sabato 27 febbraio 2010

Codice del Processo Amministrativo: ALLEGATI

CODICE DEL PROCESSO AMMINISTRATIVO
(Allegato al Decreto legislativo 02.07.2010 n° 104, G.U. 07.07.2010)
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ALLEGATO 2
Norme di attuazione



Titolo I

Registri - Orario di segreteria

Art. 1
Registro generale dei ricorsi
1. Presso ciascun ufficio giudiziario è tenuto il registro di presentazione dei ricorsi, diviso per colonne, nel quale sono annotate tutte le informazioni occorrenti per accertare esattamente la presentazione del ricorso, del ricorso incidentale, della domanda riconvenzionale, dei motivi aggiunti, della domanda di intervento, degli atti e documenti prodotti, nonché le notificazioni effettuate, l'esecuzione del pagamento del contributo unificato, l'indicazione dei mezzi istruttori disposti o compiuti e i provvedimenti adottati, la notizia delle impugnazioni proposte avverso i provvedimenti del giudice e il relativo esito. La proposizione dell'impugnazione è registrata quando la segreteria del giudice ne riceve notizia ai sensi dell'articolo 6, comma 2, dell'allegato 2, ovvero ai sensi dell'articolo 369, comma 3, del codice di procedura civile, o ai sensi dell'articolo 123 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura civile. La segreteria del giudice a cui l'impugnazione è proposta trasmette senza ritardo copia del provvedimento giurisdizionale che definisce il giudizio di impugnazione. (1)
2. I ricorsi sono iscritti giornalmente secondo l'ordine di presentazione.
3. Il registro è vistato e firmato in ciascun foglio dal segretariato, (2) con l'indicazione in fine del numero dei fogli di cui il registro si compone.
4. Il registro è chiuso ogni giorno con l'apposizione della firma del in addetto del segretariato generale. (3)
(1) Questo comma è stato così modificato dal D. Lgs. 15 novembre 2011, n. 195.
(2) Le parole "segretario generale" sono state così sostituite dal D. Lgs. 15 novembre 2011, n. 195.
(3) Le parole "del segretario generale" sono state così sostituite dal D. Lgs. 15 novembre 2011, n. 195.

Art. 2
Ruoli e registri particolari, collazione dei provvedimenti e forme di comunicazione
1. Le segreterie degli organi di giustizia amministrativa tengono i seguenti registri:
a) il registro delle istanze di fissazione di udienza, vistato e firmato in ciascun foglio dal segretario generale, con l'indicazione in fine del numero dei fogli di cui il registro si compone;
b) il registro delle istanze di prelievo;
c) il registro per i processi verbali di udienza;
d) il registro dei decreti e delle ordinanze del presidente;
e) il registro delle ordinanze cautelari;
f) il registro delle sentenze e degli altri provvedimenti collegiali;
g) il registro dei ricorsi trattati con il beneficio del patrocinio a spese dello Stato;
g-bis) il registro dei provvedimenti dell'Adunanza plenaria. (1)
2. Il segretario, ricevuta l'istanza di cui alle lettere a) e b) del comma 1, ne fa annotazione nei relativi registri e ne rilascia ricevuta, se richiesta.
3. Nei registri di cui alle lettere d) ed e) del comma 1 sono annotati gli estremi della comunicazione (2) dei provvedimenti.
4. La segreteria cura la formazione dei ruoli secondo le disposizioni del presidente.
5. (.......) (3)
6. La segreteria effettua le comunicazioni alle parti ai sensi dell'articolo 136, comma 1, del codice, o, altrimenti, nelle forme di cui all'articolo 45 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile.
(1) Lettera aggiunta dal D. Lgs. 15 novembre 2011, n. 195.
(2) La parola "trasmissione" è stata così modificata dal D. Lgs. 15 novembre 2011, n. 195.
(3) Comma abrogato dall’art. 20, comma 1-bis, lett. c), D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132.

Art. 3
Registrazioni in forma automatizzata
1. Le registrazioni di cui agli articoli 1 e 2 possono essere eseguite in forma automatizzata secondo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 gennaio 1999, n. 52, e dalla ulteriore normativa applicabile.
2. Il segretario, ove richiesto, rilascia all'interessato dichiarazione delle registrazioni effettuate.

