinvolge non soltanto gli atti e i provvedimenti del contenzioso tributario ma anche l’istituto del reclamo-mediazione di cui all’art. 17-bis del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, che, pertanto, non è una semplice procedura di natura amministrativa ma un vero e proprio atto di impugnazione per le controversie di valore (determinato considerando le sole imposte, ovvero le sanzioni se queste costituiscono l’unico addebito) non superiore a 20.000 euro.
Tale disposizione, nel testo in vigore dal 1° gennaio 2016, afferma a chiare lettere che “il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione della pretesa”. Tale facoltà, se esercitata in primo grado, costituisce un obbligo di adottare la procedura di processo tributario telematico per l’intero grado di giudizio, nonché per l’appello, salvo il caso di sostituzione del difensore. Il procedimento può essere attivato già con l’istituto del reclamo-mediazione.

5. Assistenza tecnica e procura alle liti
Per quel che concerne la difesa ovvero l’assistenza tecnica e la procura alle liti nell’ambito del Ptt va necessariamente evidenziata una distinzione in relazione al:
  • ricorrente sprovvisto di firma digitale
la procura alle liti è rilasciata su atto separato dall’atto principale con firma autografa, regolarmente autentica dal difensore; tale atto dovrà essere oggetto di scansione da parte del difensore, firmato digitalmente e allegato al ricorso/appello;
  • ricorrente provvisto di forma digitale
è facoltà firmare digitalmente la procura rilasciata dal difensore (in pratica si applica la stessa disciplina prevista per il processo civile telematico). Altresì, per le controversie di valore inferiore o uguale a euro 3.000 laddove il contribuente si difende personalmente, se in possesso della firma digitale e di un indirizzo Pec può avvalersi del deposito telematico degli atti.
Per il conferimento dell’incarico su supporto cartaceo è utile ricordare che può essere conferito con:
- atto pubblico o scrittura privata autenticata (da produrre in giudizio) redatto non oltre la data di notifica del ricorso alla controparte. La procura può essere generale (per tutte le liti tributarie, anche potenziali) o speciale con riguardo ad un singolo processo;
- procura a margine o in calce (purchè sia parte integrante dell’atto) del ricorso introduttivo e sottoscrizione autografa della parte certificata dallo stesso professionista incaricato.

6. S.I.Gi.T.
Il Sistema Informativo della Giustizia Tributaria è il fulcro del processo tributario telematico ed è costituito dall’insieme delle risorse hardware e software mediante il quale viene trattato in via informatica e telematica qualsiasi tipo di attività, di dato, di servizio, di comunicazione e di procedura, relativo all’amministrazione della giustizia tributaria. Si tratta, in sostanza, di quello che al di là della terminologia adottata, può essere considerata la vera e propria istituzione di un nuovo ufficio dell’Amministrazione finanziaria di cui, però, non si rinviene alcuna indicazione per ciò che attiene ad un suo inquadramento con la relativa dipendenza funzionale e gerarchica né si conoscono le dotazioni organiche in termini di personale, di mezzi e di fondi; del pari non sono individuate le sue responsabilità né è chiarito in che modo opererà, creandosi così una certa interferenza delle funzioni amministrative ministeriali con quelle giurisdizionali appartenenti alle Commissioni tributarie.
Al S.I.Gi.T. potranno accedere soltanto i seguenti soggetti:
i giudici tributari, le parti, i procuratori e i difensori di cui agli articoli 11 e 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, il personale abilitato delle segreterie delle Commissioni tributarie, i consulenti tecnici e gli altri soggetti di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. Le parti, i loro procuratori e difensori, nonché i consulenti e gli organi tecnici potranno accedere alle sole informazioni contenute nei fascicoli dei procedimenti in cui sono costituiti o svolgono attività di consulenza.

In particolare il S.I.Gi.T. assicurerà (art. 3 comma 1):
a) l’individuazione della Commissione tributaria adita;
b) l’individuazione del procedimento giurisdizionale tributario attivato;
c) l’individuazione del soggetto abilitato;
d) la trasmissione degli atti e documenti alla Commissione tributaria competente;
e) la ricezione degli atti e documenti da parte della Commissione tributaria competente;
f) il rilascio delle attestazioni concernenti le attività di cui alle precedenti lettere d) ed e);
g) la formazione del fascicolo informatico.

E’ di immediata percezione come il Processo Tributario Telematico risolva i problemi degli orari d’ufficio, delle commissioni o degli uffici postali, in quanto il SIGiT sarà disponibile in linea per la quasi totalità del tempo nell’arco della giornata; rimarrà sempre il problema del perfezionamento del deposito se effettuato al limite della scadenza dei termini (ultima ora o minuti) se intervengano problemi tecnici del mezzo telematico o informatico. A generale salvaguardia di ogni documentabile problematica riconducibile al mezzo informatico o telematico che rendesse impossibile procedere nei termini al deposito degli atti, rimane sempre la richiesta al giudice competente della rimessione in termini.

7. Notificazioni telematiche
Le parti possono effettuare le notifiche degli atti informatici del processo tramite:
- Pec
- Ufficiale giudiziario.

La notifica per pec si effettua mediante trasmissione del documento informatico all’indirizzo pec del destinatario.
E’ utile evidenziare che per quel che concerne:
- le società o le imprese individuali iscritte nel registro delle imprese va considerato l’indirizzo pec comunicato al momento dell’iscrizione nel registro delle imprese e pubblicato nell’INI-PEC (art. 16 c. 6 DL 185/2008 conv. in L. 2/2009; art. 5 c.1 DL 179/2012 conv. in L. 221/2012;
- i professionisti iscritti in albi o elenchi istituiti con legge (parti o difensori) va considerato l’indirizzo pec comunicato ai rispettivi ordini o collegi e pubblicato nell’INI-PEC (art. 16 c. 7 DL 185/2008 conv. in L. 2/2009);
- gli enti impositori va considerato l’indirizzo pec pubblicato nell’IPA che è l’indice delle Pubbliche Amministrazioni contenente l’elenco delle caselle di PEC o degli indirizzi di posta elettronica delle Pubbliche Amministrazioni;
- segreteria delle CT va considerato l’indirizzo pec pubblicato nell’IPA;
- tutti gli altri va considerato l’indirizzo pec rilasciato da un gestore di PEC in conformità alla normativa vigente (DPR 68/2005).

