giovedì 24 dicembre 2009

DPR 223/89 - CAPO II - Art. 10-bis - Posizioni che non comportano mutazioni anagrafiche



CAPO II - ISCRIZIONI, MUTAZIONI E CANCELLAZIONI ANAGRAFICHE


Art. 10-bis.
Posizioni che non comportano mutazioni anagrafiche.


1. Non deve essere disposta, ne' d'ufficio, ne' a richiesta dell'interessato, la mutazione anagrafica, per trasferimento di residenza, delle seguenti categorie di persone: 

 a) militari di leva, di carriera, o che abbiano, comunque,  contratto una ferma, pubblici dipendenti, personale dell'arma dei carabinieri, della polizia di Stato, della guardia di finanza, distaccati presso scuole per frequentare corsi di avanzamento o di perfezionamento; 

b) ricoverati in istituti di cura, di qualsiasi natura, purché la permanenza nel comune non superi i due anni, a decorrere dal giorno dell'allontanamento dal comune di iscrizione anagrafica; 

c) detenuti in attesa di giudizio. 

2. Il trasferimento di residenza della famiglia, anche nell'ambito 
dello stesso comune comporta, di regola, anche il trasferimento di residenza dei componenti assenti perché appartenenti ad una delle categorie indicate nel comma 1.



DPR 223/89 - Elenco completo degli articoli:

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