Codice Civile
Libro Quarto
Delle obbligazioni
Titolo III
Dei singoli contratti
CAPI
I - Della vendita (1470-1547) II - Del riporto (1548-1551) III - Della permuta (1552-1555) IV - Del contratto estimatorio (1556-1558) V - Della somministrazione (1559-1570) VI - Della locazione (1571-1654) VII- Dell'appalto (1655-1677) VIII - Del trasporto (1678-1702) IX - Del mandato (1703-1741) X - Del contratto di agenzia (1741-1753) XI - Della mediazione (1754-1765) XII - Del deposito (1766-1797) XIII - Del sequestro convenzionale (1798-1802) |
XIV - Del comodato (1803-1812) XV - Del mutuo (1813-1822) XVI - Del conto corrente (1823-1833) XVII - Dei contratti bancari (1834-1860) XVIII - Della rendita perpetua (1861-1871) XIX - Della rendita vitalizia (1872-1881) XX - Dell'assicurazione (1882-1932) XXI - Del giuoco e della scommessa (1933-1935) XXII - Della fideiussione (1936-1957) XXIII - Del mandato di credito (1958-1959) XXIV - Dell'anticresi (1960-1964) XXV - Della transazione (1965-1976) XXVI - Della cessione dei beni ai creditori (1977-1986) |
Capo I
Della vendita
Sezione I
Disposizioni generali
Art. 1470.
Nozione.
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Cfr. Cassazione Civile, sez. tributario, sentenza 6 maggio 2009, n. 10388
Art. 1471.
Divieti speciali di comprare.
1) gli amministratori dei beni dello Stato, dei comuni, delle province o degli altri enti pubblici, rispetto ai beni affidati alla loro cura;
2) gli ufficiali pubblici, rispetto ai beni che sono venduti per loro ministero;
3) coloro che per legge o per atto della pubblica autorità amministrano beni altrui, rispetto ai beni medesimi;
4) i mandatari, rispetto ai beni che sono stati incaricati di vendere, salvo il disposto dell'articolo 1395.
Nei primi due casi l'acquisto è nullo; negli altri è annullabile.
Art. 1472.
Vendita di cose future.
Qualora le parti non abbiano voluto concludere un contratto aleatorio, la vendita è nulla, se la cosa non viene ad esistenza.
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Cfr. Cassazione Civile, sez. II, sentenza 12 ottobre 2009, n. 21607
Art. 1473.
Determinazione del prezzo affidata a un terzo.
Se il terzo non vuole o non può accettare l'incarico, ovvero le parti non si accordano per la sua nomina o per la sua sostituzione, la nomina, su richiesta di una delle parti, è fatta dal presidente del tribunale del luogo in cui è stato concluso il contratto.
Art. 1474.
Mancanza di determinazione espressa del prezzo.
Se si tratta di cose aventi un prezzo di borsa o di mercato, il prezzo si desume dai listini o dalle mercuriali del luogo in cui deve essere eseguita la consegna o da quelli della piazza più vicina.
Qualora le parti abbiano inteso riferirsi al giusto prezzo, si applicano le disposizioni dei commi precedenti; e, quando non ricorrono i casi da essi previsti, il prezzo, in mancanza di accordo, è determinato da un terzo, nominato a norma del secondo comma dell'articolo precedente.
Art. 1475.
Spese della vendita.
§ 1 - Delle obbligazioni del venditore
Art. 1476.
Obbligazioni principali del venditore.
1) quella di consegnare la cosa al compratore;
2) quella di fargli acquistare la proprietà della cosa o il diritto, se l'acquisto non è effetto immediato del contratto;
3) quella di garantire il compratore dall'evizione e dai vizi della cosa.
Art. 1477.
Consegna della cosa.
Salvo diversa volontà delle parti, la cosa deve essere consegnata insieme con gli accessori, le pertinenze e i frutti dal giorno della vendita.
Il venditore deve pure consegnare i titoli e i documenti relativi alla proprietà e all'uso della cosa venduta .
Art. 1478.
Vendita di cosa altrui.
Il compratore diventa proprietario nel momento in cui il venditore acquista la proprietà dal titolare di essa.
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Cfr. Cassazione Civile, sez. II, sentenza 23 novembre 2007, n. 24448
Art. 1479.
Buona fede del compratore.
Salvo il disposto dell'articolo 1223, il venditore è tenuto a restituire all'acquirente il prezzo pagato, anche se la cosa è diminuita di valore o è deteriorata; deve inoltre rimborsargli le spese e i pagamenti legittimamente fatti per il contratto. Se la diminuzione di valore o il deterioramento derivano da un fatto del compratore, dall'ammontare suddetto si deve detrarre l'utile che il compratore ne ha ricavato.
Il venditore è inoltre tenuto a rimborsare al compratore le spese necessarie e utili fatte per la cosa, e, se era in mala fede, anche quelle voluttuarie.
Vedi Marta Buffoni, Vendita di cose altrui: inadempiente doloso deve risarcire i danni imprevedibili, Tribunale Vercelli, sez. I, sentenza 27 novembre 2012.
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Cfr. Cassazione Civile, sez. II, sentenza 2 settembre 2008, n. 22033
Art. 1480.
Vendita di cosa parzialmente di altri.
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Cfr. Cassazione Civile, sez. II, sentenza 2 settembre 2008, n. 22033
Art. 1481.
Pericolo di rivendica.
Il pagamento non può essere sospeso se il pericolo era noto al compratore al tempo della vendita.
Art. 1482.
Cosa gravata da garanzie reali o da altri vincoli.
Egli può inoltre far fissare dal giudice un termine alla scadenza del quale, se la cosa non è liberata, il contratto è risolto con obbligo del venditore di risarcire il danno ai sensi dell'articolo 1479.
Se l'esistenza delle garanzie reali o dei vincoli sopra indicati era nota al compratore, questi non può chiedere la risoluzione del contratto, e il venditore è tenuto verso di lui solo per il caso di evizione.
Art. 1483.
Evizione totale della cosa.
Egli deve inoltre corrispondere al compratore il valore dei frutti che questi sia tenuto a restituire a colui dal quale è evitto, le spese che egli abbia fatte per la denunzia della lite e quelle che abbia dovuto rimborsare all'attore.
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Cfr. Cassazione Civile, sez. II, sentenza 25 settembre 2008, n. 24055
Art. 1484.
Evizione parziale.
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Cfr. Cassazione Civile, sez. II, sentenza 25 settembre 2008, n. 24055
Art. 1485.
Chiamata in causa del venditore.
Il compratore che ha spontaneamente riconosciuto il diritto del terzo perde il diritto alla garanzia , se non prova che non esistevano ragioni sufficienti per impedire l'evizione.
Art. 1486.
Responsabilità limitata del venditore.
Art. 1487.
Modificazione o esclusione convenzionale della garanzia.
Quantunque sia pattuita l'esclusione della garanzia, il venditore è sempre tenuto per l'evizione derivante da un fatto suo proprio. È nullo ogni patto contrario.
Art. 1488.
Effetti dell'esclusione della garanzia.
Il venditore è esente anche da questo obbligo quando la vendita è stata convenuta a rischio e pericolo del compratore.
Art. 1489.
Cosa gravata da oneri o da diritti di godimento di terzi.
Si osservano inoltre, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 1481, 1485, 1486, 1487 e 1488.
Art. 1490.
Garanzia per i vizi della cosa venduta.
Il patto con cui si esclude o si limita la garanzia non ha effetto, se il venditore ha in mala fede taciuto al compratore i vizi della cosa.
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Cfr. Cassazione Civile, sez. II, sentenza 11 marzo 2008, n. 6466, Tribunale di Bari, sez. III civile, sentenza 30 settembre 2009, n. 2848 e Cassazione Civile, sez. II, sentenza 12 dicembre 2009, n. 21621
Art. 1491.
Esclusione della garanzia.
Art. 1492.
Effetti della garanzia.
La scelta è irrevocabile quando è fatta con la domanda giudiziale.
Se la cosa consegnata è perita in conseguenza dei vizi, il compratore ha diritto alla risoluzione del contratto; se invece è perita per caso fortuito o per colpa del compratore, o se questi l'ha alienata o trasformata, egli non può domandare che la riduzione del prezzo.
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Cfr. Cassazione Civile, sez. II, sentenza 21 maggio 2008, n. 12852, Cassazione Civile, sez. II, sentenza 18 maggio 2009, n. 11423 e Tribunale di Bari, sez. III civile, sentenza 30 settembre 2009, n. 2848
Art. 1493.
Effetti della risoluzione del contratto.
Il compratore deve restituire la cosa, se questa non è perita in conseguenza dei vizi.
Art. 1494.
Risarcimento del danno.
Il venditore deve altresì risarcire al compratore i danni derivati dai vizi della cosa.
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Cfr. Cassazione Civile, sez. II, sentenza 6 febbraio 2008, n. 2797, Cassazione Civile, sez. II, sentenza 18 maggio 2009, n. 11423 e Tribunale di Bari, sez. III civile, sentenza 30 settembre 2009, n. 2848
Art. 1495.
Termini e condizioni per l'azione.
La denunzia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l'esistenza del vizio o l'ha occultato.
L'azione si prescrive , in ogni caso, in un anno dalla consegna; ma il compratore che sia convenuto per l'esecuzione del contratto, può sempre far valere la garanzia, purché il vizio della cosa sia stato denunziato entro otto giorni dalla scoperta e prima del decorso dell'anno dalla consegna.
Art. 1496.
Vendita di animali.
Art. 1497.
Mancanza di qualità.
Tuttavia il diritto di ottenere la risoluzione è soggetto alla decadenza e alla prescrizione stabilite dall'articolo 1495.
§ 2 - Delle obbligazioni del compratore
Art. 1498.
Pagamento del prezzo.
In mancanza di pattuizione e salvi gli usi diversi, il pagamento deve avvenire al momento della consegna e nel luogo dove questa si esegue.
Se il prezzo non si deve pagare al momento della consegna, il pagamento si fa al domicilio del venditore.
Art. 1499.
Interessi compensativi sul prezzo.
§ 3 - Del riscatto convenzionale
Art. 1500.
Patto di riscatto.
Il patto di restituire un prezzo superiore a quello stipulato per la vendita è nullo per l'eccedenza.
Art. 1501.
Termini.
Il termine stabilito dalla legge è perentorio e non si può prorogare.
Art. 1502.
Obblighi del riscattante.
Fino al rimborso delle spese necessarie e utili, il compratore ha diritto di ritenere la cosa. Il giudice tuttavia, per il rimborso delle spese utili, può accordare una dilazione disponendo, se occorrono, le opportune cautele.
Art. 1503.
Esercizio del riscatto.
Se il compratore rifiuta di ricevere il pagamento di tali rimborsi, il venditore decade dal diritto di riscatto, qualora non ne faccia offerta reale entro otto giorni dalla scadenza del termine.
Nella vendita di beni immobili la dichiarazione di riscatto deve essere fatta per iscritto, sotto pena di nullità.
Art. 1504.
Effetti del riscatto rispetto ai subacquirenti.
Se l'alienazione è stata notificata al venditore, il riscatto deve essere esercitato in confronto del terzo acquirente.
Art. 1505.
Diritti costituiti dal compratore sulla cosa.
Art. 1506.
Riscatto di parte indivisa.
Se la cosa non è comodamente divisibile e si fa luogo all'incanto, il venditore che non ha esercitato il riscatto anteriormente all'aggiudicazione decade da tale diritto, anche se aggiudicatario sia lo stesso compratore.
Art. 1507.
Vendita congiuntiva di cosa indivisa.
La medesima disposizione si osserva se il venditore ha lasciato più eredi.
Il compratore, nei casi sopra espressi, può esigere che tutti i venditori o tutti i coeredi esercitino congiuntamente il diritto di riscatto dell'intera cosa; se essi non si accordano, il riscatto può esercitarsi soltanto da parte di colui o di coloro che offrono di riscattare la cosa per intero.
Art. 1508.
Vendita separata di cosa indivisa.
Art. 1509.
Riscatto contro gli eredi del compratore.
Se l'eredità è stata divisa e la cosa venduta è stata assegnata a uno degli eredi, il diritto di riscatto non può esercitarsi contro di lui che per la totalità.
Sezione II
Della vendita di cose mobili
§ 1 - Disposizioni generali
Art. 1510.
Luogo della consegna.
Salvo patto o uso contrario, se la cosa venduta deve essere trasportata da un luogo all'altro , il venditore si libera dall'obbligo della consegna rimettendo la cosa al vettore o allo spedizioniere; le spese del trasporto sono a carico del compratore.
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Cfr. Cassazione Civile, sez. III, sentenza 28 marzo 2008, n. 8063
Art. 1511.
Denunzia nella vendita di cose da trasportare.
Art. 1512.
Garanzia di buon funzionamento.
Il giudice, secondo le circostanze, può assegnare al venditore un termine per sostituire o riparare la cosa in modo da assicurarne il buon funzionamento, salvo il risarcimento dei danni.
Sono salvi gli usi i quali stabiliscono che la garanzia di buon funzionamento è dovuta anche in mancanza di patto espresso.
Art. 1513.
Accertamento dei difetti.
La parte che non ha chiesto la verifica della cosa, deve, in caso di contestazione, provarne rigorosamente l'identità e lo stato.
Art. 1514.
Deposito della cosa venduta.
Il venditore deve dare al compratore pronta notizia del deposito eseguito.
Art. 1515.
Esecuzione coattiva per inadempimento del compratore.
La vendita è fatta all'incanto a mezzo di una persona autorizzata a tali atti, o, in mancanza di essa nel luogo in cui la vendita deve essere eseguita, a mezzo di un ufficiale giudiziario. Il venditore deve dare tempestiva notizia al compratore del giorno, del luogo e dell'ora in cui la vendita sarà eseguita.
Se la cosa ha un prezzo corrente, stabilito per atto della pubblica autorità, ovvero risultante da listini di borsa o da mercuriali , la vendita può essere fatta senza incanto, al prezzo corrente, a mezzo delle persone indicate nel comma precedente o di un commissario nominato dal tribunale. In tal caso il venditore deve dare al compratore pronta notizia della vendita.
Il venditore ha diritto alla differenza tra il prezzo convenuto e il ricavo netto della vendita, oltre al risarcimento del maggior danno.
Art. 1516.
Esecuzione coattiva per inadempimento del venditore.
Il compratore ha diritto alla differenza tra l'ammontare della spesa occorsa per l'acquisto e il prezzo convenuto, oltre al risarcimento del maggior danno.
Art. 1517.
Risoluzione di diritto.
La risoluzione di diritto ha luogo pure a favore del venditore, se, alla scadenza del termine stabilito per la consegna, il compratore, la cui obbligazione di pagare il prezzo non sia scaduta, non si presenta per ricevere la cosa preventivamente offerta, ovvero non l'accetta.
Il contraente che intende valersi della risoluzione disposta dal presente articolo deve darne comunicazione all'altra parte entro otto giorni dalla scadenza del termine; in mancanza di tale comunicazione, si osservano le disposizioni generali sulla risoluzione per inadempimento.
Art. 1518.
Normale determinazione del risarcimento.
Nella vendita a esecuzione periodica, la liquidazione del danno si determina sulla base dei prezzi correnti nel luogo e nel giorno fissati per le singole consegne.
Art. 1519.