In caso di notifica tramite ufficiale giudiziario questo vi provvede in base alle disposizioni del processo civile e il difensore deve trasmettere l’atto da notificare, all’Ufficio Notificazioni Esecuzioni e Protesti (UNEP) competente, via pec all’indirizzo pubblicato sull’indice degli indirizzi delle PA.
Nel Ptt è nella notifica del ricorso/appello alla controparte a mezzo Pec, così come avviene nelle procedure di notifica e deposito degli atti mediante il servizio postale, il momento del perfezionamento delle notifiche e delle comunicazioni è differenziato per il mittente e per il destinatario.
Ai fini del computo dei termini processuali, infatti, ogni notifica/comunicazione effettuata tramite Pec si considera andata a buon fine:
  •  per il mittente alla data in cui la comunicazione/notificazione è stata inviata al proprio gestore attestata dalla relativa ricevuta di accettazione;
  • per il destinatario alla data in cui la comunicazione/notificazione è resa disponibile nella propria casella Pec, indicata nel ricorso o nel primo atto difensivo.
Premessa la difficoltà logica di distinguere, nell’ambito del processo tributario, tra comunicazioni e notifiche, è possibile osservare che le comunicazioni costituiscono, di massima, il mezzo tipico di informazione della segreteria della Commissione Tributaria, mentre la notifica è l’unico mezzo utilizzabile dalle parti per trasmettere atti e notizie. Le notificazioni sono fatte secondo le norme dal codice di procedura civile (articoli 137 e seguenti cod. proc. civ.), ad eccezione del luogo della notifica. Le notifiche effettuate dagli uffici fiscali o dall’ente locale possono essere effettuate, oltre che a mezzo posta, anche a mezzo del messo comunale o di messo autorizzato dall’amministrazione finanziaria.
Le comunicazioni sono effettuate, a norma dell’art. 17, D.Lgs. n. 546/1992:
mediante avviso della segreteria consegnato alle parti, che ne rilasciano immediatamente ricevuta, o spedito a mezzo posta in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento. La segreteria può anche richiedere la notifica dell’avviso da parte dell’ufficiale giudiziario o del messo comunale;
nel domicilio eletto o, in mancanza dell’elezione di domicilio, nella residenza dichiarata dalla parte nell’atto di costituzione in giudizio (nella sede legale, se persona giuridica). Resta salvo, tuttavia, il caso di consegna in mani proprie, per il quale il luogo in cui essa avviene è irrilevante. Quando mancano o sono assolutamente incerte sia l’elezione di domicilio, sia la dichiarazione di residenza oppure la sede nel territorio dello Stato, le comunicazioni relative agli atti del processo vanno fatte presso la segreteria della Commissione tributaria mittente. Di regola le comunicazioni devono essere fatte alle parti costituite; solo nei casi tassativamente previsti devono essere fatte alla parte anche se non costituita, ad esempio la comunicazione della data di trattazione incidentale - cautelare alle parti (art. 47 comma 2, D.Lgs. n. 546/1992).
In aggiunta ai metodi “ordinari”, le comunicazioni possono essere effettuate anche mediante l’utilizzo della posta elettronica certificata, ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Tra le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 2, comma 2, D.Lgs. n. 82/2005, le comunicazioni possono essere effettuate ai sensi dell’art. 76 del citato D.Lgs. n. 82/2005. A tal fine, l’indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o delle parti è indicato nel ricorso o nel primo atto difensivo, l’indicazione è necessaria anche per evitare la “sanzione” dell’aumento del contributo unificato della metà. In ogni caso qualunque comunicazione o notifica a mezzo posta si considera fatta nella data della spedizione. I termini che hanno inizio dalla notifica o dalla comunicazione decorrono dalla data in cui l’atto è ricevuto.
Come accennato, le comunicazioni costituiscono, di massima, il mezzo tipico di informazione della segreteria della Commissione Tributaria, e tra queste: avvisi di trattazione ex art. 31 D.Lgs. n. 546/1992, con i quali si dà informazione alle parti costituite della data di trattazione della controversia;
comunicazioni, ex art. 37, comma 2, D.Lgs. n. 546/1992, alle parti costituite del dispositivo della sentenza con la data di deposito;
avviso di trattazione alle parti, ex art. 47, comma 2, D.Lgs. n. 546/1992, dell’istanza di sospensione nel procedimento cautelare;
documenti di trasmissione di uno dei due originali del ricorso per ottemperanza alla parte processuale pubblica ex art. 70, comma 4, D.Lgs. n. 546/1992; avviso alle parti della data di trattazione del ricorso per ottemperanza in camera di consiglio in cui vengono sentite le parti processuali in contraddittorio (art. 70, comma 6, D.Lgs. n. 546/1992);
avviso alle parti dell’emissione di ogni altro provvedimento del Giudice (monocratico o collegiale);
avviso di emissione di decreto di ammissibilità della conciliazione presentata fuori udienza (art. 48, comma 5, D.Lgs. n. 546/1992).
Nel nuovo processo tributario telematico, come detto, è previsto che le notificazioni e le comunicazioni sono eseguite mediante la trasmissione dei documenti informatici ai competenti indirizzi di Pec.
Orbene, l’indirizzo pec cui inviare l’atto è quello dichiarato dalla parte destinataria nel ricorso o nel primo atto difensivo ed è riportato nella nota di iscrizione a ruolo. Altresì l’indicazione dell’indirizzo pec nel ricorso o reclamo introduttivo notificato via pec, equivale ad elezione di domicilio digitale valido per le notifiche e le comunicazioni telematiche anche nei gradi successivi del processo, salvo modifica che la parte deve comunicare alle altre parti e alla commissione secondo specifiche modalità tecniche (art. 6 DM 23 dicembre 2013 n. 163).

Le variazioni dell’indirizzo di Pec:
  • vanno effettuate con le apposite modalità; 
  • producono effetto dal decimo giorno successivo a quello della relativa notifica alla Segreteria della Commissione tributaria e alle parti costituite.
Così come avviene per il processo tradizionale si ritiene che anche nel nuovo processo telematico, in mancanza di indicazioni diverse, l’indirizzo di Pec - costituente elezione di domicilio - possa essere sia quello del difensore abilitato che quello dello stesso ricorrente.
La Circolare 2/DF conferma che gli atti ed i documenti notificati via Pec devono possedere i requisiti di dimensione e forma previsti per gli atti del Ptt ovvero:

- il formato elettronico deve essere:
  • redatto con software di scrittura senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti (la generalità dei normali e più diffusi software di videoscrittura);
  • convertito in formato PDF/A-la o PDF/A-lb;
  • privo di elementi attivi fra cui macro e campi variabili;
  • sottoscritto con firma digitale (il nome del file sottoscritto deve avere la desinenza.pdf.p7m).
I documenti informatici allegati originariamente analogici per i quali è ammessa la scansione in formato immagine, devono essere:
  • in formato PDF/A-la o PDF/A-lb, oppure TIFF con risoluzione non superiore a 300 dpi, in bianco e nero e compressione in modalità fax (CCITT Group IV);
  • privi di elementi attivi fra cui macro e campi variabili;
  • sottoscritti con firma digitale;
  • di dimensione massima di 5 MB (per singolo documento; se il documento ha dimensione maggiore è necessario suddividerlo in più file).
In caso di atto o documento non conforme alle richiamate specifiche tecniche, il SIGIT garantisce la sola registrazione ma non identificabilità dell’autore, integrità, leggibilità e reperibilità dell’atto o documento e, in alcuni casi (documento non conforme neppure ai formati previsti dal Manuale di gestione dell’art. 5 DPCM 3 dicembre 2013), neppure la registrazione (art. 5 DM 4 agosto 2015).

8. Modalità di costituzione in giudizio e successivo deposito di atti
A pena d’inammissibilità entro 30 giorni dalla proposizione del ricorso, il ricorrente deve costituirsi in giudizio (art. 10) mediante deposito nella segreteria della Commissione tributaria:
  • Dell’originale del ricorso notificato tramite ufficiale giudiziario; ovvero
  • Copia del ricorso consegnato o spedito per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata (in caso di consegna o spedizione per posta l’atto depositato deve essere conforme a quello consegnato o spedito o tanto va attestato dal ricorrente, a pena di inammissibilità).
L’inammissibilità è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, anche se la parte resistente si costituisce.
Nel caso di notifica a mezzo Pec del ricorso, il ricorrente deve costituirsi in giudizio presso la commissione tributaria tramite il deposito mediante il S.I.Gi.T.:
  • del ricorso;
  • della nota di iscrizione a ruolo;
  • degli atti e dei documenti allegati al ricorso.
Per essere certi del deposito, sarà rilasciata ricevuta di accettazione, recante la data di trasmissione, dal S.I.Gi.T. che successivamente rilascia anche il numero di iscrizione del ricorso nel registro generale ricorsi.
Va detto che nel frattempo, il sistema del Ptt rilascia una ricevuta di accettazione a video, inviata anche all’indirizzo Pec del depositante, laddove procede ad una serie di controlli e verifiche, descritti in dettaglio dalla circolare 2/DF, riguardanti essenzialmente:
  • l’assenza di virus;
  • il formato dei file;
  • la dimensione dei file;
  • l’integrità dei file;
  • la validità della firma digitale.
L’esito dei predetti controlli può dar luogo:
  • al perfezionamento del deposito dell’atto processuale, ovvero
  • alla mancata acquisizione dell’atto principale o di alcuni dei suoi allegati, per la presenza di determinate anomalie.
Le fattispecie bloccanti sono tassative e limitate alle anomalie più gravi, ovvero a quelle che:
  • pregiudicano la sicurezza del sistema informativo (ad es. presenza di virus, ecc.);
  • non permettono l’identificazione certa del soggetto da cui proviene l’atto (ad es. non integrità della firma dei file, ecc.),
  • non consentono la corretta gestione e conservazione dei file relativi agli atti giudiziari.
Diversamente le anomalie non bloccanti permettono comunque il deposito dell’atto e dei documenti.

