lunedì 13 luglio 2009

DPR 223/89 - CAPO I - Art. 4 - Famiglia anagrafica



CAPO I - REGISTRAZIONE ANAGRAFICA

DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE, UFFICIALE DI ANAGRAFE DELEGATO, FAMIGLIE E CONVIVENZE ANAGRAFICHE.


Art. 4.

Famiglia anagrafica



1. Agli effetti anagrafici per famiglia si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune. 

2. Una famiglia anagrafica può essere costituita da una sola persona.


DPR 223/89 - Elenco completo degli articoli:

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