venerdì 18 febbraio 2011

Legge Fallimentare: TITOLO VI - DISPOSIZIONI PENALI


TITOLO VI - DISPOSIZIONI PENALI

CAPO IV

Disposizioni di procedura


Art. 238.
(Esercizio dell'azione penale per reati in materia di fallimento).

Per i reati previsti negli articoli 216, 217, 223 e 224 l'azione penale e' esercitata dopo la comunicazione della sentenza dichiarativa di fallimento di cui all'art. 17.
E' iniziata anche prima nel caso previsto dall'art. 7 e in ogni altro in cui concorrano gravi motivi e già esista o sia contemporaneamente presentata domanda per ottenere la dichiarazione suddetta.

Art. 239.
[ARTICOLO ABROGATO]

Art. 240.
(Costituzione di parte civile).

Il curatore, il commissario giudiziale e il commissario liquidatore possono costituirsi parte civile nel procedimento penale per i reati preveduti nel presente titolo, anche contro il fallito.
I creditori possono costituirsi parte civile nel procedimento penale per bancarotta fraudolenta quando manca la costituzione del curatore, del commissario giudiziale o del commissario liquidatore o quando intendono far valere un titolo di azione propria personale.

Art. 241.
(Riabilitazione).

La riabilitazione civile del fallito estingue il reato di bancarotta semplice. Se vi e' condanna, ne fa cessare l'esecuzione e gli effetti.



Consulta la Legge Fallimentare:

Nessun commento:

Posta un commento

Commenti, critiche e correzioni sono ben accette e incoraggiate, purché espresse in modo civile. Scrivi pure i tuoi dubbi, le tue domande o se hai richieste: il team dei nostri esperti ti risponderà il prima possibile.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...