Più specificamente,
  • in caso di esito positivo delle verifiche e controlli, il Ptt provvede al rilascio del numero di iscrizione al Registro generale (RGR/RGA) dei ricorsi/appelli (qualora il deposito concerna il ricorso introduttivo e gli allegati) o di apposita ricevuta (qualora il deposito concerna le controdeduzioni e gli allegati) mediante comunicazione inserita nell’area riservata personale del soggetto abilitato ed inviata alla Pec;
  • in caso di riscontro di gravi anomalie bloccanti, il Ptt non rilascia il numero di RGR/RGA e/o non rilascia la ricevuta e rende disponibile la tipologia delle anomalie riscontrate mediante comunicazione inserita nell’area riservata personale del soggetto abilitato ed inviata alla Pec (le anomalie che non permettono l’iscrizione a ruolo del ricorso introduttivo riguardano la presenza di virus nei file, il superamento della dimensione massima del singolo file pari a 5 MB, la non validità della firma digitale apposta sui file, la non integrità dei file firmati);
  • il ricorso/appello è comunque iscritto a ruolo e le controdeduzioni vengono acquisite nel Ptt se nell’atto principale si riscontrino anomalie non bloccanti e negli allegati si riscontrino anomalie sia bloccanti sia non bloccanti (in tal caso l’allegato non viene acquisito) con comunicazione inserita nell’area riservata personale del soggetto abilitato ed inviata alla Pec.
La parte resistente procede alla costituzione in giudizio e al deposito dei relativi atti e documenti con le stesse modalità previste per il ricorrente. Gli atti e i documenti informatici, prodotti successivamente alla costituzione in giudizio, devono:
  • contenere l’indicazione del numero di iscrizione assegnato al ricorso introduttivo;
  • essere prodotti esclusivamente mediante il S.I.Gi.T. che attesta l’avvenuto deposito con il rilascio di apposita ricevuta di accettazione recante la data di trasmissione e l’indicazione della corretta acquisizione degli atti e dei documenti informatici depositati.
Le parti possono depositare nel processo telematico anche atti e documenti in formato non informatico a condizione che consistano
- in fogli formato massimo A4;
- liberi da rilegatura;
- numerati.

A questo punto la segreteria dalla CT li acquisisce al fascicolo informatico tramite scansione e sottoscrizione digitale precisando data del deposito, numero del ruolo, parte che l’ha depositato e data del deposito.

8.1. Pagamento del contributo unificato tributario 
Ai sensi dell’articolo 9 del D.P.R. n. 115/2002, la parte che deposita per prima l’atto principale è tenuto ad effettuare il versamento del contributo unificato tributario in base al valore dell’atto impugnato determinato ai sensi dell’articolo 12, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992.
A tale riguardo, il PTT richiede la compilazione di una apposta schermata all’interno della quale l’utente indica i seguenti dati:
- il valore della controversia dichiarato ovvero che la controversia è di valore indeterminabile, selezionando l’apposito flag;
- la modalità prescelta (F23, conto corrente postale, contrassegno, altro) per il versamento del CUT, ovvero la selezione dell’apposito flag riguardante la “prenotazione a debito” effettuata o la “richiesta di patrocinio a spese dello Stato”;
- il codice dell’ufficio o ente e il codice tributo riportati nel modello F23. I campi sono preimpostati rispettivamente con il codice corrispondente alla Commissione Tributaria e con il codice tributo “171T”.
In base al combinato disposto dell’articolo 19 del regolamento e del comma 3 dell’art. 13 dell’allegato tecnico, la parte deve scansionare la ricevuta analogica del versamento del CUT, apporvi la firma digitale ed allegarla all’atto principale selezionando l’apposita voce nella tabella dei documenti allegati. In caso di versamento del CUT tramite contrassegno, oltre la suddetta procedura di scansione del file e trasmissione dello stesso, è necessario che la parte depositi, quanto prima, presso la segreteria della Commissione tributaria l’originale di detto contrassegno. Si ricorda che nel portale della giustizia tributaria è disponibile per tutti gli utenti un servizio di ausilio per il calcolo dell’importo del contributo unificato tributario dovuto in base al valore della controversia.

8.2. Giudizio di appello
Per la costituzione in giudizio e il deposito mediante il S.I.Gi.T. degli atti e documenti riferiti al giudizio di appello, valgono le stesse modalità indicate per il giudizio di primo grado.
Una peculiarità caratteristica del giudizio di appello telematico è rappresentata dall’esonero dall’obbligo di deposito del ricorso in appello presso la segreteria della Commissione Tributaria Provinciale. Tale deposito è stato espressamente surrogato dal deposito telematico dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale.

9. Fascicolo informatico 
Le parti possono accedere al fascicolo informatico tramite l’applicazione <Telecontenzioso>, utilizzando le stesse credenziali per l’accesso al SIGIT , e prelevarne o consultarne il contenuto. E’ onere della Segreteria della Commissione tributaria formare il fascicolo informatico nel quale vanno anche inseriti:
  • le attestazioni rilasciate dal S.I.Gi.T.;
  • ogni altro atto e documento informatico acquisito dal S.I.Gi.T.;
  • la copia informatica degli atti e dei documenti cartacei prodotti e acquisiti con le apposite modalità previste.
In sostanza, il fascicolo informatico è, altresì, formato laddove una parte (ricorrente/resistente) effettui il deposito mediante il sistema e l’altra parte (resistente/ricorrente) depositi con modalità cartacee. In tal caso, il personale di Segreteria assicura, infatti, l’acquisizione al fascicolo informatico degli atti e dei documenti cartacei.
La predetta operazione di acquisizione al fascicolo processuale informatico delle copie degli atti e dei documenti depositati su supporto analogico avviene mediante scansione in uno dei formati che ne consentano la ricerca testuale. Tuttavia, la predetta operazione potrà avvenire nel caso in cui gli atti e documenti cartacei rispettino le seguenti caratteristiche:
  • formato A4;
  • formati liberi da rilegatura;
  • fogli numerati.
Gli atti e documenti, come sopra scansionati e firmati digitalmente, sono identificabili nel fascicolo informatico mediante i dati della controversia, ossia il numero di registro generale/di ricevuta, la data del deposito e il numero progressivo degli atti e documenti cartacei.
La consultazione è resa possibile solo dopo che l’Ufficio di Segreteria ha effettuato le necessarie operazioni di abbinamento dell’atto depositato su supporto cartaceo dal resistente con quello del ricorrente/appellante già iscritto a ruolo con modalità telematiche ovvero di abbinamento delle controdeduzioni telematiche con il ricorso depositato su supporto cartaceo.
Detto fascicolo, a condizione che contenga anche tutti i predetti atti e documenti cartacei regolarmente prodotti e acquisiti, sostituisce il fascicolo d’ufficio. Lo stesso fascicolo, inoltre:
  • consente ai giudici tributari e agli altri soggetti abilitati al S.I.Gi.T. la sua diretta consultazione;
  • esonera le Segreterie delle Commissioni tributarie dal produrre e rilasciare copia su supporto cartaceo degli atti dei documenti informatici ivi contenuti ai soggetti abilitati alla sua consultazione.
Nel caso in cui le parti richiedano copia autentica degli atti contenuti nel fascicolo informatico, la Segreteria della Commissione tributaria, previo pagamento delle spese, provvede all’invio della copia richiesta tramite Pec.