Art. 4
Orario
1. Le segreterie sono aperte al pubblico nelle ore stabilite dal presidente del tribunale amministrativo regionale, della sezione staccata, del Consiglio di Stato e del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana.
2. Nei casi in cui il codice prevede il deposito di atti o documenti sino al giorno precedente la trattazione di una domanda in camera di consiglio, il deposito deve avvenire entro le ore 12.00 dell'ultimo giorno consentito.
3. Nei casi in cui il codice prevede termini calcolati in ore le segreterie danno atto dell'ora di deposito degli atti e dei provvedimenti giurisdizionali e adeguano gli orari di apertura degli uffici. 4. In ogni caso e' assicurata la possibilita' di depositare gli atti in scadenza sino alle ore 12.00 dell'ultimo giorno consentito.

Titolo II
Fascicoli di parte e d'ufficio

Art. 5
Formazione e tenuta dei fascicoli di parte e d'ufficio. Surrogazione di copie agli originali mancanti e ricostituzione di atti
1. Ciascuna parte, all'atto della propria costituzione in giudizio, consegna il proprio fascicolo, contenente gli originali degli atti ed i documenti di cui intende avvalersi nonché il relativo indice.
2. (......) (1)
3. Allorché riceve il deposito dell'atto introduttivo del giudizio, il segretario forma il fascicolo d'ufficio in formato digitale, corredato di indice cronologico degli atti e documenti delle parti, dei verbali di udienza per estratto, di ogni atto e provvedimento del giudice, dei suoi ausiliari e della segreteria. (2)
4. Il segretario, dopo aver controllato la regolarità anche fiscale degli atti e dei documenti depositati da ciascuna parte, data e sottoscrive l'indice del fascicolo ogni qualvolta viene inserito in esso un atto o un documento.
5. In caso di smarrimento, furto o distruzione del fascicolo d'ufficio o di singoli atti il presidente del tribunale o della sezione, ovvero, se la questione sorge in udienza, il collegio, ne dà comunicazione al segretario e alle parti al fine, rispettivamente, di ricerca o deposito di copia autentica, che tiene luogo dell'originale. Qualora non si rinvenga copia autentica il presidente, con decreto, fissa una camera di consiglio, di cui è dato avviso alle parti, per la ricostruzione degli atti o del fascicolo. Il collegio, con ordinanza, accerta il contenuto dell'atto mancante e stabilisce se, e in quale tenore, esso debba essere ricostituito; se non è possibile accertare il contenuto dell'atto il collegio ne ordina la rinnovazione, se necessario e possibile, prescrivendone il modo.
(1) Comma abrogato dall’art. 20, comma 1-bis, lett. d), D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132.
(2) Comma così sostituito dall’art. 20, comma 1-bis, lett. e), D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132.

Art. 6
Ritiro e trasmissione dei fascicoli di parte e del fascicolo d'ufficio
1. I documenti e gli atti prodotti davanti al tribunale amministrativo regionale non possono essere ritirati dalle parti prima che il giudizio sia definito con sentenza passata in giudicato.
2. In caso di appello, il segretario del giudice di appello richiede la trasmissione del fascicolo d'ufficio al segretario del giudice di primo grado.
3. Se è appellata una sentenza non definitiva, ovvero un'ordinanza cautelare, non si applica il comma 2. Tuttavia il giudice di appello, può, se lo ritiene necessario, chiedere la trasmissione del fascicolo d'ufficio, ovvero ordinare alla parte interessata di produrre copia di determinati atti.
4. Il presidente della sezione può autorizzare la sostituzione degli eventuali documenti e atti esibiti in originale con copia conforme degli stessi, predisposta a cura della segreteria su istanza motivata della parte interessata.

Art. 7
Rilascio di copie
1. Il segretario rilascia copia delle decisioni e di ogni altro provvedimento del giudice a richiesta degli interessati e a loro spese.

Titolo III
Ordine di fissazione dei ricorsi - Udienze

Art. 8
Ordine di fissazione dei ricorsi
1. La fissazione del giorno dell'udienza per la trattazione dei ricorsi è effettuata secondo l'ordine di iscrizione delle istanze di fissazione d'udienza nell'apposito registro, salvi i casi di fissazione prioritaria previsti dal codice.
2. Il presidente può derogare al criterio cronologico per ragioni d'urgenza, anche tenendo conto delle istanze di prelievo, o per esigenze di funzionalità dell'ufficio, ovvero per connessione di materia, nonche' in ogni caso in cui il Consiglio di Stato abbia annullato la sentenza o l'ordinanza e rinviato la causa al giudice di primo grado.

