giovedì 26 novembre 2015

La tettoia va demolita se non rispetta le distanze anche in senso verticale?


La Corte di Appello di Palermo con sentenza nr. 781 del 25/05/2015 ha chiarito che la tettoia realizzata troppo vicino alla finestra del vicino dirimpettaio impedendogli l’affaccio e la veduta debba essere eliminata.
In diverse occasioni i Giudici hanno specificato che il limite di tre metri, previsto dal c.c. come distanza minima tra le costruzioni, deve essere rispettato non solo in senso orizzontale, e pertanto tra edifici l’uno in faccia all’altro, ma anche in senso verticale ossia tra il proprietario del piano di sottostante, che ha realizzato la tettoia, e quello del piano di soprastante, che invece, per via dell’ostacolo, nel momento in cui si affaccia non riesce più a vedere lo spiazzo sottostante.

Nel caso deciso dal giudice di appello siciliano la vicenda si riferisce a costruzioni confinanti, e pertanto con una distanza minima da calcolare in senso orizzontale. Scatta l’ordine di demolizione perché il manufatto realizzato sulla terrazza a meno di tre metri dal confine impedisce il godimento della servitù a chi da tempo ha acquistato il relativo diritto.

L’articolo 907 del codice civile cita “quando si è acquistato il diritto di avere vedute dirette verso il fondo vicino, il proprietario di questo non può fabbricare a distanza minore di tre metri”.

Tale distanza di 3 metri è calcolata tra l'affaccio dal quale si esercita la veduta e la tettoia sulla proprietà vicina.

Corte d’Appello di Palermo sentenza 781, sezione Seconda Civile, del 25-05-2015

“Quando si è acquistato il diritto di avere vedute dirette verso il fondo vicino, il proprietario di questo non può fabbricare a distanza minore di tre metri, misurata a norma dell’art. 905 c.c. La norma ricollega il diritto di veduta alla distanza tra lo sporto dal quale si esercita la veduta e la nuova costruzione sul fondo vicino e, in tale ottica, deve rispettare la prescritta distanza". (Fattispecie relativa alla installazione di una tettoia sul terrazzo, in violazione del regime delle distanze impedendo al vicino il pieno esercizio del diritto di veduta)


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