DPR 223/89 - CAPO IV - Art. 21 - Schede di famiglia
CAPO IV - FORMAZIONE ED ORDINAMENTO DELLO SCHEDE ANAGRAFICHE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE E DEGLI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO
Art. 21. Schede di famiglia
1. Per ciascuna famiglia residente deve essere compilata una
scheda di famiglia, nella quale devono essere indicate le posizioni
anagrafiche relative alla famiglia ed alle persone che la
costituiscono.
2. La scheda di famiglia deve essere intestata alla persona
indicata all'atto della dichiarazione di costituzione della famiglia
di cui al comma 1 dell'art. 6 del presente regolamento. Il
cambiamento dell'intestatario avviene solo nei casi di decesso o di
trasferimento.
3. In caso di mancata indicazione dell'intestatario o di disaccordo
sulla sua designazione, sia al momento della costituzione della
famiglia, sia all'atto del cambiamento dell'intestatario stesso,
l'ufficiale di anagrafe provvedera' d'ufficio intestando la scheda al
componente piu' anziano e dandone comunicazione all'intestatario
della scheda di famiglia.
4. Nella scheda di famiglia, successivamente alla sua istituzione,
devono essere iscritte le persone che entrano a far parte della
famiglia e cancellate le persone che cessino di farne parte; in essa
devono essere tempestivamente annotate altresi' le mutazioni relative
alle posizioni di cui al comma 1.
5. La scheda deve essere archiviata per scioglimento della
famiglia ovvero per la cancellazione delle persone che ne fanno
parte.
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