sabato 19 febbraio 2011

Codice di procedura civile: Titolo III: DELLA COPIA E DELLA COLLAZIONE DI ATTI PUBBLICI

Titolo III 

DELLA COPIA E DELLA COLLAZIONE DI ATTI PUBBLICI 


Art. 743. Copia degli atti

Qualunque depositario pubblico, autorizzato a spedire copia degli atti che detiene, deve rilasciarne copia autentica, ancorche' l'istante o i suoi autori non siano stati parte nell'atto, sotto pena dei danni e delle spese, salve le disposizioni speciali della legge sulle tasse di registro e bollo.
La copia d'un testamento pubblico non puo' essere spedita durante la vita del testatore, tranne che a sua istanza, della quale si fa menzione nella copia.

Art. 744. Copie o estratti da pubblici registri
I cancellieri e i depositari di pubblici registri sono tenuti, eccettuati i casi determinati dalla legge, a spedire a chiunque ne faccia istanza le copie e gli estratti degli atti giudiziari da essi detenuti, sotto pena dei danni e delle spese.

Art. 745. Rifiuto o ritardo nel rilascio
Nel caso di rifiuto o di ritardo da parte dei cancellieri o dei depositari di cui all'articolo precedente, l'istante puo' ricorrere al giudice di pace o al presidente del tribunale o della corte presso cui il cancelliere o depositario esercita le sue funzioni.
Nel caso di rifiuto o di ritardo da parte dei pubblici depositari di cui all'articolo 743, l'istante puo' ricorrere al presidente del tribunale nella cui circoscrizione il depositario esercita le sue funzioni.
Il presidente o il giudice di pace provvede con decreto, sentito il pubblico ufficiale.

Art. 746. Collazione di copie
Chi ha ottenuto la copia di un atto pubblico a norma dell'articolo 743 ha diritto di collazionarla con l'originale in presenza del depositario. Se questi si rifiuta, puo' ricorrere al tribunale nella cui circoscrizione il depositario esercita le sue funzioni. Il giudice, sentito il depositario, da' con decreto le disposizioni opportune per la collazione e puo' eseguirla egli stesso recandosi nell'ufficio del depositario.



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