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lunedì 8 gennaio 2018

In merito a cass. N. 6649/2017 e cass. N. 12580/2017 - Giudizio di impugnazione di delibera dell'assemblea

Nel giudizio di impugnazione di deliberazione dell’assemblea, ai sensi dell’art. 1137 c.c l’eventuale allegazione della proprietà esclusiva di un bene, può essere oggetto di accertamento di carattere incidentale, funzionale alla decisione della causa sulla validità dell’atto collegiale, ma privo di efficacia di giudicato ai diritti dei singoli.


I. Non è facile, e nemmeno elegante, difendere accoratamente le proprie idee o le proprie opere. Anzi, è talmente scomodo provare a convincere gli altri dell’onestà e della bontà dei propri pensieri e delle proprie azioni, che addirittura Marco Tullo Cicerone (non uno a caso, quindi), per rendere credibile l’orazione contro Publio Clodio Pulcro, pronunciata dinanzi ai pontefici al fine di chiedere la restituzione dell’area del Palatino dove si trovava la sua casa, incendiata dopo il suo esilio, nonché il denaro occorrente per ricostruirla, sentì il bisogno di legittimare la sua dotta opinione di giurista addirittura con un’investitura discendente dagli Dei, perché venissero rispettate le norme religiose e dello Stato.

II. Cass. 15 marzo 2017, n. 6649, ha deciso che, se un condomino, convenuto dall’amministratore con azione di rilascio di uno spazio di proprietà comune, proponga (non un’eccezione riconvenzionale di usucapione, al fine limitato di paralizzare la pretesa avversaria, ma) una domanda riconvenzionale, ai sensi degli artt. 34 e 36 c.p.c., diretta a conseguire la dichiarazione di proprietà esclusiva del bene, viene meno la legittimazione passiva dell’amministratore rispetto alla controdomanda, dovendo la stessa, giacchè incidente sull’estensione del diritto dei singoli, svolgersi nei confronti di tutti i condomini, in quanto viene dedotto in giudizio un rapporto plurisoggettivo unico e inscindibile su cui deve statuire la richiesta pronuncia giudiziale. Nell’ipotesi in cui una siffatta domanda riconvenzionale venga proposta e decisa solo nei confronti dell’amministratore, il contraddittorio non può ritenersi validamente instaurato, e, in difetto di giudicato esplicito o implicito sul punto, tale invalida costituzione del contraddittorio può essere denunciata o essere rilevata d’ufficio fino ancora al giudizio di legittimità.
Spostandoci dalla retorica latina ancora indietro per giungere all’Ecclesiaste, questa pronuncia poteva essere commentata con un laconico «nihil sub sole novum».
è evidente che Cass. 15 marzo 2017, n. 6649, pronuncia in un caso in cui la domanda del singolo condomino di rivendica della proprietà esclusiva del bene altrimenti comune, stando alla presunzione di cui all’art. 1117 c.c., era stata proposta in via riconvenzionale avverso una domanda del Condominio. Ma nulla cambia, e nulla può cambiare, se una domanda avente simili petitum e causa petendi provenga in via principale dal condomino che convenga egli il condominio. Non esiste nella teoria generale del processo domanda che imponga il litisconsorzio necessario sol se proposta in via riconvenzionale, e non anche se proposta in via principale.
La soluzione è stata già ribadita da Cass. 31 agosto 2017, n. 20612, secondo la quale “esula dai limiti della legittimazione passiva dell’amministratore medesimo una domanda che sia volta ad ottenere l’accertamento della proprietà esclusiva di un singolo su un bene altrimenti compreso fra le parti comuni ex art. 1117 c.c., imponendo una tale domanda il contraddittorio processuale di tutti i restanti condomini (…). Ne consegue che, nel giudizio di impugnazione di deliberazione dell’assemblea, ai sensi dell’art. 1137 c.c., per il quale all’amministratore di condominio spetta la legittimazione passiva, l’eventuale allegazione della proprietà esclusiva di un bene, sul quale l’impugnata delibera abbia inciso, può essere oggetto di accertamento di carattere meramente incidentale, funzionale alla decisione della causa sulla validità dell’atto collegiale, ma privo di efficacia di giudicato in ordine all’estensione dei diritti reali dei singoli”.
«Nihil sub sole novum», perché anche per il condominio, come per ogni persona o soggetto giuridico, ovvero per ogni parte soggettivamente complessa, vige il principio secondo cui la legittimazione processuale va d’ufficio accertata dal giudice con riferimento all’astratta idoneità della veste del soggetto che agisca in nome e per conto dell’ente ad abilitarlo alla rappresentanza sostanziale in ordine al rapporto dedotto in giudizio. In tal senso, l’ambito della legittimatio ad processum dell’amministratore di condominio non può non coincidere con l’ambito delle sue attribuzioni, sul fondamento del principio dell’interesse ad agire (art. 100 c.p.c.), inteso non soltanto come obiettiva presenza o probabilità della lite, ma altresì come «appartenenza» della stessa a chi agisce, nel senso che la relazione della lite con l’amministratore agente debba consistere in ciò che l’interesse in lite sia «condominiale».
Se, dunque, l’oggetto della controversia riguarda l’estensione dei diritti dominicali dei singoli condomini sulle parti comuni, ossia se l’esito del processo intentato possa essere quello di accertare che un determinato bene, rientrante nella presunzione di attribuzione condominiale ex art. 1117 c.c., sia stato acquistato, a titolo derivativo o originario, da un singolo condomino, o da un terzo rispetto alla compagine dei partecipanti, allora la rappresentanza dell’amministratore rimane del tutto estranea. Come ai sensi dell’art. 1108, comma 3, c.c. (applicabile al condominio: art. 1139 c.c.), occorre il consenso di tutti i condomini per gli atti di alienazione dei beni comuni, così sussiste, per la necessaria corrispondenza tra l’unitarietà del rapporto sostanziale sottostante e l’integrità del contrattiddittorio processuale, il litisconsorzio necessario dei condomini tutti ove nel giudizio sia in gioco l’accertamento o la costituzione di una vicenda acquisitiva di taluno di quei beni in favore di chi si sia reso attore nel processo.
«Nihil sub sole novum», soprattutto a rileggere tutto quel che segue:
1) poiché per la sussistenza della rappresentanza processuale occorre sempre il conferimento di un mandato espresso rivestito della forma scritta, ove in un verbale di assemblea condominiale si conferisca all’amministratore l’espresso specifico mandato di stare in giudizio in nome e per conto di alcuni o di tutti i condomini per far valere, nel loro rispettivo interesse, una pretesa assegnata alla loro sfera giuridica dalle fattispecie negoziali di acquisto, lo stesso verbale (sia pure consacrante una deliberazione unanime) in tanto può essere idoneo a conferire all’amministratore il potere di rappresentanza convenzionale nel processo di singoli condomini solo in quanto esso sia stato sottoscritto individualmente da ciascun mandante (Cass. 3 agosto 1984, n. 4623; Cass. 12 febbraio 1981, n. 869);
2) poiché la legittimazione ad agire in giudizio dell’amministratore in caso di pretese concernenti l’affermazione di diritti di proprietà (anche comune), può trovare fondamento soltanto nel mandato a lui conferito da ciascuno dei condomini, l’assenza dell’apposito potere rappresentativo in capo all’amministratore in relazione all’azione esercitata cagiona la mancata costituzione del rapporto processuale per difetto della legittimazione processuale, inscindibilmente connessa alla capacità di rappresentanza sostanziale, con conseguente nullità della procura alle liti, di tutti gli atti compiuti e della sentenza (Cass. 13 marzo 2007, n. 5862);
3) in ordine alla legittimazione attiva dell’amministratore, esorbita dai poteri rappresentativi “ex lege” del medesimo la proposizione di una domanda diretta non alla difesa della proprietà comune, ma alla sua estensione mediante declaratoria di appartenenza al condominio di un’area adiacente al fabbricato condominiale (siccome, si assumeva nella specie, acquistata per usucapione), implicando essa non solo l’accrescimento del diritto di comproprietà, ma anche la proporzionale assunzione degli obblighi e degli oneri ad esso correlati (Cass., 24 settembre 2013, n. 21826; questa sentenza ribadiva che il sistema codicistico creato dagli artt. 1130 e 1131 c.c. separa le situazioni di carattere condominiale da quelle di carattere individuale del singolo condomino, nel senso che soltanto in ordine alle prime l’amministratore è legittimato ad esercitare le funzioni di rappresentanza, rappresentanza, peraltro, del tutto speciale, in ragione della determinazione legale delle relative attribuzioni);
4) in tema di condominio degli edifici, poiché l’accertamento della proprietà di un bene non può essere effettuato se non nei confronti di tutti i soggetti a vantaggio o verso i quali esso è destinato ad operare, secondo l’effetto di giudicato richiesto con la domanda, ove quest’ultima sia proposta da alcuni condomini per far dichiarare la natura comune di un bene nell’ambito di un edificio condominiale, il giudizio deve svolgersi nei confronti di tutti gli altri partecipanti al condominio stesso, i quali, nel caso di esito della lite favorevole agli attori, non potrebbero altrimenti né giovarsi del giudicato, né restare terzi non proprietari rispetto al convenuto venditore-costruttore (ad esempio, Cass. 30 aprile 2012, n. 6607);
5) in tema di condominio degli edifici, l’azione di accertamento della proprietà comune, in quanto ha ad oggetto la contitolarità del diritto di proprietà in capo a tutti i condomini, è relativa a un rapporto sostanziale plurisoggettivo unitario, dando luogo a un’ipotesi di litisconsorzio necessario fra tutti i condomini; infatti, il giudicato si forma ed è opponibile nei confronti dei soli soggetti che hanno partecipato al giudizio; d’altra parte, poiché non è applicabile ai rapporti assoluti la disciplina specifica dei rapporti obbligatori, non è estensibile alla specie il criterio dettato in materia di obbligazioni indivisibili dall’art. 1306 cod. civ., in virtù del richiamo di cui all’art.1317 cod. civ., secondo cui gli effetti favorevoli di una sentenza pronunciata nei confronti di uno o di alcuni dei diversi componenti dell’obbligazione solidale o indivisibile si comunicano agli altri (Cass. 17 marzo 2006, n. 6056);
6) in tema di condominio degli edifici, ove alcuni condomini, convenuti per l’accertamento della proprietà comune di un bene, propongano domanda riconvenzionale di accertamento della proprietà esclusiva, in base ai titoli o per intervenuta usucapione, dev’essere disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i condomini, configurandosi un’ipotesi di litisconsorzio necessario, in quanto viene dedotto in giudizio un rapporto plurisoggettivo unico e inscindibile. Ne consegue che, qualora nessuna delle parti provveda all’integrazione del contraddittorio, l’eccezione di estinzione sollevata dal convenuto, ancorché limitata alla sola domanda riconvenzionale, investe necessariamente l’intero rapporto processuale, e comporta l’estinzione totale del processo (Cass. 8 settembre 2009, n. 19385. Ma ancora, potrebbero richiamarsi Cass. 8 febbraio 2012, n. 1768 (in motivazione), o Cass. 6 agosto 2001, n. 10828, per cui: in tema di condominio negli edifici, l’art. 1131, comma secondo, cod. civ. prevede la legittimazione passiva dell’amministratore solo in ordine alle liti riguardanti le parti comuni dell’edificio, con la conseguenza che, ove un condomino chieda che l’accertamento della proprietà esclusiva di parte del sottotetto, viene meno la legittimazione passiva dell’amministratore, dovendo la causa, riguardante l’estensione del diritto dei singoli in dipendenza dei rispettivi acquisti, svolgersi nei confronti di tutti i condomini; nell’ipotesi in cui la suddetta controversia venga proposta e decisa solo nei confronti dell’amministratore, il contraddittorio non può ritenersi validamente instaurato, e, in difetto di giudicato esplicito o implicito sul punto, tale invalida costituzione del contraddittorio deve essere rilevata d’ufficio anche in sede di legittimità.
C’è poi stata Cass. sez. un., 13 novembre 2013, n. 25454, la quale ha affrontato la questione della necessità del litisconsorzio di tutti i comproprietari con riguardo a controversia tra due singoli condomini, volta all’accertamento della natura condominiale di un’area adiacente ad un box auto ed alla rimozione dei manufatti ivi realizzati dal convenuto, il quale aveva, tuttavia, eccepito di essere titolare dello spazio conteso in forza di precedente assegnazione, senza formulare al riguardo un’apposita domanda riconvenzionale.