Restituzione di cose non pagate.
Il diritto di riprendere il possesso delle cose non si può esercitare in pregiudizio dei privilegi previsti dagli articoli 2764 e 2765, salvo che si provi che il creditore, al tempo dell'introduzione di esse nella casa o nel fondo locato ovvero nel fondo concesso a mezzadria o a colonia, conosceva che il prezzo era ancora dovuto.
La disposizione del comma precedente si applica anche a favore dei creditori del compratore che abbiano sequestrato o pignorato le cose, a meno che si provi che essi, al momento del sequestro o del pignoramento, conoscevano che il prezzo era ancora dovuto .
[§ 1-bis - Della vendita dei beni di consumo (1)
Art. 1519bis-1519nonies]
(1) Paragrafo abrogato dal Codice del Consumo (D.lgs. 206/2005).
Art. 1520.
Vendita con riserva di gradimento.
Se l'esame della cosa deve farsi presso il venditore, questi è liberato, qualora il compratore non vi proceda nel termine stabilito dal contratto o dagli usi, o, in mancanza, in un termine congruo fissato dal venditore.
Se la cosa si trova presso il compratore e questi non si pronunzia nel termine sopra indicato, la cosa si considera di suo gradimento.
Art. 1521.
Vendita a prova.
La prova si deve eseguire nel termine e secondo le modalità stabiliti dal contratto o dagli usi.
Art. 1522.
Vendita su campione e su tipo di campione.
Qualora, però, dalla convenzione o dagli usi risulti che il campione deve servire unicamente a indicare in modo approssimativo la qualità, si può domandare la risoluzione soltanto se la difformità dal campione sia notevole.
In ogni caso l'azione è soggetta alla decadenza e alla prescrizione stabilite dall'articolo 1495.
§ 3 - Della vendita con riserva della proprietà
Art. 1523.
Passaggio della proprietà e dei rischi.
Art. 1524.
Opponibilità della riserva di proprietà nei confronti di terzi.
Se la vendita ha per oggetto macchine e il prezzo è superiore agli € 15,49 la riserva della proprietà è opponibile anche al terzo acquirente, purché il patto di riservato dominio sia trascritto in apposito registro tenuto nella cancelleria del tribunale nella giurisdizione del quale è collocata la macchina, e questa quando è acquistata dal terzo, si trovi ancora nel luogo dove la trascrizione è stata eseguita.
Sono salve le disposizioni relative ai beni mobili iscritti in pubblici registri.
Art. 1525.
Inadempimento del compratore.
Art. 1526.
Risoluzione del contratto.
Qualora si sia convenuto che le rate pagate restino acquisite al venditore a titolo d'indennità , il giudice secondo le circostanze, può ridurre l'indennità convenuta.
La stessa disposizione si applica nel caso in cui il contratto sia configurato come locazione, e sia convenuto che, al termine di esso, la proprietà della cosa sia acquisita al conduttore per effetto del pagamento dei canoni pattuiti.
§ 4 - Della vendita su documenti e con pagamento contro documenti
Art. 1527.
Consegna.
Art. 1528.
Pagamento del prezzo.
Quando i documenti sono regolari, il compratore non può rifiutare il pagamento del prezzo adducendo eccezioni relative alla qualità e allo stato delle cose , a meno che queste risultino già dimostrate.
Art. 1529.
Rischi.
Questa disposizione non si applica se il venditore al tempo del contratto era a conoscenza della perdita o dell'avaria della merce, e le ha in mala fede taciute al compratore.
Art. 1530.
Pagamento contro documenti a mezzo di banca.
La banca che ha confermato il credito al venditore può opporgli solo le eccezioni derivanti dall'incompletezza o irregolarità dei documenti e quelle relative al rapporto di conferma del credito.
§ 5 - Della vendita a termine di titoli di credito
Art. 1531.
Interessi, dividendi e diritto di voto.
Qualora la vendita abbia per oggetto titoli azionari il diritto di voto , spetta al venditore fino al momento della consegna.
Art. 1532.
Diritto di opzione.
Il venditore, qualora il compratore gliene faccia richiesta in tempo utile, deve mettere il compratore in grado di esercitare il diritto di opzione, oppure deve esercitarlo per conto del compratore, se questi gli ha fornito i fondi necessari.
In mancanza di richiesta da parte del compratore, il venditore deve curare la vendita dei diritti di opzione per conto del compratore, a mezzo di un agente di cambio o di un istituto di credito.
Art. 1533.
Estrazione per premi o rimborsi.
Il venditore, al solo effetto indicato dal comma precedente, deve comunicare per iscritto al compratore una distinta numerica dei titoli almeno un giorno prima dell'inizio dell'estrazione.
In mancanza di tale comunicazione, il compratore ha facoltà di acquistare, a spese del venditore, i diritti spettanti a una quantità corrispondente di titoli, dandone comunicazione al venditore prima dell'inizio dell'estrazione.
Art. 1534.
Versamenti richiesti sui titoli.
Art. 1535.
Proroga dei contratti a termine.
Art. 1536.
Inadempimento.
Sezione III
Della vendita di cose immobili
Art. 1537.
Vendita a misura.
Se la misura risulta superiore a quella indicata nel contratto, il compratore deve corrispondere il supplemento del prezzo, ma ha facoltà di recedere dal contratto qualora l'eccedenza oltrepassi la ventesima parte della misura dichiarata.
Art. 1538.
Vendita a corpo.
Nel caso in cui dovrebbe pagarsi un supplemento di prezzo, il compratore ha la scelta di recedere dal contratto o di corrispondere il supplemento.
Art. 1539.
Recesso dal contratto.
Art. 1540.
Vendita cumulativa di più immobili.
Art. 1541.
Prescrizione.
Sezione IV
Della vendita di eredità
Art. 1542.
Garanzia.
Art. 1543.
Forme.
Il venditore è tenuto a prestarsi agli atti che sono necessari da parte sua per rendere efficace, di fronte ai terzi, la trasmissione di ciascuno dei diritti compresi nell'eredità.
1544.
Obblighi del venditore.
Art. 1545.
Obblighi del compratore.
Art. 1546.
Responsabilità per debiti ereditari.
Art. 1547.
Altre forme di alienazione di eredità.
Nelle alienazioni a titolo gratuito la garanzia è regolata dall'articolo 797.
Capo II
Del riporto
Art. 1548.
Nozione.
Art. 1549.
Perfezione del contratto.
Art. 1550.
Diritti accessori e obblighi inerenti ai titoli.
Il diritto di voto , salvo patto contrario, spetta al riportatore.
Art. 1551.
Inadempimento.
Se entrambe le parti non adempiono le proprie obbligazioni nel termine stabilito, il riporto cessa di avere effetto, e ciascuna parte ritiene ciò che ha ricevuto al tempo della stipulazione del contratto.
Capo III
Della permuta
Art. 1552.
Nozione.
Art. 1553.
Evizione.
Evizione.
Il permutante, se ha sofferto l'evizione e non intende riavere la cosa data, ha diritto al valore della cosa evitta, secondo le norme stabilite per la vendita , salvo in ogni caso il risarcimento del danno .
Art. 1554.
Spese della permuta.
Spese della permuta.
Salvo patto contrario, le spese della permuta e le altre accessorie sono a carico di entrambi i contraenti in parti uguali .
Art. 1555.
Applicabilità delle norme sulla vendita.
Applicabilità delle norme sulla vendita.
Le norme stabilite per la vendita si applicano alla permuta, in quanto siano con questa compatibili.
Capo IV
Del contratto estimatorio
Art. 1556.
Nozione.
Art. 1557.
Impossibilità di restituzione.
Impossibilità di restituzione.
Chi ha ricevuto le cose non è liberato dall'obbligo di pagarne il prezzo, se la restituzione di esse nella loro integrità è divenuta impossibile per causa a lui non imputabile .
Art. 1558.
Disponibilità delle cose.
Disponibilità delle cose.
Sono validi gli atti di disposizione compiuti da chi ha ricevuto le cose; ma i suoi creditori non possono sottoporle a pignoramento o a sequestro finché non ne sia stato pagato il prezzo .
Colui che ha consegnato le cose non può disporne fino a che non gli siano restituite.
Capo V
Della somministrazione
Art. 1559.
Nozione.
___________
Art. 1560.
Entità della somministrazione.
Qualora non sia determinata l'entità della somministrazione, s'intende pattuita quella corrispondente al normale fabbisogno della parte che vi ha diritto, avuto riguardo al tempo della conclusione del contratto .Entità della somministrazione.
Se le parti hanno stabilito soltanto il limite massimo e quello minimo per l'intera somministrazione o per le singole prestazioni, spetta all'avente diritto alla somministrazione di stabilire, entro i limiti suddetti, il quantitativo dovuto.
Se l'entità della somministrazione deve determinarsi in relazione al fabbisogno ed è stabilito un quantitativo minimo, l'avente diritto alla somministrazione è tenuto per la quantità corrispondente al fabbisogno se questo supera il minimo stesso.
Art. 1561.
Determinazione del prezzo.
Nella somministrazione a carattere periodico, se il prezzo deve essere determinato secondo le norme dell'articolo 1474, si ha riguardo al tempo della scadenza delle singole prestazioni e al luogo in cui queste devono essere eseguite.Determinazione del prezzo.
Art. 1562.
Pagamento del prezzo.
Nella somministrazione a carattere periodico il prezzo è corrisposto all'atto delle singole prestazioni e in proporzione di ciascuna di esse.Pagamento del prezzo.
Nella somministrazione a carattere continuativo il prezzo è pagato secondo le scadenze d'uso.
Art. 1563.
Scadenza delle singole prestazioni.
Il termine stabilito per le singole prestazioni si presume pattuito nell'interesse di entrambe le parti .Scadenza delle singole prestazioni.
Se l'avente diritto alla somministrazione ha la facoltà di fissare la scadenza delle singole prestazioni, egli deve comunicarne la data al somministrante con un congruo preavviso.
Art. 1564.
Risoluzione del contratto.
In caso d'inadempimento di una delle parti relativo a singole prestazioni, l'altra può chiedere la risoluzione del contratto, se l'inadempimento ha una notevole importanza ed è tale da menomare la fiducia nell'esattezza dei successivi adempimenti .Risoluzione del contratto.
Art. 1565.
Sospensione della somministrazione.
Se la parte che ha diritto alla somministrazione è inadempiente e l'inadempimento è di lieve entità , il somministrante non può sospendere l'esecuzione del contratto senza dare congruo preavviso.Sospensione della somministrazione.
Art. 1566.
Patto di preferenza.
Il patto con cui l'avente diritto alla somministrazione si obbliga a dare la preferenza al somministrante nella stipulazione di un successivo contratto per lo stesso oggetto, è valido purché la durata dell'obbligo non ecceda il termine di cinque anni. Se è convenuto un termine maggiore, questo si riduce a cinque anni .Patto di preferenza.
L'avente diritto alla somministrazione deve comunicare al somministrante le condizioni propostegli da terzi e il somministrante deve dichiarare, sotto pena di decadenza, nel termine stabilito o, in mancanza, in quello richiesto dalle circostanze o dagli usi, se intende valersi del diritto di preferenza.
Art. 1567.
Esclusiva a favore del somministrante.
Se nel contratto è pattuita la clausola di esclusiva a favore del somministrante, l'altra parte non può ricevere da terzi prestazioni della stessa natura, né, salvo patto contrario, può provvedere con mezzi propri alla produzione delle cose che formano oggetto del contratto .Esclusiva a favore del somministrante.
Art. 1568.
Esclusiva a favore dell'avente diritto alla somministrazione.
Se la clausola di esclusiva è pattuita a favore dell'avente diritto alla somministrazione, il somministrante non può compiere nella zona per cui l'esclusiva è concessa e per la durata del contratto, né direttamente né indirettamente, prestazioni della stessa natura di quelle che formano oggetto del contratto.Esclusiva a favore dell'avente diritto alla somministrazione.
L'avente diritto alla somministrazione, che assume l'obbligo di promuovere, nella zona assegnatagli, la vendita delle cose di cui ha l'esclusiva, risponde dei danni in caso di inadempimento a tale obbligo, anche se ha eseguito il contratto rispetto al quantitativo minimo che sia stato fissato.
Art. 1569.
Contratto a tempo indeterminato.
Se la durata della somministrazione non è stabilita, ciascuna delle parti può recedere dal contratto , dando preavviso nel termine pattuito o in quello stabilito dagli usi o, in mancanza, in un termine congruo avuto riguardo alla natura della somministrazione.Contratto a tempo indeterminato.
Art. 1570.
Rinvio.
Si applicano alla somministrazione, in quanto compatibili con le disposizioni che precedono, anche le regole che disciplinano il contratto a cui corrispondono le singole prestazioni . Rinvio.
Capo VI
Della locazione
Sezione I
Disposizioni generali
Art. 1571.
Nozione.
Locazioni e anticipazioni eccedenti l'ordinaria amministrazione. Il contratto di locazione per una durata superiore a nove anni è atto eccedente l'ordinaria amministrazione.
Sono altresì atti eccedenti l'ordinaria amministrazione le anticipazioni del corrispettivo della locazione per una durata superiore a un anno.
Art. 1573.
Durata della locazione.
Art. 1574.
Locazione senza determinazione di tempo.
1) se si tratta di case senza arredamento di mobili o di locali per l'esercizio di una professione, di un'industria o di un commercio, per la durata di un anno, salvi gli usi locali;
2) se si tratta di camere o di appartamenti mobiliati, per la durata corrispondente all'unità di tempo a cui è commisurata la pigione;
3) se si tratta di cose mobili, per la durata corrispondente all'unità di tempo a cui è commisurato il corrispettivo;
4) se si tratta di mobili forniti dal locatore per l'arredamento di un fondo urbano, per la durata della locazione del fondo stesso.
Art. 1575.
Obbligazioni principali del locatore.
1) consegnare al conduttore la cosa locata in buono stato di manutenzione;
2) mantenerla in istato da servire all'uso convenuto;
3) garantirne il pacifico godimento durante la locazione.
_______________
Cfr. Cassazione Civile, sez. III, sentenza 23 aprile 2008, n. 10593 e Cassazione Civile, sez. III, sentenza 13 maggio 2008, n. 11903
Art. 1576.
Mantenimento della cosa in buono stato locativo.
Se si tratta di cose mobili, le spese di conservazione e di ordinaria manutenzione sono, salvo patto contrario, a carico del conduttore.
Art. 1577.
Necessità di riparazioni.
Se si tratta di riparazioni urgenti, il conduttore può eseguirle direttamente, salvo rimborso, purché ne dia contemporaneamente avviso al locatore.
Art. 1578.
Vizi della cosa locata.
Il locatore è tenuto a risarcire al conduttore i danni derivati da vizi della cosa, se non prova di avere senza colpa ignorato i vizi stessi al momento della consegna.
_______________
Cfr. Cassazione Civile, sez. III, sentenza 23 aprile 2008, n. 10593, Cassazione Civile, sez. III, sentenza 9 maggio 2008, n. 11514 e Cassazione Civile, sez. III, sentenza 24 febbraio 2010, n. 4495
Art. 1579.
Limitazioni convenzionali della responsabilità.
_______________
Cfr. Cassazione Civile, sez. III, sentenza 29 settembre 2007, n. 20592
Art. 1580.
