sabato 27 febbraio 2010

Legge sul diritto d'autore - Titolo VII: Comitato consultivo permanente per il diritto di autore

Legge a protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio
(Legge 22 aprile 1941, n. 633)

Titolo VII
Comitato consultivo permanente per il diritto di autore


Art. 190.
È istituito presso il Ministero della cultura popolare (1) un comitato consultivo permanente per il diritto di autore.
Il comitato provvede allo studio delle materie attinenti al diritto di autore o ad esso connesse e dà pareri sulle questioni relative quando ne sia richiesto dal Ministro per la cultura popolare (1) o quando sia prescritto da speciali disposizioni.
Il Comitato esperisce il tentativo di conciliazione di cui all'articolo 71-quinquies, comma 4. (2)
(1) Ora Presidenza del Consiglio dei Ministri in seguito alla soppressione del Ministero della cultura popolare disposta dal D.Lgt. 3 luglio 1944, n. 163.
(2) Comma inserito dal D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 68.
Art. 191.
Il comitato è composto:
a) di un presidente designato dal Ministro per la cultura popolare; (1)
b) dei vice presidenti delle corporazioni delle professioni e delle arti, dello spettacolo e della carta e stampa; (2)
c) di un rappresentante del p.n.f.; (3)
d) di un rappresentante dei Ministeri degli affari esteri, dell'Africa italiana (4), di grazia e giustizia, delle finanze, delle corporazioni (5), e di due rappresentanti del Ministero della educazione nazionale;
e) dei direttori generali per il teatro, per la cinematografia, per la stampa italiana, dell'ispettore per la radiodiffusione e la televisione del Ministero della cultura popolare (6) e, del capo dell'ufficio della proprietà letteraria scientifica ed artistica;
f) dei presidenti delle confederazioni dei professionisti ed artisti e degli industriali, e di tre rappresentanti per ciascuna delle confederazioni suddette particolarmente competenti in materia di diritto di autore, nonché di un rappresentante della confederazione dei lavoratori dell'industria, designato dalla federazione nazionale dei lavoratori dello spettacolo; (2)
g) del presidente della Società italiana degli autori ed editori (SIAE); (7)
h) di tre esperti in materia di diritto di autore designati dal Ministro per la cultura popolare. (1)
I membri del comitato sono nominati con decreto del Ministro per la cultura popolare (1) e durano in carica un quadriennio.
(1) Ora Presidente del Consiglio dei Ministri in seguito alla soppressione del Ministero della cultura popolare disposta dal D.Lgt. 3 luglio 1944, n. 163.
(2) Le organizzazioni sindacali fasciste sono state soppresse con D. Lgs. Lgt 23 novembre 1944, n. 369.
(3) Il P.n.f. è stato soppresso con R.D.L. 2 agosto 1943, n. 704.
(4) Il Ministero dell'Africa italiana è stato soppresso con L. 29 aprile 1953, n. 430.
(5) Ora Ministero dell'industria e commercio.
(6) Ora Presidenza del Consiglio dei Ministri in seguito alla soppressione del Ministero della cultura popolare disposta dal D.Lgt. 3 luglio 1944, n. 163.
(7) Nel testo della legge 22 aprile 1941, n. 633, l’espressione "Ente italiano per il diritto d’autore" ovunque ricorra è sostituita dall’espressione: "Società italiana degli autori ed editori (SIAE)".
Art. 192.
Il comitato si riunisce in sessione ordinaria ogni anno alla data stabilita dal Ministro per la cultura popolare (1) ed in via straordinaria tutte le volte che ne sarà richiesto dal ministro (1) stesso.
(1) Ora Presidente del Consiglio dei Ministri in seguito alla soppressione del Ministero della cultura popolare disposta dal D.Lgt. 3 luglio 1944, n. 163.
Art. 193.
Il comitato può essere convocato: a) in adunanza generale; b) in commissioni speciali.
