Codice Civile
Libro Quarto
Delle obbligazioni
Titolo II
Dei contratti in generale
Capo I
Disposizioni preliminari
Art. 1321.
Nozione.
Art. 1322.
Autonomia contrattuale.
Le parti possono anche concludere contratti che non appartengano ai tipi aventi una disciplina particolare, purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico.
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Cfr. Cassazione Civile, sez. I, sentenza 11 febbraio 2008, n. 3179, Cassazione Civile, sez. II, sentenza 21 febbraio 2008, n. 4446, Cassazione Civile, SS.UU., sentenza 27 marzo 2008, n. 7930 e Cassazione Civile, sez. I, sentenza 22 settembre 2008, n. 23949
Art. 1323.
Norme regolatrici dei contratti.
Art. 1324.
Norme applicabili agli atti unilaterali.
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Cfr. Cassazione Civile, sez. lavoro, sentenza 28 giugno 2009, n. 14864
Capo II
Dei requisiti del contratto
Art. 1325.
Indicazione dei requisiti.
1) l'accordo delle parti;
2) la causa;
3) l'oggetto;
4) la forma, quando risulta che è prescritta dalla legge sotto pena di nullità.
Sezione I
Dell'accordo delle parti
Art. 1326.
Conclusione del contratto.
L'accettazione deve giungere al proponente nel termine da lui stabilito o in quello ordinariamente necessario secondo la natura dell'affare o secondo gli usi.
Il proponente può ritenere efficace l'accettazione tardiva, purché ne dia immediatamente avviso all'altra parte.
Qualora il proponente richieda per l'accettazione una forma determinata, l'accettazione non ha effetto se è data in forma diversa.
Un'accettazione non conforme alla proposta equivale a nuova proposta.
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Cfr. Cassazione Civile, sez. lavoro, sentenza 19 maggio 2008, n. 12631 e Cassazione Civile, sez. III, sentenza 22 giugno 2009, n. 14545
Art. 1327.
Esecuzione prima della risposta dell'accettante.
L'accettante deve dare prontamente avviso all'altra parte della iniziata esecuzione e, in mancanza, è tenuto al risarcimento del danno.
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Cfr. Cassazione Civile, SS.UU., sentenza 28 febbraio 2007, n. 4634
Art. 1328.
Revoca della proposta e dell'accettazione.
L'accettazione può essere revocata, purché la revoca giunga a conoscenza del proponente prima dell'accettazione.
Art. 1329.
Proposta irrevocabile.
Nell'ipotesi prevista dal comma precedente, la morte o la sopravvenuta incapacità del proponente non toglie efficacia alla proposta, salvo che la natura dell'affare o altre circostanze escludano tale efficacia.
Art. 1330.
Morte o incapacità dell'imprenditore.
Art. 1331.
Opzione.
Se per l'accettazione non è stato fissato un termine, questo può essere stabilito dal giudice.
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Cfr. Cassazione Civile, sez. II, ordinanza 2 febbraio 2009, n. 2568 e Tribunale di Bari, sez. II civile, sentenza 30 giugno 2009, n. 2218
Art. 1332.
Adesione di altre parti al contratto.
Se ad un contratto possono aderire altre parti e non sono determinate le modalità dell'adesione, questa deve essere diretta all'organo che sia stato costituito per l'attuazione del contratto o, in mancanza di esso a tutti i contraenti originari.Adesione di altre parti al contratto.
Art. 1333.
Contratto con obbligazioni del solo proponente.
Il destinatario può rifiutare la proposta nel termine richiesto dalla natura dell'affare o dagli usi. In mancanza di tale rifiuto il contratto è concluso.
Art. 1334.
Efficacia degli atti unilaterali.
Art. 1335.
Presunzione di conoscenza.
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Cfr. Cassazione Civile, sez. II, sentenza 24 luglio 2007, n. 16327
Art. 1336.
Offerta al pubblico.
L'offerta al pubblico, quando contiene gli estremi essenziali del contratto alla cui conclusione è diretta, vale come proposta , salvo che risulti diversamente dalle circostanze o dagli usi.Offerta al pubblico.
La revoca dell'offerta, se è fatta nella stessa forma dell'offerta o in forma equipollente , è efficace anche in confronto di chi non ne ha avuto notizia.