III.  Vengo ora a Cass. 18 maggio 2017, n. 12580. Questa pronuncia ha ritenuto valida la clausola del regolamento contrattuale che, in ipotesi di rinuncia o distacco dall’impianto di riscaldamento centralizzato, ponga, a carico del condomino rinunciante o distaccatosi, l’obbligo di contribuzione alle spese per il relativo uso in aggiunta a quelle, comunque dovute, per la sua conservazione, potendo i condomini regolare, mediante convenzione espressa, adottata all’unanimità, il contenuto dei loro diritti ed obblighi e, dunque, ferma l’indisponibilità del diritto al distacco, suddividere le spese relative all’impianto anche in deroga agli artt. 1123 e 1118 c.c. L’autonomia privata può infatti derogare alla disciplina dell’art. 1118 c.c., prescegliendo un accordo di valore negoziale che si risolve in un impegno irrevocabile di determinare quantitativamente le quote di contribuzione alle spese in un certo modo (cosi già Cass. 26 marzo 2010, n. 7300; e poi Cass. 23 dicembre 2011, n. 28679; Cass. 20 marzo 2006, n. 6158; Cass. 28 gennaio 2004, n. 1558).
I criteri legali di ripartizione delle spese condominiali possono, invero, essere derogati, come prevede l’art. 1123 c.c., e la relativa convenzione modificatrice della disciplina legale di ripartizione può essere contenuta sia nel regolamento condominiale (che perciò si definisce “di natura contrattuale”), sia in una deliberazione dell’assemblea che venga approvata all’unanimità, o col consenso di tutti i condomini. La natura delle disposizioni contenute negli artt. 1118, comma 1, e 1123 c.c. non preclude, infatti, l’adozione di discipline convenzionali che differenzino tra loro gli obblighi dei artecipanti di concorrere agli oneri di gestione del condominio, attribuendo gli stessi in proporzione maggiore o minore rispetto a quella scaturente dalla rispettiva quota individuale di proprietà. In assenza di limiti posti dall’art. 1123 c.c., la deroga convenzionale ai criteri codicistici di ripartizione delle spese condominiali può arrivare a dividere in quote uguali tra i condomini gli oneri generali e di manutenzione delle parti comuni, e finanche a prevedere l’esenzione totale o parziale per taluno dei condomini dall’obbligo di partecipare alle spese medesime (Cass. 4 agosto 2016, n. 16321; Cass 25 marzo 2004, n. 5975; Cass. 16 dicembre 1988).
Una volta, però, rinvenuto il fondamento scriminante delle convenzioni in tema di spese condominiali nell’esercizio dell’autonomia privata e nella disponibilità e derogabilità dei criteri legali di ripartizione, non c’è fondamento giuridico per ritenere valide le sole convenzioni sulle spese che obblighino uno o più condomini a pagare di più o, rispettivamente, di meno di quanto avrebbero comunque dovuto pagare in proporzione al valore della loro proprietà o all’uso, e per ritenere, invece, invalide le clausole che obblighino a contribuire alle spese il condomino che altrimenti non vi sarebbe affatto tenuto. Sarebbe come dire che è valido il patto con cui Tizio, che dovrebbe per legge pagare uno, si obblighi invece a pagar cento, mentre è nullo il contratto con cui lo stesso Tizio si obblighi a pagare soltanto uno, quando per legge non doveva pagare nulla.

di Antonio Scarpa
Consigliere della Corte di Cassazione
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lunedì 17 luglio 2017

UNA RISTRUTTURAZIONE RADICALE DEVE RISPETTARE LE DISTANZE LEGALI

Rientrano nella nozione di nuova costruzione per il computo delle distanze legali dagli altri edifici non solo l'edificazione di un manufatto su un'area libera, ma anche gli interventi di ristrutturazione che, in ragione dell'entità delle modifiche apportate al volume e alla collocazione del fabbricato, rendano l'opera realizzata nel suo complesso oggettivamente diversa da quella preesistente.