Art. 9
Calendario delle udienze 
e formazione dei collegi (1)
1. I presidenti delle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato, il presidente del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e i presidenti dei tribunali amministrativi regionali ovvero, nel caso in cui il tribunale è suddiviso in sezioni, i presidenti delle sezioni staccate e interne, all'inizio di ogni anno, stabiliscono il calendario delle udienze, con l'indicazione dei magistrati chiamati a parteciparvi e, all'inizio di ogni trimestre, la composizione dei collegi giudicanti, in base ai criteri stabiliti dal Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa.

(1) L'articolo che così recitava: "1. Il calendario delle udienze, con l'indicazione dei magistrati chiamati a parteciparvi, è fissato con cadenza annuale dai presidenti delle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato, dal presidente del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e dai presidenti dei tribunali amministrativi regionali e delle sezioni staccate e interne." è stato così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 14 settembre 2012, n. 160.

Art. 10
Toghe e divise
1. I magistrati amministrativi, il personale di segreteria e il personale ausiliario indossano nelle pubbliche udienze la toga o la divisa stabilita dal Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa. 2. Gli avvocati vestono nelle pubbliche udienze la toga.

Art. 11
Direzione dell'udienza
1. L'udienza è diretta dal presidente del collegio.
2. Il segretario redige il verbale dell'udienza.

Art.12
Polizia dell'udienza
1. Chi assiste all'udienza deve stare in silenzio, non può fare segni di approvazione o di disapprovazione o cagionare disturbo.
2. Il presidente del collegio, ove lo ritenga necessario per il regolare svolgimento dell'udienza, può chiedere l'intervento della forza pubblica.
3. Per le riprese audiovisive delle trattazioni dei ricorsi in pubblica udienza si applica l'articolo 147 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale.

Titolo IV
Processo amministrativo telematico

Art. 13
Processo telematico
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa e il DigitPA, sono stabilite, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, le regole tecnico-operative per la sperimentazione, la graduale applicazione, l'aggiornamento del processo amministrativo telematico, tenendo conto delle esigenze di flessibilità e di continuo adeguamento delle regole informatiche alle peculiarità del processo amministrativo, della sua organizzazione e alla tipologia di provvedimenti giurisdizionali.

Titolo V
Spese di giustizia

Art. 14
Commissione per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato
1. Presso il Consiglio di Stato, il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e ogni tribunale amministrativo regionale e relative sezioni staccate è istituita una commissione per l'ammissione anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato, composta da due magistrati amministrativi, designati dal presidente, il più anziano dei quali assume le funzioni di presidente della commissione, e da un avvocato, designato dal presidente dell'Ordine degli avvocati del capoluogo in cui ha sede l'organo. Per ciascun componente sono designati uno o più membri supplenti. Esercita le funzioni di segretario un impiegato (1) di segreteria, nominato dal presidente. Al presidente e ai componenti non spetta nessun compenso né rimborso spese.
(1) La parola "funzionario" è stata così sostituita dal D. Lgs. 15 novembre 2011, n. 195.

Art. 15
Devoluzione del gettito delle sanzioni pecuniarie
1. Il gettito delle sanzioni pecuniarie previste dal codice è versato al bilancio dello Stato, per essere riassegnato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per le spese di cui all'articolo 1, comma 309, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni.

Art. 16
Misure straordinarie per la riduzione dell'arretrato e per l'incentivazione della produttivita'
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del presidente del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa previa delibera dello stesso Consiglio, sono adottate, nei limiti dei fondi disponibili nel relativo bilancio ed effettivamente non utilizzati, misure straordinarie per la riduzione dell'arretrato e per l'incentivazione della produttività.

ALLEGATO 3
Norme transitorie

Titolo I
Definizione dei ricorsi pendenti da più di cinque anni alla data di entrata in vigore del codice del processo amministrativo


Art. 1
Nuova istanza di fissazione d'udienza
1. Nel termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del codice, le parti presentano una nuova istanza di fissazione di udienza, sottoscritta dalla parte che ha rilasciato la procura di cui all'articolo 24 del codice e dal suo difensore, relativamente ai ricorsi pendenti da oltre cinque anni e per i quali non e' stata ancora fissata l'udienza di discussione. In difetto, il ricorso è dichiarato perento con decreto del presidente.
2. Se tuttavia, nel termine di centottanta giorni dalla comunicazione del decreto, il ricorrente deposita un atto, sottoscritto dalla parte personalmente e dal difensore e notificato alle altre parti, in cui dichiara di avere ancora interesse alla trattazione della causa, il presidente revoca il decreto disponendo la reiscrizione della causa sul ruolo di merito.
3. Se, nella pendenza del termine di cui al comma 1, è comunicato alle parti l'avviso di fissazione dell'udienza di discussione, il giudice provvede ai sensi dell'articolo 82, comma 2, del codice.