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Cfr. Cassazione Civile, sez. III, sentenza 22 giugno 2009, n. 14545
Art. 1337.
Trattative e responsabilità precontrattuale.
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Cfr. Tribunale di Lecco, sentenza 14 giugno 2007, n. 657, Tar Lazio-Roma, sez. III, sentenza 10 settembre 2007, n. 8761, Tribunale di Bolzano, sez. II civile, sentenza 20 ottobre 2007, n. 1305, Cassazione Civile, sez. III, sentenza 8 ottobre 2008, n. 24791 e Cassazione Civile, sez. III, sentenza 8 ottobre 2008, n. 24795
Art. 1338.
Conoscenza delle cause d'invalidità.
La parte che, conoscendo o dovendo conoscere l'esistenza di una causa di invalidità del contratto , non ne ha dato notizia all'altra parte è tenuta a risarcire il danno da questa risentito per avere confidato, senza sua colpa, nella validità del contratto.Conoscenza delle cause d'invalidità.
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Cfr. Tar Lazio-Roma, sez. III, sentenza 10 settembre 2007, n. 8761
Art. 1339.
Inserzione automatica di clausole.
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Cfr. Cassazione Civile, sez. III, sentenza 5 giugno 2009, n. 12996
Art. 1340.
Clausole d'uso.
Art. 1341.
Condizioni generali di contratto.
In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità , facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze , limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi , tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria.
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Cfr. Cassazione Civile, sez. III, sentenza 27 gennaio 2009, n. 1957, Tribunale di Piacenza, sentenza 21 settembre 2009, n. 599 e Cassazione Civile, sez. III, sentenza 13 maggio 2010, n. 11594
Art. 1342.
Contratto concluso mediante moduli o formulari.
Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell'articolo precedente.
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Cfr. Cassazione Civile, sez. III, sentenza 11 maggio 2010, n. 11361
Sezione II
Della causa del contratto
Art. 1343.
Causa illecita.
Art. 1344.
Contratto in frode alla legge.
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Cfr. Cassazione Civile, sez. III, sentenza 20 marzo 2008, n. 7485
Art. 1345.
Motivo illecito.
Sezione III
Dell'oggetto del contratto
Art. 1346.
Requisiti.
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Cfr. Cassazione Civile, sez. II, sentenza 16 aprile 2007, n. 9088
Art. 1347.
Possibilità sopravvenuta dell'oggetto.
Art. 1348.
Cose future.
Art. 1349.
Determinazione dell'oggetto.
La determinazione rimessa al mero arbitrio del terzo non si può impugnare se non provando la sua mala fede. Se manca la determinazione del terzo e le parti non si accordano per sostituirlo, il contratto è nullo.
Nel determinare la prestazione il terzo deve tener conto anche delle condizioni generali della produzione a cui il contratto eventualmente abbia riferimento.
Sezione IV
Della forma del contratto
Art. 1350.
Atti che devono farsi per iscritto.
1) i contratti che trasferiscono la proprietà di beni immobili;
2) i contratti che costituiscono, modificano o trasferiscono il diritto di usufrutto su beni immobili, il diritto di superficie , il diritto del concedente e dell'enfiteuta;
3) i contratti che costituiscono la comunione di diritti indicati dai numeri precedenti;
4) i contratti che costituiscono o modificano le servitù prediali, il diritto di uso su beni immobili e il diritto di abitazione;
5) gli atti di rinunzia ai diritti indicati dai numeri precedenti;
6) i contratti di affrancazione del fondo enfiteutico;
7) i contratti di anticresi;
8) i contratti di locazione di beni immobili per una durata superiore a nove anni;
9) i contratti di società o di associazione con i quali si conferisce il godimento di beni immobili o di altri diritti reali immobiliari per un tempo eccedente i nove anni o per un tempo indeterminato;
10) gli atti che costituiscono rendite perpetue o vitalizie salve le disposizioni relative alle rendite dello Stato ;
11) gli atti di divisione di beni immobili e di altri diritti reali immobiliari;
12) le transazioni che hanno per oggetto controversie relative ai rapporti giuridici menzionati nei numeri precedenti;
13) gli altri atti specialmente indicati dalla legge.
