CAPO III - ADEMPIMENTI ANAGRAFICI
Art. 18
Procedimento d'iscrizione e mutazione anagrafica
1. Entro due giorni lavorativi successivi alla presentazione
delle dichiarazioni di cui all'articolo 13, comma 1, lettere a), b) e
c), l'ufficiale d'anagrafe effettua le iscrizioni o le registrazioni
delle mutazioni anagrafiche dichiarate, con decorrenza dalla data
della presentazione delle dichiarazioni.
DPR 223/89 - Elenco completo degli articoli:
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