DPR 223/89 - CAPO VI - Art. 33 - Certificati anagrafici
CAPO VI - CERTIFICAZIONI ANAGRAFICHE
Art. 33. Certificati anagrafici
1. Fatti salvi i divieti di comunicazione di dati, stabiliti da
speciali disposizioni di legge, e quanto previsto dall'articolo 35,
l'ufficiale di anagrafe rilascia a chiunque ne faccia richiesta,
previa identificazione, i certificati concernenti la residenza, lo
stato di famiglia degli iscritti nell'anagrafe nazionale della
popolazione residente, nonché ogni altra informazione ivi contenuta.
2. Al rilascio di cui al comma 1 provvedono anche gli ufficiali
d'anagrafe di comuni diversi da quello in cui risiede la persona cui
i certificati si riferiscono.
3. Le certificazioni anagrafiche hanno validità di tre mesi dalla
data di rilascio.
DPR 223/89 - Elenco completo degli articoli:
Nessun commento:
Posta un commento
Commenti, critiche e correzioni sono ben accette e incoraggiate, purché espresse in modo civile. Scrivi pure i tuoi dubbi, le tue domande o se hai richieste: il team dei nostri esperti ti risponderà il prima possibile.
Nessun commento:
Posta un commento
Commenti, critiche e correzioni sono ben accette e incoraggiate, purché espresse in modo civile. Scrivi pure i tuoi dubbi, le tue domande o se hai richieste: il team dei nostri esperti ti risponderà il prima possibile.