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Cfr. Cassazione Civile, sez. III, sentenza 22 giugno 2009, n. 14545
Art. 1351.
Contratto preliminare.
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Cfr. Cassazione Civile, sez. III, sentenza 11 maggio 2010, n. 11371
Art. 1352.
Forme convenzionali.
Capo III
Della condizione nel contratto
Art. 1353.
Contratto condizionale.
Art. 1354.
Condizioni illecite o impossibili.
La condizione impossibile rende nullo il contratto se è sospensiva; se è risolutiva, si ha come non apposta.
Se la condizione illecita o impossibile è apposta a un patto singolo del contratto, si osservano, riguardo l'efficacia del patto, le disposizioni dei commi precedenti, fermo quanto è disposto dall'articolo 1419.
Art. 1355.
Condizione meramente potestativa.
Art. 1356.
Pendenza della condizione.
L'acquirente di un diritto sotto condizione risolutiva può, in pendenza di questa, esercitarlo, ma l'altro contraente può compiere atti conservativi.
Art. 1357.
Atti di disposizione in pendenza della condizione.
Art. 1358.
Comportamento delle parti nello stato di pendenza.
Art. 1359.
Avveramento della condizione.
Art. 1360.
Retroattività della condizione.
Se però la condizione risolutiva è apposta a un contratto ad esecuzione continuata o periodica , l'avveramento di essa, in mancanza di patto contrario, non ha effetto riguardo alle prestazioni già eseguite.
Art. 1361.
Atti di amministrazione.
Salvo diverse disposizioni di legge o diversa pattuizione, i frutti percepiti sono dovuti dal giorno in cui la condizione si è avverata.
Capo IV
Dell'interpretazione del contratto
Art. 1362.
Intenzione dei contraenti.
Per determinare la comune intenzione delle parti, si deve valutare il loro comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione del contratto.
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Cfr. Cassazione Civile, sez. II, sentenza 16 aprile 2007, n. 9088, Cassazione Civile, SS.UU., sentenza 9 Maggio 2008, n. 11501, Cassazione Civile, sez. lavoro, sentenza 4 giugno 2008, n. 14788, Cassazione Civile, sez. sez. II, sentenza 2 febbraio 2009, n. 2561, Cassazione Civile, sez. lavoro, sentenza 4 maggio 2009, n. 10232 e Cassazione Civile, sez. lavoro, sentenza 25 giugno 2009, n. 14941
Art. 1363.
Interpretazione complessiva delle clausole.
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Cfr. Cassazione Civile, sez. II, sentenza 16 aprile 2007, n. 9088, Cassazione Civile, sez. lavoro, sentenza 4 giugno 2008, n. 14788 e Cassazione Civile, sez. lavoro, sentenza 28 giugno 2009, n. 14864
Art. 1364.
Espressioni generali.
Art. 1365.
Indicazioni esemplificative.
Art. 1366.
Interpretazione di buona fede.
Art. 1367.
Conservazione del contratto.
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Cfr. Cassazione Civile, sez. II, sentenza 3 dicembre 2008, n. 28753
Art. 1368.
Pratiche generali interpretative.
Nei contratti in cui una delle parti è un imprenditore, le clausole ambigue s'interpretano secondo ciò che si pratica generalmente nel luogo in cui è la sede dell'impresa.
Art. 1369.
Espressioni con più sensi.
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Cfr. Cassazione Civile, sez. II, sentenza 16 aprile 2007, n. 9088
Art. 1370.
Interpretazione contro l'autore della clausola.
Le clausole inserite nelle condizioni generali di contratto o in moduli o formulari predisposti da uno dei contraenti s'interpretano, nel dubbio, a favore dell'altro.Interpretazione contro l'autore della clausola.
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Cfr. Cassazione Civile, sez. III, sentenza 17 gennaio 2008, n. 866
Art. 1371.
Regole finali.
Qualora, nonostante l'applicazione delle norme contenute in questo capo, il contratto rimanga oscuro, esso deve essere inteso nel senso meno gravoso per l'obbligato , se è a titolo gratuito, e nel senso che realizzi l'equo contemperamento degli interessi delle parti, se è a titolo oneroso.Regole finali.