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CASSAZIONE 30 GIUGNO 2017, N. 16268 - in tema di distanze legali



CASSAZIONE 30 GIUGNO 2017, N. 16268

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE


Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati:
Dott. MIGLIUCCI Emilio -  Presidente   
Dott. PROTO  Cesare Antonio  -  Consigliere  
Dott. MANNA Felice -  rel. Consigliere  
Dott. CORRENTI  Vincenzo -  Consigliere  
Dott. CRISCUOLO Mauro  -  Consigliere  

ha pronunciato la seguente:        
                                  
SENTENZA

sul ricorso 21925/2013 proposto da: 
P.R.,  elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio dell'avvocato D. M. B., che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato F. T.; 
- ricorrente – 

CONTRO
PE.GI.MA., A.A., elettivamente domiciliati in ROMA, presso lo studio dell'avvocato G. L. D. B., che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato A. D. P.; 
- controricorrenti - 

avverso la sentenza n. 904/2012 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 09/07/2012; 
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/02/2017 dal Consigliere Dott. FELICE MANNA; 
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per l'accoglimento del secondo e del terzo motivo e per l'assorbimento del primo motivo del  ricorso; 
udito l'Avvocato M. B. D. difensore del ricorrente che ha  chiesto l'accoglimento del ricorso; 
udito l'Avv. D. P. A. difensore dei controricorrenti che ha chiesto il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 15 settembre 2003, Re. Pi. conveniva in giudizio An. Ar. e Gi. Pe. al fine di vedere accertata e dichiarata l'illegittimità delle finestre realizzate dai convenuti nell'immobile prospiciente la proprietà dell'attore con condanna all'arretramento della costruzione e comunque al ripristino dello stato dei luoghi e, in ogni caso, al risarcimento dei danni patiti.
Si costituivano in giudizio An. Ar. e Gi. Pe. rilevando che la costruzione risaliva al periodo precedente il piano regolatore del Comune di Ghedi, approvato nel 1968, e all'art. 9 del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 e che la norma da applicare al caso di specie era non l'art. 873 c.c. ma l'art. 905 c.c..
Espletata l'attività istruttoria, con sentenza in data 22 dicembre 2006, il Tribunale di Brescia rigettava le domande e compensava tra le parti le spese del giudizio.
Avverso detta sentenza proponeva appello il Pi..
Si costituivano in giudizio An. Ar. e Gi. Pe..
Con sentenza depositata il 9 luglio 2012. la Corte d'appello di Brescia.
rigettava l'appello e condannava la parte appellante alla rifusione delle spese di lite del grado di giudizio. Riteneva, in particolare, la Corte distrettuale che solo in appello l'attore aveva dedotto che i convenuti avevano realizzato una nuova costruzione, mentre nel primo grado di giudizio era pacifica tra le parti la circostanza che si fosse trattato di una ristrutturazione. Rilevava, quindi, che era altresì pacifico che l'edificio dei convenuti fosse stato costruito prima dell'entrata in vigore del D.M. n. 1444/68. a sua volta recepito dall'art. 22 delle N.T.A. del Piano regolatore dei comune di Ghedi.
Per la cassazione della sentenza della Corte d'appello propone ricorso Re. Pi. sulla base di tre motivi, successivamente illustrati da memoria.
Ar. An. e Pe. Gi. resistono con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. - Con il primo motivo di ricorso ii ricorrente si duole della violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in relazione all'art. 360. comma I n. 5 c.p.c. Si contesta, in particolare, la mancata motivazione in ordine alla decisione sulle spese di lite, li dove il Giudice di prime cure le ha compensate tra le parti in considerazione della particolarità della questione e della singolare difficoltà interpretativa delle norme applicabili.
2. - Con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione degli artt. 112 e segg. c.p.c. in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 4 e 5. Secondo parte ricorrente, la Corte d'appello ha erroneamente indicato che le parti, in primo grado, non avrebbero allegato che l'opera dei convenuti integrasse gli estremi di una "nuova costruzione"', ma si sarebbero limitate a qualificare il fatto di causa come "ampliamento e ristrutturazione", allegando la circostanza della nuova costruzione per la prima volta soltanto nel giudizio d'appello, risultando così preclusa in quanto elemento nuovo. Al contrario, si deduce che la fattispecie della radicale trasformazione era stata già indicata nell'atto di citazione, avendo il fabbricato della controparte subito una modificazione nella volumetria, con l'aumento della sagoma di ingombro, in modo da incidere sulle distanze tra gli edifici esistenti.
3. - Con il terzo motivo di ricorso si prospetta la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 873 c.c. dell'art. 9 D.M. n. 1444/1968 e dell'art. 22 delle N.T.A. del Piano Regolatore del Comune di Ghedi, in materia di distanze tra edifici e tra pareti finestrate (art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c). In particolare, si deduce che le lamentate modificazioni strutturali non potevano in alcun modo essere considerate come una semplice ristrutturazione, bensì avrebbero dovuto essere ritenute come nuova costruzione, con il conseguente dovere di rispettare le disianze previste dal D.M. n. 1444/1968 per l'apertura delle vedute.
4. - Il secondo ed il terzo motivo, da esaminare insieme e con priorità, sono fondati.
Infatti, rientrano nella nozione di nuova costruzione, di cui all'art. 41-sexies della legge 17 agosto 1942 n. 1150. anche ai fini dell'applicabilità dell'articolo 9 del D.M. 2 aprile 1968 n. 1444 per il computo delle distanze legali dagli altri edifici, non solo l'edificazione di un manufatto su un'area libera, ma anche gli interventi di ristrutturazione che. in ragione dell'entità delle modifiche apportate al volume ed alla collocazione del fabbricato, rendano l'opera realizzala nel suo complesso oggettivamente diversa da quella preesistente (così, Cass. n. 5741/08, che nella fattispecie al suo esame ha ritenuto legittima l'applicazione delle distanze dettata dalla suddetta disposizione ministeriale per i nuovi edifici, perché il confinante fabbricato era stato oggetto oltre che di concessione di ristrutturazione, anche di ampliamento, e ricostruito in posizione diversa da quella preesistente; in senso conforme v. Cass. nn. 9637/06 e 14128/00).
La Corte distrettuale non si è attenuta né a tale principio di diritto, né alla corretta interpretazione del divieto del novum in appello, li dove non ha considerato che rispetto alla radicale ristrutturazione dell'immobile di proprietà Ar.-Pe., sin dall'inizio lamentata dall'attore (v. pag. 3 della sentenza d'appello). l'affermazione che il relativo manufatto edilizio costituisse una nuova costruzione non introduce in causa un fatto storico nuovo e diverso, ma qualifica giuridicamente quello originario ed immutato ai fini dell'applicazione ad esso della disciplina in materia di distanze. E poiché la qualificazione giuridica dei fatti tempestivamente allegati non soggiace a preclusioni di sorta, perché esprime una difesa tecnica e non una deduzione assertiva, la ritenuta tardività di tale difesa costituisce falsa applicazione del divieto dei nova in appello.
5. - L'accoglimento del secondo e del terzo motivo assorbe l'esame del primo motivo, inerente al regolamento delle spese.
6. - Pertanto, la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Brescia, che nel decidere nuovamente nel merito si atterrà al principio di diritto anzi detto e provvederà, altresì, sulle spese di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie i primi due motivi, assorbito il terzo, e cassa la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Brescia, che provvederà anche sulle spese di cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 15 febbraio 2017.
Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2017
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lunedì 13 marzo 2017

CROLLATO UN ASCENSORE A ROMA: 4 feriti

Questa mattina nella città di Roma è crollato un ascensore. Alle 9.15 in via delle Mura Portuensi 33, presso la sede di Assicurazioni di Roma. La cabina sembra che si sia improvvisamente sganciata mentre all'interno erano presenti M.P., S. D. L., D.M. e G. F. trasportati in diversi ospedali di Roma; tre dei quali erano dipendenti di Adir, mentre il quarto era una consulente esterna (medico legale praticamente illesa). Quest'ultima viene ascoltato in questo momento dagli inquirenti.