10. Sentenze, decreti e ordinanze
I provvedimenti del processo tributario telematico devono essere redatti come documenti informatici e devono essere sottoscritti, con firma elettronica qualificata o firma digitale, dal presidente e dall’estensore.
Gli stessi provvedimenti devono essere sottoscritti, con firma elettronica qualificata o firma digitale, dal Segretario della sezione che provvede anche al deposito della sentenza.
E’ previsto, inoltre, che i provvedimenti in questione sono trasmessi tramite il S.I.Gi.T. così come deve avvenire per la trasmissione dei documenti tra i componenti del collegio giudicante. Stante la notevole rilevanza processuale della data di avvenuto deposito della sentenza, sarebbe forse stato opportuno che il regolamento avesse riservato qualche spazio per indicare i criteri attraverso cui individuare tale data. In mancanza - e ferma restando la prevista emanazione di un successivo regolamento per le operazioni relative alla “costituzione in giudizio mediante deposito” - resta una certa indeterminatezza derivante dal richiamo all’art. 37 del D.Lgs. n. 546/1992, per effetto del quale sembrerebbe doversi ammettere che il deposito debba avvenire con gli stessi criteri e modalità previsti per le sentenze del processo tributario tradizionale. Una simile soluzione, tuttavia, snaturerebbe in qualche misura la vocazione informatica del nuovo processo tributario telematico.
In mancanza potrebbe farsi riferimento, ma con una certa indeterminatezza, ai criteri dettati in precedenza per individuare il termine di deposito degli atti delle parti in causa per la relativa costituzione in giudizio.
Resta però il fatto che, sullo specifico aspetto, sarebbe necessario un apposito ed esplicito intervento chiarificatore.
Va infine evidenziato che, nel caso in cui sia richiesto da una delle parti la sentenza munita della formula esecutiva, il Segretario della Commissione tributaria deve provvedere, previo pagamento delle spese, al rilascio della stessa sottoscritta con propria firma elettronica qualificata o firma digitale.

11. ALLEGATO
Slides che sono state presentate e pubblicizzate al Corso di formazione dei professionisti e privati dal titolo “Processo tributario: le nuove procedure telematiche” organizzato dal MEF Dipartimento delle Finanze – Direzione della giustizia tributaria – 13 febbraio 2017 – Bari – Le slides sono state realizzate e compilate dal MEF.
di Iolanda Pansardi
Avvocato Tributarista in Lecce
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giovedì 30 marzo 2017

Gravi conseguenze processuali necessarie ed urgenti modifiche legislative - rottamazione delle cartelle e processo tributario

A) NORMATIVA
L’art. 6 del Decreto legge n. 193 del 22/10/2016, convertito con modificazioni dalla Legge n. 225 dell’01/12/2016 (in G.U. n. 282 del 02/12/2016 – S.O. n. 53 ed entrata in vigore il 03/12/2016) prevede la definizione agevolata (c.d. rottamazione) dei carichi affidati agli agenti della riscossione negli anni dal 2000 al 2016.
I debitori possono estinguere il debito senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di mora, gli interessi di dilazione nonché le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all’art. 27, comma 1, del D.Lgs. n. 46 del 26/02/1999.

Di conseguenza, sono dovute soltanto:
  • le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di capitale ed interessi;
  • l'aggio ed i rimborsi delle spese per le procedure esecutive e per la notifica della cartella di pagamento.
L’art. 6, comma 2, cit. stabilisce tassativamente che il debitore entro il 31 marzo 2017 deve presentare all’agente della riscossione apposita dichiarazione (Modello DA1):
  • indicando il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo di cinque;
  • indicando la pendenza dei giudizi aventi ad oggetto i carichi cui si riferisce la dichiarazione;
  • assumendo l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi.
Quest’ultima condizione, esposta in modo così apodittico dal legislatore, deve essere ben chiarita al contribuente per evitare spiacevoli e gravi sorprese dal punto di vista processuale, tenendo conto che l’estinzione del processo può avvenire in tre casi diversi e distinti, che non devono essere confusi:
  • per rinuncia (art. 44 D.Lgs. n. 546/92);
  • per inattività delle parti (art. 45 D.Lgs. n. 546/92);
  • per cessazione della materia del contendere (articoli 46 e 48, comma 2, e 48-bis, comma 4, D.Lgs. n. 546/92 ).
Prima di chiarire quanto sopra, secondo me, è opportuno fare una breve analisi storica delle precedenti rottamazioni.

B) ROTTAMAZIONE RUOLI FINO AL 31 DICEMBRE 2000 SINTESI
L’art. 12 della Legge n. 289 del 27 dicembre 2002 (Finanziaria 2003) stabiliva che, relativamente ai carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali e affidati ai concessionari del servizio nazionale della riscossione fino al 31 dicembre 2000, i debitori potevano estinguere il debito senza corrispondere i soli interessi di mora e con il pagamento:
  • di una somma pari al 25 per cento dell’importo iscritto a ruolo;
  • delle somme dovute al concessionario a titolo di rimborso per le spese sostenute per le procedure esecutive eventualmente effettuate dallo stesso.
Nulla era specificatamente previsto per i giudizi tributari pendenti.
Appunto per questo, l’Agenzia delle Entrate con le circolari n. 12/E del 21/02/2003 (punto 8.1) e n. 22/E del 28/04/2003, precisò che:
“In particolare, ove il contribuente non intenda fare ricorso alle disposizioni concernenti la chiusura della lite e opti per la sola definizione del ruolo, l’esito della controversia sarà diverso a seconda che abbia ad oggetto lo stesso ruolo definito ai sensi dell’articolo 12 in esame ovvero l’atto di accertamento in base al quale è stato formato il ruolo definibile.
Nel primo caso, per effetto della intervenuta definizione, dovrà dichiararsi l’estinzione della controversia (a tal proposito si cita l’interessante sentenza n. 1035 della CTR – Sezione Staccata di Lecce – Sezione 24 -, depositata il 19 aprile 2016).
Nell’altro caso la controversia proseguirà il suo iter nei modi ordinari e ai fini della liquidazione delle somme eventualmente dovute all’esito del procedimento, gli importi iscritti nei ruoli definiti ai sensi dell’articolo 12 si considerano interamente versati”.

C) ROTTAMAZIONE RUOLI FINO AL 31 OTTOBRE 2013 – SINTESI
L’art. 1, commi 618-624, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Finanziaria 2014) stabiliva che, relativamente ai carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali, agenzie fiscali, regioni, province e comuni, affidati in riscossione fino al 31 ottobre 2013, i debitori potevano estinguere il debito con il pagamento:
  • di una somma pari all’intero importo originariamente iscritto a ruolo, ovvero a quello residuo, con esclusione degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo (art. 20 D.P.R. n. 602/1973) nonché degli interessi di mora (art. 30 D.P.R. n. 602 cit.);
  • delle somme dovute a titolo di aggio.
Quanto sopra si applicava anche agli avvisi esecutivi emessi dalle agenzie fiscali e affidati in riscossione fino al 31/10/2013.
Entro il 31 ottobre 2014, gli agenti della riscossione dovevano informare, mediante posta ordinaria, i debitori, che avevano effettuato il versamento in unica soluzione entro il 31 maggio 2014, dell’avvenuta estinzione del debito.
Anche in questo caso, nulla era specificatamente previsto per i giudizi tributari pendenti, che quindi potevano regolarmente proseguire per la differenza delle somme contestate (al netto dei debiti estinti).

D) ATTUALE ROTTAMAZIONE – DIFFERENZE
Dalla breve analisi storica di cui sopra risulta evidente che l’attuale rottamazione si differenzia dalle altre perché, per la prima volta, prevede l’esclusione delle sanzioni, oltre ai soli interessi di mora (peraltro sempre esclusi dalle precedenti edizioni).
Indubbiamente, questo importante e sostanzioso beneficio fiscale avrà condizionato il legislatore a disciplinare le conseguenze processuali richiedendo al debitore l’impegno a rinunciare al giudizio tributario, con gli esiti che commenteremo in seguito.
In ogni caso, nella domanda il debitore deve assumere il semplice impegno a rinunciare alla causa tributaria, ma questo non lo vincola perché può sempre venir meno al suddetto impegno, prima della pronuncia del giudice (art. 44 D.Lgs. n. 546/1992), se si accorge che la rottamazione non è conveniente, soprattutto dal punto di vista processuale e finanziario.