Capo V
Degli effetti del contratto
Sezione I
Disposizioni generali.
Art. 1372.
Efficacia del contratto.
Il contratto non produce effetto rispetto ai terzi che nei casi previsti dalla legge.
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Cfr. Cassazione Civile, sez. lavoro, sentenza 6 luglio 2007, n. 15264
Art. 1373.
Recesso unilaterale.
Nei contratti a esecuzione continuata o periodica, tale facoltà può essere esercitata anche successivamente , ma il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione.
Qualora sia stata stipulata la prestazione di un corrispettivo per il recesso, questo ha effetto quando la prestazione è eseguita.
E' salvo in ogni caso il patto contrario.
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Cfr. Cassazione Civile, sez. III, sentenza 10 novembre 2008, n. 26863
Art. 1374.
Integrazione del contratto.
Art. 1375.
Esecuzione di buona fede.
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Cfr. Cassazione Civile, sez. III, sentenza 29 settembre 2007, n. 20592, Cassazione Civile, sez. III, sentenza 13 maggio 2008, n. 11908 e Cassazione Civile, sez. III, sentenza 18 settembre 2009, n. 20106
Art. 1376.
Contratto con effetti reali.
Art. 1377.
Trasferimento di una massa di cose.
Art. 1378.
Trasferimento di cosa determinata solo nel genere.
Art. 1379.
Divieto di alienazione.
Art. 1380.
Conflitto tra più diritti personali di godimento.
Se nessuno dei contraenti ha conseguito il godimento, è preferito quello che ha il titolo di data certa anteriore.
Sono salve le norme relative agli effetti della trascrizione.
Art. 1381.
Promessa dell'obbligazione o del fatto del terzo.
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Cfr. Corte d'Appello di Roma, sez. II, sentenza 8 novembre 2007 in Altalex Massimario.
Sezione II
Della clausola penale e della caparra
Art. 1382.
Effetti della clausola penale.
La penale è dovuta indipendentemente dalla prova del danno.
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Cfr. Cassazione Civile, sez. III, sentenza 28 marzo 2008, n. 8071 in Altalex Massimario.
Art. 1383.
Divieto di cumulo.
Art. 1384.
Riduzione della penale.
Art. 1385.
Caparra confirmatoria.
Se la parte che ha dato la caparra è inadempiente, l'altra può recedere dal contratto, ritenendo la caparra; se inadempiente è invece la parte che l'ha ricevuta, l'altra può recedere dal contratto ed esigere il doppio della caparra.
Se però la parte che non è inadempiente preferisce domandare l'esecuzione o la risoluzione del contratto, il risarcimento del danno è regolato dalle norme generali.
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Cfr. Cassazione Civile, sez. II, sentenza 11 marzo 2008, n. 6463, Cassazione Civile, sez. II, sentenza 22 aprile 2008, n. 10394 e Cassazione Civile, SS.UU., sentenza 14 gennaio 2009, n. 553 in Altalex Massimario.
Art. 1386.
Caparra penitenziale.
In questo caso, il recedente perde la caparra data o deve restituire il doppio di quella che ha ricevuta.
Capo VI
Della rappresentanza
Art. 1387.
Fonti della rappresentanza.
Art. 1388.
Contratto concluso dal rappresentante.
Art. 1389.
Capacità del rappresentante e del rappresentato.
In ogni caso, per la validità del contratto concluso dal rappresentante è necessario che il contratto non sia vietato al rappresentato.
Art. 1390.
Vizi della volontà.
Art. 1391.
Stati soggettivi rilevanti.
In nessun caso il rappresentato che è in mala fede può giovarsi dello stato d'ignoranza o di buona fede del rappresentante.
Art. 1392.
Forma della procura.
Art. 1393.
Giustificazione dei poteri del rappresentante.
Art. 1394.
Conflitto d'interessi.
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Cfr. Cassazione Civile, sez. lavoro, sentenza 18 luglio 2007, n. 15981 e Cassazione Civile, sez. I, sentenza 9 gennaio 2008, n. 174 in Altalex Massimario.
Art. 1395.
Contratto con se stesso.
L'impugnazione può essere proposta soltanto dal rappresentato.
Art. 1396.
