martedì 1 marzo 2011

Codice delle pari opportunità: Libro IV - PARI OPPORTUNITA' TRA UOMO E DONNA NEI RAPPORTI CIVILI E POLITICI

Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna

(Decreto legislativo 11 aprile 2006, n.198)

Libro IV
PARI OPPORTUNITA' TRA UOMO E DONNA NEI RAPPORTI CIVILI E POLITICI

Titolo I
PARI OPPORTUNITA' NELL'ACCESSO ALLE CARICHE ELETTIVE

Capo I
Elezione dei membri del Parlamento europeo

Art. 56.
Pari opportunita' nell'accesso alla carica di membro del Parlamento europeo
(legge 8 aprile 2004, n. 90, articolo 3)
1. Nell'insieme delle liste circoscrizionali aventi un medesimo contrassegno, nelle prime due elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, successive alla data di entrata in vigore della legge 8 aprile 2004, n. 90, nessuno dei due sessi puo' essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati;
ai fini del computo sono escluse le candidature plurime; in caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all'unita' prossima.
2. Per i movimenti e i partiti politici presentatori di liste che non abbiano rispettato la proporzione di cui al comma 1, l'importo del rimborso per le spese elettorali di cui alla legge 3 giugno 1999, n. 157, e' ridotto, fino ad un massimo della meta', in misura direttamente proporzionale al numero dei candidati in piu' rispetto a quello massimo consentito. Sono, comunque, inammissibili le liste circoscrizionali composte da piu' di un candidato che non prevedono la presenza di candidati di entrambi i sessi.
3. La somma eventualmente derivante dalla riduzione di cui al comma 2 e' erogata ai partiti o gruppi politici organizzati che abbiano avuto proclamata eletta, ai sensi dell'articolo 22 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, una quota superiore ad un terzo di candidati di entrambi i sessi. Tale somma e' ripartita in misura proporzionale ai voti ottenuti da ciascun partito o gruppo politico organizzato.

Art. 57.
Disposizioni abrogate
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) la legge 9 gennaio 1963, n. 7;
b) l'articolo 1 della legge 9 febbraio 1963, n. 66;
c) gli articoli 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 12, 15 e 16, comma 1, della legge 9 dicembre 1977, n. 903;
d) gli articoli 1 e 2 della legge 13 dicembre 1986, n. 874;
e) l'articolo 11 della legge 6 agosto 1990, n. 223;
f) la legge 10 aprile 1991, n. 125, ad eccezione dell'articolo 11;
g) la legge 25 febbraio 1992, n. 215, ad eccezione degli articoli 10, comma 6, 12 e 13;
h) l'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;
i) il decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24;
l) il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196, ad eccezione dell'articolo 10, comma 4;
m) il decreto legislativo 31 luglio 2003, n. 226, ad eccezione degli articoli 6, comma 2, e 7, comma 1;
n) l'articolo 3 della legge 8 aprile 2004, n. 90.

Art. 58.
Disposizioni finanziarie
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Nessun commento:

Posta un commento

Commenti, critiche e correzioni sono ben accette e incoraggiate, purché espresse in modo civile. Scrivi pure i tuoi dubbi, le tue domande o se hai richieste: il team dei nostri esperti ti risponderà il prima possibile.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...