Cose pericolose per la salute.
_______________
Cfr. Cassazione Civile, sez. III, sentenza 30 ottobre 2007, n. 22886
Art. 1581.
Vizi sopravvenuti.
Art. 1582.
Divieto d'innovazione.
Art. 1583.
Mancato godimento per riparazioni urgenti.
Art. 1584.
Diritti del conduttore in caso di riparazioni.
Indipendentemente dalla sua durata, se l'esecuzione delle riparazioni rende inabitabile quella parte della cosa che è necessaria per l'alloggio del conduttore e della sua famiglia, il conduttore può ottenere, secondo le circostanze, lo scioglimento del contratto.
Art. 1585.
Garanzia per molestie.
Non è tenuto a garantirlo dalle molestie di terzi che non pretendono di avere diritti, salva al conduttore la facoltà di agire contro di essi in nome proprio.
Art. 1586.
Pretese da parte di terzi.
Se i terzi agiscono in via giudiziale, il locatore è tenuto ad assumere la lite, qualora sia chiamato nel processo. Il conduttore deve esserne estromesso con la semplice indicazione del locatore, se non ha interesse a rimanervi.
Art. 1587.
Obbligazioni principali del conduttore.
1) prendere in consegna la cosa e osservare la diligenza del buon padre di famiglia nel servirsene per l'uso determinato nel contratto o per l'uso che può altrimenti presumersi dalle circostanze;
2) dare il corrispettivo nei termini convenuti.
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Cfr. Cassazione Civile, sez. III, sentenza 9 maggio 2007, n. 10562 e Cassazione Civile, sez. III, sentenza 11 maggio 2007, n. 10838
Art. 1588.
Perdita e deterioramento della cosa locata.
È pure responsabile della perdita e del deterioramento cagionati da persone che egli ha ammesse, anche temporaneamente, all'uso o al godimento della cosa.
_______________
Cfr. Cassazione Civile, sez. II, sentenza 20 marzo 2009, n. 6888
Art. 1589.
Incendio di cosa assicurata.
Quando si tratta di cosa mobile stimata e l'assicurazione è stata fatta per valore uguale alla stima, cessa ogni responsabilità del conduttore in confronto del locatore, se questi è indennizzato dall'assicuratore.
Sono salve in ogni caso le norme concernenti il diritto di surrogazione dell'assicuratore.
Art. 1590.
Restituzione della cosa locata.
In mancanza di descrizione, si presume che il conduttore abbia ricevuto la cosa in buono stato di manutenzione.
Il conduttore non risponde del perimento o del deterioramento dovuti a vetustà.
Le cose mobili si devono restituire nel luogo dove sono state consegnate.
_______________
Cfr. Cassazione Civile, sez. III, sentenza 9 maggio 2007, n. 10562 e Cassazione Civile, sez. III, sentenza 11 maggio 2007, n. 10838
Art. 1591.
Danni per ritardata restituzione.
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Vedi:
Massimario.it:
- Enrica Maria Crimi, Conduttore non paga i danni? Locatore può rifiutare la consegna, sez. III, sentenza 24 maggio 2013, n. 12977.
- Franco Ballati, Danno da ritardata consegna dell'immobile da parte del conduttore, Cassazione civile, sez. III, sentenza 26 ottobre 2012, n. 18499.
Cassazione Civile, sez. III, sentenza 22 agosto 2007, n. 17844;
Cassazione Civile, SS.UU., sentenza 3 novembre 2009, n. 23198.
Art. 1592.
Miglioramenti.
Anche nel caso in cui il conduttore non ha diritto a indennità, il valore dei miglioramenti può compensare i deterioramenti che si sono verificati senza colpa grave del conduttore.
Art. 1593.
Addizioni.
Se le addizioni non sono separabili senza nocumento della cosa e ne costituiscono un miglioramento, si osservano le norme dell'articolo precedente.
Art. 1594.
Sublocazione o cessione della locazione.
Trattandosi di cosa mobile, la sublocazione deve essere autorizzata dal locatore o consentita dagli usi.
Art. 1595.
Rapporti tra il locatore e il subconduttore.
Il subconduttore non può opporgli pagamenti anticipati, salvo che siano stati fatti secondo gli usi locali.
Senza pregiudizio delle ragioni del subconduttore verso il sublocatore la nullità o la risoluzione del contratto di locazione ha effetto anche nei confronti del subconduttore , e la sentenza pronunciata tra locatore e conduttore ha effetto anche contro di lui.
Art. 1596.
Fine della locazione per lo spirare del termine.
La locazione senza determinazione di tempo non cessa, se prima della scadenza stabilita a norma dell'articolo 1574 una delle parti non comunica all'altra disdetta nel termine determinato dalle parti o dagli usi.
Art. 1597.
Rinnovazione tacita del contratto
La nuova locazione è regolata dalle stesse condizioni della precedente, ma la sua durata è quella stabilita per le locazioni a tempo indeterminato.
Se è stata data licenza, il conduttore non può opporre la tacita rinnovazione, salvo che consti la volontà del locatore di rinnovare il contratto.
Art. 1598.
Garanzie della locazione.
Art. 1599.
Trasferimento a titolo particolare della cosa locata.
La disposizione del comma precedente non si applica alla locazione di beni mobili non iscritti in pubblici registri, se l'acquirente ne ha conseguito il possesso in buona fede.
Le locazioni di beni immobili non trascritte non sono opponibili al terzo acquirente, se non nei limiti di un novennio dall'inizio della locazione.
L'acquirente è in ogni caso tenuto a rispettare la locazione, se ne ha assunto l'obbligo verso l'alienante.
Art. 1600.
Detenzione anteriore al trasferimento.
Art. 1601.
Risarcimento del danno al conduttore licenziato.
Art. 1602.
Effetti dell'opponibilità della locazione al terzo acquirente.
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Cfr. Cassazione Civile, sez. III, sentenza 13 maggio 2008, n. 11895
Art. 1603.
Clausola di scioglimento del contratto in caso di alienazione.
Art. 1604.
Vendita della cosa locata con patto di riscatto.
Art. 1605.
Liberazione o cessione del corrispettivo della locazione.
Se la liberazione o la cessione è stata fatta per un periodo eccedente i tre anni e non è stata trascritta , può essere opposta solo entro i limiti di un triennio; se il triennio è già trascorso, può essere opposta solo nei limiti dell'anno in corso nel giorno del trasferimento.
Art. 1606.
Estinzione del diritto del locatore.
Sono salve le diverse disposizioni di legge.
Sezione II
Della locazione di fondi urbani
Art. 1607.
Durata massima della locazione di case.
Art. 1608.
Garanzie per il pagamento della pigione.
Art. 1609.
Piccole riparazioni a carico dell'inquilino.
Le suddette riparazioni, in mancanza di patto, sono determinate dagli usi locali.
Art. 1610.
Spurgo di pozzi e di latrine.
Art. 1611.
Incendio di casa abitata da più inquilini.
La disposizione del comma precedente non si applica se si prova che l'incendio è cominciato dall'abitazione di uno degli inquilini, ovvero se alcuno di questi prova che l'incendio non è potuto cominciare nella sua abitazione.
Art. 1612.
Recesso convenzionale del locatore.
Art. 1613.
Facoltà di recesso degli impiegati pubblici.
Tale facoltà si esercita mediante disdetta motivata, e il recesso ha effetto dal secondo mese successivo a quello in corso alla data della disdetta.
Art. 1614.
Morte dell'inquilino.
Il recesso si deve esercitare mediante disdetta comunicata con preavviso non inferiore a tre mesi.
Sezione III
Dell'affitto
§ 1 - Disposizioni generali
Art. 1615.
Gestione e godimento della cosa produttiva.
Art. 1616.
Affitto senza determinazione di tempo.
Sono salve e gli usi che dispongono diversamente.
Art. 1617.
Obblighi del locatore.
Art. 1618.
Inadempimenti dell'affittuario.
Art. 1619.
Diritto di controllo.
Art. 1620.
Incremento della produttività della cosa.
Art. 1621.
Riparazioni.
Art. 1622.
Perdite determinate da riparazioni.
Art. 1623.
Modificazioni sopravvenute del rapporto contrattuale.
Sono salve le diverse disposizioni della legge o del provvedimento dell'autorità.
Art. 1624.
Divieto di subaffitto. Cessione dell'affitto.
La facoltà di cedere l'affitto comprende quella di subaffittare; la facoltà di subaffittare non comprende quella di cedere l'affitto.
Art. 1625.
Clausola di scioglimento del contratto in caso di alienazione.
Quando l'affitto ha per oggetto un fondo rustico, la licenza deve essere data col preavviso di sei mesi e ha effetto per la fine dell'anno agrario in corso alla scadenza del termine di preavviso.
Art. 1626.
Incapacità o insolvenza dell'affittuario.
Art. 1627.
Morte dell'affittuario.
Se l'affitto ha per oggetto un fondo rustico, la disdetta ha effetto per la fine dell'anno agrario in corso alla scadenza del termine di preavviso.
§ 2 - Dell'affitto di fondi rustici
Art. 1628.
(1) “Durata minima dell’affitto
Se le norme corporative stabiliscono un periodo minimo di durata del contratto, l'affitto di un fondo rustico stipulato per una durata inferiore si estende al periodo minimo così stabilito.” Questo articolo deve intendersi abrogato poiché l’ordinamento corporativo è stato soppresso con R.D.L. 9 agosto 1943, n.721
Art. 1629.
Fondi destinati al rimboschimento.
Art. 1630.
Affitto senza determinazione di tempo.
Se il fondo non è soggetto ad avvicendamento di colture, l'affitto si reputa fatto per il tempo necessario alla raccolta dei frutti.
L'affitto non cessa se prima della scadenza una delle parti non ha dato disdetta con preavviso di sei mesi .
Art. 1631.
Estensione del fondo.
Art. 1632.
[Miglioramenti.](1)
(1) Articolo abrogato dalla Legge n. 11/1971.
Art. 1633.
[Diritti derivanti dall'esecuzione dei miglioramenti.](1)
(1) Articolo abrogato dalla Legge n. 11/1971.
Art. 1634.
[Inderogabilità.(1)
(1) Articolo da ritenersi abrogato a seguito della Legge n. 11/1971.
Art. 1635.
Perdita fortuita dei frutti negli affitti pluriennali.
Qualora la perdita non trovi compenso nei precedenti raccolti, la riduzione è determinata alla fine dell'affitto, eseguito il conguaglio con i frutti raccolti in tutti gli anni decorsi . Il giudice può dispensare provvisoriamente l'affittuario dal pagamento di una parte del fitto in proporzione della perdita sofferta.
La riduzione non può mai eccedere la metà del fitto.
In ogni caso si deve tener conto degli indennizzi che l'affittuario abbia conseguiti o possa conseguire in relazione alla perdita sofferta.
Al perimento è equiparata la mancata produzione dei frutti.
Art. 1636.
Perdita fortuita dei frutti negli affitti annuali.
Art. 1637.
Accollo di casi fortuiti.
È nullo il patto col quale l'affittuario si assoggetta ai casi fortuiti straordinari .
Art. 1638.
Espropriazione per pubblico interesse.
Art. 1639.
Canone di affitto.
Art. 1640.
Scorte morte.
La disposizione del comma precedente si applica anche se, all'inizio dell'affitto, l'affittuario ha depositato la somma che rappresenti il valore delle scorte presso il locatore, salvo l'obbligo di questo di restituirla al tempo della riconsegna delle scorte.
Se le scorte sono state consegnate con la sola indicazione del valore, l'affittuario ne acquista la proprietà, e, alla fine dell'affitto, deve restituire il valore ricevuto o scorte in natura per un corrispondente valore, determinato secondo il prezzo corrente, al tempo della riconsegna, ovvero parte dell'uno e parte delle altre .
Sono salve le diverse pattuizioni delle parti.
Art. 1641.
Scorte vive.
Art. 1642.
Proprietà del bestiame consegnato.
Art. 1643.
Rischio della perdita del bestiame.
Art. 1644.
Accrescimenti e frutti del bestiame.
Il letame però deve essere impiegato esclusivamente nella coltivazione del fondo.
Art. 1645.
Riconsegna del bestiame.
La disposizione del comma precedente si applica anche se, all'inizio dell'affitto, l'affittuario ha depositato presso il locatore la somma che rappresenta il valore del bestiame .
Si applica altresì la disposizione del terzo comma dell'articolo 1640.
Sono salve i patti diversi.
Art. 1646.
Rapporti fra gli affittuari uscente e subentrante.
Per l'ulteriore determinazione dei rapporti tra l'affittuario uscente e l'affittuario subentrante si osservano, gli usi locali.
§ 3 - Dell'affitto a coltivatore diretto
Art. 1647.
Nozione.
Art. 1648.
[Casi fortuiti ordinari (1).
(1) Articolo da ritenersi abrogato ai sensi dell'art. 11 della Legge n. 567/1962.
Art. 1649.
[Subaffitto.(1)
(1) Articolo da ritenersi abrogato ai sensi dell'art. 1 del dlgs.lgt. n. 156/1945.[Art. 1650. Morte dell'affittuario.(1)
(1) Articolo abrogato dalla Legge n. 11/1971.
Art. 1651.
[Miglioramenti.](1)
(1) Articolo abrogato dalla Legge n. 11/1971.
Art. 1652.
Anticipazioni dell'affittuario.
Il credito del locatore produce interessi in misura corrispondente al saggio legale.
Art. 1653.
[Sostituzione del locatore all'affittuario.](1)
(1) Articolo abrogato dalla Legge n. 11/1971.
Art. 1654.
[Inderogabilità.
(1) Articolo da ritenersi abrogato a seguito della Legge n. 11/1971.
Capo VII
Dell'appalto
Art. 1655.
Nozione.
_______________
Cfr. Cassazione Civile, sez. II, sentenza 30 settembre 2009, n. 20995 e Cassazione Civile, sez. I, sentenza 11 novembre 2009, n. 23903
Art. 1656.
Subappalto.
_______________
Cfr. Cassazione Civile, sez. I, sentenza 11 novembre 2009, n. 23903
Art. 1657.
Determinazione del corrispettivo.
Art. 1658.
Fornitura della materia.
Art. 1659.
Variazioni concordate del progetto.
L'autorizzazione si deve provare per iscritto.
Anche quando le modificazioni sono state autorizzate, l'appaltatore, se il prezzo dell'intera opera è stato determinato globalmente, non ha diritto a compenso per le variazioni o per le aggiunte, salvo diversa pattuizione.
Art. 1660.
Variazioni necessarie del progetto.
Se l'importo delle variazioni supera il sesto del prezzo complessivo convenuto, l'appaltatore può recedere dal contratto e può ottenere, secondo le circostanze un'equa indennità.
Se le variazioni sono di notevole entità, il committente può recedere dal contratto ed è tenuto a corrispondere un equo indennizzo.
Art. 1661.
Variazioni ordinate dal committente.
La disposizione del comma precedente non si applica quando le variazioni, pur essendo contenute nei limiti suddetti, importano notevoli modificazioni della natura dell'opera o dei quantitativi nelle singole categorie di lavori previste nel contratto per l'esecuzione dell'opera medesima.
Art. 1662.
Verifica nel corso di esecuzione dell'opera.