Modificazione ed estinzione della procura.
Le altre cause di estinzione del potere di rappresentanza conferito dall'interessato non sono opponibili ai terzi che le hanno senza colpa ignorate.
Art. 1397.
Restituzione del documento della rappresentanza.
Art. 1398.
Rappresentanza senza potere.
Art. 1399.
Ratifica.
La ratifica ha effetto retroattivo, ma sono salvi i diritti dei terzi.
Il terzo e colui che ha contrattato come rappresentante possono d'accordo sciogliere il contratto prima della ratifica.
Il terzo contraente può invitare l'interessato a pronunciarsi sulla ratifica assegnandogli un termine, scaduto il quale, nel silenzio, la ratifica s'intende negata.
La facoltà di ratifica si trasmette agli eredi.
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Cfr. Cassazione Civile, sez. III, sentenza 9 maggio 2008, n. 11509 e Cassazione Civile, sez. lavoro, sentenza 25 giugno 2009, n. 14952 in Altalex Massimario.
Art. 1400.
Speciali forme di rappresentanza.
Capo VII
Del contratto per persona da nominare
Art. 1401.
Riserva di nomina del contraente.
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Cfr. Cassazione Civile, sez. II, sentenza 10 ottobre 2009, n. 23066 in Altalex Massimario.
Art. 1402.
Termine e modalità della dichiarazione di nomina.
La dichiarazione non ha effetto se non è accompagnata dall'accettazione della persona nominata o se non esiste una procura anteriore al contratto.
Art. 1403.
Forme e pubblicità.
Se per il contratto è richiesta a determinati effetti una forma di pubblicità , deve agli stessi effetti essere resa pubblica anche la dichiarazione di nomina, con l'indicazione dell'atto di procura o dell'accettazione della persona nominata.
Art. 1404.
Effetti della dichiarazione di nomina.
Art. 1405.
Effetti della mancata dichiarazione di nomina.
Capo VIII
Della cessione del contratto
Art. 1406.
Nozione.
Art. 1407.
Forma.
Se tutti gli elementi del contratto risultano da un documento nel quale è inserita la clausola «all'ordine» o altra equivalente, la girata del documento produce la sostituzione del giratario nella posizione del girante.
Art. 1408.
Rapporti fra contraente ceduto e cedente.
Tuttavia il contraente ceduto, se ha dichiarato di non liberare il cedente, può agire contro di lui qualora il cessionario non adempia le obbligazioni assunte.
Nel caso previsto dal comma precedente, il contraente ceduto deve dare notizia al cedente dell'inadempimento del cessionario, entro quindici giorni da quello in cui l'inadempimento si è verificato; in mancanza è tenuto al risarcimento del danno.
Art. 1409.
Rapporti fra contraente ceduto e cessionario.
Art. 1410.
Rapporti fra cedente e cessionario.
Se il cedente assume la garanzia dell'adempimento del contratto, egli risponde come un fideiussore per le obbligazioni del contraente ceduto.
Capo IX
Del contratto a favore di terzi
Art. 1411.
Contratto a favore di terzi.
Salvo patto contrario, il terzo acquista il diritto contro il promittente per effetto della stipulazione. Questa però può essere revocata o modificata dallo stipulante, finché il terzo non abbia dichiarato, anche in confronto del promittente, di volerne profittare.
In caso di revoca della stipulazione o di rifiuto del terzo di profittarne, la prestazione rimane a beneficio dello stipulante salvo che diversamente risulti dalla volontà delle parti o dalla natura del contratto.
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Cfr. Cassazione Civile, sez. III, sentenza 11 maggio 2009, n. 10741 in Altalex Massimario.
Art. 1412.
Prestazione al terzo dopo la morte dello stipulante.
La prestazione deve essere eseguita a favore degli eredi del terzo se questi premuore allo stipulante, purché il beneficio non sia stato revocato o lo stipulante non abbia disposto diversamente.
Art. 1413.
Eccezioni opponibili dal promittente al terzo.
Capo X
Della simulazione
Art. 1414.
Effetti della simulazione tra le parti.
Se le parti hanno voluto concludere un contratto diverso da quello apparente, ha effetto tra esse il contratto dissimulato, purché ne sussistano i requisiti di sostanza e di forma.