E) CARICHI AFFIDATI – CONCETTO – TERMINI
La rottamazione riguarda soltanto i carichi affidati agli agenti della riscossione negli anni dal 2000 al 2016.
Un profilo problematico è ravvisabile nella corretta individuazione del significato dell’espressione “carichi affidati”.
A tal proposito, è opportuno rifarsi a quanto già chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 22/E del 28 aprile 2003 (punto 9.1) e la risoluzione n. 150/E del 19 ottobre 2005, riferite alla rottamazione di cui all’art. 12 della Legge n. 289 citata (vedi precedente lettera B) L’art. 4 del Decreto Ministeriale n. 321 del 03 settembre 1999 testualmente dispone:
 “Per i ruoli trasmessi al CNC fra il giorno 1 ed il giorno 15 del mese, la consegna al concessionario si intende effettuata il giorno 25 dello stesso mese; per i ruoli trasmessi al CNC fra il giorno 16 e l’ultimo giorno del mese, la consegna al concessionario si intende effettuata il giorno 10 del mese successivo”.
Di conseguenza, come peraltro precisato dalle succitate note dell’Agenzia delle Entrate, rientrano nella rottamazione i ruoli la cui consegna si intende effettuata il 10 gennaio 2017 nel presupposto che gli stessi sono stati trasmessi al CNC entro il 31 dicembre 2016 (essendo sabato si sposta a lunedì 02 gennaio 2017), contrariamente alle tesi di Equitalia del 20 dicembre 2016.
Per gli accertamenti esecutivi la riscossione provvisoria delle somme richieste, in deroga alle disposizioni in materia di iscrizione a ruolo, è affidata in carico agli agenti della riscossione in base all’art. 29, comma 1, lett. b), D.L. n. 78 del 31/05/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 30/07/2010, a partire dall’01 ottobre 2011.
Ecco perché era importante, secondo me, sollecitare (anche con diffide) gli uffici fiscali alla trasmissione dei ruoli, soprattutto se il debitore aveva interesse alla rottamazione.
In ogni caso, per avere contezza della situazione il debitore può chiedere precise informazioni ad Equitalia, che peraltro, entro il 28 febbraio 2017, deve avvisare il contribuente dei carichi affidati nell’anno 2016 per i quali, alla data del 31 dicembre 2016, gli risulta non ancora notificata la cartella di pagamento o l’avviso di addebito (art. 6, comma 3-ter, citato).

F) RATEAZIONI – SPECIFICHE CONDIZIONI
L’art. 6, comma 8, citato prevede che la rottamazione può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente le somme dovute, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dall’agente della riscossione, “purchè, rispetto ai piani rateali in essere, risultino adempiuti tutti i versamenti con scadenza dal 1° ottobre al 31dicembre 2016”.
In base alla formulazione letterale della norma:
  • si richiede il pagamento di sole tre rate e non di tutto il pregresso;
  • i versamenti possono avvenire anche in ritardo, purchè entro la data di presentazione della domanda (31 marzo 2017);
  • trattandosi di norma speciale, nella fattispecie, non è applicabile l’art. 31 D.P.R. n. 602/73 ma l’art. 1193, comma 1, codice civile: “Chi ha più debiti della medesima specie verso la stessa persona può dichiarare, quando paga, quale debito intende soddisfare”.
Perciò, nella suddetta dichiarazione, il debitore deve fare esclusivo riferimento alle rate di ottobre, novembre e dicembre 2016, contrariamente alle tesi di Equitalia del 20 dicembre 2016.

G) RINUNCIA AI GIUDIZI PENDENTI (ART. 44 D.Lgs. n. 546 cit.)
Come più volte precisato, l’art. 6, comma 2, citato richiede tassativamente l’impegno da parte del debitore di rinunciare ai giudizi pendenti (tributari e previdenziali), che hanno ad oggetto i carichi da rottamare.
Nel processo tributario, la rinuncia al ricorso è specificatamente disciplinata dall’art. 44 D.Lgs. n. 546 del 31/12/1992, come ultimamente modificato dall’art. 9, comma 1, lett. p), D.Lgs. n. 156 del 24/09/2015.

In base al suddetto articolo:
  • il processo si estingue per rinuncia totale al ricorso;
  • il ricorrente che rinuncia deve rimborsare le spese alle altre parti, salvo diverso accordo fra loro;
  • la eventuale liquidazione delle spese è fatta dal presidente della sezione o dalla commissione con ordinanza non impugnabile; avverso tale provvedimento è, in ogni caso, ammesso il ricorso straordinario per Cassazione, ai sensi dell’art. 111 della Costituzione (Cassazione Civile, sentenze n. 481 del 15/01/2003; n. 11768 del 06/08/2002; n. 10306 del 04/08/2000);
  • la rinuncia non produce effetti se non è accettata dalle sole parti costituite, che abbiano effettivo interesse alla prosecuzione del processo;
  • la rinuncia e l’accettazione, ove necessaria, devono essere sottoscritte dalle parti personalmente o da loro procuratori speciali, nonché, se vi sono, dai rispettivi difensori e si devono depositare nella segreteria della commissione tributaria;
  • in ogni caso, è ammissibile la dichiarazione di rinuncia effettuata, anziché in forma scritta, nella forma della dichiarazione “a verbale” durante l’udienza, trattandosi di un atto pubblico (Cassazione sentenze n. 6039 del 25/03/2004; n. 5270 del 15/03/2004; n. 10215 del 27/06/2003);
  • il presidente della sezione o la commissione, se la rinuncia e l’accettazione, ove necessaria, sono regolari, dichiarano l’estinzione totale del processo;
  • l’estinzione totale del processo è dichiarata dal presidente della sezione con decreto o dalla commissione con sentenza;
  • in caso di rinuncia, quindi, si hanno due distinti provvedimenti, uno che determina l’estinzione totale del processo e l’altro che eventualmente dispone sulle spese;
  • avverso il decreto del presidente è ammesso reclamo alla commissione, che provvede a norma dell’art. 28 D.Lgs. n. 546 citato, mentre la sentenza è impugnabile nei modi ordinari.
La giurisprudenza di legittimità in merito alla rinuncia al ricorso ha chiarito che essa consiste nella rinuncia all’atto propositivo della domanda ed a tutti gli atti successivi del processo.
In sostanza, con il decreto o la sentenza il processo si estingue e, di conseguenza, l’atto impugnato diviene definitivo, ma il ricorrente può, comunque, proporre altro ricorso contro lo stesso provvedimento, logicamente se ancora nei termini (Cass. n. 8182 del 02 aprile 2007), molto brevi nel processo tributario.

In conseguenza dell’estinzione per rinuncia:
  • l’atto impugnato diventa definitivo in primo grado;
  • nei gradi successivi, passa in giudicato la sentenza impugnata;
  • la rinuncia in sede di giudizio di rinvio, dopo una pronuncia della Cassazione, travolge tutte le sentenze rese nel processo, ai sensi dell’art. 63 D.Lgs. n. 546 citato.
H) RINUNCIA E CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE – DIFFERENZE PROCESSUALI
La rinuncia al ricorso (art. 44 D.Lgs. n. 546 cit.) si differenzia processualmente dalla cessazione della materia del contendere (art. 46 D.Lgs. n. 546 cit.), che estingue, in tutto o in parte, il processo.