L'ascensore è stato collaudato solo 10 giorni fa nel nuovo palazzo delle Assicurazioni di Roma, aperto al pubblico solo un paio di settimana fa.

L'ascensore si sarebbe bloccato questa mattina tra il piano terra e il primo piano, e sarebbe caduto proprio mentre i tecnici stavano intervenendo per sbloccarlo.

Il fatto che l'ascensore fosse stato al piano terra è il motivo per cui i feriti non destano in gravi condizioni.
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martedì 14 febbraio 2017

Flash Lavoro: INPS - GESTIONE SEPARATA - PREMI INAIL

INPS -Gestione Separata POSSIBILITÀ DI INOLTRARE ISTANZE D’INSERIMENTO, SOSTITUZIONE E CHIUSURA del LEGALE RAPPRESENTANTE
L’INPS, con il Messaggio n. 5270 del 29 dicembre 2016, comunica che, dal 21 dicembre scorso, è consentito, tramite il Cassetto Committenti, aggiornare l’anagrafica dell’azienda comunicando una nuova Rappresentanza Legale o una sua cessazione.
In particolare, per usufruire del suddetto servizio è necessario, dal sito www.inps.it, accedere ai “Servizi online” autenticandosi con il PIN di accesso abbinato al proprio codice fiscale, selezionando dal menù principale Comunicazione bidirezionale > Istanze per legale rappresentante: Lista Istanze L.R.;

INPS CIRCOLARE IN MERITO AL CONGEDO PARENTALE COMPUTATO SU BASE ORARIA PER I LAVORATORI DEL SETTORE PRIVATO
L’INPS con la circolare n° 230 del 29 dicembre 2016 ha fornito delle istruzioni in merito al congedo parentale su base oraria per i lavoratori del settore privato.
L’Istituto, nella circolare, da indicazioni “provvisorie”, in attesa di una più ampia revisione della materia che codifichi le diverse modalità di fruizione del congedo parentale ed i corrispondenti codici conguaglio . Seguirà un’ulteriore chiarimento per integrare o modificate le denunce trasmesse a partire dalla competenza agosto 2015. La compilazione dei flussi con le nuove funzionalità dovrà avvenire entro la data di trasmissione della denuncia relativa al mese di marzo 2017.
Nella circolare, in premessa, l’istituto ricorda che il congedo parentale su base oraria può essere fruito:
  • nella modalità stabilita dalla contrattazione collettiva, anche di secondo livello,
  • oppure in base al criterio generale stabilito dall’art.32, comma 1-ter, del T.U. maternità/paternità. Le due modalità di fruizione del congedo parentale sono tra loro alternative e pertanto l’utilizzo dell’una esclude l’altra.
Riduzione dei premi Inail per l’anno 2016
In data 27 dicembre 2016 è stato pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro, sezione Pubblicità legale, il decreto 9 novembre 2016 del Ministro del Lavoro di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, riguardante la riduzione dei premi e contributi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per l’anno 2017.
In particolare, si comunica l’approvazione della determinazione del Presidente dell’INAIL n. 307 dell’8 agosto 2016 relativa alla riduzione, nella misura del 16,48% per l’anno 2017, dell’importo dei premi e contributi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui ai provvedimenti attuativi dell’art. 1, comma 128 della Legge n. 147/2013, e la fissazione degli indici di gravità medi da applicare nel triennio 2017-2019.

INAIL: INCENTIVI ALLE IMPRESE CHE INVESTONO IN SICUREZZA
Il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza dell’INAIL, nella Delibera n. 20 del 29 novembre 2016, fornisce le linee di indirizzo per la concessione di incentivi economici alle imprese che investono in sicurezza. Nella suddetta delibera viene stabilito, tra l’altro, si prevedere che per la concessione di incentivi economici alle imprese che investono in sicurezza, con particolare riferimento ai Bandi ISI 2016. L’Istituto ha previsto di:
  • “riprogettare” gli strumenti per l’erogazione di finanziamenti alle attività di sostegno economico per la prevenzione;
  • prevedere l’integrazione, in via strutturale, delle risorse finanziarie destinate agli incentivi per la prevenzione con le risorse non utilizzate e non erogate dei Bandi ISI degli anni precedenti;
  • prevedere di innovare il processo di valutazione a sportello, superando la graduatoria formulata sulla base del tempo di invio delle domande ed individuando un sistema che garantisca la casualità delle scelte fra tutte le domande, conformi ai requisiti richiesti dalla procedura e pervenute durante l’apertura dello sportello;
  • prevedere che i soggetti che realizzano progetti finanziati nei due anni successivi alla rendicontazione presentino un report utile ad implementare il sistema di monitoraggio;
  • dare impulso e tempestività alle attività di implementazione del cruscotto sugli incentivi alla prevenzione al fine di poter disporre di un sistema strutturato di monitoraggio per ciascuna fase prevista dai singoli bandi.
INAIL CIRCOLARE SULLA POSSIBILITÀ DI ACCESSO DA PARTE DEL R.L.S. AL “CRUSCOTTO INFORTUNI”
Con la Circolare n. 45 del 30 novembre 2016, l’INAIL fornisce chiarimenti relativi all’accesso ai dati contenuti nel “Cruscotto infortuni” da parte dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (aziendali e territoriali), istituito a seguito dell’abolizione del Registro infortuni.
Nella circolare, in oggetto, ha precisato che i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) non sono inclusi tra i destinatari ammessi alla consultazione diretta dell’applicativo informatico denominato Cruscotto infortuni, creato dall’INAIL per finalità gestionali e rivolto essenzialmente agli organi preposti all’attività di vigilanza.
L’INAIL precisa che comunque è diritto degli RLS ricevere dal Datori di Lavoro le informazioni e i dati sugli infortuni e le malattie professionali, pertanto è OBBLIGO dei datori di lavoro favorire la fruibilità delle predette informazioni.

(PREVIDENZA) DEFINITIVO IL DECRETO SULL’ESONERO CONTRIBUTIVO AL SUD PER LE ASSUNZIONIA TEMPO INDETERMINATO
Il Direttore generale del Ministero del Lavoro ha firmato il decreto relativo al nuovo “Incentivo occupazione SUD” che, nei prossimi 30 giorni, dovrebbe essere definitivamente approvato e pubblicato sul portale www.lavoro.gov.it.
Ai sensi di tale decreto, per le assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017, è possibile beneficiare dell’esonero contributivo, per la parte a carico del datore di lavoro, fino ad un massimo di 8.060 euro per ogni lavoratore assunto, che dovrà essere conguagliato in Uniemens, a pena di decadenza, entro il 28 febbraio 2019.
Le Regioni interessate al nuovo incentivo sono: Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Abruzzo, Molise e Sardegna.

