CAPO I - REGISTRAZIONE ANAGRAFICA
Art. 4.
Famiglia anagrafica
1. Agli effetti anagrafici per famiglia si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune.
2. Una famiglia anagrafica può essere costituita da una sola persona.
DPR 223/89 - Elenco completo degli articoli:
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