Infatti, come più volte chiarito e precisato dalla Corte di Cassazione:
  1. all’emanazione di una sentenza di cessazione della materia del contendere (C.M.C.) consegue, da un lato, la caducazione della sentenza impugnata, a differenza della rinuncia al ricorso, che ne determina, invece, il passaggio in giudicato, e dall’altro l’assoluta inidoneità della sentenza di C.M.C. ad acquisire efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere, limitandosi tale efficacia di giudicato al solo aspetto del venir meno dell’interesse alla prosecuzione del giudizio (Sezione Prima Civile, sentenza n. 4714 del 13/12/2005);
  2. la C.M.C. dà luogo ad inammissibilità dell’impugnazione per sopravvenuto difetto di interesse; infatti, l’interesse ad agire (e quindi anche l’interesse all’impugnazione) deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l’azione (o l’impugnazione), ma anche nel momento della decisione, perché è in relazione a tale decisione (almeno come astrattamente richiesta) che va valutato detto interesse (Cassazione, Sezioni Unite, n. 2674 del 05/03/1993 e n. 6626/1997 e Sez. Civile, n. 6048/1993 e n. 5344 del 26 aprile 2000, più volte citata);
  3. quando la rinuncia non risulta sottoscritta dalla parte né dall’avvocato la stessa non si presenta quale formale rinuncia ma si connota quale atto significativo del sopravvenuto difetto di interesse all’impugnazione e, pertanto, comporta l’inammissibilità della stessa per C.M.C. (Cass., Sezione Quinta Civile, sent. n. 12949 del 21 maggio 2008, che richiama la succitata Cass. n. 5344/2000). Le suddette differenze processuali comportano che mentre in caso di rinuncia al ricorso il processo si estingue integralmente (art. 44, comma 1, cit.), invece, l’estinzione del giudizio per C.M.C. può essere totale o parziale (art. 46, comma 1, cit.). In definitiva, la distinzione ha profonde radici di ordine sistematico e la previsione di un’apposita disciplina dell’estinzione del giudizio per C.M.C. costituisce una vera e propria peculiarità nel panorama legislativo, non trovando, infatti, riscontro nel codice di procedura civile e neppure nel codice del processo amministrativo.
I) RINUNCIA E CONCILIAZIONE GIUDIZIALE – DIFFERENZE PROCESSUALI
La conciliazione giudiziale è disciplinata dagli artt. 48, 48-bis e 48-ter D.Lgs. n. 546 a seguito delle sostanziali ed importanti modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 156/2005 cit. a decorrere dall’01 gennaio 2016.
Mentre la rinuncia risulta da una duplice dichiarazione unilaterale, avente un contenuto assonante e non negoziale (nel senso che produce effetti predeterminati e limitati al piano processuale), nel caso, invece, della conciliazione giudiziale le parti raggiungono un accordo, totale o parziale, sul piano sostanziale.
Appunto per questo, a differenza della rinuncia, anche la conciliazione giudiziale determina l’estinzione, totale o parziale, del giudizio per C.M.C. (artt. 48, comma 2, e 48-bis, comma 4, citati). Perciò il contribuente dovrà valutare se conviene la rottamazione, con le conseguenze processuali della rinuncia, o la conciliazione giudiziale.
Inoltre, il contribuente deve valutare la convenienza della rottamazione, con i relativi rischi processuali, anche rispetto alle recenti sentenze della Corte di Cassazione, come per esempio quella sulla prescrizione quinquennale delle cartelle esattoriali (Cassazione, SS.UU., sentenza n. 23339 depositata il 17/11/2016).
Sulle problematiche processuali dell’avviso di mora e dell’estratto ruolo non preceduti da cartella esattoriale la Corte di Cassazione si è pronunciata con le seguenti importanti sentenze:
  • Sezioni Unite, sentenza n. 16412 depositata il 25 luglio 2007;
  • Sezioni Unite, sentenza n. 19704 depositata il 02 ottobre 2015;
  • Sezione Tributaria, sentenza n. 9762 depositata il 07 maggio 2014.
Infine, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 13399 del 30 giugno 2016, ha precisato che, in caso di irreperibilità del contribuente, è nulla la cartella esattoriale se la sua notifica non è stata adeguatamente motivata.

L) LITISCONSORZIO - CONDIZIONI
In caso di litisconsorzio necessario tutte le parti devono essere concordi nella rinuncia al ricorso. Invece, in caso di litisconsorzio facoltativo, l’autonomia dei diversi rapporti processuali comporta che la rinuncia possa essere accettata soltanto per taluni di essi.

A tal proposito, è opportuno citare le seguenti sentenze della Corte di Cassazione:
  • in merito alle ipotesi di litisconsorzio necessario (Cassazione, SS.UU., sentenza n. 14815/2008 e Cassazione – Sezione Tributaria – n. 2907/2010 e n. 18690/2016);
  • in merito alle ipotesi di litisconsorzio facoltativo tra l’agente della riscossione e l’ente impositore (Cassazione, SS.UU., sentenza n. 16412 del 2007 e sentenze – Sezione Tributaria – n. 5832 del 2011 e n. 22729 depositata il 09/11/2016) infatti, la Corte di Cassazione – Sez. Tributaria – con la sentenza n. 9762/2014 ha precisato che in tema di disciplina della riscossione delle imposte mediante iscrizione nei ruoli, non sussiste litisconsorzio necessario tra l’amministrazione finanziaria e il concessionario della riscossione; con la possibilità di chiamare in giudizio l’altra parte se non si vuole rispondere della lite, dovendosi riconoscere a entrambi il diritto di impugnazione nei diversi gradi del processo tributario.
Infine, la Corte di Cassazione - Sez. Tributaria – con la sentenza n. 18690 del 23/09/2016, ha precisato che l’accertamento di maggior imponibile iva a carico di una società di persona non determina automaticamente, in caso di impugnazione, una fattispecie di litisconsorzio necessario, mancando un meccanismo, analogo a quello previsto per le imposte dirette, di automatica imputazione dei redditi della società ai soci in proporzione alla partecipazione agli utili.

M) RINUNCIA AGLI ATTI E RINUNCIA ALL’AZIONE - DIFFERENZE
Il nostro ordinamento, nel disciplinare il processo civile, cui si ispira il processo tributario (art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 546 cit.), prevede quale principio fondamentale quello per il quale la definizione del giudizio è rimessa alla volontà delle parti, con la conseguenza che, come l’inattività di queste ultime impedisce la conclusione normale del giudizio, allo stesso modo deve ritenersi che le norme che disciplinano le c.d. “vicende anormali” del processo sono di applicazione generale. Dottrina e giurisprudenza hanno nettamente distinto tra rinuncia agli atti del giudizio e rinuncia all’azione (che se interviene dopo il giudizio di primo grado è solitamente detta rinuncia all’impugnazione), contrapponendo l’una all’altra e precisando che:
  1. la rinuncia all’azione (e all’impugnazione) è un modo improprio per designare la rinuncia al diritto sostanziale del quale è stata chiesta tutela con l’azione giudiziaria (o con l’impugnazione), è immediatamente efficace, anche senza l’accettazione della controparte, e determina il venir meno del potere dovere del giudice di pronunciare (Cass. civile, sentenze n. 1583 del 18/03/1981, n.5556 del 19/05/1995);
  2. invece, la rinuncia agli atti del giudizio di primo grado o di appello riguarda soltanto la rinuncia ai soli atti del giudizio e non alla pretesa sostanziale, come per esempio nel caso di rinuncia ad un ricorso sbagliato con la riproposizione di altro ricorso, sempre nei termini di decadenza (Cass., Sez. Quinta civile, sent. n. 8182 depositata il 02 aprile 2007) oppure il caso in cui il contribuente con successivo ricorso reitera l’impugnazione, in precedenza errata, del silenzio-rifiuto (Cass., Sez. Trib., sent. n. 26292 depositata il 29 dicembre 2010).
I suddetti principi sono stati più volte confermati con le seguenti sentenze della Corte di Cassazione civile:
  • n. 5506 del 19/11/1991;
  • n. 1047 del 14/03/1994;
  • n. 8219 dell’11/09/1996;
  • n. 2572 del 07/03/1998;
  • n. 2268 del 13/03/1999;
  • n. 8387/1999;
  • n. 8182 del 02/04/2007.
Nell’attuale rottamazione, così come disciplinata, il debitore non rinuncia ai soli atti del processo ma all’intera azione, con le conseguenze processuali di cui all’art. 44 cit. (vedi n. 1).
Appunto per questo, come si dirà in seguito, l’accettazione della rinuncia alla domanda è superflua perché alla rinuncia consegue una pronuncia di merito equivalente al rigetto del ricorso o dell’appello (Cass. n. 2268/1999 cit.).
Infatti, integra l’ipotesi della revoca dell’azione il riconoscimento del ricorrente dell’infondatezza della sua iniziativa contenziosa (come nel caso dell’attuale rottamazione).

N) RINUNCIA SENZA CONDIZIONI - CONSEGUENZE
La rinuncia deve essere incondizionata, chiara ed univoca.
In caso contrario, la stessa è inefficace.
Infatti, la rinuncia per essere efficace deve essere priva di condizioni e senza riserve.
Invero, benché una regola in tal senso non sia espressamente contenuta nell’art. 306 c.p.c. , alla rinuncia deve estendersi la stessa disciplina dettata per l’accettazione dall’ultima parte dell’art. 306, comma 1, cit., nel senso che la rinuncia non è efficace se contiene condizioni o riserve, onde queste rendono inefficace l’atto (vitiantur et vitiant).
Infatti, non sussiste ragione per operare una distinzione tra i due atti ai quali la legge ricollega l’estinzione del processo (in tal senso, correttamente, Cassazione civile, sent. n. 9636 del 25/09/1998).

