DPR 223/89 - CAPO I - Art. 2 - Delega delle funzioni di ufficiale di anagrafe
CAPO I - REGISTRAZIONE ANAGRAFICA
DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE, UFFICIALE DI ANAGRAFE DELEGATO, FAMIGLIE E CONVIVENZE ANAGRAFICHE.
Art. 2 Delega delle funzioni di ufficiale di anagrafe
1. Il sindaco puo' delegare e revocare in tutto o in parte le
funzioni di ufficiale di anagrafe ad un assessore, al segretario
comunale o ad impiegati di ruolo del comune ritenuti idonei.
1-bis. In caso di esigenze straordinarie e temporalmente
limitate e' consentita la delega a impiegati non di ruolo del comune
ritenuti idonei e che abbiano ricevuto apposita formazione.
2. In caso di assenza del sindaco, la funzione di ufficiale di
anagrafe può essere esercitata dall'assessore delegato o
dall'assessore anziano ed, in mancanza degli assessori, dal
consigliere anziano.
3. Ogni delega o revoca deve essere approvata dal prefetto come
previsto dall'ultimo comma dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1954,
n. 1228.
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