DPR 223/89 - CAPO I - Art. 1 - Adempimenti anagrafici
CAPO I - REGISTRAZIONE ANAGRAFICA
DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE, UFFICIALE DI ANAGRAFE DELEGATO, FAMIGLIE E CONVIVENZE ANAGRAFICHE.
1. Gli adempimenti anagrafici di cui al presente regolamento sono
effettuati nell'anagrafe nazionale della popolazione residente di cui
all'articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e
successive modificazioni.
REGOLAMENTO ANAGRAFICO DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE
Art. 1.
Anagrafe della popolazione residente
1. L'anagrafe della popolazione residente e' la raccolta
sistematica dell'insieme delle posizioni relative alle singole
persone, alle famiglie ed alle convivenze che hanno fissato nel
comune la residenza, nonché delle posizioni relative alle persone
senza fissa dimora che hanno stabilito nel comune il proprio
domicilio.
2. L'anagrafe e' costituita da schede individuali, di famiglia e di
convivenza.
3. Nelle schede di cui al comma 2 sono registrate le posizioni
anagrafiche desunte dalle dichiarazioni degli interessati, dagli
accertamenti d'ufficio e dalle comunicazioni degli uffici di stato
civile.
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