Le assunzioni a tempo indeterminato (anche in apprendistato professionalizzante, part-time e trasformazioni da tempo determinato) dovranno riguardare:
  • giovani disoccupati di età compresa tra 15 e 24 anni o lavoratori con almeno 25 anni privi di impiego retribuito da almeno 6 mesi.
NO AL TRASFERIMENTO DEL LAVORATORE CHE ASSITE IL FAMILIARE PORTATORE DI HANDICAPP NON GRAVE
La corte di Cassazione con la sentenza n. 25379 del 12 dicembre 2016 ha precisato che Il lavoratore che assiste il familiare con handicap senza condizione di gravità può essere trasferito senza il suo consenso solo per insostituibili e urgenti esigenze aziendali.Nella sentenza la S.C. ha precisato che spetta al datore di lavoro, a fronte della natura e del grado di infermità psico-fisica del familiare, fornire la prova che l’assegnazione del lavoratore ad una diversa sede è dovuta da esigenze aziendali effettive ed indifferibili.

MANCATA SOPPRESSIONE DEL POSTO DI LAVORO E ILLEGITTIMITÀ DEL LICENZIAMENTO PER G.M.O.
La corte di cassazione con la sentenza n° 24983 del 6 dicembre 2016 ha ritenuto illegittimo il licenziamento erogato nei confronti del dipendente le cui mansioni non vengono soppresse ma trasferite su un libero professionista, operante in regime di mono-committenza per la società.
I giudici della S.C. hanno statuito che l’insussistenza di crisi economica dalla società, intesa come motivo del recesso, nonché l’inesistenza della soppressione del posto di lavoro, in considerazione dell’attribuzione delle attività lavorative del dipendente cessato ad altro soggetto terzo.

di Vincenzo Di Domenico
Segretario SACI
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martedì 17 gennaio 2017

Germania: il ritorno ufficiale del Partito Nazista

La Corte Costituzionale tedesca respinge il ricorso con cui si chiedeva di mettere fuori legge la Npd. I giudici: "Non ha abbastanza peso"

Il partito dei Neo Nazisti, Partito Nazionaldemocratico di Germania (Npd, in tedesco Nationaldemokratische Partei Deutschlands) non può essere escluso dalla vita politica del Paese perché non rappresenta una vera minaccia all'ordine democratico. E' quanto ha espresso la Corte. 

In effetti il partito neonazi, in Germania è una piccola realtà, fatta per lo più da vandali e violenti, diverso dal concetto di ordine e disciplina del partito nazista, tuttavia ne accomuna l'ideologia nazionalista, razzista e xenofoba. 



Nel 2015 il NPD  aveva incassato più di un milione di euro da parte dello Stato che ora ha provato a bandirlo. Non è la prima volta, nel 2003 aveva vinto nuovamente sul ricorso fatto alla Corte Costituzionale Tedesca, al Governo e al Bundeslag. Ma era fallito, perché i servizi segreti tedeschi BND, hanno infiltrato tanti elementi che non si capiva quanto fosse influenzato dallo Stato stesso.

 Il partito tuttavia negli ultimi anni ha perso notevolmente peso. Certo, ora c'è da supporre che dopo questa approvazione legislativa, possa riacquistare nuovi seguaci. Pensare che in Germania ancora oggi il Mein Kampf, il libretto-guida scritto da Hitler, è illegale: ne possono tenere copia solo studiosi e musei, e se ne possono divulgare parti solamente per scopi di studio. Un insegnante universitario era finito a processo perché aveva dato troppi capitoli ai propri studenti tanti da poter essere incriminato.

L'NPD è stato fondato nel 1968, e attualmente conta solo 5 mila aderenti. Troppo pochi per avere rappresentanti in parlamento, ma è riuscito ad avere un eurodeputato. Attualmente sta perdendo consensi, a favore del AFD, altro partito di estrema destra che attualmente i sondaggi danno al 15%.
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giovedì 29 dicembre 2016

Azioni possessorie e petitorie nel condominio

AZIONI POSSESSORIE E PETITORIE (sintetica disamina)

REINTEGRAZIONE 
(art.1168 c.c.) elementi costitutivi dello spoglio sono la violenza e la clandestinità dai quali si può risalire all'animus spoliandi. La violenza quale presupposto dell’azione di spoglio implica che questo venga commesso con atti contro la volontà del possessore e non deve necessariamente consistere in attività materiale, ma sono sufficienti ad integrarla anche atti di costringimento morale, la clandestinità, invece, si concretizza quando l'atto viene posto in essere all'insaputa di chi subisce lo spoglio. L'animus spoliandi, quale elemento soggettivo, risiede nella consapevolezza di vedere l’altrui signoria sul bene. 

MANUTENZIONE 
(art. 1170) Mentre lo spoglio incide direttamente sulla cosa sottraendola in tutto o in parte alla disponibilità del possessore, la molestia si risolve contro l’attività dl godimento del possessore disturbandone il pacifico esercizio ovvero rendendolo difficoltoso. Elemento soggettivo è l'animus turbandi che consiste nella volontarietà del fatto lesivo e determina la diminuzione del godimento del bene da parte del possessore e nella consapevolezza che esso è idoneo a modificarne o limitarne l’esercizio.
Tra le azioni possessorie sono ricomprese anche le azioni di nunciazione: denuncia di nuova opera (art. 1171) e denuncia di danno temuto (art. 1172).
La caratteristica è quella di tutelare la situazione del possesso a prescindere dalla legittimità dello stesso.
Legittimato attivo è solo il possessore mentre la legittimazione passiva coinvolge sia l’autore materiale che l’autore morale.
Diversa è la disciplina delle azioni petitorie a presidio delle possibili lesioni che l’interesse del proprietario può subire, disciplinate nel libro terzo del codice civile esplicitamente intitolato "delle azioni a difesa della proprietà". 

RIVENDICAZIONE 
(art. 948) l'attore afferma in giudizio di essere titolare di un determinato bene e chiede una sentenza che, previo accertamento della titolarità del diritto di proprietà da lui vantato, condanni l’attuale possessore o detentore alla restituzione. L’attore è tenuto a fornire la prova rigorosa del vantato dominio e, quindi, a giustificare la proprietà del bene risalendo ad un acquisto a titolo originario ovvero dimostrando il compimento dell’usucapione. 

NEGATORIA 
(art. 949) il proprietario può agire per far dichiarare l'inesistenza di diritti affermati da altri sulla cosa, quando ha motivo di temere pregiudizio. Se sussistono anche turbative o molestie, il proprietario può chiedere che se ne ordini la cessazione, oltre la condanna al risarcimento del danno. 

REGOLAMENTO DEI CONFINI
(art. 950) è esperibile quando il confine tra due fondi è incerto, in tal caso ciascuno dei proprietari può chiedere che sia stabilito giudizialmente. E' ammesso ogni mezzo di prova e in mancanza di altri elementi il giudice si attiene al confine delineato dalle mappe catastali. Tale azione verte quindi sulla determinazione quantitativa dei fondi e non sulla contestazione del titolo giuridico. 

