DPR 223/89 - CAPO VI - Art. 34 - Rilascio di elenchi degli iscritti nell'anagrafe nazionale della popolazione residente e di dati anagrafici per fini statistici e di ricerca
CAPO VI - CERTIFICAZIONI ANAGRAFICHE
Art. 34.
Rilascio di elenchi degli iscritti nell'anagrafe nazionale della
popolazione residente e di dati anagrafici per fini statistici e di
ricerca
1. Alle amministrazioni pubbliche che ne facciano motivata
richiesta, per esclusivo uso di pubblica utilita', l'ufficiale di
anagrafe rilascia, anche periodicamente, elenchi degli iscritti,
residenti nel comune, in conformita' alle misure di sicurezza, agli
standard di comunicazione e alle regole tecniche previsti dal decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 10 novembre 2014, n. 194, e
dall'articolo 58 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
2. L'ufficiale di anagrafe rilascia dati anagrafici, relativi agli
iscritti residenti nel comune, resi anonimi ed aggregati, agli
interessati che ne facciano richiesta per fini statistici e di
ricerca.
3. Il comune puo' esigere dai richiedenti un rimborso spese per il
materiale fornito.
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