DPR 223/89 - CAPO II - Art. 10-bis - Posizioni che non comportano mutazioni anagrafiche
CAPO II - ISCRIZIONI, MUTAZIONI E CANCELLAZIONI ANAGRAFICHE
Art. 10-bis. Posizioni che non comportano mutazioni anagrafiche.
1. Non deve essere disposta, ne' d'ufficio, ne' a richiesta
dell'interessato, la mutazione anagrafica, per trasferimento di residenza, delle seguenti categorie di persone:
a) militari di leva, di carriera, o che abbiano, comunque, contratto una ferma, pubblici dipendenti, personale dell'arma dei
carabinieri, della polizia di Stato, della guardia di finanza,
distaccati presso scuole per frequentare corsi di avanzamento o di
perfezionamento;
b) ricoverati in istituti di cura, di qualsiasi natura, purché la permanenza nel comune non superi i due anni, a decorrere dal
giorno dell'allontanamento dal comune di iscrizione anagrafica;
c) detenuti in attesa di giudizio.
2. Il trasferimento di residenza della famiglia, anche nell'ambito
dello stesso comune comporta, di regola, anche il trasferimento di
residenza dei componenti assenti perché appartenenti ad una delle
categorie indicate nel comma 1.
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