venerdì 18 febbraio 2011

Legge Fallimentare: TITOLO II - DEL FALLIMENTO

TITOLO II - DEL FALLIMENTO

Capo IV 

Della custodia e dell'amministrazione delle attività fallimentari




Se il contratto in cui e' contenuta una clausola compromissoria e' sciolto a norma delle disposizioni della presente sezione, il procedimento arbitrale pendente non può essere proseguito.
CAPO IV
Della custodia e dell'amministrazione delle attività
fallimentari


Art. 84.
(Dei sigilli).

Dichiarato il fallimento, il curatore procede, secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni del debitore.
Il curatore puo' richiedere l'assistenza della forza pubblica.
Se i beni o le cose si trovano in piu' luoghi e non e' agevole l'immediato completamento delle operazioni, l'apposizione dei sigilli può essere delegata a uno o piu' coadiutori designati dal giudice delegato.
Per i beni e le cose sulle quali non e' possibile apporre i sigilli si procede a norma dell'articolo 758 del codice di procedura civile.



Art. 85.

[ARTICOLO ABROGATO]
Art. 86.
(Consegna del denaro, titoli, scritture contabili e di altra documentazione).

Devono essere consegnate al curatore:
a) il denaro contante per essere dal medesimo depositato a norma dell'articolo 34;
b) le cambiali e gli altri titoli compresi quelli scaduti;
c) le scritture contabili e ogni altra documentazione dal medesimo richiesta o acquisita se non ancora depositate in cancelleria.
Il giudice delegato puo' autorizzarne il deposito in luogo idoneo, anche presso terzi. In ogni caso, il curatore deve esibire le scritture contabili a richiesta del fallito o di chi ne abbia diritto. Nel caso in cui il curatore non ritenga di dover esibire la documentazione richiesta, l'interessato puo' proporre ricorso al giudice delegato che provvede con decreto motivato.
Puo' essere richiesto il rilascio di copia, previa autorizzazione del giudice delegato, a cura e spese del richiedente.
Art. 87.
(Inventario).

Il curatore, rimossi i sigilli, redige l'inventario nel piu' breve termine possibile secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, presenti o avvisati il fallito e il comitato dei creditori, se nominato, formando, con l'assistenza del cancelliere, processo verbale delle attivita' compiute. Possono intervenire i creditori.
Il curatore, quando occorre, nomina uno stimatore.
Prima di chiudere l'inventario il curatore invita il fallito o, se si tratta di societa', gli amministratori a dichiarare se hanno notizia che esistano altre attivita' da comprendere nell'inventario, avvertendoli delle pene stabilite dall'articolo 220 in caso di falsa o omessa dichiarazione.
L'inventario e' redatto in doppio originale e sottoscritto da tutti gli intervenuti. Uno degli originali deve essere depositato nella cancelleria del tribunale.

Art. 87-bis.
(Inventario su altri beni).

In deroga a quanto previsto dagli articoli 52 e 103, i beni mobili sui quali i terzi vantano diritti reali o personali chiaramente riconoscibili possono essere restituiti con decreto del giudice delegato, su istanza della parte interessata e con il consenso del curatore e del comitato dei creditori, anche provvisoriamente nominato.
I beni di cui al primo comma possono non essere inclusi nell'inventario.
Sono inventariati i beni di proprieta' del fallito per i quali il terzo detentore ha diritto di rimanere nel godimento in virtu' di un titolo negoziale opponibile al curatore. Tali beni non sono soggetti alla presa in consegna a norma dell'articolo 88.

Art. 88.
(Presa in consegna dei beni del fallito da parte del curatore).

Il curatore prende in consegna i beni di mano in mano che ne fa l'inventario insieme con le scritture contabili e i documenti del fallito.
Se il fallito possiede immobili o altri beni soggetti a pubblica registrazione, il curatore notifica un estratto della sentenza dichiarativa di fallimento ai competenti uffici, perche' sia trascritto nei pubblici registri.

Art. 89.
(Elenchi dei creditori e dei titolari di diritti reali mobiliari e bilancio).

Il curatore, in base alle scritture contabili del fallito e alle altre notizie che puo' raccogliere, deve compilare l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e diritti di prelazione, nonche' l'elenco di tutti coloro che vantano diritti reali e personali, mobiliari e immobiliari, su cose in possesso o nella disponibilità del fallito, con l'indicazione dei titoli relativi. Gli elenchi sono depositati in cancelleria.
Il curatore deve inoltre redigere il bilancio dell'ultimo esercizio, se non e' stato presentato dal fallito nel termine stabilito, ed apportare le rettifiche necessarie e le eventuali aggiunte ai bilanci e agli elenchi presentati dal fallito a norma dell'art. 14.

Art. 90.
(Fascicolo della procedura).

Immediatamente dopo la pubblicazione della sentenza di fallimento, il cancelliere forma un fascicolo, anche in modalità informatica, munito di indice, nel quale devono essere contenuti tutti gli atti, i provvedimenti ed i ricorsi attinenti al procedimento, opportunamente suddivisi in sezioni, esclusi quelli che, per ragioni di riservatezza, debbono essere custoditi separatamente.
Il comitato dei creditori e ciascun suo componente hanno diritto di prendere visione di qualunque atto o documento contenuti nel fascicolo. Analogo diritto, con la sola eccezione della relazione del curatore e degli atti eventualmente riservati su disposizione del giudice delegato, spetta anche al fallito.
Gli altri creditori ed i terzi hanno diritto di prendere visione e di estrarre copia degli atti e dei documenti per i quali sussiste un loro specifico ed attuale interesse, previa autorizzazione del giudice delegato, sentito il curatore.

Art. 91.
[ARTICOLO ABROGATO]


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