DPR 223/89 - CAPO VII - Art. 40 - Formazione del piano topografico a seguito di variazioni territoriali
CAPO VII - ADEMPIMENTI TOPOGRAFICI ED ECOGRAFICI
Art. 40.
Formazione del piano topografico
a seguito di variazioni territoriali
1. I comuni costituiti dopo l'ultimo censimento generale della
popolazione devono provvedere alla formazione del proprio piano
topografico. Del pari devono provvedere alla formazione di un nuovo
piano topografico i comuni che, a decorrere dalla data di tale
censimento, hanno avuto modifiche territoriali.
2. La formazione di tali piani topografici deve essere effettuata
al momento stesso della variazione territoriale, ma facendo
riferimento, per quanto concerne la delimitazione delle località abitate, alla situazione rilevata all'ultimo censimento ed agli
eventuali successivi aggiornamenti previsti dal comma 4 dell'art. 39.
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