O) RINUNCIA – ACCETTAZIONE NECESSARIA
L’art. 44, comma 3, cit. stabilisce testualmente: “La rinuncia non produce effetti se non è accettata dalle parti costituite che abbiano effettivo interesse alla prosecuzione del processo”.
In sostanza, deve trattarsi di una accettazione necessaria, come ribadito dall’art. 44, comma 5, cit. La giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione, infatti, ha stabilito che l’accettazione della rinuncia è richiesta soltanto nel caso in cui la parte, nei cui confronti la rinuncia è fatta, abbia effettivo interesse alla prosecuzione del processo (Cassazione Civile, sentenze n. 2268 del 13/03/1999; n. 8219 dell’11/09/1996; n. 5506 dell’08/05/1992).
Tale interesse, che deve concretarsi nella possibilità di conseguire un risultato utile e giuridicamente apprezzabile, sussiste allorquando il convenuto abbia chiesto una pronuncia nel merito ovvero abbia, a sua volta, posto una domanda riconvenzionale (in tal senso, Cass. civile sent. n. 4917 del 24/09/1979; n. 1168 del 23/03/1994; n. 4714 del 03/03/2006).
In materia tributaria, in linea di massima, non è necessaria l’accettazione dell’ufficio fiscale quando, come abbiamo chiarito in precedenza, la rinuncia del debitore rende definitivo l’atto impugnato o la sentenza favorevole all’ufficio stesso.
In ogni caso, non occorre il consenso delle parti non costituite, per cui il processo si estingue automaticamente (Cassazione Civile, sentenze n. 3905 del 03/04/1995 e n. 8387 del 03/08/1999).

P) RINUNCIA – SPESE PROCESSUALI
L’art. 44, comma 2, cit. testualmente dispone:
“Il ricorrente che rinuncia deve rimborsare le spese alle altre parti salvo diverso accordo fra loro”.
Nella rottamazione, proprio perché l’ufficio fiscale (che non sia l’agente della riscossione) è rimasto estraneo alla procedura amministrativa, pur essendo parte processuale principale, è consigliabile mettersi d’accordo con l’ufficio per la compensazione delle spese, soprattutto perché si tratta di una definizione agevolata consentita dalla legge (che forse avrebbe fatto meglio a prevederlo).
Per evitare il rischio delle spese processuali si potrebbe presentare un’istanza congiunta in cui la controparte aderisce alla richiesta di compensazione delle spese.
In ogni caso, come scritto in precedenza (lett. G), contro l’ordinanza che decide sulle spese è sempre ammesso il ricorso straordinario per Cassazione, ai sensi dell’art. 111 della Costituzione.

Q) RINUNCIA AL RICORSO PER CASSAZIONE
La rinuncia al ricorso per Cassazione, ritualmente notificato alle controparti, non richiede l’accettazione necessaria perché la rinuncia, alla stregua degli artt. 390 e 391 c.p.c., comporta, diversamente da quanto previsto dall’art. 306 c.p.c., l’estinzione del procedimento indipendentemente dalla notificazione o comunicazione, prescritte solo al fine di sollecitare l’adesione della controparte alla rinuncia e di prevenire, quindi, alla radice la condanna alle spese della parte rinunciante (Cass. civile, sentenze n. 6348/2005 e n. 19370 depositata il 15/07/2008).

R) ENTI LOCALI - SINTESI
L’art. 6-ter della Legge n. 225 citata prevede la definizione agevolata delle entrate regionali e degli enti locali.
Infatti, con riferimento alle entrate, anche tributarie, delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale notificati dal 2000 al 2006, i medesimi enti territoriali possono stabilire, entro mercoledì 01 febbraio 2017, con le forme previste dalla legislazione vigente per l’adozione dei propri atti destinati a disciplinare le entrate stesse, l’esclusione delle sole sanzioni relative alle predette entrate.
Gli enti locali, nel deliberare la rottamazione, devono seguire le regole statali; tra cui quella dell’impegno a rinunciare ai giudizi in corso (art. 6-ter, comma 2, lett. c), citato), per cui si ripropongono tutti i problemi esposti nelle precedenti lettere, soprattutto tenendo conto che si escludono le sole sanzioni e non anche gli interessi (a differenza delle altre rottamazioni).

S) ALCUNE IPOTESI PROCESSUALI – CONSEGUENZE IN CASO DI RINUNCIA
Alla luce di tutte le considerazioni giuridiche e processuali sopra esposte e tenendo conto della sintetica, ma chiara, disposizione legislativa che richiede l’assunzione dell’impegno a rinunciare ai processi pendenti con il preciso riferimento all’art. 44 D.Lgs. n. 546 più volte citato, occorre analizzare alcune ipotesi processuali per rendersi conto delle conseguenze della rottamazione, che sino ad oggi, secondo me, non sono state ben chiarite ed esposte ai contribuenti per valutare la convenienza o meno della rottamazione.

A tal proposito, per la breve analisi, non certo esaustiva, delle problematiche processuali, sempre da valutare caso per caso:
  • occorre distinguere le varie fasi del processo (primo grado, appello e ricorso per Cassazione);
  • occorre precisare se oggetto dell’impugnazione sia direttamente il ruolo, la riscossione provvisoria oppure l’atto di accertamento o di applicazione delle sanzioni, potendo alcuni aspetti essere comuni alle varie vicende;
  • in ogni caso, bisogna accertarsi che il ruolo sia stato affidato agli agenti della riscossione negli anni dal 2000 al 2016 (vedi precedente lett. E) e nel corso del giudizio non sia stato sgravato o rimborsato, essendo ininfluente l’eventuale sospensione della riscossione;
  • infine, occorre tenere presente che le sanzioni e gli interessi di mora e di dilazione già pagati non sono rimborsabili (art. 6, comma 8, lett. b), Legge n. 225/2016 citata).
1) GIUDIZIO DI PRIMO GRADO

A) RICORSO CONTRO IL RUOLO
In caso di ricorso avverso una cartella esattoriale (per esempio, artt. 36-bis e 36-ter D.P.R. n. 600/1973 e art. 54-bis D.P.R. n. 633/1972), la rottamazione delle sanzioni e degli interessi di mora e di dilazione determina la rinuncia al ricorso ed il pagamento dell’intero tributo contestato.

B) RICORSO CONTRO UN RUOLO PROVVISORIO 
Per le iscrizioni provvisorie bisogna distinguere:
  • l’iscrizione provvisoria ai sensi dell’art. 15 D.P.R. n. 602/73 non contiene le sanzioni, per cui non c’è alcun concreto interesse a rottamare;
  • invece, per l’iscrizione provvisoria in appello o pendente il ricorso per Cassazione (art. 68 D.Lgs. n. 546 cit.) la rottamazione delle sanzioni e degli interessi di mora e di dilazione determina il passaggio in giudicato della sentenza di condanna (totale o parziale) del contribuente.
C) RICORSO AVVERSO GLI AVVISI DI ACCERTAMENTO ESECUTIVI
Le medesime considerazioni di cui alla precedente lett. B) possono essere estese agli accertamenti esecutivi (art. 29 D.L. n. 78/2010, a partire dall’01 ottobre 2011), in cui non vi è più la fase dell’iscrizione a ruolo, essendo comunque il contribuente obbligato a versare gli importi nella percentuale di cui all’art. 15 citato.
A tal proposito, si precisa che l’agente della riscossione, con raccomandata semplice o posta elettronica, deve informare il debitore di aver preso in carico le somme per la riscossione (art. 5, comma 1, D.Lgs. n. 159 del 24/09/2015, vedi lett. E).
Anche in questo caso la rottamazione non è conveniente perché il pagamento provvisorio dell’accertamento esecutivo non contiene le sanzioni.

