DPR 223/89 - CAPO IV - Art. 12 - Comunicazioni dello stato civile
CAPO IV - FORMAZIONE ED ORDINAMENTO DELLO SCHEDE ANAGRAFICHE DELLA POPOLAZIONE
RESIDENTE E DEGLI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO
Art. 20. Schede individuali
1. A ciascuna persona residente nel comune deve essere intestata
una scheda individuale, sulla quale devono essere obbligatoriamente
indicati il cognome, il nome, il sesso, la data e il luogo di
nascita, il codice fiscale, la cittadinanza, l'indirizzo
dell'abitazione. Nella scheda sono altresi' indicati i seguenti dati:
la paternita' e la maternita', ed estremi dell'atto di nascita, lo
stato civile, ed eventi modificativi, nonche' estremi dei relativi
atti, il cognome e il nome del coniuge, la professione o la
condizione non professionale, il titolo di studio, gli estremi della
carta d'identita', il domicilio digitale, la condizione di senza
fissa dimora.
2. Nella scheda riguardante i cittadini stranieri sono comunque
indicate la cittadinanza e gli estremi del documento di soggiorno.
3. Per le donne coniugate o vedove le schede devono essere
intestate al cognome da nubile.
4. Le schede individuali debbono essere tenute costantemente
aggiornate e devono essere archiviate quando le persone alle quali
sono intestate cessino di far parte della popolazione residente.
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