Titolo II
Ulteriori disposizioni transitorie

Art. 2
Ultrattività della disciplina previgente
1. Per i termini che sono in corso alla data di entrata in vigore del codice continuano a trovare applicazione le norme previgenti.

Art. 3
Disposizione particolare per il giudizio di appello
1. La disposizione di cui all'articolo 101, comma 2, del codice non si applica agli appelli depositati prima dell'entrata in vigore del codice medesimo.

ALLEGATO 4
Norme di coordinamento e abrogazioni

Art. 1
Norme di coordinamento e abrogazione in materia di elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia
1. Alla legge 24 gennaio 1979, n.18, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 42 è sostituito dal seguente: "Art. 42. La tutela giurisdizionale contro gli atti di proclamazione degli eletti, per motivi inerenti alle operazioni elettorali successive all'emanazione del decreto di convocazione dei comizi, è disciplinata dalle disposizioni dettate dal codice del processo amministrativo.";
b) sono abrogati gli articoli 43 e 46, secondo comma.

Art. 2
Norme di coordinamento e abrogazioni in materia di elezioni amministrative
1. Al testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 83 è sostituito dal seguente: "Art. 83. La tutela in materia di operazioni per l'elezione dei consiglieri comunali, successive all'emanazione del decreto di convocazione dei comizi, e' disciplinata dalle disposizioni dettate dal codice del processo amministrativo.";
b) sono abrogati gli articoli: 83/2; 83/3; 83/4; 83/5; 83/6, 83/7; 83/8; 83/9; 83/10; 83/11; 83/12;
c) all'articolo 84, primo comma, le parole: ", la Sezione per il contenzioso elettorale, il Consiglio di Stato" sono soppresse.
2. Alla legge 5 agosto 1962, n. 1257, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 21, primo comma, le parole: "sia in materia di eleggibilità sia in materia di operazioni elettorali" sono sostituite dalle seguenti: "in materia di eleggibilita'";
b) l'articolo 23 è sostituito dal seguente: "Art. 23. Ricorso giurisdizionale in materia di operazioni elettorali. La tutela in materia di operazioni per l'elezione dei consiglieri comunali, successive all'emanazione del decreto di convocazione dei comizi, è disciplinata dalle disposizioni dettate dal codice del processo amministrativo.";
c) all'articolo 24, nella rubrica, le parole: "Consiglio regionale, della Corte di appello e del Consiglio di Stato" sono sostituite dalle seguenti: "Consiglio regionale e della Corte di appello" e, al primo comma, le parole: "Consiglio regionale, la Corte d'appello di Torino ed il Consiglio di Stato" sono sostituite dalle seguenti: "Consiglio regionale e la Corte d'appello di Torino";
d) all'articolo 30 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al primo comma le parole: "al Consiglio di Stato" sono sostituite dalle seguenti: "alla Corte di appello di Torino" e le parole: ", giudicando in sede di giurisdizione esclusiva" sono soppresse;
2) al secondo comma le parole: "al Consiglio di Stato" sono sostituite dalle seguenti: "alla Corte di appello di Torino";
e) all'articolo 31, primo comma, le parole: "il Consiglio regionale, la Corte d'appello di Torino ed il Consiglio di Stato" sono sostituite dalle seguenti: "il Consiglio regionale e la Corte d'appello di Torino"; f) all'articolo 33, terzo comma, le parole: "al Consiglio di Stato ed" sono soppresse.
3. Alla legge 23 dicembre 1966, n. 1147, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, primo comma, le parole: ", sia davanti agli organi di giurisdizione ordinaria, sia davanti agli organi di giurisdizione amministrativa," sono sostituite dalle seguenti: "davanti agli organi di giurisdizione ordinaria";
b) all'articolo 7:
1) al comma 2 le parole: "sia per quanto riguarda la materia relativa alle operazioni per l'elezione, sia" sono soppresse;
2) dopo il secondo comma è inserito il seguente: "La tutela contro le operazioni per l'elezione dei consiglieri provinciali, successive all'emanazione del decreto di convocazione dei comizi, e' disciplinata dalle disposizioni dettate dal codice del processo amministrativo.".
c) sono abrogati gli articoli: 2 e 8. 4. Alla legge 17 febbraio 1968, n. 108, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 19 il primo comma è sostituito dal seguente: "Per i ricorsi in materia di eleggibilità e decadenza si osservano le norme di cui agli articoli 1, 3, 4 e 5 della legge 23 dicembre 1966, n. 1147.";
b) all'articolo 19, dopo il terzo comma è aggiunto il seguente: "La tutela in materia di operazioni per l'elezione dei consiglieri regionali, successive all'emanazione del decreto di convocazione dei comizi, e' disciplinata dalle disposizioni dettate dal codice del processo amministrativo.".
5. Agli articoli 31, primo comma, e 34, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, nonché all'articolo 17, primo comma, n.1), della legge 8 marzo 1951, n. 122, e all'articolo 11, primo comma, n. 4), della legge 17 febbraio 1968, n. 108, le parole: "il quindicesimo giorno" sono sostituite dalle seguenti: "l'ottavo giorno".