D) RICORSO AVVERSO L’ATTO DI CONTESTAZIONE DELLE SANZIONI
L’ufficio fiscale (o l’ente locale) può notificare l’atto di contestazione delle sanzioni, ai sensi e per gli effetti degli artt. 16 e 18 D.Lgs. n. 472 del 18/12/1997 e successive modifiche ed integrazioni. In questo caso, la rottamazione è conveniente perché si annullano totalmente le sanzioni e si può benissimo rinunciare al ricorso per mancanza di interesse.
Invece, nel caso di ricorso pendente avverso un avviso di recupero di credito d’imposta con le relative sanzioni (art. 27, comma 19, D.L. n. 185 del 29/11/2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 2 del 28/01/2009), se il contribuente rottama le sanzioni deve rinunciare all’intero giudizio e pagare l’imposta.

E) ROTTAMAZIONE PARZIALE
L’art. 6, comma 13-bis, della legge n. 225 cit. prevede testualmente che:
“La definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare il singolo carico iscritto a ruolo o affidato”.
Anche in questo caso, la rinuncia al processo non può essere parziale:
  • perché l’art. 44 citato più volte non prevede la rinuncia parziale, a differenza della cessazione della materia del contendere (art. 46 D.Lgs. n. 546 cit.), né il processo tributario prevede sentenze parziali (ma solo l’ordinanza, art. 48, comma 2, secondo periodo, D.Lgs. n. 546 cit.);
  • perché nella dichiarazione il contribuente deve individuare i singoli debiti derivanti da accertamento esecutivo (o da avviso di addebito Inps) contraddistinti da un unico numero oppure i diversi debiti contenuti nello stesso ruolo, laddove non c’è solo un unico numero di ruolo ma altresì uno stesso numero di estremo dell’atto, per cui è difficile fare distinzioni e conteggi;
  • perché non si può pensare di confrontarsi prima con l’agente della riscossione, quando peraltro l’ufficio fiscale è estraneo a tutta l’operazione della rottamazione, con il rischio di diverse interpretazioni, che aggravano e prolungano il processo tributario.
2) GIUDIZIO DI APPELLO
Nel giudizio d’appello, il contribuente deve sapere che:
  • la rinuncia all’appello (totale o parziale) determina il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado;
  • quindi, la rottamazione delle sanzioni e degli interessi di mora e di dilazione (art. 68 D.Lgs. n. 546 cit.) deve essere fatta se è conveniente dal punto di vista giuridico, perché ci sono poche speranze di successo in appello, e dal punto di vista finanziario, perché costa di meno rispetto all’eventuale conciliazione giudiziale, oggi finalmente prevista anche in fase di appello (art. 48- ter, comma 1, D.Lgs. n. 546 cit.); a tal proposito, si precisa che la Corte di Cassazione – Sez. Tributaria - con la sentenza n. 11001 del 27 maggio 2016 ha condiviso il principio secondo cui non soddisfa il requisito di specificità dell’appello, sancito dall’art. 53 del D.Lgs. n. 546/1992, la redazione di motivi di appello puramente riproduttivi di quelli esposti nel ricorso introduttivo;
  • il conto della rottamazione, infatti, aumenta sensibilmente come conseguenza diretta della circostanza che l’importo affidato è indissolubilmente legato alle sorti dell’accertato;
  • quanto sopra esposto vale anche per le impugnazioni incidentali tardive (Cassazione – Sez. Tributaria – sentenza n. 9452 del 21/04/2006 e n. 12780 del 19/06/2015).
A tal proposito, bisogna rilevare che mentre un contribuente che non ha fatto ricorso o appello può beneficiare della rottamazione, lo stesso non può fare un contribuente vittorioso in primo o secondo grado, che è costretto a proseguire il contenzioso con rilevanti spese e con la preoccupazione di dover pagare, in caso di esito negativo del giudizio, l’intero importo accertato (imposta, sanzioni ed interessi), più l’eventuale condanna alle spese di giudizio (soprattutto dopo le modifiche apportate all’art. 15 D.Lgs. n. 546 cit.).
Per evitare queste ingiustificate disparità di trattamento sarebbe forse opportuno prevedere una definizione delle liti pendenti.

3) GIUDIZIO IN CASSAZIONE - SINTESI
Nel giudizio in Cassazione bisogna distinguere due fasi:
a) pendente il giudizio in Cassazione, la rottamazione determina il passaggio in giudicato della sentenza di appello sfavorevole al contribuente;
b) in caso di cassazione con rinvio (art. 383 c.p.c.) e pendente il termine per la riassunzione, l’eventuale rottamazione determina l’estinzione dell’intero processo (art. 63, comma 2, D.Lgs. n. 546 cit.) e, di conseguenza, diventa definitivo l’atto iniziale impugnato (per esempio, avviso di accertamento o cartella esattoriale).

T) MODIFICHE LEGISLATIVE NECESSARIE ED URGENTI
Come ho cercato brevemente di chiarire nel presente scritto, l’attuale rottamazione può avere gravi conseguenze processuali con la rinuncia ai giudizi (art. 44 D.Lgs. n. 546 più volte citato). Secondo me, indipendentemente da eventuali chiarimenti ministeriali, che non possono modificare la legge né vincolare i giudici, è necessario ed urgente modificare la legge nel senso di prevedere all’art. 6, comma 2, primo periodo, seconda parte, citato:
“In tale dichiarazione il debitore indica altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto dal comma 1, nonché le pendenze di giudizi aventi ad oggetto i carichi cui si riferisce la dichiarazione, e assume l’impegno a far dichiarare la cessazione della materia del contendere, totale o parziale, con compensazione delle spese, totale o parziale, ai sensi dell’articolo 46 decreto legislativo n. 546 del 31 dicembre 1992 e successive modifiche ed integrazioni. Se la definizione agevolata è parziale, la commissione dichiara con ordinanza la cessazione parziale della materia del contendere e procede alla ulteriore trattazione della causa” (allegato n. 1).
La stessa modifica legislativa deve essere fatta all’art. 6-ter, comma 2, lett. c), citato in allegato n. 2.
Solo in questo modo si può dare certezza e serenità al contribuente e si può sperare in un favorevole esito positivo della rottamazione per le casse dello Stato, che prevede di incassare molto (oltre quattro miliardi di euro).

ALLEGATI NN. 1 e 2 – MODICHE LEGISLATIVE

ALLEGATO N. 1
MODIFICA LEGISLATIVA
L’articolo 6, comma 2, primo periodo, seconda parte, del decreto legge 22 ottobre 2016 n. 193, convertito in legge, con modifiche, dalla legge 01 dicembre 2016 n. 225 (in G.U. n. 282 del 02/12/2016) è modificato nel modo seguente:
“in tale dichiarazione il debitore indica altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto dal comma 1, nonché le pendenze di giudizi aventi ad oggetto i carichi cui si riferisce la dichiarazione, e assume l’impegno a far dichiarare la cessazione della materia del contendere, totale o parziale, con compensazione delle spese, totale o parziale, ai sensi dell’articolo 46 decreto legislativo n. 546 del 31 dicembre 1992 e successive modifiche ed integrazioni. Se la definizione agevolata è parziale, la commissione dichiara con ordinanza la cessazione parziale della materia del contendere e procede alla ulteriore trattazione della causa”.

ALLEGATO N. 2
MODIFICA LEGISLATIVA
L’articolo 6-ter, comma 2, lettera c), del decreto legge 22 ottobre 2016 n. 193, convertito in legge 01 dicembre 2016 n. 225 (in G.U. n. 282 del 02/12/2016) è modificato nel modo seguente:
“c) i termini per la presentazione dell’istanza in cui il debitore indica il numero di rate con il quale intende effettuare il pagamento, nonché le pendenze dei giudizi aventi ad oggetto i debiti cui si riferisce l’istanza stessa, assumendo l’impegno a far dichiarare la cessazione della materia del contendere, totale o parziale, con compensazione delle spese, totale o parziale, ai sensi dell’articolo 46 decreto legislativo n. 546 del 31 dicembre 1992 e successive modifiche ed integrazioni. Se la definizione agevolata è parziale, la commissione dichiara con ordinanza la cessazione parziale della materia del contendere e procede alla ulteriore trattazione della causa”.

di Maurizio Villani
Avvocato Tributarista in Lecce 
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