Quando, nel corso dell'opera, si accerta che la sua esecuzione non procede secondo le condizioni stabilite dal contratto e a regola d'arte, il committente può fissare un congruo termine entro il quale l'appaltatore si deve conformare a tali condizioni; trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto è risoluto, salvo il diritto del committente al risarcimento del danno.
Art. 1663.
Denuncia dei difetti della materia.
Art. 1664.
Onerosità o difficoltà dell'esecuzione.
La revisione può essere accordata solo per quella differenza che eccede il decimo.
Se nel corso dell'opera si manifestano difficoltà di esecuzione derivanti da cause geologiche, idriche e simili, non previste dalle parti, che rendano notevolmente più onerosa la prestazione dell'appaltatore, questi ha diritto a un equo compenso.
Art. 1665.
Verifica e pagamento dell'opera.
La verifica deve essere fatta dal committente appena l'appaltatore lo mette in condizione di poterla eseguire.
Se, nonostante l'invito fattogli dall'appaltatore, il committente tralascia di procedere alla verifica senza giusti motivi, ovvero non ne comunica il risultato entro un breve termine, l'opera si considera accettata.
Se il committente riceve senza riserve la consegna dell'opera, questa si considera accettata ancorché non si sia proceduto alla verifica.
Salvo diversa pattuizione o uso contrario, l'appaltatore ha diritto al pagamento del corrispettivo quando l'opera è accettata dal committente.
_______________
Cfr. Cassazione Civile, sez. II, sentenza 10 maggio 2007, n. 10718
Art. 1666.
Verifica e pagamento di singole partite.
Il pagamento fa presumere l'accettazione della parte di opera pagata; non produce questo effetto il versamento di semplici acconti.
Art. 1667.
Difformità e vizi dell'opera.
Il committente deve, a pena di decadenza , denunziare all'appaltatore le difformità o i vizi entro sessanta giorni dalla scoperta. La denunzia non è necessaria se l'appaltatore ha riconosciuto le difformità o i vizi o se li ha occultati.
L'azione contro l'appaltatore si prescrive in due anni dal giorno della consegna dell'opera. Il committente convenuto per il pagamento può sempre far valere la garanzia , purché le difformità o i vizi siano stati denunziati entro sessanta giorni dalla scoperta e prima che siano decorsi i due anni dalla consegna.
Art. 1668.
Contenuto della garanzia per difetti dell'opera.
Se però le difformità o i vizi dell'opera sono tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione, il committente può chiedere la risoluzione del contratto.
_______________
Cfr. Corte d'Appello di Roma, sez. II civile, sentenza 9 luglio 2009
Art. 1669.
Rovina e difetti di cose immobili.
Il diritto del committente si prescrive in un anno dalla denunzia.
_______________
Cfr. Cassazione Civile, sez. II, sentenza 28 dicembre 2007, n. 27193, Cassazione Civile, sez. II, sentenza 31 gennaio 2008, n. 2313, Cassazione Civile, sez. I, sentenza 18 febbraio 2008, n. 3932, Cassazione Civile, sez. II, sentenza 29 aprile 2008, n. 10857, Cassazione Civile, sez. II, sentenza 4 giugno 2008, n. 14812 e Tribunale di Rovigo, sez. Andria, sentenza 6 maggio 2009
Art. 1670.
Responsabilità dei subappaltatori.
Art. 1671.
Recesso unilaterale dal contratto.
Art. 1672.
Impossibilità di esecuzione della opera.
Art. 1673.
Perimento o deterioramento della cosa.
Se la materia è stata fornita in tutto o in parte dal committente, il perimento o il deterioramento dell'opera è a suo carico per quanto riguarda la materia da lui fornita, e per il resto è a carico dell'appaltatore.
Art. 1674.
Morte dell'appaltatore.
Art. 1675.
Diritti e obblighi degli eredi dell'appaltatore.
Il committente ha diritto di domandare la consegna, verso una congrua indennità, dei materiali preparati e dei piani in via di esecuzione, salve le norme che proteggono le opere dell'ingegno.
Art. 1676.
Diritti degli ausiliari dell'appaltatore verso il committente.
Art. 1677.
Prestazione continuativa o periodica di servizi.
Capo VIII
Del trasporto
Sezione I
Disposizioni generali
Art. 1678.
Nozione.
_______________
Cfr. Cassazione Civile, sez. III, sentenza 28 marzo 2008, n. 8063
Art. 1679.
Pubblici servizi di linea.
I trasporti devono eseguirsi secondo l'ordine delle richieste; in caso di più richieste simultanee, deve essere preferita quella di percorso maggiore.
Se le condizioni generali ammettono speciali concessioni, il vettore è obbligato ad applicarle a parità di condizioni a chiunque ne faccia richiesta.
Salve le speciali concessioni ammesse dalle condizioni generali, qualunque deroga alle medesime è nulla, e alla clausola difforme è sostituita la norma delle condizioni generali.
Art. 1680.
Limiti di applicabilità delle norme.
Sezione II
Del trasporto di persone
Art. 1681.
Responsabilità del vettore.
Sono nulle le clausole che limitano la responsabilità del vettore per i sinistri che colpiscono il viaggiatore.
Le norme di questo articolo si osservano anche nei contratti di trasporto gratuito.
Art. 1682.
Responsabilità del vettore nei trasporti cumulativi.
Tuttavia il danno per il ritardo o per l'interruzione del viaggio si determina in ragione dell'intero percorso.
Sezione III
Del trasporto di cose
Art. 1683.
Indicazioni e documenti che devono essere forniti al vettore.
Se per l'esecuzione del trasporto occorrono particolari documenti, il mittente deve rimetterli al vettore all'atto in cui consegna le cose da trasportare.
Sono a carico del mittente i danni che derivano dall'omissione o dall'inesattezza delle indicazioni o dalla mancata consegna o irregolarità dei documenti.
Art. 1684.
Lettera di vettura e ricevuta di carico.
Su richiesta del mittente, il vettore deve rilasciare un duplicato della lettera di vettura con la propria sottoscrizione o, se non gli è stata rilasciata lettera di vettura, una ricevuta di carico, con le stesse indicazioni.
Salvo contrarie disposizioni di legge, il duplicato della lettera di vettura e la ricevuta di carico possono essere rilasciate con la clausola «all'ordine».
Art. 1685.
Diritti del mittente.
Qualora dal vettore sia stato rilasciato al mittente un duplicato della lettera di vettura o una ricevuta di carico, il mittente non può disporre delle cose consegnate per il trasporto, se non esibisce al vettore il duplicato o la ricevuta per farvi annotare le nuove indicazioni. Queste devono essere sottoscritte dal vettore.
Il mittente non può disporre delle cose trasportate dal momento in cui esse sono passate a disposizione del destinatario.
Art. 1686.
Impedimenti e ritardi nell'esecuzione del trasporto.
Se le circostanze rendono impossibile la richiesta di istruzioni al mittente o se le istruzioni non sono attuabili, il vettore può depositare le cose a norma dell'articolo 1514, o, se sono soggette a rapido deterioramento, può farle vendere a norma dell'articolo 1515. Il vettore deve informare prontamente il mittente del deposito o della vendita.
Il vettore ha diritto al rimborso delle spese. Se il trasporto è stato iniziato, egli ha diritto anche al pagamento del prezzo in proporzione del percorso compiuto, salvo che l'interruzione del trasporto sia dovuta alla perdita totale delle cose derivante da caso fortuito.
Art. 1687.
Riconsegna delle merci.
Se la riconsegna non deve eseguirsi presso il destinatario, il vettore deve dargli prontamente avviso dell'arrivo delle cose trasportate.
Se dal mittente è stata rilasciata una lettera di vettura, il vettore deve esibirla al destinatario.
Art. 1688.
Termine di resa.
Art. 1689.
Diritti del destinatario.
Il destinatario non può esercitare i diritti nascenti dal contratto se non verso pagamento al vettore dei crediti derivanti dal trasporto e degli assegni da cui le cose trasportate sono gravate. Nel caso in cui l'ammontare delle somme dovute sia controverso, il destinatario deve depositare la differenza contestata presso un istituto di credito.
_______________
Cfr. Cassazione civile, sez. III, sentenza 30 gennaio 2008, n. 2094
Art. 1690.
Impedimenti alla riconsegna.
Se sorge controversia tra più destinatari o circa il diritto del destinatario alla riconsegna o circa l'esecuzione di questa, ovvero se il destinatario ritarda a ricevere le cose trasportate, il vettore può depositarle a norma dell'articolo 1514 o, se sono soggette a rapido deterioramento, può farle vendere a norma dell'articolo 1515 per conto dell'avente diritto. Il vettore deve informare prontamente il mittente del deposito o della vendita.
Art. 1691.
Lettera di vettura o ricevuta di carico all'ordine.
In tal caso il vettore è esonerato dall'obbligo di dare avviso dell'arrivo delle cose trasportate, salvo che sia stato indicato un domiciliatario nel luogo di destinazione, e l'indicazione risulti dal duplicato della lettera di vettura o dalla ricevuta di carico.
Il possessore del duplicato della lettera di vettura all'ordine o della ricevuta di carico all'ordine, deve restituire il titolo al vettore all'atto della riconsegna delle cose trasportate.
Art. 1692.
Responsabilità del vettore nei confronti del mittente.
_______________
Cfr. Tribunale di Torino, sez. III civile, sentenza 1 agosto 2007
Art. 1693.
Responsabilità per perdita e avaria.
Se il vettore accetta le cose da trasportare senza riserve, si presume che le cose stesse non presentino vizi apparenti d'imballaggio.
_______________
Cfr. Cassazione Civile, sez. III, sentenza 27 marzo 2009, n. 7533
Art. 1694.
Presunzioni di fortuito.
Art. 1695.
Calo naturale.
Si deve tener conto del calo separatamente per ogni collo.
Art. 1696.
Calcolo del danno in caso di perdita o di avaria.
Il risarcimento dovuto dal vettore non può essere superiore a un euro per ogni chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata nei trasporti nazionali ed all'importo di cui all'articolo 23, comma 3, della Convenzione per il trasporto stradale di merci, ratificata con legge 6 dicembre 1960, n. 1621, e successive modificazioni, nei trasporti internazionali.
La previsione di cui al comma precedente non è derogabile a favore del vettore se non nei casi e con le modalitàpreviste dalle leggi speciali e dalle convenzioni internazionali applicabili.
Il vettore non può avvalersi della limitazione della responsabilitàprevista a suo favore dal presente articolo ove sia fornita la prova che la perdita o l'avaria della merce sono stati determinati da dolo o colpa grave del vettore o dei suoi dipendenti e preposti, ovvero di ogni altro soggetto di cui egli si sia avvalso per l'esecuzione del trasporto, quando tali soggetti abbiano agito nell'esercizio delle loro funzioni.
Art. 1697.
Accertamento della perdita e dell'avaria.
Se la perdita o l'avaria esiste, il vettore deve rimborsargli le spese.
Salvo diverse disposizioni della legge, la perdita e l'avaria si accertano nei modi stabiliti dall'articolo 696 del codice di procedura civile.
Art. 1698.
Estinzione dell'azione nei confronti del vettore.
Art. 1699.
Trasporto con rispedizione della merce.
Art. 1700.
Trasporto cumulativo.
Il vettore chiamato a rispondere di un fatto non proprio può agire in regresso contro gli altri vettori, singolarmente o cumulativamente. Se risulta che il fatto dannoso è avvenuto nel percorso di uno dei vettori, questi è tenuto al risarcimento integrale; in caso contrario, al risarcimento sono tenuti tutti i vettori in parti proporzionali ai percorsi, esclusi quei vettori che provino che il danno non è avvenuto nel proprio percorso.
Art. 1701.
Diritto di accertamento dei vettori successivi.
Art. 1702.
Riscossione dei crediti da parte dell'ultimo vettore.
Se egli omette tale riscossione o l'esercizio del privilegio, è responsabile verso i vettori precedenti per le somme loro dovute, salva l'azione contro il destinatario.
Capo IX
Del mandato
Sezione I
Disposizioni generali
Art. 1703.
Nozione.
_______________
Vedi anche: Cassazione civile, sez. III, sentenza 9 settembre 2008, n. 22658
Art. 1704.
Mandato con rappresentanza.
Art. 1705.
Mandato senza rappresentanza.
I terzi non hanno alcun rapporto col mandante. Tuttavia il mandante, sostituendosi al mandatario, può esercitare i diritti di credito derivanti dall'esecuzione del mandato, salvo che ciò possa pregiudicare i diritti attribuiti al mandatario dalle disposizioni degli articoli che seguono.
_______________
Cfr. Cassazione civile, SS.UU., sentenza 8 ottobre 2008, n. 24772
Art. 1706.
Acquisti del mandatario.
Se le cose acquistate dal mandatario sono beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri, il mandatario è obbligato a ritrasferirle al mandante. In caso d'inadempimento, si osservano le norme relative all'esecuzione dell'obbligo di contrarre.
Art. 1707.
Creditori del mandatario.
Art. 1708.
Contenuto del mandato.
Il mandato generale non comprende gli atti che eccedono l'ordinaria amministrazione, se non sono indicati espressamente.
Art. 1709.
Presunzione di onerosità.
§ 1 - Delle obbligazioni del mandatario
Art. 1710.
Diligenza del mandatario.
Il mandatario è tenuto a rendere note al mandante le circostanze sopravvenute che possono determinare la revoca o la modificazione del mandato.
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Cfr. Tribunale di Mantova, sez. II, sentenza 15 novembre 2007
Art. 1711.
Limiti del mandato.
Il mandatario può discostarsi dalle istruzioni ricevute qualora circostanze ignote al mandante, e tali che non possano essergli comunicate in tempo, facciano ragionevolmente ritenere che lo stesso mandante avrebbe dato la sua approvazione.
Art. 1712.
Comunicazione dell'eseguito mandato.
Il ritardo del mandante a rispondere dopo aver ricevuto tale comunicazione, per un tempo superiore a quello richiesto dalla natura dell'affare o dagli usi, importa approvazione, anche se il mandatario si è discostato dalle istruzioni o ha ecceduto i limiti del mandato.
Art. 1713.
Obbligo di rendiconto.
La dispensa preventiva dall'obbligo di rendiconto non ha effetto nei casi in cui il mandatario deve rispondere per dolo o per colpa grave.
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Cfr. Cassazione civile, sez. III, sentenza 14 aprile 2010, n. 8857
Art. 1714.
Interessi sulle somme riscosse.
Art. 1715.
Responsabilità per le obbligazioni dei terzi.
Art. 1716.
Pluralità di mandatari.
Se nel mandato non è dichiarato che i mandatari devono agire congiuntamente, ciascuno di essi può concludere l'affare. In questo caso il mandante, appena avvertito della conclusione, deve darne notizia agli altri mandatari; in mancanza è tenuto a risarcire i danni derivanti dall'omissione o dal ritardo.
Se più mandatari hanno comunque operato congiuntamente, essi sono obbligati in solido verso il mandante.
Art. 1717.
Sostituto del mandatario.
Se il mandante aveva autorizzato la sostituzione senza indicare la persona, il mandatario risponde soltanto quando è in colpa nella scelta.
Il mandatario risponde delle istruzioni che ha impartite al sostituto.
Il mandante può agire direttamente contro la persona sostituita dal mandatario.
_______________
Cfr. Cassazione civile, sez. III, sentenza 11 febbraio 2009, n. 3354
Art. 1718.