APPOSIZIONE DI TERMINI 
(art. 951) se i termini tra fondi mancano o sono divenuti irriconoscibili ciascun proprietario ha diritto di chiedere che essi siano apposti o ristabiliti a spese comuni.
L’azione possessoria e quella petitoria sono reciprocamente indipendenti. Il cumulo dei giudizi è precluso, nel senso che il giudizio petitorio può essere intentato solo dopo aver esaurito quello possessorio, a memo che, dall'applicazione del divieto di cumulo possa derivare un pregiudizio irreparabile al proprietario (Corte Cost. 25/1992). 
Consulente legale ANCI Roma
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LEGITTIMAZIONE ATTIVA E PASSIVA DELL'AMMINISTRATORE

Il potere rappresentativo che compete all'amministratore del condominio ex artt. 1130 e 1131 c.c. e che, sul piano processuale, si riflette nella facoltà di agire in giudizio per la tutela dei diritti sulle parti comuni dell’edificio, comprende tutte le azioni volte a realizzare tale tutela, con esclusione soltanto di quelle azioni che incidono sulla condizione giuridica dei beni cui si riferiscono, esulando, pertanto, dall'ambito degli atti conservativi. Resta esclusa, di conseguenza, la possibilità di esperimento di azioni reali, contro i singoli condomini o contro terzi, dirette ad ottenere statuizioni relative alla titolarità o al contenuto di diritti su cose e parti dell’edificio (Cass. 7327/2013).
Le azioni reali da esperirsi contro singoli condomini o contro terzi e dirette ad ottenere situazioni relative alla titolarità, al contenuto o alla tutela dei diritti reali dei condomini su cose o parti dell’edificio condominiale che esulino dal novero degli atti meramente conservativi (al cui compimento l’amministratore è autonomamente legittimato ex art. 1130, n. 4, c.c.) possono essere esperite dall'amministratore solo previa autorizzazione dell’assemblea, ex art.1131, primo comma, c.c. adottata con la maggioranza qualificata di cui all'art. 1136 c.c. (Cass. 2570/2016).
E' stata pertanto ritenuta sussistente la legittimazione dell'amministratore ad agire giudizialmente senza previo mandato assembleare con azione volta al ripristino dei luoghi in caso di abusiva occupazione di una porzione di area condominiale mediante la costruzione di un manufatto di proprietà esclusiva. Il condominio è compossessore, unitamente agli altri condomini delle parti comuni dell'edificio condominiale e, pertanto, è legittimato a chiedere la tutela possessoria contro gli attentati all'esercizio di tale possesso (Cass. 17686/2003).
Poiché il rapporto di condominio non determina l'esistenza di un ente giuridico con personalità distinta da quella dei condomini, ma da solo luogo ad un ente di gestione, che opera in rappresentanza e nell'interesse comune dei partecipanti, i singoli condomini, pur in presenza dell’organo rappresentativo unitario, non sono privati del potere di agire a difesa dei diritti esclusivi e comuni, inerenti all'immobile condominiale, né, conseguentemente, di intervenire nel giudizio in cui tale difesa sia stata già legittimamente assunta dall'amministratore o di avvalersi di mezzi di impugnazione per evitare gli effetti sfavorevoli della sentenza pronunciata nei confronti dell'amministratore medesimo (Cass. 7130/2001).
Le azioni di rivendicazione secondo consolidato orientamento (Cass. 40/2015, Cass. 3044/2009, Cass. 5147/2003) non rientrano nel novero degli atti conservativi.
L'amministratore può agire al fine di rivendicare la proprietà comune dei beni purché sia munito di apposita delibera di autorizzazione (Cass. 2570/2016).
Quanto alla legittimazione passiva dell’amministratore del condominio a resistere in giudizio, esclusiva o concorrente con quella dei condomini, la S.C. ha stabilito invece che ai sensi dell’art. 1131 c.c., comma 2, la stessa non incontra limiti e sussiste anche in ordine alle azioni di natura reale relative alle parti comuni dell'edificio, promosse contro il condominio da terzi o anche dal singolo condomino (Cass. 16901/2012).
L’amministratore ha l’obbligo di riferire all'assemblea ma è un adempimento di rilevanza interna che non incide sui suoi poteri rappresentativi processuali sanzionato dalla possibile revoca del mandato e risarcimento del danno.
Il principio che la legittimazione passiva dell'amministratore prevista dall'art. 1131 comma 2, ha portata generale in quanto estesa ad ogni interesse condominiale e sussiste pertanto anche con riguardo alla domanda proposta da un condomino o da un terzo di accertamento della proprietà esclusiva di un bene senza che sia necessaria la partecipazione in giudizio di tutti i condomini, è stato recentemente in più occasioni statuito (Cass. 25634/2014).
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BENI CONDOMINIALI - REGOLAMENTO DI CONDOMINIO

Ai sensi dell'art. 1117, n. 1, c.c., rientrano tra le parti comuni spettanti ai proprietari delle singole unità site nell'edificio condominiale, tra l’altro, le scale, i vestiboli, gli anditi, ovvero comunque tutte le parti necessarie all'uso comune ed essenziali alla funzionalità del fabbricato, e quindi anche gli annessi pianerottoli, passetti, corridoi, pur se posti in concreto al servizio delle singole proprietà.
Per sottrarre tali beni alla comproprietà dei condomini e dimostrarne l’appartenenza esclusiva al titolare di una porzione esclusiva, è necessario un titolo contrario, contenuto non già nella compravendita o nella donazione delle singole unità immobiliare bensì nell'atto costitutivo del condominio.
Titolo idoneo a vincere la presunzione di condominialità ex art. 1117 c.c., infatti, è non l'atto di acquisto del singolo appartamento condominiale, quanto il negozio posto in essere da colui o da coloro che hanno costituito il condominio dell'edificio, in quanto tale negozio, rappresentando la fonte comune dei diritti dei condomini, ne determina l’estensione e le limitazioni reciproche. (Cass. 13450/2016).
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QUALIFICAZIONE DI SPOGLIO O TURBATIVA, PRINCIPIO DI DIRITTO

Non ogni modifica apportata da un terzo alla situazione oggettiva in cui si sostanzia il possesso costituisce spoglio o turbativa, essendo sempre necessario che tale modifica comprometta in modo giuridicamente apprezzabile l’esercizio del possesso.




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EFFICACIA DELLA SENTENZA RESA NEL GIUDIZIO POSSESSORIO IN QUELLO PETITORIO

Il giudizio possessorio e quello petitorio sono caratterizzati dalla diversità di "petitum" e "cause petendi", giacché il giudizio petitorio è volto alla tutela della proprietà o di altro diritto reale, mentre il giudizio possessorio tende soltanto al ripristino dello stato di fatto mediante un'azione che culmina in un provvedimento suscettibile di giudicato sostanziale, indipendentemente dall'esistenza o meno del diritto al quale il possesso corrisponde e il cui eventuale contrasto col giudicato petitorio va risolto attraverso le opportune "restitutiones in integrum" (Cass. 13450/13).
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RESPONSABILITA' DELL'AMMINISTRATORE CHE OMETTE DI AGIRE

L’amministratore ha il potere-dovere di compiere gli atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell’edificio condominiale con conseguente responsabilità in ordine agli atti conservativi che avrebbe dovuto compiere e non ha compiuto.



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AZIONI POSSESSORIE E PETITORIE - CASISTICA

La facciata e il relativo decoro architettonico dell'edificio costituiscono un modo di essere dell’immobile e così un elemento del modo di godimento da parte del suo possessore. Di conseguenza, la modifica delle facciate, comportando una interferenza nel godimento medesimo può integrare una indebita turbativa suscettibile di tutela possessoria (Cass. 7069/1995).
La violazione delle distanze legali nelle costruzioni integra una molestia al possesso del fondo finitimo contro la quale è data l’azione di manutenzione e anche quanto tale violazione non ne comprime "di fatto" l'esercizio del possesso importa automaticamente una modificazione o restrizione delle relative facoltà. (Cass. 17868/2003).
Anche nel caso di apposizione di tavoli, sedie ed ombrelloni con delimitazione di un’area con fioriere sussistono gli estremi dello spoglio (Trib. Bari sent. 374/2010).
L'apposizione di un cancello nello spazio condominiale "è passibile di azione di reintegrazione, ai sensi dell'art.1168 c.c., colui che , consapevole di un possesso in atto da parte di altro soggetto, anche se ritenuto indebito, sovverta, clandestinamente o violentemente a proprio vantaggio la signoria di fatto sul bene nel convincimento di operare nell’esercizio di un proprio diritto reale, essendo in tali casi l'animus spoliandi in re ipsa" (Cass. 5215/2014).
E' stata invece esclusa la tutela possessoria nel caso in cui un condomino parcheggiava la propria autovettura in modo tale da rendere difficoltoso il transito ed inibiva l'uso di una porzione di cortile da parte degli altri condomini. Il tribunale ha infatti sottolineato che "è ravvisabile una lesione possessoria solo quando taluno dei soggetti coinvolti abbia alterato o violato, senza il consenso e in pregiudizio degli altri partecipanti, lo stato di fatto o la destinazione della cosa oggetto del comune possesso, in modo da impedire o restringere il godimento spettante a ciascun compossessore sulla cosa medesima mediante atti integranti un comportamento durevole, tale da evidenziare un possesso esclusivo animo domini su tutta la cosa - o su tutta una parte di essa - condotta incompatibile con il permanere del possesso altrui" (Trib. Nola 4.2.2014).
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martedì 27 settembre 2016

La canna fumaria non fa distanza

La canna fumaria non è una costruzione ma un semplice accessorio di un impianto e quindi non trova applicazione la disciplina di cui all’art. 907 c.c..

Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 13 aprile – 23 maggio 2016, n. 10618
Presidente Migliucci – Relatore Orilia

Una massima semplice per una problema frequente.

E’ noto che la Cassazione ha più volte sottolineato che nel condominio la disciplina delle distanze fra costruzioni deve essere sempre applicata. Nella pronuncia in commento si sottolinea invece che la semplice condotta di scarico dei fumi non può essere considerata manufatto idoneo alla applicazione della disciplina sulle distanze dalle vedute. Sul punto la sentenza adduce una motivazione sintetica ma efficace e di interesse operativo: “Dal contenuto della citazione introduttiva risulta dedotta “la sussistenza di due canne fumarie davanti alle finestre al primo piano della proprietà attorea a distanza inferiore a quella di legge”, il che induce senz’altro a ritenere che la doglianza sia stata formulata con riferimento alla violazione degli artt. 907 cc (distanza delle costruzioni dalle vedute) e 890 cc (distanze per fabbriche e depositi nocivi o pericolosi). Ciò chiarito, come già affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, la canna fumaria non è una costruzione, ma un semplice accessorio di un impianto e quindi non trova applicazione la disciplina di cui all’art. 907 Sez. 2, Sentenza n. 2741 del 23/02/2012 Rv. 621675). Il Collegio ritiene di dare continuità a tale orientamento considerando le caratteristiche dei manufatti di cui si discute (si tratta in sostanza di semplici tubi in materiale metallico). Perde così consistenza ogni disquisizione sulla natura di luci o vedute. Quanto al tema delle immissioni di cui all’art. 844 cc. la valutazione della tollerabilità, ove adeguatamente motivata, nell’ambito dei criteri direttivi indicati dal citato art. 844 cod. civ., con particolare riguardo a quello del contemperamento delle esigenze della proprietà privata con quelle della produzione, costituisce accertamento di merito insindacabile in sede di legittimità”.
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IMPUGNAZIONE DELIBERA ASSEMBLEARE: l'amministratore può nominare il legale senza l'autorizzazione assembleare

In materia di impugnazione di delibera assembleare l'amministratore ha legittimazione passiva che non necessita di autorizzazione dei condomini e può anche nominare il legale

Cassazione, 25 maggio 2016, n. 10865

In tema di condominio negli edifici, l'amministratore, per conferire procura al difensore al fine di costituirsi in giudizio nelle cause che non esorbitano dalle sue attribuzioni, agli effetti dell'art. 1131, commi 2 e 3, c.c., - nella specie, resistenza all'impugnazione di una delibera assembleare proposta da un condomino - non ha bisogno dell'autorizzazione dell'assemblea dei condomini, ed una eventuale deliberazione sul punto avrebbe il significato di mero assenso alla scelta già validamente effettuata dall'amministratore. Infatti, tale autorizzazione o l'eventuale ratifica assembleare occorre soltanto per le cause che esorbitano dalle attribuzioni dell'amministratore, ai sensi dell'art. 1131, commi 2 e 3, c.c., sicché essa non necessita, sussistendo al riguardo autonoma ed incondizionata legittimazione dell'amministratore, per i giudizi che abbiano ad oggetto l'esecuzione di una deliberazione assembleare o, come nel caso in esame, la resistenza all'impugnazione di una deliberazione proposta da un condomino. L'amministratore di condominio è, in sostanza, legittimato passivo nel giudizio di impugnazione ex art. 1137 c.c., in quanto, nel compito di eseguire le deliberazioni dell'assemblea dei condomini, affidato all'amministratore dall'art. 1130, n. 1, c.c. - per il cui espletamento nel successivo art. 1131 c.c. gli è riconosciuta la rappresentanza in giudizio del condominio, è implicitamente ricompreso quello di difendere la validità delle deliberazioni in relazione alla regolarità delle assemblee in cui le stesse furono adottate. Ciò significa che non occorre che l'amministratore si munisca di autorizzazione dell'assemblea per resistere nella lite, ne che l'assemblea dia mandato all'amministratore per conferire la procure "ad litem" al difensore, che, quindi, lo stesso amministratore ha il potere di nominare. La questione della legittimazione passiva dell'amministratore, in altri termini, e infatti logicamente connessa a quella della necessità dell'approvazione assembleare della nomina dell'avvocato cui dare mandato per la costituzione del condominio.

Vedansi anche:

  • Cass. 8309/2015;
  • Cass. Civ. Sez. II, sentenza 23/0l/2014, n. 1451;
  • Cass. Civ. Sez. II, sentenza 25/10/2010, n. 21841;
  • Cass. civ. Sez. Un, sentenza 06/08/2010, n. 18331;
  • Cass. Civ. Sez. II, sentenza 26/11/2004, n. 22294;
  • Cass. Civ. Sez. II, sentenza 10/04/1999, n. 3504.


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martedì 6 settembre 2016

COSA SUCCEDE SE IL CONDOMINIO NON SI PRESENTA ALLA MEDIAZIONE? Tribunale Milano Sentenza 9205

Il condominio, che ostacola una risoluzione della lite in via stragiudiziale, deve risarcire il danno alla parte che ha proposto la mediazione (anche quando questa non sia obbligatoria per legge), se risulta essere lo strumento più opportuno a risolvere la questione evitando costi e lungaggini processuali.

Il tribunale di Milano, il 21 luglio 2016, ha pubblicato la massima relativa alla sentenza n° 9205; una sentenza che ci dà un indirizzo. 

Ostacolare la mediazione, non presentarsi all’incontro prefissato, può costituire un problema. 

In particolare il Condominio, non avendo aderito all’invito, senza coglierne l’opportunità, è stato condannato poi al pagamento del maggior danno (ex. Articoli 1218 e 1224, comma 2 C.C.) composto dai costi legali e dai costi della mediazione. 

Al di là delle specificità del caso che si presenta, dalla decisione del Giudice di Milano, emerge che il Condominio che non legittima l’Amministratore a presenziare alla mediazione, genera un potenziale danno a sé stesso. 

Da qui la necessità che l’Amministratore sappia esplicitare all’assemblea all’uopo convocata, le conseguenze di eventuali delibere che, spesso, sono spinte più da emotività del momento che da una analisi oggettiva della situazione che si sta raffigurando.

