mercoledì 16 febbraio 2011

Della disciplina delle attività professionali


Codice Civile

Libro Quinto

Del lavoro

Titolo I

Della disciplina delle attività professionali

Capo I

Disposizioni generali


Art. 2060.
Del lavoro.
Il lavoro è tutelato in tutte le sue forme organizzative ed esecutive, intellettuali, tecniche e manuali.

Art. 2061.
Ordinamento delle categorie professionali.
L'ordinamento delle categorie professionali è stabilito dalle leggi, dai regolamenti, dai provvedimenti dell'autorità governativa e dagli statuti delle associazioni professionali.

Art. 2062.
Esercizio professionale delle attività economiche.
L'esercizio professionale delle attività economiche è disciplinato dalle leggi, dai regolamenti [e dalle norme corporative](1).
(1) L'ordinamento corporativo è stato sopresso con D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 369.

Capo II

Delle ordinanze corporative e degli accordi economici collettivi (1)

(1) L'ordinamento corporativo è stato sopresso con D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 369.
Art. 2063. Oggetto.
Art. 2064. Formazione e pubblicazione.

Art. 2065. Efficacia.
Art. 2066. Inderogabilità.

Capo III

Del contratto collettivo di lavoro e delle norme equiparate (1)

(1) Il R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721 ha soppresso dell'ordinamento corporativo
Art. 2067. Soggetti.
Art. 2068. Rapporti di lavoro sottratti a contratto collettivo.
Art. 2069. Efficacia.
Art. 2070. Criteri di applicazione.

Art. 2071. Contenuto.
Art. 2072. Deposito e pubblicazione.
Art. 2073. Denunzia.
Art. 2074. Efficacia dopo la scadenza.
Art. 2075. Efficacia nel caso di variazioni nell'inquadramento.
Art. 2076. Contratto collettivo annullabile.

Art. 2077. Efficacia del contratto collettivo sul contratto individuale.
Art. 2078. Efficacia degli usi.
Art. 2079. Rapporti di associazione agraria e di affitto a coltivatore diretto.
Art. 2080. Colonia parziaria e affitto con obbligo di miglioria.
Art. 2081. Norme equiparate al contratto collettivo.






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