Custodia delle cose e tutela dei diritti del mandante.
Se vi è urgenza, il mandatario può procedere alla vendita delle cose a norma dell'articolo 1515.
Di questi fatti, come pure del mancato arrivo della merce, egli deve dare immediato avviso al mandante.
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche se il mandatario non accetta l'incarico conferitogli dal mandante, sempre che tale incarico rientri nell'attività professionale del mandatario.
§ 2 - Delle obbligazioni del mandante
Art. 1719.
Mezzi necessari per l'esecuzione del mandato.
Art. 1720.
Spese e compenso del mandatario.
Il mandante deve inoltre risarcire i danni che il mandatario ha subiti a causa dell'incarico.
Art. 1721.
Diritto del mandatario sui crediti.
§ 3 - Dell'estinzione del mandato
Art. 1722.
Cause di estinzione.
1) per la scadenza del termine o per il compimento, da parte del mandatario, dell'affare per il quale è stato conferito;
2) per revoca da parte del mandante;
3) per rinunzia del mandatario;
4) per la morte, l'interdizione o l'inabilitazione del mandante o del mandatario. Tuttavia il mandato che ha per oggetto il compimento di atti relativi all'esercizio di un'impresa non si estingue, se l'esercizio dell'impresa è continuato, salvo il diritto di recesso delle parti o degli eredi.
_______________
Cfr. Tribunale di Trieste, sentenza 6 luglio 2007
Art. 1723.
Revocabilità del mandato.
Il mandato conferito anche nell'interesse del mandatario o di terzi non si estingue per revoca da parte del mandante, salvo che sia diversamente stabilito o ricorra una giusta causa di revoca; non si estingue per la morte o per la sopravvenuta incapacità del mandante.
Art. 1724.
Revoca tacita.
Art. 1725.
Revoca del mandato oneroso.
Se il mandato è a tempo indeterminato, la revoca obbliga il mandante al risarcimento, qualora non sia dato un congruo preavviso, salvo che ricorra una giusta causa.
Art. 1726.
Revoca del mandato collettivo.
Art. 1727.
Rinunzia del mandatario.
In ogni caso la rinunzia deve essere fatta in modo e in tempo tali che il mandante possa provvedere altrimenti, salvo il caso d'impedimento grave da parte del mandatario.
Art. 1728.
Morte o incapacità del mandante o del mandatario.
Quando il mandato si estingue per morte o per sopravvenuta incapacità del mandatario, i suoi eredi ovvero colui che lo rappresenta o lo assiste, se hanno conoscenza del mandato, devono avvertire prontamente il mandante e prendere intanto nell'interesse di questo i provvedimenti richiesti dalle circostanze.
Art. 1729.
Mancata conoscenza della causa di estinzione.
Art. 1730.
Estinzione del mandato conferito a più mandatari.
Sezione II
Della commissione
Art. 1731.
Nozione.
Art. 1732.
Operazioni a fido.
Se il commissionario concede dilazioni di pagamento, malgrado il divieto del committente o quando non è autorizzato dagli usi, il committente può esigere da lui il pagamento immediato, salvo il diritto del commissionario di far propri i vantaggi che derivano dalla concessa dilazione.
Il commissionario che ha concesso dilazioni di pagamento deve indicare al committente la persona del contraente e il termine concesso; altrimenti l'operazione si considera fatta senza dilazione e si applica il disposto del comma precedente.
Art. 1733.
Misura della provvigione.
Art. 1734.
Revoca della commissione.
Art. 1735.
Commissionario contraente in proprio.
Anche quando il committente ha fissato il prezzo, il commissionario che acquista per sé non può praticare un prezzo inferiore a quello corrente nel giorno in cui compie l'operazione, se questo è superiore al prezzo fissato dal committente; e il commissionario che fornisce le cose che deve comprare non può praticare un prezzo superiore a quello corrente, se questo è inferiore al prezzo fissato dal committente.
Art. 1736.
Star del credere.
Sezione III
Della spedizione
Art. 1737.
Nozione.
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Cfr. Cassazione Civile, sez. III, sentenza 28 marzo 2008, n. 8063
Art. 1738.
Revoca.
Art. 1739.
Obblighi dello spedizioniere.
Salvo che gli sia stato diversamente ordinato e salvi gli usi contrari, lo spedizioniere non ha obbligo di provvedere all'assicurazione delle cose spedite.
I premi, gli abbuoni e i vantaggi di tariffa ottenuti dallo spedizioniere devono essere accreditati al committente, salvo patto contrario.
Art. 1740.
Diritti dello spedizioniere.
Le spese anticipate e i compensi per le prestazioni accessorie eseguite dallo spedizioniere sono liquidati sulla base dei documenti giustificativi, a meno che il rimborso e i compensi siano stati preventivamente convenuti in una somma globale unitaria.
Art. 1741.
Spedizioniere vettore.
Capo X
Del contratto di agenzia
Art. 1742.
Nozione.
Il contratto deve essere provato per iscritto. Ciascuna parte ha diritto di ottenere dall'altra un documento della stessa sottoscritto che riproduca il contenuto del contratto e delle clausole aggiuntive. Tale diritto è irrinunciabile.
Art. 1743.
Diritto di esclusiva.
Art. 1744.
Riscossioni.
Art. 1745.
Rappresentanza dell'agente.
L'agente può chiedere i provvedimenti cautelari nell'interesse del preponente e presentare i reclami che sono necessari per la conservazione dei diritti spettanti a quest'ultimo.
Art. 1746.
Obblighi dell'agente.
Egli deve altresì osservare gli obblighi che incombono al commissionario ad eccezione di quelli di cui all'articolo 1736, in quanto non siano esclusi dalla natura del contratto di agenzia.
È vietato il patto che ponga a carico dell'agente una responsabilità, anche solo parziale, per l'inadempimento del terzo. È però consentito eccezionalmente alle parti di concordare di volta in volta la concessione di una apposita garanzia da parte dell'agente, purché ciò avvenga con riferimento a singoli affari, di particolare natura ed importo, individualmente determinati; l'obbligo di garanzia assunto dall'agente non sia di ammontare più elevato della provvigione che per quell'affare l'agente medesimo avrebbe diritto a percepire; sia previsto per l'agente un apposito corrispettivo.
Art. 1747.
Impedimento dell'agente.
Art. 1748.
Diritti dell'agente.
La provvigione è dovuta anche per gli affari conclusi dal preponente con terzi che l'agente aveva in precedenza acquisito come clienti per affari dello stesso tipo o appartenenti alla zona o alla categoria o gruppo di clienti riservati all'agente, salvo che sia diversamente pattuito.
L'agente ha diritto alla provvigione sugli affari conclusi dopo la data di scioglimento del contratto se la proposta è pervenuta al preponente o all'agente in data antecedente o gli affari sono conclusi entro un termine ragionevole dalla data di scioglimento del contratto e la conclusione è da ricondurre prevalentemente all'attività da lui svolta; in tali casi la provvigione è dovuta solo all'agente precedente, salvo che da specifiche circostanze risulti equo ripartire la provvigione tra gli agenti intervenuti.
Salvo che sia diversamente pattuito, la provvigione spetta all'agente dal momento e nella misura in cui il preponente ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione in base al contratto concluso con il terzo. La provvigione spetta all'agente, al più tardi, inderogabilmente dal momento e nella misura in cui il terzo ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione qualora il preponente avesse eseguito la prestazione a suo carico.
Se il preponente e il terzo si accordano per non dare, in tutto o in parte, esecuzione al contratto, l'agente ha diritto, per la parte ineseguita, ad una provvigione ridotta nella misura determinata dagli usi o, in mancanza, dal giudice secondo equità.
L'agente è tenuto a restituire le provvigioni riscosse solo nella ipotesi e nella misura in cui sia certo che il contratto tra il terzo e il preponente non avrà esecuzione per cause non imputabili al preponente. È nullo ogni patto più sfavorevole all'agente.
L'agente non ha diritto al rimborso delle spese di agenzia.
Art. 1749.
Obblighi del preponente.
Il preponente consegna all'agente un estratto conto delle provvigioni dovute al più tardi l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre nel corso del quale esse sono maturate. L'estratto conto indica gli elementi essenziali in base ai quali è stato effettuato il calcolo delle provvigioni. Entro il medesimo termine le provvigioni liquidate devono essere effettivamente pagate all'agente.
L'agente ha diritto di esigere che gli siano fornite tutte le informazioni necessarie per verificare l'importo delle provvigioni liquidate ed in particolare un estratto dei libri contabili.
È nullo ogni patto contrario alle disposizioni del presente articolo.
Art. 1750.
Durata del contratto o recesso.
Se il contratto di agenzia è a tempo indeterminato, ciascuna delle parti può recedere dal contratto stesso dandone preavviso all'altra entro un termine stabilito.
Il termine di preavviso non può comunque essere inferiore ad un mese per il primo anno di durata del contratto, a due mesi per il secondo anno iniziato, a tre mesi per il terzo anno iniziato, a quattro mesi per il quarto anno, a cinque mesi per il quinto anno e a sei mesi per il sesto anno e per tutti gli anni successivi.
Le parti possono concordare termini di preavviso di maggiore durata, ma il preponente non può osservare un termine inferiore a quello posto a carico dell'agente.
Salvo diverso accordo tra le parti, la scadenza del termine di preavviso deve coincidere con l'ultimo giorno del mese di calendario.
Art. 1751.
Indennità in caso di cessazione del rapporto.
l'agente abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e il preponente riceva ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti;
il pagamento di tale indennità sia equo, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, in particolare delle provvigioni che l'agente perde e che risultano dagli affari con tali clienti.
L'indennità non è dovuta:
quando il preponente risolve il contratto per un'inadempienza imputabile all'agente, la quale, per la sua gravità, non consenta la prosecuzione anche provvisoria del rapporto;
quando l'agente recede dal contratto, a meno che il recesso sia giustificato da circostanze attribuibili al preponente o da circostanze attribuibili all'agente, quali età, infermità o malattia, per le quali non può più essergli ragionevolmente chiesta la prosecuzione dell'attività;
quando, ai sensi di un accordo con il preponente, l'agente cede ad un terzo i diritti e gli obblighi che ha in virtù del contratto d'agenzia.
L'importo dell'indennità non può superare una cifra equivalente ad un'indennità annua calcolata sulla base della media annuale delle retribuzioni riscosse dall'agente negli ultimi cinque anni e, se il contratto risale a meno di cinque anni, sulla media del periodo in questione.
La concessione dell'indennità non priva comunque l'agente del diritto all'eventuale risarcimento dei danni.
L'agente decade dal diritto all'indennità prevista dal presente articolo se, nel termine di un anno dallo scioglimento del rapporto, omette di comunicare al preponente l'intenzione di far valere i propri diritti.
Le disposizioni di cui al presente articolo sono inderogabili a svantaggio dell'agente.
L'indennità è dovuta anche se il rapporto cessa per morte dell'agente.
_______________
Cfr. Cassazione Civile, sez. lavoro, sentenza 19 giugno 2007, n. 14189 e Cassazione Civile, sez. lavoro, sentenza 2 aprile 2008, n. 8483 .
Art. 1751-bis.
Patto di non concorrenza.
L'accettazione del patto di non concorrenza comporta, in occasione della cessazione del rapporto, la corresponsione all'agente commerciale di una indennità di natura non provvigionale. L'indennità va commisurata alla durata, non superiore a due anni dopo l'estinzione del contratto, alla natura del contratto di agenzia e all'indennità di fine rapporto. La determinazione della indennità in base ai parametri di cui al precedente periodo è affidata alla contrattazione tra le parti tenuto conto degli accordi economici nazionali di categoria. In difetto di accordo l'indennità è determinata dal giudice in via equitativa anche con riferimento:
1) alla media dei corrispettivi riscossi dall'agente in pendenza di contratto ed alla loro incidenza sul volume d'affari complesssivo nello stesso periodo;
2) alle cause di cessazione del contratto di agenzia;
3) all'ampiezza della zona assegnata all'agente;
4) all'esistenza o meno del vincolo di esclusiva per un solo preponente.
Art. 1752.
Agente con rappresentanza.
Art. 1753.
Agenti di assicurazione.
Capo XI
Della mediazione
Art. 1754.
Mediatore.
_______________
Cfr. Corte di Cassazione, sez. III, sentenza 14 luglio 2009, n. 16382 e Tribunale di Bari, sez. II civile, sentenza 22 settembre 2009, n. 2785
Art. 1755.
Provvigione.
La misura della provvigione e la proporzione in cui questa deve gravare su ciascuna delle parti, in mancanza di patto, di tariffe professionali o di usi, sono determinate dal giudice secondo equità.
Tribunale Taranto, sez. II, sentenza 27 luglio 2013, n. 1574.
_______________
Cfr. Tribunale di Reggio Emilia, sentenza 29 gennaio 2009 e Tribunale di Bari, sez. II civile, sentenza 22 settembre 2009, n. 2785
Art. 1756.
Rimborso delle spese.
Art. 1757.
Provvigione nei contratti condizionali o invalidi.
Se il contratto è sottoposto a condizione risolutiva, il diritto alla provvigione non viene meno col verificarsi della condizione.
La disposizione del comma precedente si applica anche quando il contratto è annullabile o rescindibile, se il mediatore non conosceva la causa d'invalidità.
Art. 1758.
Pluralità di mediatori.
Art. 1759.
Responsabilità del mediatore.
Il mediatore risponde dell'autenticità della sottoscrizione delle scritture e dell'ultima girata dei titoli trasmessi per il suo tramite.
_______________
Cfr. Tribunale di Mantova, sentenza 19 settembre 2008
Art. 1760.
Obblighi del mediatore professionale.
1) conservare i campioni delle merci vendute sopra campione, finché sussista la possibilità di controversia sull'identità della merce;
2) rilasciare al compratore una lista firmata dei titoli negoziati, con l'indicazione della serie e del numero;
3) annotare su apposito libro gli estremi essenziali del contratto che si stipula col suo intervento e rilasciare alle parti copia da lui sottoscritta di ogni annotazione.
Art. 1761.
Rappresentanza del mediatore.
Art. 1762.
Contraente non nominato.
Se dopo la conclusione del contratto il contraente non nominato si manifesta all'altra parte o è nominato dal mediatore, ciascuno dei contraenti può agire direttamente contro l'altro, ferma restando la responsabilità del mediatore.
Art. 1763.
Fideiussione del mediatore.
Art. 1764. Sanzioni.
Nei casi più gravi può essere aggiunta la sospensione dalla professione fino a sei mesi.
Alle stesse pene è soggetto il mediatore che presta la sua attività nell'interesse di persona notoriamente insolvente o della quale conosce lo stato d'incapacità.
Art. 1765.
Leggi speciali.
Capo XII
Del deposito
Sezione I
Del deposito in generale
Art. 1766.
Nozione.
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Cfr. Cassazione Civile, sez. III, sentenza 13 marzo 2007, n. 5837, Tribunale di Mantova, sentenza 27 agosto 2007, Cassazione Civile, sez. III, sentenza 9 settembre 2008, n. 22658, Cassazione Civile, sez. III, sentenza 27 gennaio 2009, n. 1957
Art. 1767.
Presunzione di gratuità.