E’ un indirizzo comportamentale nell’ambito professionale di cui tener conto.
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martedì 16 agosto 2016

La mediazione nel condominio: D.Lgs 4/3/2010 n. 28

di Gisella Casamassima
direttore Centro Studi Provinciale ANACI Roma

Le delibere condominiali per adesione al procedimento

Orientamenti giurisprudenziali: quorum deliberativi

La mediazione obbligatoria - originariamente introdotta dal decreto legislativo 28/2010, dichiarato incostituzionale per eccesso di delega - è stata reintrodotta dalla legge 9 agosto 2013, n.98 che ha convertito con modifiche il D.L. 69/2013, con il quale sono stati "corretti" i profili d'incostituzionalità della normativa originaria.
La materia condominiale è stata inserita tra quelle per cui è obbligatoria la preventiva fase di mediazione e per effetto di tale previsione torna a vita l'art. 71 quater della legge 220/12 che in un primo tempo era stato travolto dalla sentenza della Corte Costituzionale.
I motivi per cui la materia condominiale è inserita tra quelle per cui è obbligatoriamente prevista la mediazione sono vari: innanzitutto vi è uno scopo deflattivo del contenzioso giudiziario, che come si sa per il 20% verte in materia condominiale; quindi la volontà di introdurre la possibilità di soluzioni alternative ai conflitti nell'ambito di contratti e rapporti a larga diffusione sociale con il fine di preservare tali rapporti, piuttosto che vederli cessati al termine del contenzioso giudiziario.
Certo questa impostazione che, mostrando attenzione all'importanza di risolvere i conflitti con metodi capaci di mantenere i rapporti, si vorrebbe richiamare ai principi della mediazione in generale, affermati dagli studiosi storici della materia (Fisher, Ury), contrasta con l'obbligatorietà introdotta nella nostra legislazione.
E a mio parere contrasta anche con la previsione di cui all'art. 16 n. 4 bis del D.lgs n. 28 Secondo cui gli Avvocati iscritti all'albo sono di diritto mediatori, in quanto la conoscenza del diritto di per sé è molto lontana dalla filosofia della mediazione che guarda non già al componimento dei diritti ma alla soddisfazione degli interessi.
Ma tant'è.
Per cui il D.lgs 28/10 prevede all'art. 5 condizioni di procedibilità e rapporti con il processo n. l bis: Chi intende esercitare un azione relativa a una controversia in materia di condominio, ...omissis, è tenuto, assistito dall'Avvocato, preliminarmente ad esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto,...omissis. L'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.... L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata d'ufficio dal giudice non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che la mediazione è già iniziata ma non conclusa fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'art. 6 (tre mesi). Allo stesso modo dispone quando la mediazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione.
L'interesse a che si tenti una soluzione alternativa al procedimento giudiziale è tale che il rilievo può essere disposto d'ufficio e che tenuta alla cosiddetta conciliazione demandata dal Giudice non sia solo la parte istante, bensì entrambe le parti del giudizio. Lo stesso vale, in base al n.2 dello stesso art.5, per le cause in fase di appello.
La valutazione dell'interesse concreto al procedimento di mediazione (e quindi la valutazione del comportamento di quella parte in caso di mancato adempimento all'invito del Giudice) è comunque demandata al Giudice stesso, tanto che ad esempio nelle opposizioni a decreto ingiuntivo, qualora l'invito rivolto dal Giudice alle parti di esperire il tentativo di mediazione rimanga disatteso, si determinerà la declaratoria di improcedibilità del giudizio di opposizione con la conseguente conferma della definitiva esecuzione del decreto:

Tr. Genova n. 1914 del 25/6/2015:
- E' da ritenersi condivisibile l'orientamento (Cfr. Trib. Rimini, 05.8.2014, Trib. Firenze 30.10.2014, Trib. Siena 25.06.2012, Trib. Nola 24.02.2015) che individua nell'opponente il soggetto su cui grava l'onere di avviare il procedimento di mediazione e, quindi, anche gli effetti pregiudizievoli di un'eventuale improcedibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo. Pertanto, una volta dichiarata l'improcedibilità dell'opposizione, il corollario giuridico di detta pronuncia non potrà che essere la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
L'art. 71 quater delle disposizioni di attuazione c.c. introdotto con la legge 220/12, indica nello specifico della materia condominiale quali siano le controversie soggette alla mediazione, quali siano i soggetti, i luoghi e le modalità per accedere alla mediazione:

[I]. Per controversie in materia di condominio, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, si intendono quelle derivanti dalla violazione o dall'errata applicazione delle disposizioni del libro terzo, titolo VII, capo II, del codice e degli articoli da 61 a 72 delle presenti disposizioni per l'attuazione del codice.

[II]. La domanda di mediazione deve essere presentata, a pena di inammissibilità, presso un organismo di mediazione ubicato nella circoscrizione del tribunale nella quale il condominio è situato.

[III]. Al procedimento è legittimato a partecipare l'amministratore, previa delibera assembleare da assumere con la maggioranza di cui all'articolo 1136, secondo comma, del codice.

[IV]. Se i termini di comparizione davanti al mediatore non consentono di assumere la delibera di cui al terzo comma, il mediatore dispone, su istanza del condominio, idonea proroga della prima comparizione.

[V]. La proposta di mediazione deve essere approvata dall'assemblea con la maggioranza di cui all'articolo 1136, secondo comma, del codice. Se non si raggiunge la predetta maggioranza, la proposta si deve intendere non accettata.

[VI]. Il mediatore fissa il termine per la proposta di conciliazione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, tenendo conto della necessità per l'amministratore di munirsi della delibera assembleare.
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LA MATERIA - La mediazione nel condominio: D.Lgs 4/3/2010 n. 28

Sono soggette alla preventiva mediazione:

Tutte le controversie relative sia agli artt. da 1117 a 1139 del codice civile, sia agli artt. da 61 a 72 d.a.c.c. e quindi vi rientrano, a titolo esemplificativo, le vicende riguardanti le parti comuni, la destinazione d'uso delle stesse, le controversie relative all'amministratore (artt. 1129-1133 c.c.), alle spese fatte dal condomino senza autorizzazione dell'amministratore o dell'assemblea (art. 1134 c.c.), all'assemblea dei condomini (artt. 1135-1137 c.c.), al regolamento di condominio (art. 1138 c.c.), nonché le questioni inerenti l'impugnazione delle delibere condominiali (art. 1137 c.c.) e la responsabilità dell'amministratore e la sua revoca, vi rientrano le questioni in tema di scioglimento del condominio e in materia di riscossione dei contributi condominiali, di tabelle millesimali e regolamenti di condominio. Ed essa si intende pacificamente estesa sia al condominio minimo, sia a quello orizzontale che al supercondominio.
L'art. 5 del D.lgs. n. 28/2010, n. 4 dispone che: i commi 1-bis e 2 non si applicano:

  1. nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione;
  2. nei procedimenti per convalida di licenza o sfratto, fino al mutamento del rito di cui all'articolo 667 del codice di procedura civile;
  3. nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, di cui all'articolo 696-bis del codice di procedura civile;
  4. nei procedimenti possessori, fino alla pronuncia dei provvedimenti di cui all'articolo 703, terzo comma, del codice di procedura civile;
  5. nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all'esecuzione forzata;
  6. nei procedimenti in camera di consiglio;
  7. nell'azione civile esercitata nel processo penale.
Ciò significa che ad alcuni procedimenti ben individuati non è applicabile l'obbligo della preventiva mediazione. Di questi alcuni interessano in maniera particolare il condominio. Ad esempio - con riferimento al decreto ingiuntivo che è di gran lunga lo strumento più frequente adottato dall'amministratore come suo preciso dovere e anche competenza - l'obbligo della mediazione scatta solo a seguito della pronuncia giudiziale sulla richiesta sospensione della provvisoria esecutività.
Ancora ad esempio la norma esclude la preventiva mediazione nei procedimenti in camera di consiglio (comprese le azioni per nomina e revoca dell'amministratore di condominio), nonostante diverso avviso del Trib. Padova sentenza 24 febbraio 2015, allo stato unica.
L'art. 3 del D.lgs. n. 28/2010, prevede anche che "lo svolgimento della mediazione non preclude in ogni caso la concessione dei provvedimenti urgenti e cautelari, né la trascrizione della domanda giudiziale".
Quindi l'amministratore può - ad esempio - promuovere un azione d'urgenza per ottenere le consegna dei documenti da parte del suo predecessore senza presentare, preventivamente, istenza di mediazione.

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