Cass.Civ. Sez. II 6/2/2005 n.3102 Zappa C .Piemonti ed altro
In tema di condominio, devono considerarsi vietate, ai sensi dell'art.1122 cod.civ., le opere realizzate dal condomino nella proprietà esclusiva che comportino una lesione del decoro architettonico dell´edificio, non trovando al riguardo applicazione la norma dettata dall´art.1120 cod.civ. in tema d'innovazione delle parti comuni. (Nella specie, sono state ritenute illegittime le tettoie, che - pur essendo state realizzate nella proprietà esclusiva del condomino - comportavano un danno estetico alla facciata dell'edificio condominiale)
articoli sullo stesso argomento
- La tettoia va demolita se non rispetta le distanze anche in senso verticale?
- Costruire ed installare pergolati, tettoie e strutture amovibili su balconi e terrazzi privati è possibile?
Nessun commento:
Posta un commento
Commenti, critiche e correzioni sono ben accette e incoraggiate, purché espresse in modo civile. Scrivi pure i tuoi dubbi, le tue domande o se hai richieste: il team dei nostri esperti ti risponderà il prima possibile.