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Cfr. Cassazione Civile, sez. III, sentenza 9 settembre 2008, n. 22658
Art. 1768.
Diligenza nella custodia.
Se il deposito è gratuito, la responsabilità per colpa è valutata con minor rigore.
Art. 1769.
Responsabilità del depositario incapace.
Art. 1770.
Modalità della custodia.
Se circostanze urgenti lo richiedono, il depositario può esercitare la custodia in modo diverso da quello convenuto, dandone avviso al depositante appena è possibile.
Art. 1771.
Richiesta di restituzione e obbligo di ritirare la cosa.
Il depositario può richiedere in qualunque tempo che il depositante riprenda la cosa, salvo che sia convenuto un termine nell'interesse del depositante. Anche se non è stato convenuto un termine, il giudice può concedere al depositante un termine congruo per ricevere la cosa.
Art. 1772.
Pluralità di depositanti e di depositari.
La stessa norma si applica quando a un solo depositante succedono più eredi, se la cosa non è divisibile.
Se più sono i depositari, il depositante ha facoltà di chiedere la restituzione a quello tra essi che detiene la cosa. Questi deve darne pronta notizia agli altri.
Art. 1773.
Terzo interessato nel deposito.
Art. 1774.
Luogo di restituzione e spese relative.
Le spese per la restituzione sono a carico del depositante.
Art. 1775.
Restituzione dei frutti.
Art. 1776.
Obblighi dell'erede del depositario.
Art. 1777.
Persona a cui deve essere restituita la cosa.
Se è convenuto in giudizio da chi rivendica la proprietà della cosa o pretende di avere diritti su di essa, deve, sotto pena del risarcimento del danno, denunziare la controversia al depositante, e può ottenere di essere estromesso dal giudizio indicando la persona del medesimo. In questo caso egli può anche liberarsi dall'obbligo di restituire la cosa, depositandola, nei modi stabiliti dal giudice, a spese del depositante.
Art. 1778.
Cosa proveniente da reato.
Il depositario è liberato se restituisce la cosa al depositante decorsi dieci giorni dalla denunzia senza che gli sia stata notificata opposizione.
Art. 1779.
Cosa propria del depositario.
Art. 1780.
Perdita non imputabile della detenzione della cosa.
Il depositante ha diritto di ricevere ciò che, in conseguenza del fatto stesso, il depositario abbia conseguito, e subentra nei diritti spettanti a quest'ultimo.
Art. 1781.
Diritti del depositario.
Art. 1782.
Deposito irregolare.
In tal caso si osservano, in quanto applicabili, le norme relative al mutuo.
Sezione II
Del deposito in albergo
Art. 1783.
Responsabilità per le cose portate in albergo.
Sono considerate cose portate in albergo:
1) le cose che vi si trovano durante il tempo nel quale il cliente dispone dell'alloggio;
2) le cose di cui l'albergatore, un membro della sua famiglia o un suo ausiliario assumono la custodia, fuori dell'albergo durante il periodo di tempo in cui il cliente dispone dell'alloggio;
3) le cose di cui l'albergatore, un membro della sua famiglia o un suo ausiliario assumono la custodia sia nell'albergo, sia fuori dell'albergo, durante un periodo di tempo ragionevole, precedente o successivo a quello in cui il cliente dispone dell'alloggio.
La responsabilità di cui al presente articolo è limitata al valore di quanto sia deteriorato, distrutto o sottratto, sino all'equivalente di cento volte il prezzo di locazione dell'alloggio per giornata.
_______________
Cfr. Cassazione Civile, sez. III, sentenza 11 luglio 2007, n. 15468 e Cassazione Civile, sez. III, sentenza 5 dicembre 2008, n. 28812
Art. 1784.
Responsabilità per le cose consegnate e obblighi dell'albergatore.
1) quando le cose gli sono state consegnate in custodia;
2) quando ha rifiutato di ricevere in custodia cose che aveva l'obbligo di accettare.
L'albergatore ha l'obbligo di accettare le carte-valori, il danaro contante e gli oggetti di valore; egli può rifiutarsi di riceverli soltanto se si tratti di oggetti pericolosi o che, tenuto conto della importanza e delle condizioni di gestione dell'albergo, abbiano valore eccessivo o natura ingombrante.
L'albergatore può esigere che la cosa consegnatagli sia contenuta in un involucro chiuso o sigillato.
_______________
Cfr. Cassazione Civile, sez. III, sentenza 5 marzo 2009, n. 5348
Art. 1785.
Limiti di responsabilità.
1) al cliente, alle persone che l'accompagnano, che sono al suo servizio o che gli rendono visita;
2) a forza maggiore;
3) alla natura della cosa.
Art. 1785-bis.
Responsabilità per colpa dell'albergatore.
Art. 1785-ter.
Obbligo di denuncia del danno.
Art. 1785-quater.
Nullità.
Art. 1785-quinquies.
Limiti di applicazione.
Art. 1786.
Stabilimenti e locali assimilati agli alberghi.
Sezione III
Del deposito nei magazzini generali
Art. 1787.
Responsabilità dei magazzini generali.
Art. 1788.
Diritti del depositante.
Art. 1789.
Vendita delle cose depositate.
Il ricavato della vendita, dedotte le spese e quanto altro spetta ai magazzini generali, deve essere tenuto a disposizione degli aventi diritto.
Art. 1790.
Fede di deposito.
La fede di deposito deve indicare:
1) il cognome e il nome o la ditta e il domicilio del depositante;
2) il luogo del deposito;
3) la natura e la quantità delle cose depositate e gli altri estremi atti a individuarle;
4) se per la merce sono stati pagati i diritti doganali e se essa è stata assicurata.
Art. 1791.
Nota di pegno.
La fede di deposito e la nota di pegno devono essere staccate da un unico registro o matrice, da conservarsi presso i magazzini.
Art. 1792.
Intestazione e circolazione dei titoli.
Art. 1793.
Diritti del possessore.
Il possessore della sola nota di pegno ha diritto di pegno sulle cose depositate.
Il possessore della sola fede di deposito non ha diritto alla riconsegna delle cose depositate, se non osserva le condizioni indicate dall'articolo 1795; egli può valersi della facoltà concessa dall'articolo 1788.
Art. 1794.
Prima girata della nota di pegno.
La girata della nota di pegno che non indica l'ammontare del credito vincola, a favore del possessore di buona fede, tutto il valore delle cose depositate. Rimane tuttavia salva al titolare o al terzo possessore della fede di deposito, che abbia pagato una somma non dovuta, l'azione di rivalsa nei confronti del diretto contraente e del possessore di mala fede della nota di pegno.
Art. 1795.
Diritti del possessore della sola fede di deposito.
Sotto la responsabilità dei magazzini generali, quando si tratta di merci fungibili, il possessore della sola fede di deposito può ritirare anche parte delle merci, depositando presso i magazzini generali una somma proporzionale all'ammontare del debito garantito dalla nota di pegno e alla quantità delle merci ritirate.
Art. 1796.
Diritti del possessore della nota di pegno insoddisfatto.
Il girante che ha pagato volontariamente il possessore della nota di pegno è surrogato nei diritti di questo, e può procedere alla vendita delle cose depositate decorsi otto giorni dalla scadenza.
Art. 1797.
Azione nei confronti dei giranti.
I termini per esercitare l'azione di regresso contro i giranti sono quelli stabiliti dalla legge cambiaria e decorrono dal giorno in cui è avvenuta la vendita delle cose depositate.
Il possessore della nota di pegno decade dall'azione di regresso contro i giranti, se alla scadenza non leva il protesto o se, entro quindici giorni dal protesto, non fa istanza per la vendita delle cose depositate.
Egli conserva tuttavia l'azione contro i giranti della fede di deposito e contro il debitore. Quest'azione si prescrive in tre anni.
Capo XIII
Del sequestro convenzionale
Art. 1798.
Nozione.
Art. 1799.
Obblighi, diritti e poteri del sequestratario.
Art. 1800.
Conservazione e alienazione dell'oggetto del sequestro.
Se vi è imminente pericolo di perdita o di grave deterioramento delle cose mobili affidategli, il sequestratario può alienarle, dandone pronta notizia agli interessati.
Qualora la natura delle cose lo richieda, egli ha pure l'obbligo di amministrarle. In questo caso si applicano le norme del mandato.
Il sequestratario non può consentire locazioni per durata superiore a quella stabilita per le locazioni a tempo indeterminato.
Art. 1801.
Liberazione del sequestratario.
Art. 1802.
Compenso e rimborso delle spese al sequestratario.
Capo XIV
Del comodato
Art. 1803.
Nozione.
Il comodato è essenzialmente gratuito.
_______________
Cfr. Cassazione Civile, sez. III, sentenza 3 aprile 2008, n. 8548 e Cassazione Civile, sez. III, sentenza 13 giugno 2008, n. 15995
Art. 1804.
Obbligazioni del comodatario.
Non può concedere a un terzo il godimento della cosa senza il consenso del comodante.
Se il comodatario non adempie gli obblighi suddetti, il comodante può chiedere l'immediata restituzione della cosa, oltre al risarcimento del danno.
Art. 1805.
Perimento della cosa.
Il comodatario che impiega la cosa per un uso diverso o per un tempo più lungo di quello a lui consentito, è responsabile della perdita avvenuta per causa a lui non imputabile, qualora non provi che la cosa sarebbe perita anche se non l'avesse impiegata per l'uso diverso o l'avesse restituita a tempo debito.
Art. 1806.
Stima.
Art. 1807.
Deterioramento per effetto dell'uso.
Art. 1808.
Spese per l'uso della cosa e spese straordinarie.
Egli però ha diritto di essere rimborsato delle spese straordinarie sostenute per la conservazione della cosa, se queste erano necessarie e urgenti.
Art. 1809.
Restituzione.
Se però, durante il termine convenuto o prima che il comodatario abbia cessato di servirsi della cosa, sopravviene un urgente e impreveduto bisogno al comodante, questi può esigerne la restituzione immediata.
Art. 1810.
Comodato senza determinazione di durata.
Art. 1811.
Morte del comodatario.
Art. 1812.
Danni al comodatario per vizi della cosa.
Capo XV
Del mutuo
Art. 1813.
Nozione.
Art. 1814.
Trasferimento della proprietà.
Art. 1815.
Interessi.
Se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi.
Art. 1816.
Termine per la restituzione fissato dalle parti.
Art. 1817.
Termine per la restituzione fissato dal giudice.
Se è stato convenuto che il mutuatario paghi solo quando potrà, il termine per il pagamento è pure fissato dal giudice.
Art. 1818.
Impossibilità o notevole difficoltà di restituzione.
Art. 1819.
Restituzione rateale.
Art. 1820.
Mancato pagamento degli interessi.
Art. 1821.
Danni al mutuatario per vizi delle cose.
Se il mutuo è gratuito, il mutuante è responsabile solo nel caso in cui, conoscendo i vizi, non ne abbia avvertito il mutuatario.
Art. 1822.
Promessa di mutuo.
Capo XVI
Del conto corrente
Art. 1823.
Nozione.
Il saldo del conto è esigibile alla scadenza stabilita. Se non è richiesto il pagamento, il saldo si considera quale prima rimessa di un nuovo conto e il contratto s'intende rinnovato a tempo indeterminato.
Art. 1824.
Crediti esclusi dal conto corrente.
Qualora il contratto intervenga tra imprenditori, s'intendono esclusi dal conto i crediti estranei alle rispettive imprese.
Art. 1825.
Interessi.
Art. 1826.
Spese e diritti di commissione.
Art. 1827.
Effetti dell'inclusione nel conto.
Se l'atto è dichiarato nullo, annullato, rescisso o risoluto, la relativa partita si elimina dal conto.
Art. 1828.
Efficacia della garanzia dei crediti iscritti.
La stessa disposizione si applica se per il credito esiste un coobbligato solidale.
Art. 1829.
Crediti verso terzi.
Art. 1830.
Sequestro o pignoramento del saldo.
Il correntista presso cui è stato eseguito il sequestro o il pignoramento deve darne notizia all'altro. Ciascuno di essi può recedere dal contratto.
Art. 1831.
Chiusura del conto.
Art. 1832.
Approvazione del conto.
L'approvazione del conto non preclude il diritto di impugnarlo per errori di scritturazione o di calcolo, per omissioni o per duplicazioni. L'impugnazione deve essere proposta, sotto pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di ricezione, dell'estratto conto relativo alla liquidazione di chiusura, che deve essere spedito per mezzo di raccomandata.
_______________
Cfr. Tribunale di Lecce, sez. II civile, sentenza 5 dicembre 2007, n. 1787
Art. 1833.
Recesso dal contratto.
In caso d'interdizione, d'inabilitazione, d'insolvenza o di morte di una delle parti, ciascuna di queste o gli eredi hanno diritto di recedere dal contratto.
Lo scioglimento del contratto impedisce l'inclusione nel conto di nuove partite, ma il pagamento del saldo non può richiedersi che alla scadenza del periodo stabilito dall'articolo 1831.
Capo XVII
Dei contratti bancari
Sezione I
Dei depositi bancari
Art. 1834.
Depositi di danaro.
Salvo patto contrario, i versamenti e i prelevamenti si eseguono alla sede della banca presso la quale si è costituito il rapporto.
Art. 1835.
Libretto di deposito a risparmio.
Le annotazioni sul libretto, firmate dall'impiegato della banca che appare addetto al servizio, fanno piena prova nei rapporti tra banca e depositante.
È nullo ogni patto contrario.
_______________
Cfr. Tribunale di Bari, sentenza 3 gennaio 2007
Art. 1836.
Legittimazione del possessore.
La stessa disposizione si applica nel caso in cui il libretto di deposito pagabile al portatore sia intestato al nome di una determinata persona o in altro modo contrassegnato.
Sono salve le disposizioni delle leggi speciali.
[Art. 1837. (1)
Libretti in favore di minori.]
(1) Articolo abrogato dall'art. 11, L. 8 marzo 1975, n. 39.
Art. 1838.
Deposito di titoli in amministrazione.
Se per i titoli depositati si deve provvedere al versamento di decimi o si deve esercitare un diritto di opzione, la banca deve chiedere in tempo utile istruzioni al depositante e deve eseguirle, qualora abbia ricevuto i fondi all'uopo occorrenti. In mancanza d'istruzioni, i diritti di opzione devono essere venduti per conto del depositante a mezzo di un agente di cambio.
Alla banca spetta un compenso nella misura stabilita dalla convenzione o dagli usi, nonché il rimborso delle spese necessarie da essa fatte.
È nullo il patto col quale si esonera la banca dall'osservare, nell'amministrazione dei titoli, l'ordinaria diligenza.
Sezione II
Del servizio bancario delle cassette di sicurezza
Art. 1839.
Cassette di sicurezza.
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Cfr. Cassazione Civile, sez. I, sentenza 4 novembre 2009, n. 23412
Art. 1840.
Apertura della cassetta.
In caso di morte dell'intestatario o di uno degli intestatari, la banca che ne abbia ricevuto comunicazione non può consentire l'apertura della cassetta se non con l'accordo di tutti gli aventi diritto o secondo le modalità stabilite dall'autorità giudiziaria.
Art. 1841.
Apertura forzata della cassetta.
L'apertura si esegue con l'assistenza di un notaio all'uopo designato e con le cautele che il tribunale ritiene opportune.
