sabato 27 febbraio 2010

Legge sui reati tributari - Titolo V: DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO E FINALI

Legge sui reati tributari

Titolo V
DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO E FINALI

Art. 22.  Modalità di documentazione dell'avvenuta estinzione dei debiti tributari
1.  Con decreto del Ministero delle finanze , emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, sono stabilite le modalità di documentazione dell'avvenuta estinzione dei debiti tributari indicati nell'articolo 13 e di versamento delle somme indicate nell'articolo 14, comma 3.

Art. 23.  Modifiche in tema di utilizzazione di documenti da parte della Guardia di finanza
1.  Nell'articolo 63, primo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e nell'articolo 33, terzo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: "previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria in relazione alle norme che disciplinano il segreto" sono sostituite dalle seguenti: "previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria, che può essere concessa anche in deroga all'articolo 329 del codice di procedura penale".
Art. 24.  Modifica dell'articolo 2 della legge 26 gennaio 1983, n. 18
1.  L'ottavo comma dell'articolo 2 della legge 26 gennaio 1983, n. 18, è sostituito dal seguente:
"Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque manomette o comunque altera gli apparecchi misuratori previsti nell'articolo 1 o fa uso di essi allorché siano stati manomessi o alterati o consente che altri ne faccia uso al fine di eludere le disposizioni della presente legge è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.032,91 (lire due milioni) a euro 7.746,85 (lire quindici milioni). Con la stessa sanzione è punito, salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, allo stesso fine, forma in tutto o in parte stampati, documenti o registri prescritti dai decreti indicati nell'articolo 1 o li altera e ne fa uso o consente che altri ne faccia uso; nonché chiunque, senza avere concorso nella falsificazione, fa uso degli stessi stampati, documenti o registri.".

Art. 25.  Abrogazioni
1.  Sono abrogati:
a)  l'articolo 97, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
b)  l'articolo 8, undicesimo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 249;
c)  l'articolo 7, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627;
d)  il titolo I del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516;
e)  l'articolo 3, quarto comma, della legge 25 novembre 1983, n. 649;
f)  l'articolo 2, quarto comma, del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1984, n. 17;
g)  l'articolo 1, quarto comma, secondo periodo, del decreto-legge 28 novembre 1984, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 gennaio 1985, n. 6;
h)  l'articolo 2, commi 27 e 28, e l'articolo 3, comma 14, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17;
i)  l'articolo 12, comma 13, della legge 30 dicembre 1991, n. 413;
l)  l'articolo 54, comma 8, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;
m)  l'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.
2.  E' abrogata ogni altra disposizione incompatibile con il presente decreto.



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