Art. 3
Ulteriori norme di coordinamento
1. L'articolo 17, secondo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente: "La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo e' disciplinata dal codice del processo amministrativo.".
2. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 2, comma 8, è sostituito dal seguente: "8. La tutela in materia di silenzio dell'amministrazione è disciplinata dal codice del processo amministrativo.";
b) l'articolo 15, comma 2, le parole: "commi 2, 3 e 5" sono sostituite dalle seguenti: "commi 2 e 3";
c) l'articolo 25, comma 5, è sostituito dal seguente: "5. Le controversie relative all'accesso ai documenti amministrativi sono disciplinate dal codice del processo amministrativo.".
3. L'articolo 33, comma 1, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, è sostituito dal seguente: "1. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo.".
4. L'articolo 10, comma 2-quinquies, del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, è sostituito dal seguente: "2-quinquies. La tutela avverso i provvedimenti della commissione centrale con cui vengono applicate, modificate o revocate le speciali misure di protezione anche se di tipo urgente o provvisorio a norma dell'articolo 13, comma 1, e' disciplinata dal codice del processo amministrativo.".
5. All'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente: "6-bis. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo avverso le ordinanze adottate in tutte le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi del comma 1 e avverso i consequenziali provvedimenti commissariali è disciplinata dal codice del processo amministrativo.".
5-bis.) All'articolo 145-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo. b) il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. Copia della sentenza del tribunale amministrativo regionale è trasmessa, a cura delle parti, all'Organismo ai fini della pubblicazione, per estratto."; (1)
6. L'articolo 2, comma 25, della legge 14 novembre 1995, n. 481, è sostituito dal seguente: "25. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo.".
7. L'articolo 13, comma 11, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è sostituito dal seguente: "11. Contro il decreto ministeriale di cui al comma 1 la tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo e' disciplinata dal codice del processo amministrativo.".
8. L'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, è sostituito dal seguente: "26. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo.".
9. Al decreto legislativo (2) 8 giugno 2001, n. 325, l'articolo 53 è sostituito dal seguente: "Art. 53 (L). Disposizioni processuali. 1. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo. (L). 2. Resta ferma la giurisdizione del giudice ordinario per le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell'adozione di atti di natura espropriativa o ablativa.(L)".
10. Al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, l'articolo 53 è sostituito dal seguente:
"Art. 53 (L). Disposizioni processuali. 1. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo e' disciplinata dal codice del processo amministrativo (L). 2. Resta ferma la giurisdizione del giudice ordinario per le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennita' in conseguenza dell'adozione di atti di natura espropriativa o ablativa (L).".
11. All'articolo 13, comma 6-bis, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese e di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, le parole: "per i ricorsi previsti dall'articolo 23-bis, comma 1, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, nonche' da altre disposizioni che richiamano il citato articolo 23-bis, il contributo dovuto è di euro 1.000; per i ricorsi" sono sostituite dalle seguenti: "per i ricorsi cui si applica il rito abbreviato comune a determinate materie previsto dal Libro IV, Titolo V, Capo I del codice del processo amministrativo, nonche' da altre disposizioni che richiamino il citato rito, il contributo dovuto e' di euro 1.000; per i ricorsi" e alla fine del comma e' aggiunto il seguente periodo: "Per ricorsi si intendono quello principale, quello incidentale e i motivi aggiunti che introducono domande nuove.".