Le precedenti disposizioni si applicano anche agli atti unilaterali destinati a una persona determinata, che siano simulati per accordo tra il dichiarante e il destinatario.
Art. 1415.
Effetti della simulazione rispetto ai terzi.
I terzi possono far valere la simulazione in confronto delle parti, quando essa pregiudica i loro diritti.
Art. 1416.
Rapporti con i creditori.
I creditori del simulato alienante possono far valere la simulazione che pregiudica i loro diritti, e, nel conflitto con i creditori chirografari del simulato acquirente, sono preferiti a questi, se il loro credito è anteriore all'atto simulato.
Art. 1417.
Prova della simulazione.
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Cfr. Cassazione Civile, sez. II, sentenza 14 marzo 2008, n. 7048 in Altalex Massimario.
Capo XI
Della nullità del contratto
Art. 1418.
Cause di nullità del contratto.
Producono nullità del contratto la mancanza di uno dei requisiti indicati dall'articolo 1325, l'illiceità della causa, l'illiceità dei motivi nel caso indicato dall'articolo 1345 e la mancanza nell'oggetto dei requisiti stabiliti dall'articolo 1346.
Il contratto è altresì nullo negli altri casi stabiliti dalla legge.
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Cfr. Cassazione Civile, SS.UU., sentenza 19 dicembre 2007, n. 26724, Tribunale di Trapani, sez. civile, sentenza 30 agosto 2007, Cassazione Civile, sez. II, sentenza 7 febbraio 2008, n. 2860, Cassazione Civile, sez. I, sentenza 1 aprile 2008, n. 8445, Cassazione Civile, sez. I, sentenza 18 giugno 2008, n. 16597 e Tribunale di Bari, sez. II civile, sentenza 1° ottobre 2009, n. 2866
Art. 1419.
Nullità parziale.
La nullità di singole clausole non importa la nullità del contratto, quando le clausole nulle sono sostituite di diritto da norme imperative.
Art. 1420.
Nullità nel contratto plurilaterale.
Art. 1421.
Legittimazione all'azione di nullità.
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Cfr. Cassazione Civile, sez. I, sentenza 10 ottobre 2007, n. 21141
Art. 1422.
Imprescrittibilità dell'azione di nullità.
Art. 1423.
Inammissibilità della convalida.
Art. 1424.
Conversione del contratto nullo.
Capo XII
Dell'annullabilità del contratto
Sezione I
Dell'incapacità
Art. 1425.
Incapacità delle parti.
E' parimenti annullabile, quando ricorrono le condizioni stabilite dall'articolo 428, il contratto stipulato da persona incapace d'intendere o di volere.
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Cfr. Tribunale di Torino, sez. III civile, sentenza 22 maggio 2009, n. 4011
Art. 1426.
Raggiri usati dal minore.
Sezione II
Dei vizi del consenso
Art. 1427.
Errore, violenza e dolo.
Art. 1428.
Rilevanza dell'errore.
Art. 1429.
Errore essenziale.
1) quando cade sulla natura o sull'oggetto del contratto;
2) quando cade sull'identità dell'oggetto della prestazione ovvero sopra una qualità dello stesso che, secondo il comune apprezzamento o in relazione alle circostanze, deve ritenersi determinante del consenso;
3) quando cade sull'identità o sulle qualità della persona dell'altro contraente, sempre che l'una o le altre siano state determinanti del consenso;
4) quando, trattandosi di errore di diritto, è stato la ragione unica o principale del contratto.
Art. 1430.
Errore di calcolo.
Art. 1431.
Errore riconoscibile.
Art. 1432.
Mantenimento del contratto rettificato.
Art. 1433.
Errore nella dichiarazione o nella sua trasmissione.
Art. 1434.
Violenza.
Art. 1435.
Caratteri della violenza.
Art. 1436.
Violenza diretta contro terzi.
Se il male minacciato riguarda altre persone, l'annullamento del contratto è rimesso alla prudente valutazione delle circostanze da parte del giudice.
Art. 1437.
Timore riverenziale.
Art. 1438.
Minaccia di far valere un diritto.
Art. 1439.
Dolo.
Quando i raggiri sono stati usati da un terzo, il contratto è annullabile se essi erano noti al contraente che ne ha tratto vantaggio.
