martedì 24 novembre 2015

Cassazione Civile Sezione II 6/2/2005 n. 3102



Cass.Civ. Sez. II 6/2/2005 n.3102 Zappa C .Piemonti ed altro

In tema di condominio, devono considerarsi vietate, ai sensi dell'art.1122 cod.civ., le opere realizzate dal condomino nella proprietà esclusiva che comportino una lesione del decoro architettonico dell´edificio, non trovando al riguardo applicazione la norma dettata dall´art.1120 cod.civ. in tema d'innovazione delle parti comuni. (Nella specie, sono state ritenute illegittime le tettoie, che - pur essendo state realizzate nella proprietà esclusiva del condomino - comportavano un danno estetico alla facciata dell'edificio condominiale)


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