12. L'articolo 9 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, è sostituito dal seguente: " Art. 9. Ricorsi avverso provvedimenti del Ministero e dell'Autorità 1. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo e' disciplinata dal codice del processo amministrativo.".
13. Nell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 19 agosto 2003, n. 220, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 ottobre 2003, n. 280, le parole: "è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo" sono sostituite dalle seguenti: "è disciplinata dal codice del processo amministrativo".
14. L'articolo 81 del decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 396, è sostituito dal seguente: " Art. 81. Tutela giurisdizionale 1. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo.(L)".
15. L'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, è sostituito dal seguente: " Art. 81(L) Tutela giurisdizionale. 1. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo. (L).".
16. L'articolo 142, comma 5, del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, è sostituito dal seguente: "5. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo.".
17. L'articolo 3, comma 1-ter, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è così sostituito: "1-ter. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo.".
17-bis. «L'articolo 140, comma 11, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 è così sostituito: "11. Resta ferma la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di servizi pubblici ai sensi dell'articolo 133, comma 1, lettera c) del codice del processo amministrativo"; (1)
18. L'articolo 326, comma 7, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è sostituito dal seguente: "7. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo. I ricorsi sono notificati anche all'ISVAP, che provvede alla difesa in giudizio con propri legali.".
19. Nel decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 11, comma 10-ter, le parole: "dell'articolo 245, comma 2-quater, primo periodo" sono sostituite dalle seguenti: "dell'articolo 14, comma 3, (3) del codice del processo amministrativo";
b) l'articolo 243 bis, comma 6, è così sostituito: "6. Il diniego totale o parziale di autotutela, espresso o tacito, è impugnabile solo unitamente all'atto cui si riferisce, ovvero, se quest'ultimo è già stato impugnato, con motivi aggiunti.";
c) l'articolo 244 è sostituito dal seguente: "Art. 244. Giurisdizione. 1. Il codice del processo amministrativo individua le controversie devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di contratti pubblici.";
d) l'articolo 245 è sostituito dal seguente: "Art. 245. Strumenti di tutela. 1. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo.";
e) l'articolo 245-bis è sostituito dal seguente: "Art. 245-bis. Inefficacia del contratto in caso di gravi violazioni. 1. L'inefficacia del contratto nei casi di gravi violazioni è disciplinata dal codice del processo amministrativo.";
f) l'articolo 245-ter è sostituito dal seguente: "Art. 245-ter. Inefficacia dei contratti negli altri casi. 1. L'inefficacia del contratto nei casi diversi da quelli previsti dall'articolo 245-bis e' disciplinata dal codice del processo amministrativo.";
g) l'articolo 245-quater è sostituito dal seguente: "Art. 245-quater. Sanzioni alternative. 1. Le sanzioni alternative applicate dal giudice amministrativo alternativamente o cumulativamente sono disciplinate dal codice del processo amministrativo.";
h) l'articolo 245-quinquies è sostituito dal seguente: "Art. 245-quinquies. Tutela in forma specifica e per equivalente. 1. La tutela in forma specifica e per equivalente è disciplinata dal codice del processo amministrativo.";
i) l'articolo 246 è sostituito dal seguente: "Art. 246. Norme processuali ulteriori per le controversie relative a infrastrutture e insediamenti produttivi. 1. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo nelle controversie relative a infrastrutture e insediamenti produttivi è disciplinata dal codice del processo amministrativo.".