Il tribunale può dare le disposizioni necessarie per la conservazione degli oggetti rinvenuti e può ordinare la vendita di quella parte di essi che occorra al soddisfacimento di quanto è dovuto alla banca per canoni e spese.
Sezione III
Dell'apertura di credito bancario
Art. 1842.
Nozione.
Art. 1843.
Utilizzazione del credito.
Salvo patto contrario, i prelevamenti e i versamenti si eseguono presso la sede della banca dove è costituito il rapporto.
Art. 1844.
Garanzia.
Se la garanzia diviene insufficiente, la banca può chiedere un supplemento di garanzia o la sostituzione del garante. Se l'accreditato non ottempera alla richiesta, la banca può ridurre il credito proporzionalmente al diminuito valore della garanzia o recedere dal contratto.
Art. 1845.
Recesso dal contratto.
Il recesso sospende immediatamente l'utilizzazione del credito, ma la banca deve concedere un termine di almeno quindici giorni per la restituzione delle somme utilizzate e dei relativi accessori.
Se l'apertura di credito è a tempo indeterminato, ciascuna delle parti può recedere dal contratto, mediante preavviso nel termine stabilito dal contratto, dagli usi o, in mancanza, in quello di quindici giorni.
Sezione IV
Dell'anticipazione bancaria
Art. 1846.
Disponibilità delle cose date in pegno.
Art. 1847.
Assicurazione delle merci.
Art. 1848.
Spese di custodia.
Art. 1849.
Ritiro dei titoli o delle merci.
Art. 1850.
Diminuzione della garanzia.
La banca ha diritto al rimborso immediato del residuo non soddisfatto col ricavato della vendita.
Art. 1851.
Pegno irregolare o garanzia di anticipazione.
Sezione V
Delle operazioni bancarie in conto corrente
Art. 1852.
Disposizione da parte del correntista.
Art. 1853.
Compensazione tra i saldi di più rapporti o più conti.
Art. 1854.
Conto corrente intestato a più persone.
Art. 1855.
Operazione a tempo indeterminato.
Art. 1856.
Esecuzione d'incarichi.
Se l'incarico deve eseguirsi su una piazza dove non esistono filiali della banca, questa può incaricare dell'esecuzione un'altra banca o un suo corrispondente.
Art. 1857.
Norme applicabili.
Sezione VI
Dello sconto bancario
Art. 1858.
Nozione.
Art. 1859.
Sconto di cambiali.
Sono salve le norme delle leggi speciali relative alla cessione della provvista nello sconto di tratte non accettate o munite di clausole «senza accettazione».
Art. 1860.
Sconto di tratte documentate.
Capo XVIII
Della rendita perpetua
Art. 1861.
Nozione.
La rendita perpetua può essere costituita anche quale onere dell'alienazione gratuita di un immobile o della cessione gratuita di un capitale.
Art. 1862.
Norme applicabili.
L'alienazione o la cessione fatta a titolo gratuito è soggetta alle norme stabilite per la donazione.
Art. 1863.
Rendita fondiaria e rendita semplice.
Art. 1864.
Garanzia della rendita semplice.
Art. 1865.
Diritto di riscatto della rendita perpetua.
Le parti possono tuttavia convenire che il riscatto non possa eseguirsi durante la vita del beneficiario o prima di un certo termine, il quale non può eccedere i dieci anni nella rendita semplice e i trenta anni nella rendita fondiaria.
Può anche stipularsi che il debitore non esegua il riscatto senza averne dato preavviso al beneficiario. Il termine di preavviso non può eccedere l'anno.
Se sono convenuti termini più lunghi, essi si riducono nei limiti sopra stabiliti.
Art. 1866.
Esercizio del riscatto.
Le modalità del riscatto sono stabilite dalle leggi speciali.
Art. 1867.
Riscatto forzoso.
1) se è in mora nel pagamento di due annualità di rendita;
2) se non ha dato al creditore le garanzie promesse, o se, venendo a mancare quelle già date, non ne sostituisce altre di uguale sicurezza;
3) se, per effetto di alienazione o di divisione, il fondo su cui è garantita la rendita è diviso fra più di tre persone.
Art. 1868.
Riscatto per insolvenza del debitore.
Art. 1869.
Altre prestazioni perpetue.
Art. 1870.
Ricognizione.
Art. 1871.
Rendite dello Stato.
Capo XIX
Della rendita vitalizia
Art. 1872.
Modi di costituzione.
La rendita vitalizia può essere costituita anche per donazione o per testamento, e in questo caso si osservano le norme stabilite dalla legge per tali atti.
Art. 1873.
Determinazione della durata.
Essa può costituirsi anche per la durata della vita di più persone.
Art. 1874.
Costituzione a favore di più persone.
Art. 1875.
Costituzione a favore di un terzo.
Art. 1876.
Rendita costituita su persone già defunte.
Art. 1877.
Risoluzione del contratto di vitalizio oneroso.
Art. 1878.
Mancanza di pagamento delle rate scadute.
Art. 1879.
Divieto di riscatto e onerosità sopravvenuta.
Egli è tenuto a pagare la rendita per tutto il tempo per il quale è stata costituita, per quanto gravosa sia divenuta la sua prestazione.
Art. 1880.
Modalità del pagamento della rendita.
Se però è stato convenuto di pagarla a rate anticipate, ciascuna rata si acquista dal giorno in cui è scaduta.
Art. 1881.
Sequestro o pignoramento della rendita.
Capo XX
Dell'assicurazione
Sezione I
Disposizioni generali
Art. 1882.
Nozione.
_______________
Cfr. Corte d'Appello di Roma, sez. II, sentenza 8 novembre 2007
Art. 1883.
Esercizio delle assicurazioni.
Art. 1884.
Assicurazioni mutue.
Art. 1885.
Assicurazioni contro i rischi della navigazione.
Art. 1886.
Assicurazioni sociali.
Art. 1887.
Efficacia della proposta.
Art. 1888.
Prova del contratto.
L'assicuratore è obbligato a rilasciare al contraente la polizza di assicurazione o altro documento da lui sottoscritto.
L'assicuratore è anche tenuto a rilasciare, a richiesta e a spese del contraente, duplicati o copie della polizza; ma in tal caso può esigere la presentazione o la restituzione dell'originale.
Art. 1889.
Polizze all'ordine e al portatore.
Tuttavia l'assicuratore è liberato se senza dolo o colpa grave adempie la prestazione nei confronti del giratario o del portatore della polizza, anche se questi non è l'assicurato.
In caso di smarrimento, furto o distruzione della polizza all'ordine, si applicano le disposizioni relative all'ammortamento dei titoli all'ordine.
Art. 1890.
Assicurazione in nome altrui.
Il contraente è tenuto personalmente ad osservare gli obblighi derivanti dal contratto fino al momento in cui l'assicuratore ha avuto notizia della ratifica o del rifiuto di questa.
Egli deve all'assicuratore i premi del periodo in corso nel momento in cui l'assicuratore ha avuto notizia del rifiuto della ratifica.
Art. 1891.
Assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta.
I diritti derivanti dal contratto spettano all'assicurato, e il contraente, anche se in possesso della polizza, non può farli valere senza espresso consenso dell'assicurato medesimo.
All'assicurato sono opponibili le eccezioni che si possono opporre al contraente in dipendenza del contratto.
Per il rimborso dei premi pagati all'assicuratore e delle spese del contratto, il contraente ha privilegio sulle somme dovute dall'assicuratore nello stesso grado dei crediti per spese di conservazione.
Art. 1892.
Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave.
L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l'impugnazione.
L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.
Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.
_______________
Cfr. Cassazione Civile, sez. III, sentenza 28 aprile 2010, n. 10194
Art. 1893.
Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave.
Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.
Art. 1894.
Assicurazioni in nome o per conto di terzi.
Art. 1895.
Inesistenza del rischio.
Art. 1896.
Cessazione del rischio durante l'assicurazione.
Qualora gli effetti dell'assicurazione debbano avere inizio in un momento posteriore alla conclusione del contratto e il rischio cessi nell'intervallo, l'assicuratore ha diritto al solo rimborso delle spese.
Art. 1897.
Diminuzione del rischio.
La dichiarazione di recesso dal contratto ha effetto dopo un mese.
Art. 1898.
Aggravamento del rischio.
L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio.
Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore.
Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.
Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l'assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.
Art. 1899. Durata dell'assicurazione.
Il contratto può essere tacitamente prorogato una o più volte, ma ciascuna proroga tacita non può avere una durata superiore a due anni.
Le norme del presente articolo non si applicano alle assicurazioni sulla vita.
(1) L’originario secondo periodo di questo comma che recitava: “In caso di durata poliennale, l'assicurato ha facoltà di recedere annualmente dal contratto senza oneri e con preavviso di sessanta giorni.” È stato così sostituito dagli attuali secondo e terzo periodo dall’art. 21, comma 3, della L. 23 luglio 2009, n. 99.
Art. 1900.
Sinistri cagionati con dolo o con colpa grave dell'assicurato o dei dipendenti.
L'assicuratore è obbligato per il sinistro cagionato da dolo o da colpa grave delle persone del fatto delle quali l'assicurato deve rispondere.
Egli è obbligato altresì nonostante patto contrario, per i sinistri conseguenti ad atti del contraente, dell'assicurato o del beneficiario, compiuti per dovere di solidarietà umana o nella tutela degli interessi comuni all'assicuratore.
Art. 1901.
Mancato pagamento del premio.
Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.
Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risoluto di diritto se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita.
_______________
Cfr. Cassazione Civile, SS.UU., sentenza 28 febbraio 2007, n. 4631 e Cassazione Civile, sez. III, sentenza 8 aprile 2010, n. 8368
Art. 1902.
Fusione, concentrazione e liquidazione coatta amministrativa.
Nel caso di liquidazione coatta amministrativa dell'impresa assicuratrice, il contratto di assicurazione si scioglie nei modi e con gli effetti stabiliti dalle leggi speciali anche per ciò che riguarda il privilegio a favore della massa degli assicurati.
Art. 1903.
Agenti di assicurazione.
Possono inoltre promuovere azioni ed essere convenuti in giudizio in nome dell'assicuratore, per le obbligazioni dipendenti dagli atti compiuti nell'esecuzione del loro mandato, davanti l'autorità giudiziaria del luogo in cui ha sede l'agenzia presso la quale è stato concluso il contratto.
Sezione II
Dell'assicurazione contro i danni
Art. 1904.
Interesse all'assicurazione.
Art. 1905.
Limiti del risarcimento.
L'assicuratore risponde del profitto sperato solo se si è espressamente obbligato.
Art. 1906.
Danni cagionati da vizio della cosa.
Se il vizio ha aggravato il danno, l'assicuratore, salvo patto contrario, risponde del danno nella misura in cui sarebbe stato a suo carico, qualora il vizio non fosse esistito.
Art. 1907.
Assicurazione parziale.
Art. 1908.
Valore della cosa assicurata.
Il valore delle cose assicurate può essere tuttavia stabilito al tempo della conclusione del contratto, mediante stima accettata per iscritto dalle parti.
Non equivale a stima la dichiarazione di valore delle cose assicurate contenuta nella polizza o in altri documenti.
Nell'assicurazione dei prodotti del suolo il danno si determina in relazione al valore che i prodotti avrebbero avuto al tempo della maturazione o al tempo in cui ordinariamente si raccolgono.
Art. 1909.
Assicurazione per somma eccedente il valore delle cose.
Se non vi è stato dolo da parte del contraente, il contratto ha effetto fino alla concorrenza del valore reale della cosa assicurata e il contraente ha diritto di ottenere per l'avvenire una proporzionale riduzione del premio.
Art. 1910.
Assicurazione presso diversi assicuratori.
Se l'assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità.
Nel caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell'articolo 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L'assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno.
L'assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.
_______________
Cfr. Tribunale di Milano, sez. V civile, sentenza 24 luglio 2008, n. 9791
Art. 1911.
Coassicurazione.
Art. 1912.
Terremoto, guerra, insurrezione, tumulti popolari.
Art. 1913.
Avviso all'assicuratore in caso di sinistro.
Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame l'avviso, salvo patto contrario, deve essere dato entro ventiquattro ore.
Art. 1914.
Obbligo di salvataggio.
Le spese fatte a questo scopo dall'assicurato sono a carico dell'assicuratore in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l'assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.
L'assicuratore risponde dei danni materiali direttamente derivati alle cose assicurate dai mezzi adoperati dall'assicurato per evitare o diminuire i danni del sinistro, salvo che egli provi che tali mezzi sono stati adoperati inconsideratamente.
L'intervento dell'assicuratore per il salvataggio delle cose assicurate e per la loro conservazione non pregiudica i suoi diritti.
L'assicuratore che interviene al salvataggio deve, se richiesto dall'assicurato, anticiparne le spese o concorrere in proporzione del valore assicurato.
Art. 1915.
Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio.
Se l'assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.
Vedi Elisa Cinini, Assicurazioni: l’obbligo di denuncia riguarda il sinistro, non le sue modalità, Tribunale Rovigo, sez. Adria, sentenza 11 aprile 2013.
Art. 1916. (1)
Diritto di surrogazione dell'assicuratore.
Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici (2). (3)
L'assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.
(1) La Corte Costituzionale, con sentenza del 18 luglio 1991, n. 356, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di questo articolo nella parte in cui consente all’assicuratore di avvalersi, nell’esercizio del diritto di surrogazione nei confronti del terzo responsabile, anche delle somme da questi dovute all’assicurato a titolo di risarcimento del danno biologico.
(2) La Corte Costituzionale, con sentenza n. 117 del 21 maggio 1975, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di questo comma, nella parte in cui non annovera, tra le persone nei confronti delle quali non è ammessa surrogazione, il coniuge dell’assicurato.
(3) Comma così modificato dall'art. 91, comma 1, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.
Art. 1917.
Assicurazione della responsabilità civile.
L'assicuratore ha facoltà, previa comunicazione all'assicurato, di pagare direttamente al terzo danneggiato l'indennità dovuta, ed è obbligato al pagamento diretto se l'assicurato lo richiede.
Le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse.
L'assicurato, convenuto dal danneggiato, può chiamare in causa l'assicuratore.
_______________
Cfr. Corte Costituzionale, sentenza 5 marzo 2009, n. 63
Art. 1918.
Alienazione delle cose assicurate.
L'assicurato, che non comunica all'assicuratore l'avvenuta alienazione e all'acquirente l'esistenza del contratto di assicurazione, rimane obbligato a pagare i premi che scadono posteriormente alla data dell'alienazione.
I diritti e gli obblighi dell'assicurato passano all'acquirente, se questi, avuta notizia dell'esistenza del contratto di assicurazione, entro dieci giorni dalla scadenza del primo premio successivo all'alienazione, non dichiara all'assicuratore, mediante raccomandata, che non intende subentrare nel contratto. Spettano in tal caso all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso.
L'assicuratore, entro dieci giorni da quello in cui ha avuto notizia dell'avvenuta alienazione, può recedere dal contratto, con preavviso di quindici giorni, che può essere dato anche mediante raccomandata.
Se è stata emessa una polizza all'ordine o al portatore, nessuna notizia dell'alienazione deve essere data all'assicuratore, e così quest'ultimo come l'acquirente non possono recedere dal contratto.
Sezione III
Dell'assicurazione sulla vita
Art. 1919.