Art. 1440.
Dolo incidente.
Sezione III
Dell'azione di annullamento
Art. 1441.
Legittimazione.
L'incapacità del condannato in istato di interdizione legale può essere fatta valere da chiunque vi ha interesse.
Art. 1442.
Prescrizione.
Quando l'annullabilità dipende da vizio del consenso o da incapacità legale , il termine decorre dal giorno in cui è cessata la violenza, è stato scoperto l'errore o il dolo, è cessato lo stato d'interdizione o d'inabilitazione , ovvero il minore ha raggiunto la maggiore età.
Negli altri casi il termine decorre dal giorno della conclusione del contratto.
L'annullabilità può essere opposta dalla parte convenuta per l'esecuzione del contratto, anche se è prescritta l'azione per farla valere.
Art. 1443.
Ripetizione contro il contraente incapace.
Art. 1444.
Convalida.
Il contratto è pure convalidato, se il contraente al quale spettava l'azione di annullamento vi ha dato volontariamente esecuzione conoscendo il motivo di annullabilità.
La convalida non ha effetto, se chi l'esegue non è in condizione di concludere validamente il contratto.
Art. 1445.
Effetti dell'annullamento nei confronti dei terzi.
Art. 1446.
Annullabilità nel contratto plurilaterale.
Capo XIII
Della rescissione del contratto
Art. 1447.
Contratto concluso in istato di pericolo.
Il giudice nel pronunciare la rescissione, può, secondo le circostanze, assegnare un equo compenso all'altra parte per l'opera prestata.
Art. 1448.
Azione generale di rescissione per lesione.
L'azione non è ammissibile se la lesione non eccede la metà del valore che la prestazione eseguita o promessa dalla parte danneggiata aveva al tempo del contratto.
La lesione deve perdurare fino al tempo in cui la domanda è proposta.
Non possono essere rescissi per causa di lesione i contratti aleatori.
Sono salve le disposizioni relative alla rescissione della divisione.
Art. 1449.
Prescrizione.
La rescindibilità del contratto non può essere opposta in via di eccezione quando l'azione è prescritta.
Art. 1450.
Offerta di modificazione del contratto.
Art. 1451.
Inammissibilità della convalida.
Art. 1452.
Effetti della rescissione rispetto ai terzi.
Capo XIV
Della risoluzione del contratto
Sezione I
Della risoluzione per inadempimento
Art. 1453.
Risolubilità del contratto per inadempimento.
La risoluzione può essere domandata anche quando il giudizio è stato promosso per ottenere l'adempimento; ma non può più chiedersi l'adempimento quando è stata domandata la risoluzione.
Dalla data della domanda di risoluzione l'inadempiente non può più adempiere la propria obbligazione.
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Cfr. Cassazione Civile, sez. II, sentenza 10 maggio 2007, n. 10678 e Cassazione Civile, SS.UU., sentenza 14 gennaio 2009, n. 553
Art. 1454.
Diffida ad adempiere.
Il termine non può essere inferiore a quindici giorni, salvo diversa pattuizione delle parti o salvo che, per la natura del contratto o secondo gli usi, risulti congruo un termine minore.
Decorso il termine senza che il contratto sia stato adempiuto, questo è risoluto di diritto.
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Cfr. Cassazione Civile, SS.UU., sentenza 15 giugno 2010, n. 14292
Art. 1455.
Importanza dell'inadempimento.
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Cfr. Cassazione Civile, sez. II, sentenza 13 febbraio 2008, n. 3472 e Cassazione Civile, sez. II, sentenza 18 febbraio 2008, n. 3954
Art. 1456.
Clausola risolutiva espressa.
In questo caso, la risoluzione si verifica di diritto quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della clausola risolutiva.
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Cfr. Consigloio di Stato, sez. VI, sentenza 9 settembre 2008, n. 4304
Art. 1457.
Termine essenziale per una delle parti.
In mancanza, il contratto s'intende risoluto di diritto anche se non è stata espressamente pattuita la risoluzione.
Art. 1458.
Effetti della risoluzione.
La risoluzione, anche se è stata espressamente pattuita , non pregiudica i diritti acquistati dai terzi , salvi gli effetti della trascrizione della domanda di risoluzione.