19-bis. Al decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 198, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 37, comma 4, secondo periodo, le parole "Il giudice adito" sono sostituite dalle seguenti: "Il Tribunale in funzione di giudice del lavoro adito"; b) all'articolo 37, comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "La tutela davanti al giudice amministrativo è disciplinata dall'articolo 119 del codice del processo amministrativo."; c) all'articolo 37, comma 5, le parole "sentenza di cui al comma 3" sono sostituite dalle seguenti: "sentenza di cui al comma 3 e al comma 4"; d) all'articolo 38, comma 1, le parole "o il tribunale amministrativo regionale competente," sono soppresse; e) all'articolo 38, il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. La tutela davanti al giudice amministrativo è disciplinata dall'articolo 119 del codice del processo amministrativo."; (1)
20. L'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, è sostituito dal seguente: "1. Avverso i provvedimenti di allontanamento per motivi di sicurezza dello Stato o per motivi di ordine pubblico di cui all'articolo 20, comma 1, la tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo.".
21. L'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, è sostituito dal seguente: "1. Avverso i provvedimenti previsti dal presente decreto la tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo e' disciplinata dal codice del processo amministrativo.".
22. L'articolo 22 della legge 3 agosto 2007, n. 124, è sostituito dal seguente: "Art. 22. Tutela giurisdizionale 1. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo, avente ad oggetto controversie relative al rapporto di lavoro, è disciplinata dal codice del processo amministrativo.".
23. All'articolo 54, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "un'istanza ai sensi del secondo comma dell'articolo 51 del regio decreto 17 agosto 1907, n. 642" sono sostituite dalle seguenti: "l'istanza di prelievo di cui all'articolo 71, comma 2, (4) del codice del processo amministrativo, né con riguardo al periodo anteriore alla sua presentazione.".
24. L'articolo 9, comma 1, decreto-legge 4 febbraio 2010, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2010, n. 50, è sostituito dal seguente: "1. Avverso i provvedimenti previsti dal presente decreto la tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo.".
25. Al decreto legislativo 15 (5) marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 441 è così sostituito: "Art. 441. Tutela giurisdizionale. 1. La cognizione delle controversie in ordine ai requisiti di cui al presente Capo è devoluta al giudice ordinario per quanto attiene alla liquidazione delle indennità; la tutela davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo.";
b) l'articolo 1940, comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Avverso i provvedimenti in materia di leva e contro quelli di decisione dei ricorsi gerarchici di cui al comma 1 la tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo."
25-bis. Il comma 26-bis del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 è sostituito dal seguente: «26-bis. La tutela avverso i provvedimenti dell'Agenzia è disciplinata dal codice del processo amministrativo.»; (1)
25-ter. L'articolo 114, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è sostituito dal seguente: "1. Per tutte le controversie attribuite alla cognizione del giudice amministrativo derivanti dall'applicazione del presente titolo, la competenza è determinata ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera p), del codice del processo amministrativo.; (1)
25-quater. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, le parole "Il giudizio sulla relativa impugnazione è devoluto alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo" sono sostituite dalle seguenti: "Alle relative controversie si applica l'articolo 133 del codice del processo amministrativo." (1)
(1) Comma aggiunto dal D. Lgs. 15 novembre 2011, n. 195.
(2) Le parole "del Presidente della Repubblica" sono state così sostituite dal D. Lgs. 15 novembre 2011, n. 195.
(3) Le parole "comma 4" sono state così sostituite dal D. Lgs. 15 novembre 2011, n. 195.
(4) Le parole "articolo 81, comma 1" sono state così sostituite dal D. Lgs. 15 novembre 2011, n. 195.
(5) Le parole "16 marzo" sono state così sostituite dal D. Lgs. 15 novembre 2011, n. 195.