Partecipano all'adunanza generale tutti i membri del comitato. Le commissioni speciali sono costituite per lo studio di determinate questioni, di volta in volta, con provvedimento del presidente ovvero per l'effettuazione del tentativo di conciliazione di cui all'articolo 71-quinquies, comma 4. In tale caso la commissione speciale è composta da tre membri, scelti tra gli esperti in materia di diritto d'autore di cui all'articolo 191, primo comma, lettera h), ed i rappresentanti dei Ministeri. Il presidente della commissione è comunque scelto tra i rappresentanti dei Ministeri. (1)
Il Ministro per la cultura popolare (2), su proposta del presidente del comitato, può invitare alle riunioni anche persone estranee al comitato, particolarmente competenti nelle questioni da esaminare, senza diritto a voto.
(1) Comma così sostituito dal D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 68.
(2) Ora Presidente del Consiglio dei Ministri in seguito alla soppressione del Ministero della cultura popolare disposta dal D.Lgt. 3 luglio 1944, n. 163.
Art. 194.
La segreteria è affidata al capo dell'ufficio della proprietà letteraria, scientifica e artistica presso il Ministero della cultura popolare. (1)
(1) Ora Presidenza del Consiglio dei Ministri in seguito alla soppressione del Ministero della cultura popolare disposta dal D.Lgt. 3 luglio 1944, n. 163.
Art. 194-bis. (1)
1. La richiesta di conciliazione di cui all'art. 71-quinquies, comma 4, sottoscritta dall'associazione o dall'ente proponente, è consegnata al comitato di cui all'art. 190 o spedita mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta, il presidente del comitato nomina la commissione speciale di cui all'art. 193, comma secondo. Copia della richiesta deve essere consegnata o spedita a cura dello stesso proponente alla controparte.
2. La richiesta deve precisare:
a) il luogo dove devono essere fatte al richiedente le comunicazioni inerenti alla procedura;
b) l'indicazione delle ragioni poste a fondamento della richiesta.
3. Entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta la parte convenuta, qualora non accolga la richiesta della controparte, deposita presso la commissione predetta osservazioni scritte. Entro i dieci giorni successivi al deposito, il presidente della commissione fissa la data per il tentativo di conciliazione.
4. Se la conciliazione riesce, viene redatto separato processo verbale sottoscritto dalle parti e dal presidente della commissione. Il verbale costituisce titolo esecutivo.
5. Se non si raggiunge l'accordo tra le parti, la commissione formula una proposta per la definizione della controversia. Se la proposta non è accettata, i termini di essa sono riassunti nel verbale con l'indicazione delle valutazioni espresse dalle parti.
6. Nel successivo giudizio sono acquisiti, anche d'ufficio, i verbali concernenti il tentativo di conciliazione non riuscito. Il giudice valuta il comportamento tenuto dalle parti nella fase conciliativa ai fini del regolamento delle spese.
7. La domanda giudiziale diventa procedibile trascorsi novanta giorni dalla promozione del tentativo di conciliazione.
8. Il giudice che rileva che non è stato promosso il tentativo di conciliazione secondo le disposizioni di cui ai precedenti commi o che la domanda giudiziale è stata promossa prima della scadenza del termine di 90 giorni dalla promozione del tentativo, sospende il giudizio e fissa alle parti il termine perentorio di 60 giorni per promuovere il tentativo di conciliazione. Espletato quest'ultimo o decorso il termine di 90 giorni, il processo può essere riassunto entro il termine perentorio di 180 giorni. Ove il processo non sia stato tempestivamente riassunto, il giudice dichiara d'ufficio l'estinzione del processo con decreto cui si applica la disposizione di cui all'articolo 308 del codice di procedura civile.
(1) Articolo aggiunto dal D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 68.
Art. 195.
Ai membri del comitato sono corrisposti gettoni di presenza per ogni giornata di adunanza ai sensi delle disposizioni in vigore.






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