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Cfr. Tribunale di Modena, sez. I civile, sentenza 9 giugno 2009, n. 904
Art. 1459.
Risoluzione nel contratto plurilaterale.
Art. 1460.
Eccezione d'inadempimento.
Tuttavia non può rifiutarsi l'esecuzione se, avuto riguardo alle circostanze , il rifiuto è contrario alla buona fede.
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Cfr. Cassazione Civile, sez. III, sentenza 19 ottobre 2007, n. 21973, Cassazione Civile, sez. II, sentenza 6 febbraio 2008, n. 2800, Cassazione Civile, sez. lavoro, sentenza 19 febbraio 2008, n. 4060 e Cassazione Civile, sez. III, sentenza 8 gennaio 2010, n. 74
Art. 1461.
Mutamento nelle condizioni patrimoniali dei contraenti.
Art. 1462.
Clausola limitativa della proponibilità di eccezioni.
Nei casi in cui la clausola è efficace, il giudice, se riconosce che concorrono gravi motivi, può tuttavia sospendere la condanna, imponendo, se del caso, una cauzione.
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Cfr. Cassazione Civile, sez. II, sentenza 21 febbraio 2008, n. 4446
Sezione II
Dell'impossibilità sopravvenuta
Art. 1463.
Impossibilità totale.
Art. 1464.
Impossibilità parziale.
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Cfr. Cassazione Civile, sez. lavoro, sentenza 26 giugno 2009, n. 15080
Art. 1465.
Contratto con effetti traslativi o costitutivi.
La stessa disposizione si applica nel caso in cui l'effetto traslativo o costitutivo sia differito fino allo scadere di un termine.
Qualora oggetto del trasferimento sia una cosa determinata solo nel genere , l'acquirente non è liberato dall'obbligo di eseguire la controprestazione, se l'alienante ha fatto la consegna o se la cosa è stata individuata.
L'acquirente è in ogni caso liberato dalla sua obbligazione, se il trasferimento era sottoposto a condizione sospensiva e l'impossibilità è sopravvenuta prima che si verifichi la condizione.
Art. 1466.
Impossibilità nel contratto plurilaterale.
Sezione III
Dell'eccessiva onerosità
Art. 1467.
Contratto con prestazioni corrispettive.
La risoluzione non può essere domandata se la sopravvenuta onerosità rientra nell'alea normale del contratto.
La parte contro la quale è domandata la risoluzione può evitarla offrendo di modificare equamente le condizioni del contratto.
Art. 1468.
Contratto con obbligazioni di una sola parte.
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Cfr. Cassazione Civile, sez. II, sentenza 20 marzo 2009, n. 6891
Art. 1469.
Contratto aleatorio.
Capo XIV bis
Dei contratti del consumatore
Art. 1469-bis. (1)
Contratti del consumatore.
(1) Articolo così modificato dall'articolo 142 del Codice del consumo che ha sostituito gli artt. da 1469-bis a 1969-sexies con il nuovo 1469-bis.
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Cfr. Cassazione Civile, sez. III, sentenza 29 settembre 2007, n. 20592
[Art. 1469-ter. (1)
Accertamento della vessatorietà delle clausole.
(1) Articolo eliminato dall'articolo 142 del Codice del consumo che ha sostituito gli artt. da 1469-bis a 1969-sexies con il nuovo 1469-bis.
Art. 1469-quater. (1)
Forma e interpretazione.
(1) Articolo eliminato dall'articolo 142 del Codice del consumo che ha sostituito gli artt. da 1469-bis a 1969-sexies con il nuovo 1469-bis.
Art. 1469-quinquies. (1)
Inefficacia.
(1) Articolo eliminato dall'articolo 142 del Codice del consumo che ha sostituito gli artt. da 1469-bis a 1969-sexies con il nuovo 1469-bis.
Art. 1469-sexies. (1)
Azione inibitoria.
(1) Articolo eliminato dall'articolo 142 del Codice del consumo che ha sostituito gli artt. da 1469-bis a 1969-sexies con il nuovo 1469-bis.
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Cfr. Cassazione Civile, sez. I, sentenza 21 maggio 2008, n. 13051
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