Art. 4
Ulteriori abrogazioni
1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo sono o restano abrogati i seguenti atti normativi:
1) regio decreto 17 agosto 1907, n. 638;
2) regio decreto 17 agosto 1907, n. 642;
3) regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2840;
4) regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054: articoli da 1 a 4 compresi; da 6 a 10 compresi; da 26 a 32 compresi; 33, secondo comma; da 34 a 47; da 49 a 56 compresi;
5) regio decreto 26 giugno 1924, n. 1058;
6) regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148: articolo 58, secondo comma;
6-bis) regio decreto 21 aprile 1942, n. 444: articoli da 71 a 74; (1)
7) decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 642;
8) legge 21 dicembre 1950, n. 1018: articoli 5; 6; 9; 10;
9) legge 21 novembre 1967, n. 1185: articolo 11;
10) legge 6 dicembre 1971, n. 1034: articoli da 2 a 8 compresi; 10; da 19 a 39 compresi; 40, primo comma; da 42 a 52 compresi;
11) decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1973, n. 214: articoli 3; 4; 5; 12; 13; da 23 a 27 compresi; (2) 30; 34; da 37 a 40 compresi;
11-bis) legge 27 maggio 1975, n. 166: articolo 8; (1)
11-ter) legge 7 giugno 1975, n. 227: articolo 9; (1)
11-quater) legge 8 agosto 1977, n. 546: articolo 4, comma 11; (1)
12) legge 20 marzo 1980, n. 75: articolo 6;
13) legge 27 aprile (3) 1982, n. 186: articoli 1, quarto comma , dalle parole: "le sezioni giurisdizionali" fino alla fine; 5; 55;
14) legge 7 agosto 1990, n. 241: articoli 2-bis, comma 2; 11, comma 5; 19, comma 5; 20, comma 5-bis; (4) 21-quinquies, comma 1, ultimo periodo; 21-septies, comma 2; 25, commi 5-bis e 6;
15) decreto legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82: articolo 10, commi 2-sexies, 2-septies, 2-octies;
16) legge 11 agosto 1991, n. 266: articolo 6, comma 5;
17) decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385: articolo 145, commi da 4 a 8; articolo 145-bis, comma 3; (5) (9)
(...) (6)
(...) (7)
20) decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80: articoli 33, 34 e 35;
21) legge 4 maggio 1998, n. 133: articolo 4, comma 3;
22) legge 22 febbraio 2000, n. 28: articoli 10, comma 10; 11-quinquies, comma 4;
23) legge 21 luglio 2000, n. 205: articoli 1; 2; 3, commi 1, 2, 3; 4; 6, comma 2; 7; 8; 11; 12; 16; (8)
24) legge 7 dicembre 2000, n. 383: articolo 10, comma 2;
25) decreto legislativo 6 giugno 2001, n. 378: articolo 45, comma 2;
26) decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380: articolo 45, comma 2;
27) decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188: articolo 37, comma 7;
28) decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259: articolo 92, comma 9;
29) decreto-legge 19 agosto 2003, n. 220, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 ottobre 2003, n. 280: articolo 3, commi 2, 3 e 4;
30) legge 30 dicembre 2004, n. 311: articolo 1, comma 552;
31) decreto-legge 26 aprile 2005, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2005, n. 109: articolo 2-sexies, comma 1;
32) decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155: articolo 3, comma 4-bis;
33) decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206: articolo 27, comma 13, primo periodo;
34) decreto legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21: articolo 3, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater;
35) legge 28 dicembre 2005, n. 262: articolo 24, commi 5 e 6;
36) decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152: articoli 310, comma 2, limitatamente alle parole:", in sede di giurisdizione esclusiva,"; 316, comma 1, limitatamente alle parole:", in sede di giurisdizione esclusiva,";
36-bis) decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163: articolo 246-bis; (1)
37) legge 27 dicembre 2006, n. 296; articolo 1, comma 1308;
38) decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145: articolo 8, comma 13, primo periodo;
39) decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123: articolo 4;
40) decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,dalla legge 6 agosto 2008, n. 133: articolo 54, comma 3, lettere c) e d);
41) decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2: articolo 20, comma 8, fermo quanto previsto dall'articolo 15, comma 4, del decreto legislativo 20 marzo 2010, n. 53;
42) legge 18 giugno 2009, n. 69: articolo 46, comma 24, limitatamente alle parole: "amministrativi e";
43) legge 23 luglio 2009, n. 99: articoli 41; 53, comma 2.
(1) Numero aggiunto dal D. Lgs. 15 novembre 2011, n. 195.
(2) Le parole "da 23 a 27 compresi;" sono state inserite dal D. Lgs. 15 novembre 2011, n. 195.
(3) La parola "aprile" è stata così sostituita dal D. Lgs. 15 novembre 2011, n. 195.
(4) Le parole "20, comma 5-bis;" sono state inserite dal D. Lgs. 15 novembre 2011, n. 195.
(5) Le parole "articolo 145-bis, comma 3;" sono state inserite dal D. Lgs. 15 novembre 2011, n. 195.
(6) Il numero: "18) legge 15 maggio 1997, n. 127: articolo 17, comma 26, secondo periodo;" è stato soppresso dal D. Lgs. 15 novembre 2011, n. 195.
(7) La Corte Costituzionale, con sentenza del 27 giugno 2012, n. 162, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente numero, che così recitava: "19) decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58: articoli 187-septies, commi da 4 a 8; 195, commi da 4 a 8;" per eccesso di delega e successivamente questo numero è stato soppresso dall'art. 1, D.Lgs. 14 settembre 2012, n. 160.
(8) La parola "16;" è stata aggiunta dal D. Lgs. 15 novembre 2011, n. 195.
(9) La Corte costituzionale, con sentenza 9-15 aprile 2014, n. 94 (Gazz. Uff. 23 aprile 2014, n. 18 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l’altro, l'illegittimità costituzionale del presente numero, nella parte in cui abroga l’art. 145, commi da 4 a 8, del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385.


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