DPR 223/89 - CAPO VI - Art. 37 - Divieto di consultazione delle schede anagrafiche
CAPO VI - CERTIFICAZIONI ANAGRAFICHE
Art. 37.
Divieto di consultazione delle schede anagrafiche
1. E' vietato alle persone estranee all'ufficio di anagrafe
l'accesso all'ufficio stesso e quindi la consultazione diretta degli
atti anagrafici. Sono escluse da tale divieto le persone
appositamente incaricate dall'autorità giudiziaria e gli
appartenenti alle forze dell'ordine ed al Corpo della Guardia di
finanza. I nominativi delle persone autorizzate ad effettuare la
consultazione diretta degli atti anagrafici devono figurare in
apposite richieste dell'ufficio o del comando di appartenenza; tale
richiesta deve essere esibita all'ufficiale di anagrafe, unitamente
ad un documento di riconoscimento. Resta salvo altresì il disposto
dell'art. 33, secondo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
2. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445
3. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445
4. All'ufficiale di anagrafe devono essere comunicati i nomi e gli estremi dei documenti del personale abilitato alla consultazione, il
quale opererà secondo modalità tecniche adottate d'intesa tra gli
uffici anagrafici comunali e gli organi interessati.
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