Codice Civile
Libro Quarto
Delle obbligazioni
Titolo VI
Della gestione di affari
Art. 2028.
Obbligo di continuare la gestione.
L'obbligo di continuare la gestione sussiste anche se l'interessato muore prima che l'affare sia terminato, finché l'erede possa provvedere direttamente.
Art. 2029.
Capacità del gestore.
Art. 2030.
Obbligazioni del gestore.
Tuttavia il giudice, in considerazione delle circostanze che hanno indotto il gestore ad assumere la gestione, può moderare il risarcimento dei danni ai quali questi sarebbe tenuto per effetto della sua colpa.
Art. 2031.
Obblighi dell'interessato.
Questa disposizione non si applica agli atti di gestione eseguiti contro il divieto dell'interessato, eccetto che tale divieto sia contrario alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume.
Art. 2032.
Ratifica dell'interessato.
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