Edizione 2014 - aggiornata alla legge 27 dicembre 2013 n. 147
DISCIPLINA DEL FALLIMENTO, DEL CONCORDATO PREVENTIVO, DELL'AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA E DELLA LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA
Titolo I - Disposizioni Generali
Disposizioni generali (Artt.1-4)
Titolo II - Del fallimento
I - Della dichiarazione di fallimento (Artt.5-22)
II - Degli organi preposti al fallimento (Artt.23-41)
III - Degli effetti del fallimento (Artt.42-83-bis)
IV - Della custodia e dell'amministrazione delle attività fallimentari (Artt.84-91)
V - Dell'accertamento del passivo e dei diritti reali mobiliari dei terzi (Artt.92-103)
VI - Dell'esercizio provvisorio e della liquidazione dell'attivo (Artt.104-109)
VII - Della ripartizione dell'attivo (Artt.110-117)
VIII - Della cessazione della procedura fallimentare (Artt.118-141)
IX - Della esdebitazione (Artt.142-145)
X - Del fallimento delle società (Artt.146-154)
XI - Dei patrimoni destinati ad uno specifico affare (Artt.155-159)
Titolo III - Del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione
I - Dell'ammissione alla procedura di concordato preventivo (Artt.160-166)
II - Degli effetti dell'ammissione al concordato preventivo (Artt.167-169)
III - Dei provvedimenti immediati (Artt.170-173)
IV -Della deliberazione del concordato preventivo (Artt.174-178)
V - Dell'omologazione e dell'esecuzione del concordato preventivo. Degli accordi di ristrutturazione di debiti (Artt.179-184)
VI - Dell'esecuzione, della risoluzione e dell'annullamento del concordato preventivo (Artt.185-186)
Titolo IV - Dell'amministrazione controllata - ABROGATO
Titolo V - Della liquidazione coatta amministrativa
La liquidazione coatta amministrativa (Artt.194-215)
Titolo VI - Disposizioni penali
Capo I - Reati commessi dal fallito (Artt.216-222)
Capo II - Reati commessi da persone diverse dal fallito (Artt.223-235)
Capo III - Disposizioni applicabili nel caso di concordato preventivo, accordi di ristrutturazione dei debiti, piani attestati e liquidazione coatta amministrativa (Artt.236-237)
Capo IV - Disposizioni di procedura (Artt.238-241)
Titolo VII - Disposizioni transitorie
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