martedì 3 novembre 2009

DPR 223/89 - CAPO VI - Art. 33 - Certificati anagrafici



CAPO VI - CERTIFICAZIONI ANAGRAFICHE


Art. 33. Certificati anagrafici


1. Fatti salvi i divieti di comunicazione di dati, stabiliti da speciali disposizioni di legge, e quanto previsto dall'articolo 35, l'ufficiale di anagrafe rilascia a chiunque ne faccia richiesta, previa identificazione, i certificati concernenti la residenza, lo stato di famiglia degli iscritti nell'anagrafe nazionale della popolazione residente, nonché ogni altra informazione ivi contenuta. 

2. Al rilascio di cui al comma 1 provvedono anche gli ufficiali d'anagrafe di comuni diversi da quello in cui risiede la persona cui i certificati si riferiscono. 

3. Le certificazioni anagrafiche hanno validità di tre mesi dalla data di rilascio.



DPR 223/89 - Elenco completo degli articoli:

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