Assicurazione sulla vita propria o di un terzo.
L'assicurazione contratta per il caso di morte di un terzo non è valida se questi o il suo legale rappresentante non dà il consenso alla conclusione del contratto. Il consenso deve essere provato per iscritto.
Art. 1920.
Assicurazione a favore di un terzo.
La designazione del beneficiario può essere fatta nel contratto di assicurazione, o con successiva dichiarazione scritta comunicata all'assicuratore, o per testamento; essa è efficace anche se il beneficiario è determinato solo genericamente. Equivale a designazione l'attribuzione della somma assicurata fatta nel testamento a favore di una determinata persona.
Per effetto della designazione il terzo acquista un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione.
Art. 1921.
Revoca del beneficio.
Se il contraente ha rinunziato per iscritto al potere di revoca, questa non ha effetto dopo che il beneficiario ha dichiarato al contraente di voler profittare del beneficio. La rinuncia del contraente e la dichiarazione del beneficiario devono essere comunicate per iscritto all'assicuratore.
Art. 1922.
Decadenza dal beneficio.
Se la designazione è irrevocabile ed è stata fatta a titolo di liberalità, essa può essere revocata nei casi previsti dall'articolo 800.
Art. 1923.
Diritti dei creditori e degli eredi.
Sono salve, rispetto ai premi pagati, le disposizioni relative alla revocazione degli atti compiuti in pregiudizio dei creditori e quelle relative alla collazione all'imputazione e alla riduzione delle donazioni.
Art. 1924.
Mancato pagamento dei premi.
Se il contraente non paga i premi successivi nel termine di tolleranza previsto dalla polizza o, in mancanza, nel termine di venti giorni dalla scadenza, il contratto è risoluto di diritto, e i premi pagati restano acquisiti all'assicuratore, salvo che sussistano le condizioni per il riscatto dell'assicurazione o per la riduzione della somma assicurata.
Art. 1925.
Riscatto e riduzione della polizza.
Art. 1926.
Cambiamento di professione dell'assicurato.
Qualora i cambiamenti siano di tale natura che, se il nuovo stato di cose fosse esistito al tempo del contratto, l'assicuratore avrebbe consentito l'assicurazione per un premio più elevato, il pagamento della somma assicurata è ridotto in proporzione del minor premio convenuto in confronto di quello che sarebbe stato stabilito.
Se l'assicurato, dà notizia dei suddetti cambiamenti all'assicuratore, questi, entro quindici giorni, deve dichiarare se intende far cessare gli effetti del contratto ovvero ridurre la somma assicurata o elevare il premio.
Se l'assicuratore dichiara di voler modificare il contratto in uno dei due sensi su indicati, l'assicurato, entro quindici giorni successivi, deve dichiarare se intende accettare la proposta.
Se l'assicurato dichiara di non accettare, il contratto è risoluto, salvo il diritto dell'assicuratore al premio relativo al periodo di assicurazione in corso e salvo il diritto dell'assicurato al riscatto. Il silenzio dell'assicurato vale come adesione alla proposta dell'assicuratore.
Le comunicazioni e dichiarazioni previste dai commi precedenti possono farsi anche mediante raccomandata.
Art. 1927.
Suicidio dell'assicurato.
L'assicuratore non è nemmeno obbligato se, essendovi stata sospensione del contratto per mancato pagamento dei premi, non sono decorsi due anni dal giorno in cui la sospensione è cessata.
Sezione IV
Della riassicurazione
Art. 1928.
Prova.
I rapporti di riassicurazione in esecuzione dei contratti generali e i contratti di riassicurazione per singoli rischi possono essere provati secondo le regole generali.
Art. 1929.
Efficacia del contratto.
Art. 1930.
Diritto del riassicurato in caso di liquidazione coatta amministrativa.
Art. 1931.
Compensazione dei crediti e debiti.
Sezione V
Disposizioni finali
Art. 1932.
Norme inderogabili.
Le clausole che derogano in senso meno favorevole all'assicurato sono sostituite di diritto dalle corrispondenti disposizioni di legge.
_______________
Cfr. Tribunale di Salerno, sez. I, sentenza 27 marzo 2009
Capo XXI
Del giuoco e della scommessa
Art. 1933.
Mancanza di azione.
Il perdente tuttavia non può ripetere quanto abbia spontaneamente pagato dopo l'esito di un giuoco o di una scommessa in cui non vi sia stata alcuna frode. La ripetizione è ammessa in ogni caso se il perdente è un incapace.
Art. 1934.
Competizioni sportive.
Tuttavia il giudice può rigettare o ridurre la domanda, qualora ritenga la posta eccessiva.
Art. 1935.
Lotterie autorizzate.
Capo XXII
Della fideiussione
Sezione I
Disposizioni generali
Art. 1936.
Nozione.
La fideiussione è efficace anche se il debitore non ne ha conoscenza.
_______________
Cfr. Cassazione Civile, sez. I, sentenza 12 dicembre 2007, n. 26012
Art. 1937.
Manifestazione della volontà.
Art. 1938.
Fideiussione per obbligazioni future o condizionali.
Art. 1939.
Validità della fideiussione.
Art. 1940.
Fideiussore del fideiussore.
Art. 1941.
Limiti della fideiussione.
Può prestarsi per una parte soltanto del debito o a condizioni meno onerose.
La fideiussione eccedente il debito o contratta a condizioni più onerose è valida nei limiti dell'obbligazione principale.
Art. 1942.
Estensione della fideiussione.
Art. 1943.
Obbligazione di prestare fideiussione.
Quando il fideiussore è divenuto insolvente, deve esserne dato un altro, tranne che la fideiussione sia stata prestata dalla persona voluta dal creditore.
Sezione II
Dei rapporti tra creditore e fideiussore
Art. 1944.
Obbligazione del fideiussore.
Le parti però possono convenire che il fideiussore non sia tenuto a pagare prima dell'escussione del debitore principale. In tal caso, il fideiussore, che sia convenuto dal creditore e intenda valersi del beneficio dell'escussione, deve indicare i beni del debitore principale da sottoporre ad esecuzione.
Salvo patto contrario, il fideiussore è tenuto ad anticipare le spese necessarie.
_______________
Cfr. Cassazione Civile, SS.UU., sentenza 5 febbraio 2008, n. 2655 e Cassazione Civile, sez. III, sentenza 29 settembre 2009, n. 20822
Art. 1945.
Eccezioni opponibili dal fideiussore.
_______________
Cfr. Tribunale di Lecce, sez. II civile, sentenza 5 dicembre 2007, n. 1787
Art. 1946.
Fideiussione prestata da più persone.
Art. 1947.
Beneficio della divisione.
Se alcuno dei fideiussori era insolvente al tempo in cui un altro ha fatto valere il beneficio della divisione, questi è obbligato per tale insolvenza in proporzione della sua quota, ma non risponde delle insolvenze sopravvenute.
Art. 1948.
Obbligazione del fideiussore del fideiussore.
Sezione III
Dei rapporti tra fideiussore e debitore principale
Art. 1949.
Surrogazione del fideiussore nei diritti del creditore.
Art. 1950.
Regresso contro il debitore principale.
Il regresso comprende il capitale, gli interessi e le spese che il fideiussore ha fatte dopo che ha denunziato al debitore principale le istanze proposte contro di lui.
Il fideiussore inoltre ha diritto agli interessi legali sulle somme pagate dal giorno del pagamento. Se il debito principale produceva interessi in misura superiore al saggio legale, il fideiussore ha diritto a questi fino al rimborso del capitale.
Se il debitore è incapace, il regresso del fideiussore è ammesso solo nei limiti di ciò che sia stato rivolto a suo vantaggio.
Art. 1951.
Regresso contro più debitori principali.
Art. 1952.
Divieto di agire contro il debitore principale.
Se il fideiussore ha pagato senza averne dato avviso al debitore principale, questi può opporgli le eccezioni che avrebbe potuto opporre al creditore principale all'atto del pagamento.
In entrambi i casi è fatta salva al fideiussore l'azione per la ripetizione contro il creditore.
Art. 1953.
Rilievo del fideiussore.
1) quando è convenuto in giudizio per il pagamento;
2) quando il debitore è divenuto insolvente;
3) quando il debitore si è obbligato di liberarlo dalla fideiussione entro un tempo determinato;
4) quando il debito è divenuto esigibile per la scadenza del termine;
5) quando sono decorsi cinque anni, e l'obbligazione principale non ha un termine, purché essa non sia di tal natura da non potersi estinguere prima di un tempo determinato.
Sezione IV
Dei rapporti tra più fideiussori
Art. 1954.
Regresso contro gli altri fideiussori.
Sezione V
Dell'estinzione della fideiussione
Art. 1955.
Liberazione del fideiussore per fatto del creditore.
_______________
Cfr. Cassazione Civile, sez. III, sentenza 19 novembre 2007, n. 23922
Art. 1956.
Liberazione del fideiussore per obbligazione
futura.
Non è valida la preventiva rinuncia del fideiussore ad avvalersi della liberazione.
Art. 1957.
Scadenza dell'obbligazione principale.
La disposizione si applica anche al caso in cui il fideiussore ha espressamente limitato la sua fideiussione allo stesso termine dell'obbligazione principale.
In questo caso però l'istanza contro il debitore deve essere proposta entro due mesi.
L'istanza proposta contro il debitore interrompe la prescrizione anche nei confronti del fideiussore.
_______________
Cfr. Cassazione Civile, sez. III, sentenza 24 aprile 2008, n. 10669, Cassazione Civile, sez. III, sentenza 21 maggio 2008, n. 13078 e Cassazione Civile, sez. III, sentenza 12 dicembre 2008, n. 29215
Capo XXIII
Del mandato di credito
Art. 1958.
Effetti del mandato di credito.
Colui che ha accettato l'incarico non può rinunziarvi, ma chi l'ha conferito può revocarlo, salvo l'obbligo di risarcire il danno all'altra parte.
Art. 1959.
Sopravvenuta insolvenza del mandante o del terzo.
Si applica inoltre la disposizione dell'articolo 1956.
Capo XXIV
Dell'anticresi
Art. 1960.
Nozione.
Art. 1961.
Obblighi del creditore anticretico.
Il creditore, se non è stato convenuto diversamente, è obbligato a pagare i tributi e i pesi annui dell'immobile ricevuto in anticresi.
Egli ha l'obbligo di conservare, amministrare e coltivare il fondo da buon padre di famiglia. Le spese relative devono essere prelevate dai frutti.
Il creditore, se vuole liberarsi da tali obblighi, può, in ogni tempo, restituire l'immobile al debitore purché non abbia rinunziato a tale facoltà.
Art. 1962.
Durata dell'anticresi.
L'anticresi dura finché il creditore sia stato interamente soddisfatto del suo credito, anche se il credito o l'immobile dato in anticresi sia divisibile, salvo che sia stata stabilita la durata.
In ogni caso l'anticresi non può avere una durata superiore a dieci anni.
Se è stato stipulato un termine maggiore, questo si riduce al termine suddetto.
Art. 1963.
Divieto del patto commissorio.
È nullo qualunque patto, anche posteriore alla conclusione del contratto, con cui si conviene che la proprietà dell'immobile passi al creditore nel caso di mancato pagamento del debito.
Art. 1964.
Compensazione dei frutti con gli interessi.
Salva la disposizione dell'articolo 1448, è valido il patto col quale le parti convengono che i frutti si compensino con gli interessi in tutto o in parte. In tal caso il debitore può in ogni tempo estinguere il suo debito e rientrare nel possesso dell'immobile.
Capo XXV
Della transazione
Art. 1965.
Nozione.
La transazione è il contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro.Con le reciproche concessioni si possono creare, modificare o estinguere anche rapporti diversi da quello che ha formato oggetto della pretesa e della contestazione delle parti.
Art. 1966.
Capacità a transigere e disponibilità dei diritti.
Per transigere le parti devono avere la capacità di disporre dei diritti che formano oggetto della lite.La transazione è nulla se tali diritti, per loro natura o per espressa disposizione di legge, sono sottratti alla disponibilità delle parti.
Art. 1967.
Prova.
La transazione deve essere provata per iscritto, fermo il disposto del n. 12 dell'articolo 1350.Art. 1968.
Transazione sulla falsità di documenti.
La transazione nei giudizi civili di falso non produce alcun effetto, se non è stata omologata dal tribunale, sentito il pubblico ministero.Art. 1969.
Errore di diritto.
La transazione non può essere annullata per errore di diritto relativo alle questioni che sono state oggetto di controversia tra le parti.Art. 1970.
Lesione.
La transazione non può essere impugnata per causa di lesione.Art. 1971.
Transazione su pretesa temeraria.
Se una delle parti era consapevole della temerarietà della sua pretesa, l'altra può chiedere l'annullamento della transazione.Art. 1972.
Transazione su un titolo nullo.
E' nulla la transazione relativa a un contratto illecito, ancorché le parti abbiano trattato della nullità di questo.Negli altri casi in cui la transazione è stata fatta relativamente a un titolo nullo, l'annullamento di essa può chiedersi solo dalla parte che ignorava la causa di nullità del titolo.
Art. 1973.
Annullabilità per falsità di documenti.
È annullabile la transazione fatta, in tutto o in parte, sulla base di documenti che in seguito sono stati riconosciuti falsi.
Art. 1974.
Annullabilità per cosa giudicata.
È pure annullabile la transazione fatta su lite già decisa con sentenza passata in giudicato della quale le parti o una di esse non avevano notizia.
Art. 1975.
Annullabilità per scoperta di documenti.
La transazione che le parti hanno conclusa generalmente sopra tutti gli affari che potessero esservi tra loro non può impugnarsi per il fatto che posteriormente una di esse venga a conoscenza di documenti che le erano ignoti al tempo della transazione, salvo che questi siano stati occultati dall'altra parte.La transazione è annullabile, quando non riguarda che un affare determinato e con documenti posteriormente scoperti si prova che una delle parti non aveva alcun diritto.
Art. 1976.
Risoluzione della transazione per inadempimento.
La risoluzione della transazione per inadempimento non può essere richiesta se il rapporto preesistente è stato estinto per novazione, salvo che il diritto alla risoluzione sia stato espressamente stipulato.Capo XXVI
Della cessione dei beni ai creditori
Art. 1977.
Nozione.
Art. 1978.
Forma.
Se tra i beni ceduti esistono crediti, si osservano le disposizioni degli articoli 1264 e 1265.
Art. 1979.
Poteri dei creditori cessionari.
Art. 1980.
Effetti della cessione.
I creditori anteriori alla cessione che non vi hanno partecipato possono agire esecutivamente anche su tali beni.
I creditori cessionari, se la cessione ha avuto per oggetto solo alcune attività del debitore, non possono agire esecutivamente sulle altre attività prima di aver liquidato quelle cedute.
Art. 1981.
Spese.
Art. 1982.
Riparto.
Art. 1983.
Controllo del debitore.
Se è stato nominato un liquidatore, questi deve rendere il conto anche al debitore.
Art. 1984.
Liberazione del debitore.
Art. 1985.
Recesso dal contratto.
Il debitore è tenuto al rimborso delle spese di gestione.
Art. 1986.
Annullamento e risoluzione del contratto.
La cessione può essere risoluta per inadempimento secondo le regole generali.
Consulta il Codice Civile Italiano:
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